D.M.
20 febbraio 2002
VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.300; VISTO il D.M. 26 maggio 1998 ed in particolare lart.4, comma 8; VISTA la Legge 9 maggio 1989, n.168; VISTA la Legge 19 novembre 1990, n.341; VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n.104; VISTO il D.I. 24 novembre 1998, n.460, art.6 che limita alla.a.2000/2001 lorganizzazione e lattività dei corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno per la formazione di docenti della scuola secondaria; CONSIDERATO che su posti del sostegno è utilizzato personale docente abilitato attraverso vari canali ma sprovvisto del titolo specifico; CONSIDERATO altresì che, per le accertate necessità dellutenza, si debba assicurare alla scuola in tempi brevi ulteriore personale specializzato da destinare alle attività di sostegno, prevedendo a tal fine per insegnanti già abilitati un percorso che tenga conto dei titoli di abilitazione già acquisiti; CONSIDERATO che lart.4 comma 8 del D.M. 26 maggio 1998 prevede per il conseguimento nellambito delle Scuole di specializzazione per linsegnamento secondario del titolo di specializzazione per linsegnamento agli alunni in situazione di handicap, almeno 400 ore di specifiche attività didattiche aggiuntive attinenti lintegrazione scolastica agli alunni in situazione di handicap; RITENUTO pertanto necessario, nellambito delle attività didattiche aggiuntive di cui allart.4, comma 8, del suindicato D.M. 26 maggio 1998, disciplinare lorganizzazione di un percorso formativo di almeno 800 ore preordinato allacquisizione del titolo di specializzazione per linsegnamento agli alunni in situazione di handicap da parte di docenti già abilitati ma sprovvisti del titolo specifico, con priorità per chi già viene utilizzato sul sostegno; D E C R E T A Art. 1 1: Nellambito delle attività didattiche aggiuntive di cui allart.4, comma 8, del D.M. 26 maggio 1998 di cui alle premesse, le scuole di specializzazione allinsegnamento secondario, anche in convenzione con le Direzioni scolastiche regionali, possono organizzare specifiche attività formative attinenti lintegrazione scolastica degli alunni in situazioni di handicap riservate a docenti abilitati attraverso vari canali e sprovvisti del titolo specifico. Le attività comprendono almeno 800 ore e si svolgono nel rispetto dei criteri generali di cui allallegato A. Al termine dei relativi corsi il personale docente delle istituzioni scolastiche consegue labilitazione allattività didattica di sostegno ai sensi dellart.14, comma 2, della legge 5 febbraio 1992 n.104. 2: Il numero di posti riservati per laccesso ai corsi di cui al comma 1 è definito annualmente dal MIUR sulla base delle esigenze espresse dalle Direzioni scolastiche regionali e sulla base dellofferta potenziale comunicata dalle Università. Nellaccesso hanno priorità i docenti già utilizzati sul sostegno per un periodo di almeno un anno scolastico. 3: Gli Atenei possono ricorrere a convenzioni con Enti, ai sensi dellart.14, comma 4, legge 104/92, per affidamenti di singole attività formative in misura comunque complessivamente non superiore al 20% delle attività previste. 4: I criteri generali di cui allallegato A costituiscono altresì, in quanto applicabili, linee di indirizzo per le attività aggiuntive che le scuole di specializzazione svolgono per gli altri iscritti alle scuole stesse. Art.2 Le disposizioni di cui allart. 1 hanno efficacia a decorrere dalla.a. 2002/2003 e fino alla.a. 2005/2006 e comunque non oltre il riordinamento dei corsi di studio universitari per la formazione del personale docente delle istituzioni scolastiche.
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Roma, 20.02.2002 | IL
MINISTRO (f.to Moratti) |