D.M.
3 luglio 2002
VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168, in particolare lart.4, e successive modifiche;
VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.300; VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n.104; VISTO il D.M. 26 maggio 1998; VISTA la Legge 19 novembre 1990, n.341; VISTO il D.I. 24 novembre 1998, n.460, art. 6; VISTA la Legge 2 agosto 1999, n.264; VISTO il D.M.20 febbraio 2002; D E C R E T A: Art.1 Limitatamente alla.a.2002/2003, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per lammissione alle Scuole di specializzazione allinsegnamento secondario ai fini delle attivitā didattiche aggiuntive di cui al DM 20 febbraio 2002 č determinato, sul contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n.4847 ripartito fra le Universitā secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto. Art.2 Ciascuna Universitā dispone lammissione alle Scuole per le attivitā di cui allart. 1 in base ad una graduatoria determinata secondo criteri indicati nel bando, nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto e nel rispetto della indicazione di prioritā di cui allart. 1 comma 2 del D.M. 20 febbraio 2002. Il presente decreto č pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 3 Maggio 2002
Il Ministro
f.to Letizia Moratti |