VISTA la Legge 9 maggio 1989, n.168, in
particolare l’art.4, e successive modifiche;
VISTO il D.Leg.vo 30 luglio 1999,
n.300;
VISTA la Legge 17 luglio 2006, n.233;
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n.341 e
successive modifiche;
VISTA la Legge 2 agosto 1999, n.264,
recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;
VISTI i DD.MM. 3 novembre 1999, n .509 e
22 ottobre 2004 n. 270 “Regolamenti recanti norme concernenti
l’autonomia didattica degli Atenei”;
VISTE le direttive 89/48/CEE e 2005/36/CE
relative al riconoscimento delle qualifiche professionali;
VISTO il D.Leg.vo 17 ottobre 2005 n. 227
che ha provveduto a definire nuove norme in materia di
formazione degli insegnanti;
CONSIDERATO che non sono stati emanati i
decreti attuativi del suindicato Decreto legislativo;
VISTO l'art.1, comma 605, lett. c, della
legge 27 dicembre 2006, n.296, che trasforma le graduatorie
permanenti dei docenti in graduatorie ad esaurimento per cui
coloro che si iscrivono al primo anno dei corsi SSIS, anno
accademico 2007/08, non potranno accedere alle graduatorie ad
esaurimento;
VISTO l'avviso della Direzione Generale
per lo studente e il diritto allo studio di questo Ministero,
relativo al calendario delle prove di ammissione alle Scuole di
Specializzazione per
l’insegnamento secondario;
PRESO ATTO della offerta formativa
potenziale deliberata dalle singole Università con espresso
riferimento ai parametri richiamati dall’art.3, comma 2,
lettere a) b) e c) della legge n. 264/99;
RITENUTO opportuno determinare per l’a.a.
2007/2008 il numero dei posti a livello nazionale per
l’ammissione alle Scuole di specializzazione per
l’insegnamento secondario, atteso che la formazione accademica
deve assicurare la continuità nella propria offerta formativa;
DECRETA
Art. 1
Limitatamente all’a.a. 2007/2008, il numero dei posti
disponibili a livello nazionale per l’ammissione alle
Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario di
cui alle premesse è determinato, sulla base del
contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n.
11.830 e ripartito fra le Università secondo la Tabella
allegata, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Art. 2
Ciascuna Università dispone l’ammissione alle Scuole di cui
all’art.1, in base alla graduatoria di merito nei limiti dei
posti di cui alla Tabella allegata al presente decreto.
Il
presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.