VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168, in particolare
l’art.4, e successive modifiche;
VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341 e successive
modifiche;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264, recante norme in
materia di accessi ai corsi universitari;
VISTO il D.M. 3 novembre 1999, n.509 “Regolamento recante
norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”;
VISTO il D.M. 18 Maggio 2005, con il quale sono stati
determinati le modalità ed i contenuti delle prove di
ammissione alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento
secondario di cui all’art.1,comma 1, lettera b) della citata
legge n. 264/99;
VISTO il D.M. 7 novembre 2003 “Decreto interpretativo del
D.M. 24 marzo 2003 con il quale sono stati definiti le
modalità ed i contenuti delle prove di ammissione alle Scuole
di specializzazione per l’insegnamento secondario per l’anno
accademico 2003/2004”;
PRESO ATTO della offerta formativa potenziale deliberata
dalle singole Università con espresso riferimento ai parametri
richiamati dall’art.3, comma 2, lettere a) b) e c) della
legge n.264/99;
RITENUTO di dover determinare per l’a.a.2004/2005 il numero
dei posti a livello nazionale per l’ammissione alle Scuole di
specializzazione per l’insegnamento secondario di cui all’art
.4 della predetta legge n.168/89;
VISTI i fabbisogni di personale docente nelle scuole di
ogni ordine e grado individuati e comunicati dal Dipartimento
per i servizi nel territorio;
DECRETA
Art.1
Limitatamente all’a.a. 2004/2005,
il numero dei posti disponibili a livello nazionale per
l’ammissione alle Scuole di specializzazione per
l’insegnamento secondario di cui alle premesse è
determinato, sulla base del contingente fissato dalle
singole sedi universitarie, in n.11.686 e
ripartito fra le Università secondo la tabella allegata, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Art.2
Ciascuna Università dispone
l’ammissione alle Scuole di cui all’art.1, in base alla
graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alla Tabella
allegata al presente decreto.
Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.