REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE

per lo studio e la valorizzazione dei beni culturali scolastici ed educativi

 

Art. 1 – Istituzione

 

E’ istituito presso l’Università degli Studi di Pavia, su proposta dei Dipartimenti di Scienze musicologiche e paleografico-filologiche, Psicologia, Scienze storico-geografiche "Carlo M. Cipolla", Fisica "A. Volta", il Centro di ricerca interdipartimentale per lo studio e la valorizzazione dei beni culturali scolastici ed educativi.

 

Art. 2 – Sede

 

Il Centro ha la sede amministrativa e contabile presso il Dipartimento di Scienze musicologiche e paleografico-filologiche, e la sede operativa presso il Dipartimento di Scienze storico-geografiche "Carlo M. Cipolla".

 

Art. 3 - Finalità

 

Il Centro persegue le seguenti finalità:

a) censimento dei beni culturali (archivi, biblioteche, strumenti e materiali scientifici e didattici, raccolte musicali) degli istituti scolastici primari e secondari, in particolare in una prima fase nell’area geografica limitrofa alla sede del centro (province di Pavia, Lodi, Cremona, Mantova);

b) studio delle soluzioni di descrizione, tutela e conservazione dei beni oggetto della ricerca;

c) progettazione, realizzazione e gestione di un sistema informativo in rete;

d) collaborazione con le Amministrazioni locali, le istituzioni culturali e scolastiche e i loro operatori riguardo ai problemi di conservazione, utilizzo e valorizzazione dei beni posseduti;

e) promozione di iniziative ed eventi culturali volti alla sensibilizzazione del territorio;

f) diffusione di proposte didattiche basate sull’uso delle fonti;

g) promozione delle ricerche storiche che si possono sviluppare sulla base dei documenti oggetto di studio (storia delle istituzioni scolastiche, della didattica, della tecnica, di singole personalità di docenti, delle dinamiche sociali, ecc.).

 

Art. 4 – Organi del Centro

 

- Sono Organi del Centro

 

- Il Direttore

- Il Comitato tecnico-scientifico.

 

Art. 5 - Il Direttore

 

Il Direttore rappresenta il Centro ed ha funzioni e responsabilità di Direttore di Unità di Gestione. Il Direttore predispone le proposte di attività e di sviluppo del Centro e la relazione annuale sull’attività del Centro stesso, per l’approvazione del Comitato tecnico-scientifico ed il successivo invio agli Organi accademici.

Il Direttore, dipendente dell’Università degli Studi di Pavia, è un professore di ruolo o fuori ruolo, designato dal Comitato tecnico scientifico fra i suoi membri ordinari. E’ nominato dal Rettore, dura in carica un triennio accademico e può essere riconfermato.

Al Direttore del Dipartimento ospitante la sede del Centro sono delegate le funzioni, con annesse responsabilità, relative all’applicazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori.

Il Direttore designa, tra i dipendenti dell’Università degli Studi di Pavia, di norma tra i professori di ruolo o fuori ruolo, membri ordinari del Comitato tecnico scientifico, un vice Direttore incaricato della sua sostituzione in caso di temporaneo impedimento o di assenza. Il Vice Direttore è nominato con Decreto rettorale.

 

Art. 6 - Il Comitato tecnico-scientifico

 

Il Comitato tecnico-scientifico è l’Organo di programmazione delle attività scientifiche del Centro e l’Organo deliberativo del Centro stesso, con le competenze previste dallo Statuto e dai regolamenti universitari per gli Organi collegiali di Unità di gestione (Regolamento generale di Ateneo e regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità).

Per il funzionamento del Comitato valgono le norme per il funzionamento degli Organi collegiali di cui al Tit. V del Regolamento Generale di Ateneo "Funzionamento degli Organi collegiali".

Esso è composto, oltre che dal Direttore del Centro, che lo presiede, da 3 componenti designati da ciascun Dipartimento aderente al Centro, scelti tra: i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento, nel numero previsto nel regolamento del Centro.

Del Comitato tecnico-scientifico fa parte anche il Segretario amministrativo del Dipartimento che assume la gestione del Centro, con voto deliberativo e con funzioni di segretario verbalizzante.

Possono far parte del Comitato anche rappresentanti di Enti convenzionati con il Centro, previa delibera del Comitato tecnico-scientifico. Il numero dei rappresentanti di Enti esterni non può essere superiore ad un terzo dei membri designati.

Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione della costituzione del Centro, può motivatamente inserire e nominare un proprio rappresentante in seno al Comitato tecnico-scientifico, nelle ipotesi di cui all’art. 12, c. 2.

Il Comitato tecnico scientifico può anche cooptare esperti, scelti per la loro alta e specifica competenza, sui problemi che formano oggetto dell’attività del Centro; i membri cooptati partecipano alle riunioni del Comitato solo con voto consultivo. I membri cooptati non vengono conteggiati a fini del quorum per la validità della seduta.

I componenti designati e quelli cooptati durano in carica un triennio accademico e possono essere riconfermati.

I componenti rappresentanti di Enti esterni convenzionati durano in carica per la durata del rapporto convenzionale o, se il rapporto convenzionale è superiore ad un triennio, per un triennio, con possibilità di riconferma.

La nomina e le eventuali integrazioni o modifiche del Comitato tecnico-scientifico avvengono con Decreto rettorale.

Il Comitato tecnico-scientifico può costituire al suo interno Commissioni istruttorie, che possono anche avvalersi di consulenze esterne, ove necessario.

 

Art. 7 - Modalità per eventuali future adesioni

 

Un Dipartimento dell’Ateneo che dovesse richiedere di aderire al Centro successivamente alla sua costituzione dovrà farne richiesta motivata. La richiesta, approvata dal Consiglio della struttura richiedente e contenente l’indicazione delle risorse (finanziarie, umane, scientifiche, strumentali, ecc.) che il Dipartimento metterà a disposizione del Centro, dovrà essere inviata al Direttore dello stesso.

Su tale richiesta si esprimerà l’Organo collegiale del Centro.

L’adesione delle nuove strutture sarà formalizzata con Decreto rettorale.

 

Art. 8 - Modalità per la collaborazione con Enti esterni

 

Il Centro, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, potrà stipulare apposite convenzioni quadro di collaborazione con Enti ed organismi pubblici o privati, italiani o stranieri.

La convenzione dovrà prevedere specifici accordi in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro nonché in materia di gestione dell’ambiente.

La convenzione dovrà essere sottoposta all’approvazione degli Organi deliberativi del Centro e successivamente degli Organi accademici.

 

Art. 9 - Partecipazione di singoli ricercatori alle attività del Centro

 

Singoli ricercatori afferenti a strutture dell’Università o ad Enti esterni potranno essere ammessi a collaborare alle attività del Centro, previa delibera favorevole del Comitato tecnico-scientifico, che ne stabilirà le condizioni.

La collaborazione verrà formalizzata secondo le disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

 

Art. 10 - Fonti di finanziamento, personale e attrezzature a disposizione del Centro

 

I fondi necessari per il funzionamento del Centro potranno essere costituiti da fondi di ricerca assegnati al Centro, proventi derivanti da contratti e convenzioni stipulati per l’esecuzione di specifiche ricerche, donazioni ed elargizioni, eventuali contributi dell’Università degli Studi di Pavia, finanziamenti di Enti pubblici e/o privati.

Per le attività commissionate da terzi saranno applicate le norme in vigore presso l’Università di Pavia, in particolare quelle relative ai contratti attivi e ai brevetti.

Nella ripartizione dei corrispettivi dovrà essere prevista anche una quota delle spese generali a favore del Dipartimento ospitante il Centro. Eventuali deroghe potranno essere deliberate dal Consiglio del Dipartimento ospitante, in relazione all’entità dell’attività svolta dal Centro.

Per le altre acquisizioni valgono le norme generali dell’Ateneo.

Per lo svolgimento dell’attività il Centro si avvarrà di locali, attrezzature e personale messi a disposizione dai Dipartimenti partecipanti, come dichiarato e regolamentato in sede di delibera di adesione al Centro.

Il Centro potrà altresì avvalersi, anche temporaneamente, di attrezzature e personale messi a disposizione da strutture esterne convenzionate. Le convenzioni con tali strutture dovranno regolamentare l’utilizzo delle risorse, sia del Centro sia della struttura esterna, ivi compresa l’applicazione della normativa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

 

Art. 11 - Modalità per la gestione amministrativo-contabile

 

Per l’amministrazione e la contabilità del Centro si applicano le norme per la gestione ed il funzionamento delle Unità di gestione, di cui al Tit. IV del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

La gestione del Centro è assunta dal Dipartimento di Scienze musicologiche e paleografico-filologiche.

Le spese per l’apertura ed il mantenimento del codice di accesso CIA (Contabilità Integrata di Ateneo), al fine della gestione informatica della contabilità, sono a carico del Centro.

 

Art. 12 – Sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

 

Il Centro di ricerca interdipartimentale per lo studio e la valorizzazione dei beni culturali scolastici ed educativi è ospitato presso il Dipartimento di Scienze storico-geografiche "Carlo M. Cipolla".

Al Direttore del Dipartimento ospitante la sede operativa del Centro sono delegate le funzioni e relativi responsabilità e poteri anche di spesa, connessi all’applicazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori.

Il Direttore del Centro dovrà coordinarsi con il Direttore del Dipartimento ospitante al fine di fornire a quest’ultimo tutte le informazioni riguardanti l’attività del Centro necessarie ai fini della valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione e protezione eventualmente occorrenti.

I soggetti che a qualsiasi titolo prestino la loro attività nell’ambito del Centro sono tenuti all’osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a quanto indicato nella normativa vigente in Ateneo.

 

Art. 13 - Regole per la modifica del regolamento del Centro

 

Il regolamento del Centro potrà essere modificato, nel rispetto del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Centri, con delibera del Comitato tecnico-scientifico, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti ordinari.

Eventuali modifiche in difformità allo schema-tipo, deliberate dal Comitato tecnico-scientifico con la maggioranza dei due terzi dei componenti ordinari, saranno sottoposte all’approvazione degli Organi accademici.

 

Art. 15 - Clausole di recesso e di scioglimento

 

Qualora un Dipartimento aderente al Centro dovesse decidere di recedere dal Centro stesso dovrà darne comunicazione agli Organi del Centro entro i tre mesi precedenti la data del recesso. Il Dipartimento recedente rimane obbligato a concludere gli impegni verso terzi già assunti dal Centro.

Qualora il Centro, per qualunque motivo, ivi compreso il venir meno del numero minimo di strutture necessarie, dovesse cessare la propria attività, l’Organo deliberativo del Centro lo dichiarerà con apposita delibera, che dovrà essere trasmessa all’Amministrazione centrale per gli adempimenti conseguenti.

La delibera dovrà altresì dare conto della situazione finanziaria e patrimoniale del Centro.

I beni e le attrezzature del Centro, nonché il numerario, assolti i debiti, restano di proprietà dell’Università degli Studi di Pavia, che provvede alla loro destinazione con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Lo scioglimento del Centro potrà altresì essere disposto dagli Organi di Governo dell’Ateneo, a fronte di una accertata inattività del Centro stesso protratta per un periodo di tre anni.

 

Art. 16 - Norme finali e di rinvio

 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente, in particolare alle norme statutarie e regolamentari dell’Università degli Studi di Pavia, con

particolare riguardo alle norme che disciplinano le Unità di Gestione e al Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Centri.

Qualora non venisse raggiunto il consenso per la designazione di Organi, laddove prevista, e si procedesse alla elezione degli stessi, valgono le norme di cui all’art. 79 dello Statuto circa la non rieleggibilità per più di due mandati consecutivi.

 

Art. 17 - Durata del Centro

 

Il Centro diviene operativo dalla data di entrata in vigore del Decreto rettorale di emanazione del regolamento relativo ed avrà durata fino al 31 ottobre 2015.

Alla scadenza gli Organi del Centro potranno proporne il rinnovo, con le stesse modalità previste per l’istituzione, di cui all’art. 3 del presente regolamento.

Alla proposta di rinnovo dovrà essere allegata una dettagliata relazione sulle attività svolte dal Centro e sulle prospettive di attività future.