VISTO il decreto ministeriale 18 maggio 2004 che definisce,
per l’anno accademico 2004-2005 , le modalità ed i contenuti
della prova di ammissione alle Scuole di Specializzazione di
cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 2 agosto
1999, n. 264;
VISTO il decreto legge 7 aprile 2004, articolo 2,
convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n.143,
con il quale sono state introdotte disposizioni per il
conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nelle materie
artistiche e musicali, da effettuare presso le Accademie di
belle arti e i Conservatori di
musica;
CONSIDERATO che per effetto del succitato
decreto legge devono essere soppressi i corsi di
specializzazione per l’insegnamento secondario nel settore
artistico e musicale istituiti presso le università, non
essendo legittimato un doppio canale formativo;
RITENUTA la necessità di modificare conseguentemente il
predetto decreto ministeriale 18 maggio 2004, nelle parti
attinenti il settore artistico e musicale;
DECRETA
Art.1
1.L’articolo 1 del decreto ministeriale 18 maggio 2004
citato in premesse è così modificato nelle parti che attengono
il settore artistico e musicale:
-le prove di ammissione per gli indirizzi “Arte e Disegno”
e “ Musica e Spettacolo”, fissate al comma 5 sono
soppresse;
-alla lettera d) del comma 6 sono soppresse le parole
“ delle Accademie di belle arti, degli Istituti superiori per
le industrie artistiche (ISIA);
-le lettere f) e g) del comma 6 sono soppresse;
-l’ultimo periodo del comma 7 è
soppresso.
Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.