REGOLAMENTO

DELLA

“SEZIONE DI PAVIA”

DELLA

“SCUOLA INTERUNIVERSITARIA LOMBARDA DI SPECIALIZZAZIONE PER L’INSEGNAMENTO SECONDARIO”

 

 

Articolo 1

Definizioni

 

Ai sensi del presente Regolamento si intendono:

-       per “S.I.L.S.I.S.” la “Scuola Interuniversitaria Lombarda di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario”;

-       per “Consorzio” il “Consorzio per l’attivazione nella Regione Lombardia di una Scuola interuniversitaria di specializzazione per l’insegnamento secondario”, formato dalle Università che hanno sottoscritto il relativo “Atto costitutivo e regolamento” (d’ora in avanti “Regolamento del Consorzio”) e hanno attivato la S.I.L.S.I.S.;

-       per “Sezione” la Sezione di Pavia della S.I.L.S.I.S.

 

Articolo 2

Istituzione della Sezione

 

1.    E’ istituita, ai sensi ed in applicazione di quanto disposto dal Regolamento del Consorzio, la Sezione di Pavia della S.I.L.S.I.S.

Dotata di autonomia didattica e gestionale, la Sezione promuove, nel rispetto della normativa vigente, le attività didattiche e formative necessarie per il conseguimento del Diploma di specializzazione all’insegnamento secondario, organizzate secondo le modalità definite nel Regolamento del Consorzio e nel presente Regolamento, riportato, per le parti di competenza, nei Regolamenti didattici degli Atenei aderenti alla Sezione.

 

Per il suo funzionamento, la Sezione si uniforma, nel rispetto delle disposizioni di legge e normative, alle finalità generali, agli obiettivi didattici e formativi e ai moduli organizzativi della S.I.L.S.I.S.; si adegua alle prescrizioni del Regolamento del Consorzio ed alle determinazioni di pertinenza del Consiglio dello stesso [Consorzio] e del Comitato di Coordinamento Universitario per la Lombardia; ottempera a quanto stabilito nel presente Regolamento.

 

2.    Partecipano, in prima applicazione, alla Sezione l’Università degli Studi di Pavia e la libera Università di lingue e comunicazione IULM che sottoscrivono il presente Regolamento e si impegnano ad assolvere agli obblighi inerenti, secondo quanto di seguito precisato.

Potranno successivamente aderire alla Sezione altre Università, che già partecipino o che decidano di partecipare al Consorzio, interessate a contribuire alle attività didattiche di pertinenza della Sezione.

La domanda di adesione, valutata preventivamente dal Consiglio della Sezione con riferimento agli apporti che ne verrebbero all’organizzazione delle proprie attività, è accolta quando sia stata approvata da almeno i due terzi delle Università che già aderiscono alla Sezione.

 

3.    La convenzione che la Sezione attiva, con la sottoscrizione del presente Regolamento, ha la stessa durata di sei anni, stabilita per il Consorzio, e può essere prorogata alla scadenza.

E’ fatta salva la possibilità di recesso, con le medesime clausole previste dal punto 3 dell’articolo 1 del Regolamento del Consorzio.

 

Articolo 3

Risorse della Sezione

 

1.    La Sezione si avvale per il proprio funzionamento:

-       della quota di risorse di provenienza ministeriale a lei destinate ai sensi delle lettere h) ed i) dell’articolo 2 del Regolamento del Consorzio;

-       della dotazione ordinaria di funzionamento a carico del Bilancio dell’Università sede principale della Sezione;

-       di finanziamenti specifici assicurati dalle altre Università aderenti alla Sezione;

-       della quota di pertinenza sui contributi a carico degli specializzandi iscritti alla Sezione;

-       di eventuali finanziamenti assegnati da enti e privati;

-       di ogni altro fondo che, ai sensi delle normative in vigore o per disposizione dei Consigli di Amministrazione delle Università aderenti alla Sezione, sia destinato alle attività della Sezione.

 

2.    I predetti fondi sono contabilizzati nel Bilancio dell’Università sede principale della Sezione e gestiti dai competenti uffici della medesima in una apposita partita contabile intestata alla Sezione.

Fatta salva la disposizione di cui al successivo punto 3, essi vengono amministrati secondo le modalità previste dal Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università sede principale della Sezione per le unità di spesa decentrate con autonomia parziale. Le responsabilità inerenti sono attribuite, per quanto applicabili, al Direttore della Sezione e al Consiglio della Sezione.

 

3.    Le somme eventualmente non impegnate al termine dell’esercizio per l’ordinario funzionamento della Sezione sono iscritte nei corrispondenti capitoli di bilancio dell’esercizio successivo.

 

4.    La misura dei contributi a carico degli specializzandi è concordata nell’ambito del Consiglio del Consorzio.

 

Articolo 4

Articolazione degli Indirizzi

 

1.    La Sezione può attivare i seguenti indirizzi, corrispondenti, di norma, ad una pluralità di classi di abilitazione all’insegnamento:

1.                  Indirizzo di Scienze Naturali

2.                  Indirizzo Fisico-Informatico-Matematico

3.                  Indirizzo di Scienze Umane

4.                  Indirizzo Linguistico-Letterario

5.                  Indirizzo di Lingue Straniere

6.                  Indirizzo Economico-Giuridico

7.                  Indirizzo dell’Arte e del Disegno

8.                  Indirizzo di Musica e dello Spettacolo

9.                  Indirizzo della Sanità e della Prevenzione

10.              Indirizzo Tecnologico

 

2.    L’attivazione effettiva degli Indirizzi, anche limitatamente ad alcune delle classi di abilitazione in essi comprese, e quella del curriculum aggiuntivo per le attività di sostegno sono definite annualmente ai sensi delle lettere b) e c) del punto 1 dell’articolo 2 del Regolamento del Consorzio.

 

Articolo 5

Diploma

 

A conclusione degli studi l’Università di Pavia rilascia un diploma, che ha valore di esame di Stato ed abilita all’insegnamento per le classi corrispondenti alle aree disciplinari cui si riferiscono i diplomi di Laurea di cui sono titolari gli specializzandi. Il diploma di Specializzazione conseguito da diritto, secondo la normativa vigente, all’inserimento nelle graduatorie permanenti per l’immissione in ruolo nelle Scuole secondarie.

Attraverso un curriculum aggiuntivo, ove attivato, è possibile conseguire uno specifico diploma anche per le attività di sostegno.

 

Articolo 6

Obiettivi didattici della Sezione

 

1.    La Sezione persegue le proprie finalità didattiche e formative (Art.2 comma 1) individuando, in relazione a ciascuna delle aree determinate dall’allegato c) del D.M. 26 maggio 1998, gli obiettivi prioritari specifici definiti ai punti successivi.

 

2.    Per l’Area 1 (Scienze dell’educazione e formazione alla funzione docente): promuovere conoscenze e competenze nell’ambito delle problematiche riguardanti i processi e le metodologie di apprendimento e di insegnamento, le caratteristiche dello sviluppo cognitivo, affettivo e personale nell’adolescenza, il ruolo e la funzione dell’organizzazione scolastica e della figura dell’insegnante nel contesto storico-sociale, le tecniche di valutazione, l’uso delle tecnologie informatiche e multimediali, fornendo inoltre elementi di legislazione scolastica e di comparazione internazionale nell’organizzazione scolastica.

 

3.    Per l’Area 2 (contenuti formativi degli Indirizzi): promozione di conoscenze e competenze nelle metodologie didattiche riferite agli ambiti disciplinari di pertinenza di ciascuna abilitazione, con specifica attenzione alla logica, alla genesi, allo sviluppo storico, alle implicazioni epistemologiche, al significato pratico e alla funzione sociale di ciascun sapere, fornendo stimoli e indicazioni utili anche per incentivare e favorire le opportune forme di autoaggiornamento.

 

4.    Per l’Area 3 (laboratorio): promuovere lo sviluppo di capacità programmatorie e di attitudini funzionali all’esercizio del ruolo docente con l’analisi, la progettazione e la simulazione di attività didattiche, sia con riferimento alle problematiche di cui all’Area 1, sia con riguardo alle didattiche disciplinari di cui all’Area 2, comprendendo in tali attività anche opportune forme di confronto e di sperimentazione dei materiali didattici e della strumentazione anche multimediale di pertinenza.

 

5.    Per l’Area 4 (tirocinio): lo svolgimento di esperienze presso istituzioni scolastiche di diversa tipologia al fine di integrare le competenze teoriche e quelle operative.

 

6.    Lo specializzando è tenuto a seguire, oltre agli insegnamenti e alle attività didattiche, di laboratorio e di tirocinio, specificamente previste per ciascuna classe di abilitazione all’interno di ogni Indirizzo, gli insegnamenti e le attività comuni previste con riguardo alle Scienze dell’Educazione e alle conoscenze di più diretto interesse per l’esercizio, in generale, della funzione docente.

 

Articolo 7

Personale docente e tecnico-amministrativo

 

1.    Gli insegnamenti e le attività didattiche e formative della Sezione sono svolte, in collaborazione con le Facoltà, i Dipartimenti e le altre strutture interessate, da:

a)  professori e ricercatori in servizio presso l’Università di Pavia o le Università che aderiscono alla Sezione, i quali le esercitano, in tutto o in parte, nell’ambito dei rispettivi doveri accademici, ovvero, quando se ne verifichino le condizioni, in aggiunta agli stessi, con eventuale integrazione remunerativa;

b)  professori e ricercatori in servizio presso altre Università, ai quali sia attribuito l’affidamento di un insegnamento o di un modulo di insegnamento, a titolo gratuito o retribuito;

c)  professori a contratto secondo la normativa vigente;

d)  insegnanti in ruolo presso la scuola secondaria, assegnati ai sensi della normativa in vigore.

 

2.    Agli oneri per la copertura degli insegnamenti e delle altre attività didattiche e formative di competenza della Sezione si fa fronte entro i limiti delle risorse di cui all’articolo 3.

 

3.    Per il suo funzionamento e per quello dei servizi relativi, ivi compreso quelli di pertinenza della segreteria, la Sezione si avvale del personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnato e comunque messo a disposizione per le sue esigenze dall’Università sede principale della Sezione e dalle altre Università aderenti, secondo le intese definite allo scopo a cura del Direttore.

 

4.    Per effetto di apposite convenzioni con le Autorità Scolastiche la Sezione può avvalersi anche di personale messo a disposizione dalla Amministrazione della Scuola Secondaria.

 

Articolo 8

Organi della Sezione

 

1)   Sono organi della Sezione:

-         il Consiglio della Sezione;

-         il Direttore della Sezione;

-         la Giunta della Sezione;

-         i Comitati di Indirizzo, il Comitato dell’Area 1 e il Comitato per le attività di sostegno;

 

2)   Il Consiglio della Sezione sovrintende alla programmazione generale e al coordinamento del complesso delle attività didattiche e delle connesse procedure di verifica e di valutazione, fatte salve le funzioni specifiche attribuite alla Giunta e gli aspetti didattici e, eventualmente, organizzativi, delegati ai Comitati di Indirizzo.

Spetta in particolare al Consiglio della Sezione:

-           deliberare annualmente, su proposta del Direttore, sentita la Giunta, il piano generale delle attività e l’utilizzo delle risorse disponibili per il funzionamento della Sezione;

-           deliberare l’attivazione di un indirizzo e di classi di abilitazione in esso comprese;

-           deliberare la soppressione di un indirizzo e di classi di abilitazione in esso comprese;

-           assumere le delibere richieste dall’applicazione del presente Regolamento o dal Regolamento del Consorzio, nonché ogni altra determinazione necessaria al buon funzionamento della Sezione.

-           eleggere, nel suo ambito, il Direttore e nominare i componenti della Giunta.

 

Il Consiglio può delegare l’emanazione di propri atti alla Giunta, previa indicazione dell’oggetto, dei tempi, delle finalità e delle motivazioni degli atti che comunque saranno sottoposti a successiva ratifica del Consiglio medesimo.

 

3)   Il Consiglio della Sezione è composto da:

a)         il Direttore della Scuola;

b)        il vice-direttore, ove sia stato nominato;

c)         i Coordinatori d’Indirizzo, dell’Area 1 e delle attività di sostegno;

d)        un rappresentante dell’Università IULM;

e)         cinque titolari di corsi attribuiti per affidamento per ogni indirizzo attivato, eletti dai singoli Comitati d’Indirizzo compresa l’Area 1;

f)          un supervisore per ciascun Indirizzo attivato nella Sezione;

g)         un rappresentante dell’Ufficio Scolastico regionale;

h)         un rappresentante dei responsabili degli Istituti con i quali intercorrono rapporti di collaborazione ai fini dello svolgimento del tirocinio, nominato dal Dirigente dell’Ufficio scolastico di Pavia;

i)           una rappresentanza degli specializzandi, in numero pari al 15% del numero degli altri componenti il Consiglio.

 

4)   Il Direttore della Sezione è scelto tra i professori di ruolo di prima o di seconda fascia appartenenti al Consiglio della Sezione. Tale scelta avviene a scrutinio segreto, col voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio della Sezione, in prima votazione, della maggioranza dei partecipanti alla seduta a partire dalla seconda votazione. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore dell’Università di Pavia. Il suo mandato è triennale, rinnovabile consecutivamente non più di una volta.

Il Direttore può nominare un vice-Direttore, scelto tra le medesime categorie, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Il Direttore rappresenta la Sezione, convoca e presiede le riunioni del Consiglio della Sezione e della Giunta, cura l’attuazione delle rispettive delibere, assicura, con la collaborazione della Giunta e d’intesa con i responsabili degli Atenei interessati, l’andamento ordinario delle attività; designa le Commissioni giudicatrici degli esami di ammissione e, d’intesa con la Giunta, le commissioni preposte alle prove di selezione degli insegnanti di Scuola Secondaria aspiranti ad essere nominati supervisori di tirocinio.

Designa inoltre le Commissioni per le verifiche intermedie semestrali; esercita tutte le altre funzioni demandategli dal presente Regolamento, dagli organi di governo delle Università partecipanti alla Sezione, dal Consiglio del Consorzio, dal Consiglio della Sezione.

 

5)   La Giunta della Sezione esercita compiti istruttori, di proposta e di esecuzione delle delibere consiliari, coadiuvando il Direttore nelle sue funzioni; approva i piani di studio di ogni allievo, sentiti i Comitati d’Indirizzo; delibera su delega del Consiglio, sulla attivazione di insegnamenti per affidamento e a contratto; e sull’eventuale nomina di Commissioni per il conferimento degli stessi.

Sono membri della Giunta il Direttore della Sezione, che la convoca e ne presiede le riunioni, il vice-Direttore, il rappresentante dell’Università IULM, i Coordinatori di Indirizzo, un rappresentante del Comitato dell’Area 1 ed un rappresentante dei supervisori.

 

6)   I Comitati di Indirizzi provvedono, anche sulla base dei compiti ad essi conferiti dal Consiglio della Sezione a stabilire le modalità delle prove semestrali ed al coordinamento delle attività didattiche di pertinenza di ciascun Indirizzo. Essi sono costituiti da docenti titolari di un corso che prestano la loro opera per l’Indirizzo, dai supervisori di tirocinio e da un rappresentante degli specializzandi per ogni classe di abilitazione attivata nell’Indirizzo. Il Comitato dell’Area 1 è costituito da docenti titolari di corso, da un rappresentante per ogni Indirizzo attivato, da due rappresentanti dei supervisori – uno scelto nell’area umanistica ed uno scelto nell’area scientifica -, da due rappresentanti degli specializzandi, – uno scelto nell’area umanistica ed uno scelto nell’area scientifica.

Il Comitato per le attività di sostegno è costituito da tutti i docenti del corso, da due rappresentanti dei supervisori e da un rappresentante degli specializzandi.

Ciascun Comitato elegge nel suo ambito un Coordinatore scelto fra i docenti di ruolo della Sezione pavese.

 

Articolo 9

Durata, ammissioni, crediti e debiti formativi

 

1.    La scuola ha durata biennale ed è articolata in quattro semestri.

Per conseguire il relativo diploma di specializzazione è necessario avere maturato 120 crediti formativi.

Il Consiglio della Sezione può riconoscere crediti relativi a qualifiche acquisite e valutabili ai fini del curriculum di specializzazione in misura comunque non superiore a due semestri ed entro il limite di 60 crediti.

 

2.    Il numero degli ammissibili a ciascun Indirizzo attivato, in relazione alle classi di abilitazione che vi sono comprese, è stabilito annualmente, su proposta del Consiglio del Consorzio, sentito il Consiglio della Sezione, dal Comitato di Coordinamento Universitario per la Lombardia nel rispetto delle normative vigenti e dei criteri enunciati dal punto 2 dell’articolo 2 del Regolamento del Consorzio.

 

Nella domanda di ammissione il candidato deve indicare l’Indirizzo al quale intende iscriversi e l’abilitazione o le abilitazioni che intende conseguire.

L’ammissione avviene attraverso il superamento di apposite prove determinate con Decreto ministeriale.

 

La partecipazione alle prove di ammissione è subordinata al possesso dei titoli accademici italiani che in base alla normativa in vigore diano accesso all’abilitazione in oggetto, ovvero dei titoli universitari conseguiti in paesi dell’Unione europea che diano accesso, nel rispettivo paese, alle attività di formazione all’insegnamento per gli ambiti e ai livelli corrispondenti.

 

3.    La frequenza degli specializzandi alle attività didattiche e formative è obbligatoria.

Gli iscritti possono interrompere l’attività didattica per maternità, prestazione del servizio militare o del servizio civile e per gravi e documentati motivi di salute. L’attività didattica dovrà essere recuperata con un prolungamento dei tempi di frequenza pari alla durata dell’interruzione senza aggravio di tasse.

 

In relazione a particolari situazioni puntualmente documentate, a domanda degli interessati, il Consiglio della Scuola può, in via eccezionale e con motivata delibera, autorizzare l’interruzione totale o parziale delle attività didattiche dello specializzando con conseguente prolungamento, non inferiore ad un semestre e non superiore a quattro, dei tempi di iscrizione alla Scuola e purché non venga pregiudicato il normale svolgimento della didattica. In tal caso lo specializzando è tenuto a pagare le tasse sia per il periodo di interruzione sia per il prolungamento richiesto.

La Giunta, sentiti i Comitati d’Indirizzo approva entro il 31 Dicembre di ogni anno il piano di studio individuale dello specializzando, valutando il precedente percorso formativo con eventuale riconoscimento, previa domanda dell’interessato, di crediti formativi pregressi.

Nel caso in cui vengano accertate, all’atto dell’ammissione, carenze in settori disciplinari rilevanti ai fini dell’abilitazione da conseguire, il Consiglio della Sezione determina, su proposta della Commissione o delle Commissioni di cui al comma precedente, i debiti formativi che lo specializzando è tenuto a colmare presso le facoltà competenti o nelle forme individuate dal Consiglio della Sezione.

 

Il superamento degli esami nelle discipline eventualmente pretese per le finalità integrative di cui al comma precedente non dà luogo a crediti detraibili dall’aliquota complessiva richiesta per il completamento del curriculum di specializzazione.

 

Articolo 10

Organizzazione delle attività didattiche e formative

 

1.     Il Consiglio della Sezione, sentiti i diversi Consigli di Indirizzo, determina, anche in forme differenziate per ciascun Indirizzo e in relazione alle diverse abilitazioni previste entro ogni Indirizzo:

a)        la quota di crediti attribuita alle attività previste entro ognuna delle aree di cui ai punti 2-5 dell’articolo 6, fermo restando che, ai sensi del DM 26 Maggio 1998, i crediti complessivi attribuibili a ciascuna delle Aree 1, 2 e 3 non possono essere inferiori a 24, che all’Area 4 competono almeno 30 crediti, e che non meno di 10 crediti vanno riservati alla prova finale: è comunque condizione per la formalizzazione dei vari crediti il superamento delle prove di valutazione conclusive del semestre di cui al successivo punto 3;

b)        gli insegnamenti, eventualmente articolati in moduli, e le altre attività didattiche da attivare con riguardo alle Aree 1 e 2, stabilendone la durata oraria in relazione ai crediti loro attribuiti e all’impegno orario complessivo di frequenza richiesto allo specializzando, che deve essere comunque compreso tra le 250 e le 280 ore per i primi tre semestri e tra le 150 e le 180 per il quarto;

c)        la programmazione delle attività di laboratorio, riferite sia all’Area 1 sia all’Area 2, con il coinvolgimento sia di docenti di entrambe le Aree sia degli insegnanti di scuola secondaria operanti presso la Sezione;

d)        la programmazione delle attività di tirocinio.

 

2.    Il piano di studio degli iscritti che intendono conseguire una abilitazione valida anche per le attività di sostegno, ove attivato, dovrà prevedere, in aggiunta al curriculum ordinario, almeno 400 ore di attività aggiuntive, di cui almeno 100 per il tirocinio finalizzato ad esperienze specifiche, articolate su uno o due semestri.

 

3.     Il piano degli studi di coloro che fossero già in possesso di un’altra abilitazione può essere ridotto fino all’equivalente di un anno.

 

4.    La Giunta della Sezione, sentiti i Consigli di Indirizzo, determina le modalità di svolgimento delle prove di valutazione a carattere integrato, collegate a tutti gli insegnamenti e a tutte le attività didattiche seguite, che lo specializzando è tenuto a sostenere, in numero non superiore a tre, a conclusione di ogni semestre.

 

5.     L’esame di Stato conclusivo delle attività sviluppate nella Scuola di Specializzazione è svolto con le modalità stabilite da apposito Decreto ministeriale.

 

Articolo 11

Norme finali

 

1.    Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

 

2.    Per quanto non esplicitamente disposto dalla normativa in vigore, dal Regolamento del Consorzio e dalle disposizioni del presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le norme statutarie e regolamentari in vigore presso l’Università degli Studi di Pavia, quale sede principale della Sezione.

 

Articolo 12

Norme transitorie

 

Le funzioni del Consiglio della Sezione, fino a quando questo non sia costituito, vengono svolte dal Consiglio provvisorio della Sezione.