Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per
il Personale della Scuola
Nota 10 febbraio 2005
Prot. n. 149
Oggetto: D.M. n. 22 del 9 febbraio 2005 -
Integrazione D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998 - Lauree
specialistiche
Si invia, per
il seguito di competenza, il D.M. n. 22 del 9 febbraio 2005 e relativo
Allegato A, con cui, ad integrazione del D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998,
sono state definite le classi di lauree specialistiche (LS), che danno
accesso all'insegnamento nella scuola secondaria e sono stati inseriti
taluni diplomi di laurea (DL) del pregresso ordinamento, non previsti in
precedenza. In particolare,
nell'Allegato A sono elencate, nella colonna 3, a fianco di ciascuna
classe di concorso, prevista nel citato D.M. n. 39/98, le classi di lauree
specialistiche indicate con la numerazione da 1 a 104, di cui al D.M.
28.11.2000; nella colonna 4 sono previsti i crediti minimi per accedere
allo specifico insegnamento e nella colonna 5 l'eventuale congiunzione con
diplomi secondari. Pertanto i
docenti in possesso di lauree specialistiche, di cui all'Allegato A, e di
diplomi di laurea elencati nell'art. 2 del presente decreto, debbono
essere inseriti a pieno titolo nelle graduatorie d'istituto, previa
presentazione del certificato degli studi, attestante l'elenco dei settori
scientifico-disciplinari e relativi crediti
(CFU). Per una più agevole
lettura del provvedimento si allega l'elenco delle classi delle lauree
specialistiche con l'esatta denominazione, come riportata nel D.M.
28.11.2000, mentre per l'individuazione dei crediti previsti per ciascuna
classe di concorso si può consultare il "sito.cineca.it", seguendo il
percorso: personale docente - elenco settori
scientifico-disciplinari. Si
invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione del presente decreto ai
Dirigenti dei C.S.A. e ai Dirigenti scolastici.
IL DIRETTORE GENERALE Giuseppe Cosentino
Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n.
22
Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della
Ricerca
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, in particolare
l'art. 4, e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297 e successive modifiche;
VISTO il Testo
coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle
classi di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di
arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed
artistica, di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39 e
successive modifiche (S.O. al B.U., parte I, del 12-19 marzo 1998 n.
11-12);
VISTO il decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999,
concernente l'autonomia didattica degli atenei ed, in particolare, l'art.
3 che individua i titoli di studio di I livello (laurea: L) e di II
livello (laurea specialistica: LS) e il successivo decreto di modifica n.
270 del 22 ottobre 2004;
VISTI i decreti ministeriali 28 novembre
2000 e 12 aprile 2001 con i quali sono state determinate le classi delle
lauree specialistiche;
VISTI i decreti ministeriali 7 novembre
2003, art.1 e 18 maggio 2004, art.1, comma 6, lettera b, che prevedono le
lauree specialistiche tra i titoli di accesso alle Scuole di
Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (S.S.I.S.);
VISTO il
parere del Consiglio Universitario Nazionale espresso nell'adunanza del 6
novembre 2003, relativo all'equiparazione dei diplomi di laurea (DL)
secondo il pregresso ordinamento alle nuove classi di lauree
specialistiche (LS);
VISTO il documento redatto dal gruppo di
lavoro, costituito con decreto del Capo dipartimento per l'Istruzione del
24 giugno 2004, per l'individuazione delle classi di lauree
specialistiche, quali titoli validi sia per la partecipazione alle prove
di accesso alle Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario
(S.S.I.S.), ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento
secondario, sia alla iscrizione nelle graduatorie di istituto di III
fascia, per il reclutamento del personale docente a tempo determinato
nelle scuole secondarie;
RITENUTO necessario integrare il citato
D.M. n. 39/1998 con i diplomi di laurea (DL) del pregresso ordinamento,
inseriti nel suindicato parere del C.U.N. del 6 novembre 2003, ma non
compresi nella Tabella A allegata al medesimo provvedimento, in quanto i
relativi corsi non erano stati attivati o non era stato completato il
percorso formativo;
RITENUTO di dover integrare il suddetto D.M. n.
39/1998, con norme transitorie, in attesa dell'attuazione del sopra citato
D.M. n. 270/2004, con l'inserimento, tra i titoli di accesso
all'insegnamento nella scuola secondaria, delle classi delle lauree
specialistiche e dei diplomi di laurea di cui sopra;
RITENUTO
necessario mantenere una sostanziale corrispondenza tra i piani di studio
riferiti ai diplomi di laurea e i crediti richiesti per le nuove classi
delle lauree specialistiche, ai fini dell'insegnamento nella scuola
secondaria;
SENTITO in proposito il parere del Consiglio Nazionale
della Pubblica Istruzione, espresso nella seduta del 10 novembre 2004;
RITENUTO necessario individuare, per ciascuna classe di concorso, di cui
al Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39, le relative lauree
specialistiche che consentono la partecipazione alle prove di accesso alle
Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (S.S.I.S.) e alle
graduatorie di istituto di III fascia;
DECRETA
Art. 1
1 - E' approvato l'Allegato A, che costituisce parte
integrante del presente decreto, nel quale sono indicate, distintamente
per le classi di abilitazione di cui al D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998
citato in premessa, le lauree specialistiche (LS), i requisiti minimi e i
titoli aggiuntivi, ai fini dell'ammissione alle prove di accesso alle
Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (S.S.I.S.) e per
il reclutamento del personale docente a tempo determinato nelle scuole
secondarie.
Art. 2
1 - I titoli di accesso alle sotto elencate classi di
concorso già previsti nella colonna 2 della Tabella A, allegata al D.M. n.
39 del 30 gennaio 1998, sono integrati con i seguenti diplomi di laurea
(DL) del pregresso ordinamento, a suo tempo non inseriti nella Tabella A,
in quanto i corsi relativi a tali diplomi non erano stati attivati o non
erano stati completati:
- Classe 17- Discipline
economico-aziendali:
dopo "Scienze statistiche ed economiche"
sono aggiunte le lauree in "Economia delle amministrazioni pubbliche e
delle istituzioni internazionali; Economia assicurativa e previdenziale;
Economia del turismo; Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari;
Economia e Finanza; Economia e gestione dei servizi; Economia e
legislazione per l'impresa; Scienze economiche, statistiche e
sociali."
- Classe 19- Discipline giuridiche ed economiche:
dopo "Scienze statistiche ed economiche" sono aggiunte le
lauree in "Economia assicurativa e previdenziale; Economia del turismo;
Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni
internazionali; Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari;
Economia e Finanza; Economia e gestione dei servizi; Economia e
legislazione per l'impresa."
- Classe 39 -Geografia:
dopo "Lettere" sono aggiunte le lauree in "Economia
assicurativa e previdenziale; Economia del turismo; Economia delle
amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali; Economia
delle istituzioni e dei mercati finanziari; Economia e finanza; Economia e
gestione dei servizi; Economia e legislazione per
l'impresa."
- Classe 45 - Lingua straniera e Classe 46 -
Lingue e civiltà straniere:
dopo "Filologia e storia
dell'Europa orientale" sono aggiunte le lauree "Lingue, culture ed
istituzioni dei Paesi del Mediterraneo; Lingue e culture dell'Europa
orientale; Lingue e culture europee; Studi comparatistici." 2 - Ai nuovi
titoli di accesso alle suindicate classi di concorso si applicano i
vincoli previsti nel D.M. n. 39/98, rispettivamente, nella nota 2 per la
cl. 19/A, nella nota 1 per la cl. 39/A e nella nota 1 per le classi 45/A e
46/A.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
del M.I.U.R..
IL MINISTRO Letizia Moratti
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