D.M. 3 luglio 2002
Decreto Ministeriale 3 luglio 2002 relativo al numero dei posti al livello nazionale per l'ammissione alle attivitā didattiche aggiuntive (800 ore  - art.2 - Decreto Ministeriale 20 febbraio 2002) nelle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario.



VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168, in particolare l’art.4, e successive modifiche;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.300;

VISTA  la Legge 5 febbraio 1992, n.104;

VISTO il D.M. 26 maggio 1998;

VISTA la Legge 19 novembre 1990, n.341;

VISTO il D.I. 24 novembre 1998, n.460, art. 6;

VISTA la Legge 2 agosto 1999, n.264;

VISTO il D.M.20 febbraio 2002;

D E C R E T A:

Art.1

Limitatamente all’a.a.2002/2003, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l’ammissione alle Scuole di specializzazione all’insegnamento secondario ai fini delle attivitā didattiche aggiuntive di cui al DM 20 febbraio 2002  č determinato, sul contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n.4847 ripartito fra le Universitā secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art.2

Ciascuna Universitā dispone l’ammissione alle Scuole per le attivitā di cui all’art. 1 in base ad una graduatoria determinata secondo criteri indicati nel bando, nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto e nel rispetto della indicazione di prioritā di cui all’art. 1 comma 2 del D.M. 20 febbraio 2002.

Il presente decreto č pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Roma, 3 Maggio 2002

                                                                                                Il Ministro

                                                                                            f.to Letizia Moratti

Allegato A Posti disponibili per le attivitā didattiche aggiuntive (DM 20/02/2002).