La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Delega in materia di norme generali
sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e di formazione professionale)
1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione
della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle
differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della
famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza
con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i
principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad adottare,
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di
comuni e province, in relazione alle competenze conferite ai diversi
soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche,
uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e di istruzione e formazione professionale.
2. Fatto salvo quanto specificamente previsto
dall'articolo 4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da
rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere
comunque adottati. I decreti legislativi in materia di istruzione e
formazione professionale sono adottati previa intesa con la Conferenza
unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997.
3. Per la realizzazione delle finalità della presente
legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge medesima, un piano programmatico di interventi finanziari, da
sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, previa intesa con
la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del
1997, a sostegno:
a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi
connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
b) dell'istituzione del Servizio nazionale di
valutazione del sistema scolastico;
c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della
alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del
principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte
dall'informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le
doti creative e collaborative degli studenti;
d) dello sviluppo dell'attività motoria e delle
competenze ludico-sportive degli studenti;
e) della valorizzazione professionale del personale
docente;
f) delle iniziative di formazione iniziale e continua
del personale;
g) del concorso al rimborso delle spese di
autoaggiornamento sostenute dai docenti;
h) della valorizzazione professionale del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
i) degli interventi di orientamento contro la
dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto -
dovere di istruzione e formazione;
l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e
formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;
m) degli interventi di adeguamento delle strutture di
edilizia scolastica.
4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei
decreti legislativi di cui al presente articolo e all'articolo 4, possono
essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi
e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro
entrata in vigore.
Art. 2.
(Sistema educativo di istruzione e di
formazione)
1. I decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema
educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della
vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati
livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze,
attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le
attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita
sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni
locali, nazionale ed europea;
b) sono promossi il conseguimento di una formazione
spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, e lo
sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale,
alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;
c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e
alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al
conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età;
l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in
quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli
essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e
mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e garantendo, attraverso adeguati
interventi, l'integrazione delle persone in situazione di handicap a
norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di
istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente
sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione
e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo
scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo
formativo introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n.
144, e successive modificazioni. L'attuazione graduale del
diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui
all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge correlativamente agli
interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di
cui all'articolo 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma
dell'articolo 7, comma 6, della presente legge;
d) il sistema educativo di istruzione e di formazione
si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende
la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un
secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema
dell'istruzione e della formazione professionale;
e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale,
concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio,
cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini
promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività,
apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle
opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità
educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale
delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà
didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il
complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. È
assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità
di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia
possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di
sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età
entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in
rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità
organizzative;
f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla
scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria
di primo grado della durata di tre anni. Ferma restando la specificità
di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno,
teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi
didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in
un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso
disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo
ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola
dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola
primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di
età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini
che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento;
la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali,
lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e
sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime
sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi
inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea
oltre alla lingua italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di
metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi
fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di
orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi
fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo
grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita
delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini
alla interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione
e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le
abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione
sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è
caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in
relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la
dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le
competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e
vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione
delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una
seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la
successiva scelta di istruzione e formazione; il primo ciclo di
istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento
costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema
dell'istruzione e della formazione professionale;
g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita
educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere,
il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a
sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della
responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene anche curato
lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie; il
secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema
dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del
quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire
in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei
licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico,
musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i
licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per
corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata
quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e
in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare
e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità
caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del
corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui
superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e
all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al
quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;
h) ferma restando la competenza regionale in materia di
formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema
dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili
educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e
qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il
territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione
di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza,
anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche
nell'Unione europea, sono definite con il regolamento di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche
costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione
tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della
legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al
termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione
professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere
l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e
all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di
apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con
l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la
possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza
tale frequenza;
i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare
indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal
sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione
professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche,
finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova
scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo
comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti
valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente
interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e
h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e
stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento
nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei
servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza
rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le
istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della formazione
professionale, d'intesa rispettivamente con le università, con le
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con
il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono,
con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche
modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità
richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta
formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica
superiore;
l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo
fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le
tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle
regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse,
anche collegata con le realtà locali.
Art. 3.
(Valutazione degli apprendimenti e della
qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione)
1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate le
norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione e degli apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) la valutazione, periodica e annuale, degli
apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo
di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da
essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione
e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione
dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; il
miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa
valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche
attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità;
b) ai fini del progressivo miglioramento e
dell'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di
formazione, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di
istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze
e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta
formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei
predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del
predetto Istituto;
c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione
considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al
termine del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni
d'esame e su prove predisposte e gestite dall'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi
specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di
insegnamento dell'ultimo anno.
Art. 4.
(Alternanza scuola-lavoro)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti che
hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i
corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di
realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata
dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese,
con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani,
oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel
mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e
ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge stessa, un apposito
decreto legislativo su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni maggiormente
rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni,
attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la
responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di
convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di
rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo
settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio
che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni
scolastiche, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono
collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione
professionale ed assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa con
le regioni, la frequenza negli istituti d'istruzione e formazione
professionale di corsi integrati che prevedano piani di studio
progettati d'intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi e
realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi;
b) fornire indicazioni generali per il reperimento e
l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione
dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese,
la valorizzazione delle imprese come luogo formativo e l'assistenza
tutoriale;
c) indicare le modalità di certificazione dell'esito
positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti
dallo studente.
2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti
con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono
dell'alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro della
valorizzazione della professionalità del personale docente.
Art. 5.
(Formazione degli insegnanti)
1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme
sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del
primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i
docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea
specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni.
La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi
dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base della previsione dei
posti effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle
istituzioni scolastiche;
b) con uno o più decreti, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in
deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo
6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509, sono individuate le classi dei corsi di laurea
specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche
alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) del presente
comma. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di
primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono individuate con
riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di
istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I
decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti
l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la
formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all'estero;
c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la
formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti
minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel
decreto di cui alla lettera b) e all'adeguatezza della personale
preparazione dei candidati, verificata dagli atenei;
d) l'esame finale per il conseguimento della laurea
specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più
insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca;
e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica
di cui alla lettera a), ai fini dell'accesso nei ruoli organici del
personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa
stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività
di tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla
lettera a), le università, sentita la direzione scolastica regionale,
definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e
l'organizzazione di apposite strutture di ateneo o d'interateneo per la
formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di
convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;
f) le strutture didattiche di ateneo o d'interateneo di
cui alla lettera e) promuovono e governano i centri di eccellenza per la
formazione permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
g) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la
formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni
di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa,
didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.
2. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme
anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e
specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21
dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i
relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano, con i
necessari adattamenti, i principi e criteri direttivi di cui al comma 1
del presente articolo.
3. Per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione
all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di
specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del
Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente
della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o
del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di
Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie
artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e
che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione
all'insegnamento secondario, le scuole medesime valutano il percorso
didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del
predetto diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei
relativi crediti didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del
percorso degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in
sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi di laurea in
scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2, della
legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso didattico
teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma
biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai fini del
riconoscimento dei relativi crediti didattici e dell'iscrizione in
soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle autorità
accademiche, per coloro che, in possesso di tale titolo di
specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano
superato le relative prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a
conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a
norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal
relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita
all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e
nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento
nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei
titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da
attribuire al voto di laurea conseguito. All'articolo 3, comma 2, della
legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: "I concorsi hanno funzione
abilitante" sono soppresse.
Art. 6.
(Regioni a statuto speciale e province
autonome di Trento e di Bolzano)
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità
ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 7.
(Disposizioni finali e attuative)
1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma
dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni
parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche, si provvede:
a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani
di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi
specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti
la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di
flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline;
b) alla determinazione delle modalità di valutazione
dei crediti scolastici;
c) alla definizione degli standard minimi formativi,
richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali
conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai
percorsi formativi ai percorsi scolastici.
2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c),
sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di
cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema
educativo di istruzione e di formazione professionale.
4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e
2005-2006 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di
sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle
risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti
dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal
patto di stabilità, al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini e
le bambine che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004,
ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). Per l'anno scolastico
2003-2004 possono iscriversi al primo anno della scuola primaria, nei
limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine
che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2,
comma 1, lettera f), e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente
alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale,
determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l'anno
2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a
decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca provvede a modulare le anticipazioni, anche fino alla data del 30
aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), garantendo comunque il
rispetto del predetto limite di spesa.
6. All'attuazione del piano programmatico di cui
all'articolo 1, comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di
finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella
legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di
programmazione economico-finanziaria.
7. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui
agli articoli 1 e 4 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi
dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
8. I decreti legislativi di cui al comma 7 la cui
attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti
legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
9. Il parere di cui all'articolo 1, comma 2, primo
periodo, è espresso dalle Commissioni parlamentari competenti per materia
e per le conseguenze di carattere finanziario.
10. Con periodicità annuale, il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero
dell'economia e delle finanze procedono alla verifica delle occorrenze
finanziarie, in relazione alla graduale attuazione della riforma, a fronte
delle somme stanziate annualmente in bilancio per lo stesso fine. Le
eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi dell'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
12. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.
13. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 marzo 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Castelli