VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168, in particolare
l’art.4, e successive modifiche;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168, in particolare
l’art.4, e successive modifiche;
VISTO il DL.vo 30 luglio 1999, n.300;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341 e successive
modifiche;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264, recante norme in
materia di accessi ai corsi universitari;
VISTO il D.M. 3 novembre 1999, n.509 “Regolamento recante
norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”;
VISTO il D.M. 4 maggio 2005, con il quale sono stati
determinati le modalità ed i contenuti delle prove di
ammissione alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento
secondario di cui all’art.1,comma 1, lettera b) della citata
legge n. 264/99;
VISTO il D.M. 7 novembre 2003 “Decreto interpretativo del
D.M. 24 marzo 2003 con il quale sono stati definiti le
modalità ed i contenuti delle prove di ammissione alle Scuole
di specializzazione per l’insegnamento secondario per l’anno
accademico 2003/2004”;
PRESO ATTO della offerta formativa potenziale deliberata
dalle singole Università con espresso riferimento ai parametri
richiamati dall’art.3, comma 2, lettere a) b) e c) della
legge n.264/99;
RITENUTO di dover determinare per l’a.a. 2005/2006 il
numero dei posti a livello nazionale per l’ammissione alle
Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario di
cui all’art .4 della predetta legge n.168/89;
VISTI i fabbisogni di personale docente nelle scuole di
ogni ordine e grado individuati e comunicati dal Dipartimento
per l’istruzione;
DECRETA
Art. 1
Limitatamente all’a.a. 2005/2006, il numero dei posti
disponibili a livello nazionale per l’ammissione alle
Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario di
cui alle premesse è determinato, sulla base del
contingente fissato dalle
singole sedi universitarie, in n.
11291 e ripartito fra le Università secondo la tabella
allegata, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Art. 2
Ciascuna Università dispone
l’ammissione alle Scuole di cui all’art.1, in base alla
graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alla Tabella
allegata al presente decreto.
Il presente decreto è
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.