VISTA la legge 9 maggio 1989,n.168, in particolare l’art.4,
e successive modifiche;
VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n.104;
VISTO il D.M. 26 maggio 1998;
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341;
VISTO il D.I. 24 novembre 1998, n. 460, art. 6;
VISTA la Legge 2 agosto 1999, n.264;
VISTO il D.M.20 febbraio 2002;
D E C R E T
A:
Art.1
Limitatamente all’a.a. 2005/2006, il numero dei posti
disponibili a livello nazionale per l’ammissione alle Scuole
di specializzazione all’insegnamento secondario ai fini delle
attività didattiche aggiuntive di cui al DM 20 febbraio
2002 è determinato, sul contingente fissato dalle
singole sedi universitarie, in n.3115 ripartito fra le
Università secondo la tabella allegata, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Art.2
Ciascuna Università dispone l’ammissione alle Scuole, per
le attività di cui all’art.1, in base ad una graduatoria
determinata secondo criteri indicati nel bando, nei limiti dei
posti di cui alla tabella allegata al presente decreto e nel
rispetto della indicazione di priorità di cui all’art.1,
comma 2, del D.M. 20 febbraio 2002.
Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.