Legge 5 febbraio 1992, n. 104
"Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate."
(Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.)
Nota bene:
quello che segue il testo vigente dopo le ultime modifiche introdotte
dalla Legge 8 marzo 2000,
n. 53 e dal decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151
1. Finalit. -
1. La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto
della dignit umana e i diritti di libert e di autonomia della persona
handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola,
nel lavoro e nella societ;
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo
della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la
partecipazione della persona handicappata alla vita della collettivit, nonch
la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da
minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le
prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni,
nonch la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di
esclusione sociale della persona handicappata.
2. Principi generali. - 1. La presente legge detta i
principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e
assistenza della persona handicappata. Essa costituisce inoltre riforma
economico-sociale della Repubblica, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 5.
3. Soggetti aventi diritto. - 1. E' persona handicappata colui
che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o
progressiva, che causa di difficolt di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale
o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore
in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacit
complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale,
correlata all'et, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di
relazione, la situazione assume connotazione di gravit. Le situazioni
riconosciute di gravit determinano priorit nei programmi e negli interventi
dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti,
domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative
prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla
vigente legislazione o da accordi internazionali.
4. Accertamento dell'handicap. - 1. Gli accertamenti relativi alla
minorazione, alle difficolt, alla necessit dell'intervento assistenziale
permanente e alla capacit complessiva individuale residua, di cui all'articolo
3, sono effettuati dalle unit sanitarie locali mediante le commissioni mediche
di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295,
che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da
esaminare, in servizio presso le unit sanitarie locali.
5. Principi generali per i
diritti della persona handicappata. - 1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia
e la realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso i
seguenti obiettivi:
a)
sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedia, psicopedagogica, sociale
e tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati con istituzioni
pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie, con il Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali, considerando
la persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi e
consapevoli della ricerca;
b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce
delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;
c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi,
che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle
tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della persona handicappata
nell'ambiete familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla
vita sociale;
d) assicurare alla famiglia della persona handicappata un'informazione di
carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell'evento, anche
in relazione alle possibilit di recupero e di integrazione della persona
handicappata nella societ;
e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari la
collaborazione della famiglia, della comunit e della persona handicappata,
attivandone le potenziali capacit;
f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di
maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare o
constatare tempestivamente l'insorgenza della minorazione o per ridurre e
superare i danni della minorazione sopraggiunta;
g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti
alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata,
assicurando il coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi
territoriali sulla base degli accordi di programma di cui all'articolo 27 della
legge 8 giugno 1990,
n. 142;
h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno
psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare,
strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per
il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il
raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo;
i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni, iniziative
permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la
prevenzione e per la cura degli handicap, la riabilitazione e l'inserimento
sociale di chi ne colpito;
l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti pi idonei anche al di
fuori della circoscrizione territoriale;
m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione
sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.
6. Prevenzione e diagnosi
precoce. - 1. Gli
interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle
minorazioni si attuano nel quadro della programmazione sanitaria di cui agli
articoli 53 e 55 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 , e successive modificazioni.
2. Le regioni, conformemente alle
competenze e alle attribuzioni di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ,
e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e successive modificazioni, disciplinano
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a)
l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione sulle cause e sulle
conseguenze dell'handicap, nonch sulla prevenzione in fase preconcezionale,
durante la gravidanza, il parto, il periodo neonatale e nelle varie fasi di
sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono tali funzioni;
b) l'effettuazione del parto con particolare rispetto dei ritmi e dei bisogni
naturali della partoriente e del nascituro;
c) l'individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e di lavoro, dei
fattori di rischio che possono determinare malformazioni congenite e patologie
invalidanti;
d) i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce per
la prevenzione delle malattie genetiche che possono essere causa di handicap
fisici, psichici, sensoriali di neuromotulesioni;
e) il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e la terapia
di eventuali patologie complicanti la gravidanza e la prevenzione delle loro
conseguenze;
f) l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a rischio;
g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi precoce delle
malformazioni e l'obbligatoriet del controllo per l'individuazione ed il
tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e
della fibrosi cistica. Le modalit dei controlli e della loro applicazione sono
disciplinate con atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi
dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978,
n. 833 . Con tali atti possono essere individuate altre forme di
endocrinopatie e di errori congeniti del metabolismo alle quali estendere
l'indagine per tutta la popolazione neonatale;
h) un'attivit di prevenzione permanente che tuteli i bambini fin dalla nascita
anche mediante il coordinamento con gli operatori degli asili nido, delle
scuole materne e dell'obbligo, per accertare l'inesistenza o l'insorgenza di
patologie e di cause invalidanti e con controlli sul bambino entro l'ottavo
giorno, al trentesimo giorno, entro il sesto ed il nono mese di vita e ogni due
anni dal compimento del primo anno di vita. E' istituito a tal fine un libretto
sanitario personale, con le caratteristiche di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833 , su cui sono riportati i risultati dei suddetti controlli ed ogni
altra notizia sanitaria utile a stabilire lo stato di salute del bambino;
i) gli interventi informativi, educativi, di partecipazione e di controllo per
eliminare la nocivit ambientale e prevenire gli infortuni in ogni ambiente di
vita e di lavoro, con particolare riferimento agli incidenti domestici. 3. Lo
Stato promuove misure di profilassi atte a prevenire ogni forma di handicap,
con particolare riguardo alla vaccinazione contro la rosolia.
7. Cura e riabilitazione. - 1. La cura e la riabilitazione
della persona handicappata si realizzano con programmi che prevedano
prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilit
di ogni persona handicappata e agiscano sulla globalit della situazione di
handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunit. A questo fine il Servizio sanitario
nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura:
a) gli
interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata,
nonch gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o
presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o
residenziale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera l);
b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e
sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni. 2. Le regioni
assicurano la completa e corretta informazione sui servizi ed ausili presenti
sul territorio, in Italia e all'estero.
8. Inserimento ed integrazione
sociale. - 1.
L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano
mediante:
a) interventi di carattere
socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto
domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno
della persona handicappata e del nucleo familiare in cui inserita;
b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o
permanente grave limitazione dell'autonomia personale;
c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e
ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i
movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto
allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle
dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle
prove di valutazione e alla disponibilit di personale appositamente
qualificato, docente e non docente;
e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi,
sportivi, di tempo libero e sociali;
f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma
individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso
incentivi diversificati;
g) provvedimenti che assicurino la fruibilit dei mezzi di trasporto pubblico e
privato e la organizzazione di trasporti specifici;
h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;
i) organizzazione e sostegno di comunit alloggio, case-famiglia e analoghi
servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la
deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva anche
temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria,
un ambiente di vita adeguato;
l) istituzione o adattamento di centri socioriabilitativi ed educativi diurni,
a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di
relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano
assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialit residue non
consentano idonee forme di integrazione lavorativa. Gli standard dei centri
socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della sanit, di concerto con il
Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui
all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
m) organizzazione di attivit extrascolastiche per integrare ed estendere
l'attivit educativa in continuit ed in coerenza con l'azione della scuola.
9. Servizio di aiuto personale. - 1. Il servizio di aiuto
personale, che pu essere istituito dai comuni o dalle unit sanitarie locali
nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio, diretto ai cittadini
in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non
superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o
altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilit
di integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio di
interpretariato per i cittadini non udenti.
2. Il servizio di aiuto personale
integrato con gli altri servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti sul
territorio e pu avvalersi dell'opera aggiuntiva di:
a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai
sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta;
b) cittadini di et superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di
prestare attivit volontaria; c) organizzazioni di volontariato.
3. Il personale indicato alle
lettere a), b), c) del comma 2 deve avere una formazione specifica.
4. Al
personale di cui alla lettera b) del comma 2 si estende la disciplina dettata
dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n.
266.
10. Interventi a favore di
persone con handicap in situazione di gravit. - 1. I comuni, anche consorziati
tra loro o con le province, le loro unioni, le comunit montane e le unit
sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali
loro attribuite dalla
legge 8 giugno 1990, n. 142 , possono realizzare con le proprie ordinarie
risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto alla integrazione sociale
e scolastica secondo le modalit stabilite dalla presente legge e nel rispetto
delle priorit degli interventi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184,
comunit-alloggio e centri socioriabilitativi per persone con handicap in
situazione di gravit.
1-bis. Gli enti di cui al comma 1
possono organizzare servizi e prestazioni per la tutela e l'integrazione
sociale dei soggetti di cui al presente articolo per i quali venga meno il
sostegno del nucleo familiare. (1)
2. Le strutture di cui alla lettera
l) e le attivit di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 sono
realizzate d'intesa con il gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica di
cui all'articolo 15 e con gli organi collegiali della scuola.
3. Gli enti di cui al comma 1
possono contribuire, mediante appositi finanziamenti, previo parere della
regione sulla congruit dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla
realizzazione e al sostegno di comunit-alloggio e centri socio-riabilitativi per
persone handicappate in situazione di gravit, promossi da enti, associazioni,
fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB), societ
cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali.
4. Gli interventi di cui ai commi 1
e 3 del presente articolo possono essere realizzati anche mediante le
convenzioni di cui all'articolo 38.
5. Per la collocazione topografica,
l'organizzazione e il funzionamento, le comunit-alloggio e i centri
socio-riabilitativi devono essere idonei a perseguire una costante
socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante iniziative dirette a
coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.
6. L'approvazione dei progetti
edilizi presentati da soggetti pubblici o privati concernenti immobili da
destinare alle comunit-alloggio ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai
commi 1 e 3, con vincolo di destinazione almeno ventennale all'uso effettivo
dell'immobile per gli scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in aree
vincolate o a diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste
dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e dal
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1985, n. 431, costituisce variante del piano regolatore. Il
venir meno dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla presente legge prima
del ventesimo anno comporta il ripristino della originaria destinazione
urbanistica dell'area.
(1) comma aggiunto dal primo articolo dalla legge 21 maggio 1998, n. 162
11. Soggiorno all'estero per
cure. - 1. Nei casi
in cui vengano concesse le deroghe di cui all'articolo 7 del decreto del
Ministro della sanit 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
273 del 22 novembre 1989, ove nel centro di altissima specializzazione estero
non sia previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi
autorizzati, il soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore in alberghi o
strutture collegate con il centro equiparato a tutti gli effetti alla degenza
ospedaliera ed rimborsabile nella misura prevista dalla deroga.
2. La
commissione centrale presso il Ministero della sanit di cui all'articolo 8 del
decreto del Ministro
della sanit 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273
del 22 novembre 1989, esprime il parere sul rimborso per i soggiorni collegati
agli interventi autorizzati dalle regioni sulla base di criteri fissati con
atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo
comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, con il quale sono disciplinate anche le modalit
della corresponsione di acconti alle famiglie.
12. Diritto all'educazione e
all'istruzione. -
1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato garantito l'inserimento negli asili
nido.
2. E' garantito il diritto
all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di
scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come
obiettivo lo sviluppo delle potenzialit della persona handicappata
nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella
socializzazione.
4. L'esercizio del diritto
all'educazione e all'istruzione non pu essere impedito da difficolt di
apprendimento n da altre difficolt derivanti dalle disabilit connesse
all'handicap.
5. All'individuazione dell'alunno
come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante
dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini
della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione
provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona
handicappata, gli operatori delle unit sanitarie locali e, per ciascun grado
di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la
partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo
criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le
caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in
rilievo sia le difficolt di apprendimento conseguenti alla situazione di
handicap e le possibilit di recupero, sia le capacit possedute che devono
essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel
rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.
6. Alla elaborazione del profilo
dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle
unit sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per
controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata
dall'ambiente scolastico.
7. I compiti attribuiti alle unit
sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalit indicate con
apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5,
primo comma, della legge
23 dicembre 1978, n. 833.
8. Il profilo dinamico-funzionale
aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della
scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.
9. Ai minori handicappati soggetti
all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a
frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione
scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unit
sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e
privati, convenzionati con i Ministeri della sanit e del lavoro e della
previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di
classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi
possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non
versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilit
della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta
giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorit
scolastica mediante una relazione sulle attivit svolte dai docenti in servizio
presso il centro di degenza, equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle
classi alle quali i minori sono iscritti.
10. Negli
ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al
presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di
personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una
esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un
anno sotto la guida di personale esperto.
13. Integrazione scolastica. - 1. L'integrazione scolastica
della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di
ogni ordine e grado e nelle universit si realizza, fermo restando quanto
previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e
successive modificazioni, anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei
servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali,
ricreativi, sportivi e con altre attivit sul territorio gestite da enti
pubbici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unit
sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli
accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.
142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per
gli affari sociali e della sanit, sono fissati gli indirizzi per la stipula
degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla
predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi,
riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonch a forme di
integrazione tra attivit scolastiche e attivit integrative extrascolastiche.
Negli accordi sono altres previsti i requisiti che devono essere posseduti
dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attivit di
collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole e alle
universit di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonch di ogni altra
forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e
presdi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche
mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza
pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;
c) la programmazione da parte
dell'universit di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla
peculiarit del piano di studio individuale;
d) l'attribuzione, con decreto del
Ministro dell'universit e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di
incarichi professionali ad interpreti da destinare alle universit, per
facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;
e) la sperimentazione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare
nelle classi frequentate da alunni con handicap.
2. Per le finalit di cui al comma
1, gli enti locali e le unit sanitarie locali possono altres prevedere
l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle
esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il
recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonch l'assegnazione di
personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e
grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali
di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli
alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attivit di sostegno
mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
4. I posti di sostegno per la scuola
secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del
personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in
modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri
gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilit finanziarie
all'uopo preordinate dall'articolo 42, comma 6, lettera h).
5. Nella scuola secondaria di primo
e secondo grado sono garantite attivit didattiche di sostegno, con priorit
per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con
docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla
base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo
individualizzato.
6. Gli insegnanti di sostegno
assumono la contitolarit delle sezioni e delle classi in cui operano,
partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e
verifica delle attivit di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli
di classe e dei collegi dei docenti (1 bis).
6 - bis. Agli studenti handicappati
iscritti all'universit sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici,
realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1,
nonch il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti
dalle universit nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla
copertura degli oneri di cui al presente comma, nonch ai commi 5 e 5 -bis
dell'articolo 16. (1 ter)
(1bis)
Vedi, anche, il D.M. 9
luglio 1992.
(1 ter) Comma aggiunto dalla Legge 28 gennaio 1999, n. 17
14. Modalit di attuazione
dell'integrazione.
- 1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e
all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in
materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati, ai sensi
dell'articolo 26 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalit
di coordinamento con il Ministero dell'universit e della ricerca scientifica e
tecnologica di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il
Ministro della pubblica istruzione provvede altres:
a) all'attivazione di forme
sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona
handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di
primo grado;
b) all'organizzazione dell'attivit
educativa e didattica secondo il criterio della flessibilit nell'articolazione
delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione
scolastica individualizzata;
c) a garantire la continuit
educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di
consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il
massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti
gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola
dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di et; nell'interesse
dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli
specialisti di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera l), del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio
di classe o di interclasse, pu essere consentita una terza ripetenza in
singole classi.
2. I piani di studio delle scuole di
specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990,
n. 341, per il conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento nelle
scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli stanziamenti gi preordinati
in base alla legislazione vigente per la definizione dei suddetti piani di
studio, discipline facoltative, attinenti all'integrazione degli alunni
handicappati, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990.
Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto articolo 4
deve essere specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi
all'attivit didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si
riferisce, nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per
l'attivit didattica di sostegno.
3. La tabella del corso di laurea
definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990 comprende,
nei limiti degli stanziamenti gi preordinati in base alla legislazione vigente
per la definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi
attinenti all'integrazione scolastica degli alunni handicappati. Il diploma di
laurea per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari di cui
all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 341 del 1990 costituisce titolo
per l'ammissione ai concorsi per l'attivit didattica di sostegno solo se siano
stati sostenuti gli esami relativi, individuati come obbligatori per la
preparazione all'attivit didattica di sostegno, nell'ambito della tabella
suddetta definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della medesima legge n.
341 del 1990.
4. L'insegnamento delle discipline
facoltative previste nei piani di studio delle scuole di specializzazione di
cui al comma 2 e dei corsi di laurea di cui al comma 3 pu essere impartito
anche da enti o istituti specializzati all'uopo convenzionati con le
universit, le quali disciplinano le modalit di espletamento degli esami e i
relativi controlli. I docenti relatori dei corsi di specializzazione devono
essere in possesso del diploma di laurea e del diploma di specializzazione.
5. Fino alla prima applicazione
dell'articolo 9 della citata legge n. 341 del 1990,
relativamente alle scuole di specializzazione si applicano le disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e
successive modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre
1975, n. 970 e all'articolo 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
6.
L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di
specializzazione consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o
non di ruolo specializzati. 7. Gli accordi di programma di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento
comuni per il personale delle scuole, delle unit sanitarie locali e degli enti
locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.
15. Gruppi di lavoro per
l'integrazione scolastica. - 1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale istituito un gruppo di
lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi,
un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo 14, decimo comma,
della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni, due esperti
designati dagli enti locali, due esperti delle unit sanitarie locali, tre
esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente
rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi
sulla base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il gruppo
di lavoro dura in carica tre anni.
2. Presso ogni circolo didattico ed
istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi
di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari
e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di
integrazione predisposte dal piano educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al
comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di
consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le
unit sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli
accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione e
l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonch per qualsiasi altra
attivit inerente all'integrazione degli alunni in difficolt di apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono
annualmente una relazione da inviare al Ministro della pubblica istruzione ed
al presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale pu
avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione
degli accordi di programma di cui agli artt. 13, 39 e 40 (2).
(2)
Vedi, anche, il D.M. 26 giugno 1992.
16. Valutazione del rendimento e
prove d'esame. - 1.
Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti
indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline
siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attivit integrative
e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti
programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono
predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove
d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il
progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialit e ai livelli di
apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola
secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove
equipollenti e tempi pi lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o
grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati
sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o
allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro
necessari.
5. Il trattamento individualizzato
previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati consentito per
il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della
materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma
6 -bis . consentito, altres, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in
relazione alla tipologia di handicap , sia la possibilit di svolgere prove
equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato. (2 bis)
5 - bis. Le universit, con proprie
disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di
coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti
l'integrazione nell'ambito dell'ateneo. (2 ter)
(2 bis)
comma cos modificato dalla Legge 28 gennaio 1999, n.
17.
(2 ter) comma aggiunto dalla Legge 28 gennaio 1999, n.
17.
17. Formazione professionale. - 1. Le regioni, in attuazione di
quanto previsto dagli articoli 3, primo comma, lettere l) e m), e 8, primo
comma, lettere g) e h), della legge 21 dicembre 1978,
n. 845, realizzano l'inserimento della persona handicappata negli ordinari
corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono
agli allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di
apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante attivit
specifiche nell'ambito delle attivit del centro di formazione professionale
tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati
realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine forniscono ai centri i sussidi
e le attrezzature necessarie.
2. I corsi di formazione
professionale tengono conto delle diverse capacit ed esigenze della persona
handicappata che, di conseguenza, inserita in classi comuni o in corsi
specifici o in corsi prelavorativi.
3. Nei centri di formazione
professionale sono istituiti corsi per le persone handicappate non in grado di
frequentare i corsi normali. I corsi possono essere realizzati nei centri di
riabilitazione, quando vi siano svolti programmi di ergoterapia e programmi
finalizzati all'addestramento professionale, ovvero possono essere realizzati
dagli enti di cui all'articolo 5 della citata legge n. 845 del 1978,
nonch da organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da leggi
vigenti. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, provvedono ad adeguare alle disposizioni di cui al presente
comma i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione per le attivit
di formazione professionale di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 845
del 1978.
4. Agli allievi che abbiano
frequentato i corsi di cui al comma 2 rilasciato un attestato di frequenza
utile ai fini della graduatoria per il collocamento obbligatorio nel quadro
economico-produttivo territoriale.
5. Fermo
restando quanto previsto in favore delle persone handicappate dalla citata legge n. 845 del 1978,
una quota del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n.
281, destinata ad iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in forme
sperimentali, quali tirocini, contratti di formazione, iniziative territoriali
di lavoro guidato, corsi prelavorativi, sulla base di criteri e procedure
fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
18. Integrazione lavorativa. - 1. Le regioni, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano
l'istituzione e la tenuta dell'albo regionale degli enti, istituzioni,
cooperative sociali, di lavoro, di servizi, e dei centri di lavoro guidato,
associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attivit idonee a
favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate.
2. Requisiti per l'iscrizione
all'albo dei cui al comma 1, oltre a quelli previsti dalle leggi regionali,
sono:
a) avere personalit giuridica di
diritto pubblico o privato o natura di associazione, con i requisiti di cui al
capo II del titolo II del libro I del codice civile;
b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale e
di efficienza operativa.
3. Le regioni disciplinano le
modalit di revisione ed aggiornamento biennale dell'albo di cui al comma 1.
4. I rapporti dei comuni, dei
consorzi tra comuni e tra comuni e province, delle comunit montane e delle
unit sanitarie locali con gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da
convenzioni conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanit e
con il Ministro per gli affari sociali, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge (3).
5. L'iscrizione all'albo di cui al
comma 1 condizione necessaria per accedere alle convenzioni di cui
all'articolo 38. 6. Le regioni possono provvedere con proprie leggi:
a) a disciplinare le agevolazioni
alle singole persone handicappate per recarsi al posto di lavoro e per l'avvio
e lo svolgimento di attivit lavorative autonome;
b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di
lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto di lavoro per l'assunzione
delle persone handicappate.
(3) Il D.M. 30 novembre 1994 (G.U. 16 dicembre 1994, n. 293) ha
stato approvato lo schema-tipo di convenzione previsto dal presente articolo.
19.
Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio. - 1. In attesa dell'entrata in
vigore della nuova disciplina del collocamento obbligatorio, le disposizioni di
cui alla legge 2 aprile
1968, n. 482, e successive modificazioni, devono intendersi applicabili
anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una
capacit lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili. Ai fini
dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene
conto della capacit lavorativa e relazionale dell'individuo e non solo della
minorazione fisica o psichica. La capacit lavorativa accertata dalle
commissioni di cui all'articolo 4 della presente legge, integrate ai sensi
dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline neurologiche,
psichiatriche o psicologiche.
20. Prove d'esame nei concorsi
pubblici e per l'abilitazione alle professioni. - 1. La persona handicappata
sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle
professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi
eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.
2. Nella
domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle
professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonch l'eventuale necessit di tempi aggiuntivi.
21. Precedenza nell'assegnazione
di sede. - 1. La
persona handicappata con un grado di invalidit superiore ai due terzi o con
minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A
annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici
come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria
tra le sedi disponibili.
2. I
soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a
domanda.
22.
Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato. - 1. Ai fini dell'assunzione al
lavoro pubblico e privato non richiesta la certificazione di sana e robusta
costituzione fisica.
23. Rimozione di ostacoli per
l'esercizio di attivit sportive, turistiche e ricreative. - 1. L'attivit e la pratica delle
discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna. Il Ministro della
sanit, con proprio decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, definisce i protocolli per la concessione
dell'idoneit alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate.
2. Le regioni e i comuni, i consorzi
di comuni ed il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano, in
conformit alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza,
l'accessibilit e la fruibilit delle strutture sportive e dei connessi servizi
da parte delle persone handicappate.
3. Le concessioni demaniali per gli
impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilit
degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13,
e all'effettiva possibilit di accesso al mare delle persone handicappate.
4. Le concessioni autostradali ed i
loro rinnovi sono subordinati alla visitabilit degli impianti ai sensi del
citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
5.
Chiunque, nell'esercizio delle attivit di cui all'articolo 5, primo comma,
della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici esercizi, discrimina
persone handicappate punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura
dell'esercizio da uno a sei mesi.
24. Eliminazione o superamento
delle barriere architettoniche. - 1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e
privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilit e
la visitabilit di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 ,
e successive modificazioni, sono eseguite in conformit alle disposizioni di
cui alla legge 30 marzo
1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e
successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per gli edifici pubblici e
privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1 giugno
1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e
successive modificazioni, nonch ai vincoli previsti da leggi speciali aventi
le medesime finalit, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5
della citata legge n. 13 del 1989 non possano venire concesse, per il mancato
rilascio del nulla osta da parte delle autorit competenti alla tutela del
vincolo, la conformit alle norme vigenti in materia di accessibilit e di
superamento delle barriere architettoniche pu essere realizzata con opere
provvisionali, come definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilit suggerita dai
vincoli stessi.
3. Alle comunicazioni al comune dei
progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al
pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e
26, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di
conformit alla normativa vigente in materia di accessibilit e di superamento
delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente
articolo.
4. Il rilascio della concessione o
autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma 1 subordinato alla
verifica della conformit del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal
tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di
agibilit e di abitabilit per le opere di cui al comma 1, deve accertare che
le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine pu
richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione
una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.
5. Nel caso di opere pubbliche,
fermi restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20,
della legge 28 febbraio
1986, n. 41, e l'obbligo della dichiarazione del progettista,
l'accertamento di conformit alla normativa vigente in materia di eliminazione
delle barriere architettoniche spetta all'Amministrazione competente, che ne d
atto in sede di approvazione del progetto.
6. La richiesta di modifica di
destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico
accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato
di agibilit e di abitabilit condizionato alla verifica tecnica della
conformit della dichiarazione allo stato dell'immobile.
7. Tutte le opere realizzate negli
edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformit dalle disposizioni
vigenti in materia di accessibilit e di eliminazione delle barriere
architettoniche, nelle quali le difformit siano tali da rendere impossibile
l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate
inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il
responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilit o l'abitabilit ed il
collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente
responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50
milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo
compreso da uno a sei mesi.
8. Il Comitato per l'edilizia
residenziale (CER), di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
fermo restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20,
della citata legge n. 41
del 1986, dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di
urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per la eliminazione
delle barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale
pubblica realizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
9. I piani di cui all'articolo 32,
comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono
modificati con integrazioni relative all'accessibilit degli spazi urbani, con
particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi
accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla
rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione
delle persone handicappate.
10. Nell'ambito della complessiva
somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti concede agli enti locali
per la contrazione di mutui con finalit di investimento, una quota almeno pari
al 2 per cento destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di
ristrutturazione e recupero in attuazione delle norme di cui al regolamento
approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
11. I
comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui
all'articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971,
all'articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 384 del 1978, alla citata legge n. 13 del 1989, e
successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici
14 giugno 1989, n. 236 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti edilizi
comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono
efficacia.
25. Accesso alla informazione e
alla comunicazione. -
1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla realizzazione
di progetti elaborati dalle concessionarie per i servizi radiotelevisivi e
telefonici volti a favorire l'accesso all'informazione radiotelevisiva e alla
telefonia anche mediante installazione di decodificatori e di apparecchiature
complementari, nonch mediante l'adeguamento delle cabine telefoniche.
2.
All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni per la
concessione di servizi radiotelevisivi o telefonici sono previste iniziative
atte a favorire la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali di
programmi di informazione, culturali e di svago e la diffusione di
decodificatori.
26. Mobilit e trasporti
collettivi. - 1. Le
regioni disciplinano le modalit con le quali i comuni dispongono gli
interventi per consentire alle persone handicappate la possibilit di muoversi
liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri
cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di
servizi alternativi.
2. I comuni assicurano, nell'ambito
delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalit di trasporto individuali
per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.
3. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano, nell'ambito dei
piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture
urbane, piani di mobilit delle persone handicappate da attuare anche mediante
la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.
142. I suddetti piani prevedono servizi alternativi per le zone non coperte
dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa attuazione dei piani,
le regioni e gli enti locali assicurano i servizi gi istituiti. I piani di
mobilit delle persone handicappate predisposti dalle regioni sono coordinati
con i piani di trasporto predisposti dai comuni.
4. Una quota non inferiore all'1 per
cento dell'ammontare dei mutui autorizzati a favore dell'Ente ferrovie dello
Stato destinata agli interventi per l'eliminazione delle barriere
architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti
all'Ente medesimo, attraverso capitolati d'appalto formati sulla base dell'articolo
20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
5. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti provvede alla
omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi,
di vagone ferroviario, conformemente alle finalit della presente legge.
6. Sulla
base dei piani regionali e della verifica della funzionalit dei prototipi
omologati di cui al comma 5, il Ministro dei trasporti predispone i capitolati
d'appalto contenenti prescrizioni per adeguare alle finalit della presente
legge i mezzi di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro sostituzione.
27. Trasporti individuali. - 1. A favore dei titolari di
patente di guida delle categorie A, B, o C speciali, con incapacit motorie
permanenti, le unit sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica
degli strumenti di guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella
misura del 20 per cento, a carico del bilancio dello Stato.
2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97,
sono soppresse le parole: ", titolari di patente F" e dopo le parole:
"capacit motorie," sono aggiunte le seguenti: "anche prodotti
in serie,".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 1
della citata legge numero 97 del 1986, inserito il seguente:
"2-bis. Il beneficio della
riduzione dell'aliquota relativa all'imposta sul valore aggiunto, di cui al
comma 1, decade qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida
delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del
veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido provvede al versamento della
differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa
all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato."
4. Il Comitato tecnico di cui
all'articolo 81, comma 9, del testo unico delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 18
marzo 1988, n. 111, integrato da due rappresentanti delle associazioni delle
persone handicappate nominati dal Ministro dei trasporti su proposta del
Comitato di cui all'articolo 41 della presente legge.
5. Le
unit sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai soggetti di cui al
comma 1 ad un apposito fondo, istituito presso il Ministero della sanit, che
provvede ad erogare i contributi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 42.
28. Facilitazioni per i veicoli
delle persone handicappate. - 1. I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle
persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in
concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati.
2. Il
contrassegno di cui all'articolo 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, che deve essere apposto visibilmente sul
parabrezza del veicolo, valido per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al
comma 1.
29. Esercizio del diritto di
voto. - 1. In
occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di
trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il
raggiungimento del seggio elettorale.
2. Per rendere pi agevole
l'esercizio del diritto di voto, le unit sanitarie locali, nei tre giorni
precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la
disponibilit di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei
certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1
della legge 15 gennaio
1991, n. 15.
3. Un accompagnatore di fiducia
segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare
autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle
liste elettorali. Nessun elettore pu esercitare la funzione di accompagnatore
per pi di un handicappato. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore
fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto
tale compito.
30.
Partecipazione. -
1. Le regioni per la redazione dei programmi di promozione e di tutela dei
diritti della persona handicappata, prevedono forme di consultazione che
garantiscono la partecipazione dei cittadini interessati.
31. Riserva di alloggi. - 1 All'articolo 3, primo comma
della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni, aggiunta, in
fine, la seguente lettera:
"r-bis) dispone una riserva di
finanziamenti complessivi per la concessione di contributi in conto capitale a
comuni, Istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati,
imprese, cooperative o loro consorzi per la realizzazione con tipologia idonea
o per l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle
esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari
assegnatari di abitazioni assistiti da contributo pubblico, tra i cui
componenti figurano persone handicappate in situazione di gravit o con ridotte
o impedite capacit motorie." (4)
[2. Il contributo di cui alla
lettera r-bis) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n.
457, introdotta dal comma 1 del presente articolo, concesso dal Comitato
esecutivo del CER direttamente ai comuni, agli Istituti autonomi case popolari,
alle imprese, alle cooperative o loro consorzi indicati dalle regioni sulla
base delle assegnazioni e degli acquisti, mediante atto preliminare di vendita
di alloggi realizzati con finanziamenti pubblici e fruenti di contributo
pubblico.] (5)
[3. Il contributo di cui al comma 2
pu essere concesso con le modalit indicate nello stesso comma, direttamente
agli enti e istituti statali, assicurativi e bancari che realizzano interventi
nel campo dell'edilizia abitativa che ne facciano richiesta per l'adattamento
di alloggi di loro propriet da concedere in locazione a persone handicappate
ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate
in situazione di gravit o con ridotte o impedite capacit motorie.] (5)
[4. Le associazioni presenti sul
territorio, le regioni, le unit sanitarie locali, i comuni sono tenuti a
fornire al CER, entro il 31 dicembre di ogni anno, ogni informazione utile per
la determinazione della quota di riserva di cui alla citata lettera r-bis) del
primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457.] (5)
(4) La lettera r bis) stata cos modificata dall'articolo 2 comma 3 della
Legge 30 aprile 1999, n. 136
(5) I commi 2, 3, 4, sono stati abrogati dall'articolo 14, comma 2 della Legge
30 aprile 1999, n. 136
32. Agevolazioni fiscali. - [1. Le spese mediche e quelle di
assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidit e
menomazione, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il 5 o il
10 per cento del reddito complessivo annuo dichiarato a seconda che questo sia
o meno superiore a 15 milioni di lire, sono deducibili dal reddito complessivo
del contribuente che ha sostenuto gli oneri per s o per le persone indicate
nell'articolo 433 del codice civile, purch dalla documentazione risulti chi ha
sostenuto effettivamente la spesa, la persona da assistere perch invalida e il
domicilio o la residenza del percipiente] (6).
(6)
Abrogato dall'art. 2, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito dall'articolo 1
comma 1 della legge 27 luglio 1994, n. 473
33. Agevolazioni. - [1. La lavoratrice madre o, in
alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in
situazione di gravit accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno
diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa
dal lavoro di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno
presso istituti specializzati.] (7quinquies)
2. I soggetti di cui al comma 1
possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al
prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore
di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita
del bambino.
3. Successivamente al compimento del
terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di
gravit, nonch colui che assiste una persona con handicap in situazione di
gravit parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre
giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche
in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione
di gravit non sia ricoverata a tempo pieno. (7) (7bis)(7quater)
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e
3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971,
si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7
della legge n. 1204 del 1971, nonch quelle contenute negli articoli 7 e 8
della legge 9 dicembre 1977, n. 903. (7quater)
5. Il genitore o il familiare
lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con
continuit un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto
a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro pi vicina al proprio domicilio e
non pu essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. (7bis)(7quater)
6. La persona handicappata
maggiorenne in situazione di gravit pu usufruire alternativamente dei
permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede
di lavoro pi vicina al proprio domicilio e non pu essere trasferita in altra
sede, senza il suo consenso. (7bis)(7quater)
7. Le disposizioni di cui ai commi
1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in
situazione di gravit. (7ter)(7quater)
(7)
L'art. 2, D.L.
27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n 423,
ha fornito l'interpretazione autentica dell'espressione hanno diritto a tre
giorni di permesso mensile.
(7bis) I commi 3, 5 e 6 sono stati cos modificati da ultimo dall'articolo 19 della legge 8 marzo 2000, n.
53.
(7ter) Circa le disposizioni del presente articolo si veda anche l'articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n.
53.
(7quater) Circa le misure introdotte dalla legge n. 53/2000 si veda la circolare INPS 17 luglio
2000, n. 133
(7quinquies) Il primo comma dell'articolo 33 stato abrogato dall'articolo 86
del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151. Si veda ora l'articolo 33 del decreto
citato.
34.
Protesi e ausili tecnici. - 1. Con decreto del Ministro della sanit da emanare, sentito il
Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nella revisione e ridefinizione del
nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al terzo comma dell'articolo 26
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono inseriti apparecchi e
attrezzature elettronici e altri ausili tecnici che permettano di compensare le
difficolt delle persone con handicap fisico o sensoriale.
35.
Ricovero del minore handicappato. - 1. Nel caso di ricovero di una persona handicappata di
minore et presso un istituto anche a carattere sanitario, pubblico o privato,
ove dall'istituto sia segnalato l'abbandono del minore, si applicano le norme
di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.
36. Aggravamento delle sanzioni
penali. - 1. Per i
reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice
penale, nonch per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo
XII del libro II del codice penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio
1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena aumentata
da un terzo alla met.
2. Per i
procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 ammessa la costituzione di
parte civile del difensore civico, nonch dell'associazione alla quale risulti
iscritta la persona handicappata o un suo familiare.
37.
Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata. - 1. Il Ministro di grazia e
giustizia, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, ciascuno
nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano con proprio decreto le
modalit di tutela della persona handicappata, in relazione alle sue esigenze
terapeutiche e di comunicazione, all'interno dei locali di sicurezza, nel corso
dei procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva e di
espiazione della pena.
38. Convenzioni. - 1. Per fornire i servizi di cui
alla presente legge i comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le
comunit montane e le unit sanitarie locali per la parte di loro competenza,
si avvalgono delle strutture e dei servizi di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833. Possono inoltre avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute e
non riconosciute, di istituzioni private di assistenza non aventi scopo di
lucro e di cooperative, semprech siano idonee per i livelli delle prestazioni,
per la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed
operativa, mediante la conclusione di apposite convenzioni.
2. I
comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunit montane,
rilevata la presenza di associazioni in favore di persone handicappate, che
intendano costituire cooperative di servizi o comunit-alloggio o centri
socioriabilitativi senza fini di lucro, possono erogare contributi che
consentano di realizzare tali iniziative per i fini previsti dal comma 1,
lettere h), i) e l) dell'articolo 8, previo controllo dell'adeguatezza dei
progetti e delle iniziative, in rapporto alle necessit dei soggetti ospiti,
secondo i principi della presente legge.
39. Compiti delle regioni. - 1. Le regioni possono provvedere,
nei limiti delle proprie disponibilit di bilancio, ad interventi sociali,
educativoformativi e riabilitativi nell'ambito del piano sanitario nazionale,
di cui all'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, e successive modificazioni, e della programmazione regionale dei
servizi sanitari, sociali e formativo-culturali.
2. Le regioni possono provvedere,
sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del
privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilit
di bilancio (8):
a) a definire l'organizzazione dei servizi,
i livelli qualitativi delle prestazioni, nonch i criteri per l'erogazione
dell'assistenza economica integrativa di competenza dei comuni;
b) a definire, mediante gli accordi
di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.
142, le modalit di coordinamento e di integrazione dei servizi e delle
prestazioni individuali di cui alla presente legge con gli altri servizi
sociali, sanitari, educativi, anche d'intesa con gli organi periferici
dell'Amministrazione della pubblica istruzione e con le strutture
prescolastiche o scolastiche e di formazione professionale, anche per la messa
a disposizione di attrezzature, operatori o specialisti necessari all'attivit
di prevenzione, diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro interno;
c) a definire, in collaborazione con
le universit e gli istituti di ricerca, i programmi e le modalit
organizzative delle iniziative di riqualificazione ed aggiornamento del
personale impiegato nelle attivit di cui alla presente legge;
d) a promuovere, tramite le
convenzioni con gli enti di cui all'articolo 38, le attivit di ricerca e di
sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione,
nonch la produzione di sussidi didattici e tecnici;
e) a definire le modalit di
intervento nel campo delle attivit assistenziali e quelle di accesso ai
servizi;
f) a disciplinare le modalit del
controllo periodico degli interventi di inserimento ed integrazione sociale di
cui all'articolo 5, per verificarne la rispondenza all'effettiva situazione di
bisogno;
g) a disciplinare con legge, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri
relativi all'istituzione e al funzionamento dei servizi di aiuto personale;
h) ad effettuare controlli periodici
sulle aziende beneficiarie degli incentivi e dei contributi di cui all'articolo
18, comma 6, per garantire la loro effettiva finalizzazione all'integrazione
lavorativa delle persone handicappate;
i) a promuovere programmi di
formazione di personale volontario da realizzarsi da parte delle organizzazioni
di volontariato;
l) ad elaborare un consuntivo
annuale analitico delle spese e dei contributi per assistenza erogati sul
territorio anche da enti pubblici e enti o associazioni privati, i quali
trasmettono alle regioni i rispettivi bilanci, secondo modalit fissate dalle
regioni medesime;
l-bis) a programmare interventi di
sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi
realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare
gravit, di cui all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza
domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo
alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo 9, allistituzione di
servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto
disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso
parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi
previamente concordati; (9)
l-ter) a disciplinare, allo scopo di
garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilit
permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di
una o pi funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili
tecnici, le modalit di realizzazione di programmi di aiuto alla persona,
gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti
che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro
efficacia. (9)
(8) - comma cos modificato dal
primo articolo della Legge
21 maggio 1998, n. 162.
(9) - lettera aggiunta dal primo
articolo della Legge
21 maggio 1998, n. 162.
40. Compiti dei comuni. - 1. I comuni, anche consorziati
tra loro, le loro unioni, le comunit montane e le unit sanitarie locali
qualora le leggi regionali attribuiscano loro la competenza, attuano gli
interventi sociali e sanitari previsti dalla presente legge nel quadro della
normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorit agli interventi di riqualificazione,
di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Gli
statuti comunali di cui all'articolo 4 della citata legge n. 142 del 1990
disciplinano le modalit del coordinamento degli interventi di cui al comma 1
con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti
nell'ambito territoriale e l'organizzazione di un servizio di segreteria per i
rapporti con gli utenti, da realizzarsi anche nelle forme del decentramento
previste dallo statuto stesso.
41. Competenze del Ministro per
gli affari sociali e costituzione del Comitato nazionale per le politiche
dell'handicap. - 1.
Il Ministro per gli affari sociali coordina l'attivit delle Amministrazioni
dello Stato competenti a realizzare gli obiettivi della presente legge ed ha
compiti di promozione di politiche di sostegno per le persone handicappate e di
verifica dell'attuazione della legislazione vigente in materia.
2. I disegni di legge del Governo
contenenti disposizioni concernenti la condizione delle persone handicappate
sono presentati previo concerto con il Ministro per gli affari sociali. Il
concerto con il Ministro per gli affari sociali obbligatorio per i
regolamenti e per gli atti di carattere generale adottati in materia.
3. Per favorire l'assolvimento dei
compiti di cui al comma 1, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap.
4. Il Comitato composto dal
Ministro per gli affari sociali, che lo presiede, dai Ministri dell'interno,
del tesoro, della pubblica istruzione, della sanit, del lavoro e della
previdenza sociale, nonch dai Ministri per le riforme istituzionali e gli
affari regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie. Alle
riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in
relazione agli argomenti da trattare.
5. Il Comitato convocato almeno
tre volte l'anno, di cui una prima della presentazione al Consiglio dei
ministri del disegno di legge finanziaria.
6. Il Comitato si avvale di:
a) tre assessori scelti tra gli
assessori regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati
dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418; (10)
b) tre rappresentanti degli enti locali designati dall'Associazione nazionale
dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante degli enti locali designato
dalla Lega delle autonomie locali;
c) cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle associazioni in
possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987,
n. 476, che svolgano attivit di promozione e tutela delle persone handicappate
e delle loro famiglie;
d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
7. Il Comitato si avvale dei sistemi
informativi delle Amministrazioni in esso rappresentate.
8. Il Ministro per gli affari
sociali, entro il 15 aprile di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento
sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche per l'handicap in
Italia, nonch sugli indirizzi che saranno seguiti. A tal fine le
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono, entro
il 28 febbraio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri
tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla
presente legge. Nel primo anno di applicazione della presente legge la
relazione presentata entro il 30 ottobre.
9. Il Comitato, nell'esercizio delle
sue funzioni, coadiuvato da una commissione permanente composta da un
rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, del
tesoro, della pubblica istruzione, della sanit, del lavoro e della previdenza
sociale, dell'universit e della ricerca scientifica e tecnologica, nonch da
tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui uno del
Dipartimento per gli affari sociali, uno del Dipartimento per gli affari regionali,
uno del Dipartimento per la funzione pubblica. La commissione presieduta dal
responsabile dell'Ufficio per le problematiche della famiglia, della terza et,
dei disabili e degli emarginati, del Dipartimento per gli affari sociali.
(10) La
Corte costituzionale, con sentenza 21-29 ottobre 1992, n. 406 (G.U. 4 novembre
1992, n. 46 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimit costituzionale
dell'art. 41, sesto comma, nella parte in cui, con riguardo alla lettera a),
prevede che il Comitato "si avvale di", anzich " composto
da".
Art. 41-bis. Conferenza nazionale
sulle politiche dell'handicap. - I. Il Ministro per la solidariet sociale, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 dei decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, promuove indagini statistiche e conoscitive sull'handicap e
convoca ogni tre anni una conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap
alla quale invita soggetti pubblici, privati e dei privato sociale che
esplicano la loro attivit nel campo dell'assistenza e della integrazione
sociale delle persone handicappate. Le conclusioni di tale conferenza sono
trasmesse al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla
legislazione vigente. (11)
(11) articolo aggiunto dal primo
articolo della Legge
21 maggio 1998, n. 162.
Art. 41-ter. Progetti
sperimentali. - 1.
Il Ministro per la solidariet sociale promuove e coordina progetti
sperimentali aventi per oggetto gli interventi previsti dagli articoli 10, 23,
25 e 26 della presente legge.
2. Il Ministro per la solidariet
sociale, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 dei decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i
criteri e le modalit per la presentazione e la valutazione dei progetti
sperimentali di cui al comma 1 nonch i criteri per la ripartizione dei fondi
stanziati per il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo. (12)
(12) articolo aggiunto dal primo
articolo della Legge
21 maggio 1998, n. 162.
42. Copertura finanziaria. - 1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, istituito il
Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome
in favore dei cittadini handicappati.
2. Il Ministro per gli affari
sociali provvede, sentito il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap
di cui all'articolo 41, alla ripartizione annuale del Fondo tra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione al numero degli
abitanti.
3. A partire dal terzo anno di
applicazione della presente legge, il criterio della proporzionalit di cui al
comma 2 pu essere integrato da altri criteri, approvati dal Comitato di cui
all'articolo 41, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento a situazioni di particolare
concentrazione di persone handicappate e di servizi di alta specializzazione,
nonch a situazioni di grave arretratezza di alcune aree.
4. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono a ripartire i fondi di loro spettanza tra gli
enti competenti a realizzare i servizi, dando priorit agli interventi in
favore delle persone handicappate in situazione di gravit e agli interventi
per la prevenzione.
5. Per le finalit previste dalla
presente legge non possono essere incrementate le dotazioni organiche del
personale della scuola di ogni ordine e grado oltre i limiti consentiti dalle
disponibilit finanziarie all'uopo preordinate dal comma 6, lettera h).
6. E' autorizzata la spesa di lire
120 miliardi per l'anno 1992 e di lire 150 miliardi a decorrere dal 1993, da
ripartire, per ciascun anno, secondo le seguenti finalit:
a) lire 2 miliardi e 300 milioni per
l'integrazione delle commissioni di cui all'articolo 4;
b) lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno all'estero per cure nei
casi previsti dall'articolo 11;
c) lire 4 miliardi per il potenziamento dei servizi di istruzione dei minori
ricoverati di cui all'articolo 12;
d) lire 8 miliardi per le attrezzature per le scuole di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera b);
e) lire 2 miliardi per le attrezzature per le universit di cui all'articolo
13, comma 1, lettera b);
f) lire 1 miliardo e 600 milioni per l'attribuzione di incarichi a interpreti
per studenti non udenti nelle universit di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera d);
g) lire 4 miliardi per l'avvio della sperimentazione di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera e);
h) lire 19 miliardi per l'anno 1992 e lire 38 miliardi per l'anno 1993 per
l'assunzione di personale docente di sostegno nelle scuole secondarie di
secondo grado prevista dall'articolo 13, comma 4;
i) lire 4 miliardi e 538 milioni per la formazione del personale docente
prevista dall'articolo 14;
l) lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento dei gruppi di lavoro di cui
all'articolo 15;
m) lire 5 miliardi per i contributi ai progetti per l'accesso ai servizi
radiotelevisivi e telefonici previsti all'articolo 25;
n) lire 4 miliardi per un contributo del 20 per cento per la modifica degli
strumenti di guida ai sensi dell'articolo 27, comma 1;
o) lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per le agevolazioni per
i genitori che lavorano, previste dall'articolo 33;
p) lire 50 milioni per gli oneri di funzionamento del Comitato e della
commissione di cui all'articolo 41;
q) lire 42 miliardi e 512 milioni per l'anno 1992 e lire 53 miliardi e 512
milioni a partire dall'anno 1993 per il finanziamento del Fondo per
l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore
dei cittadini handicappati di cui al comma 1 del presente articolo.
7. All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge, pari a lire 120 miliardi per l'anno 1992
e a lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsionie del Ministero
del tesoro per il 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento
"Provvedimenti in favore di portatori di handicap".
8. Il Ministro del tesoro autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
43. Abrogazioni. - 1. L'articolo 230 del testo unico
approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, l'articolo 415 del
regolamento approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, ed i commi
secondo e terzo dell'articolo 28, della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono
abrogati.
44. Entrata in vigore. - 1. La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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