REGOLAMENTO
DELLA
“SEZIONE DI PAVIA”
DELLA
“SCUOLA INTERUNIVERSITARIA LOMBARDA DI SPECIALIZZAZIONE PER
L’INSEGNAMENTO SECONDARIO”
Ai sensi del presente Regolamento si intendono:
- per “S.I.L.S.I.S.” la “Scuola Interuniversitaria Lombarda di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario”;
- per “Consorzio” il “Consorzio per l’attivazione nella Regione Lombardia di una Scuola interuniversitaria di specializzazione per l’insegnamento secondario”, formato dalle Università che hanno sottoscritto il relativo “Atto costitutivo e regolamento” (d’ora in avanti “Regolamento del Consorzio”) e hanno attivato la S.I.L.S.I.S.;
-
per “Sezione”
la Sezione di Pavia della S.I.L.S.I.S.
Articolo 2
1. E’ istituita, ai sensi ed in applicazione di quanto disposto dal Regolamento del Consorzio, la Sezione di Pavia della S.I.L.S.I.S.
Dotata di autonomia didattica e gestionale,
la Sezione promuove, nel rispetto della normativa vigente, le attività
didattiche e formative necessarie per il conseguimento del Diploma di
specializzazione all’insegnamento secondario, organizzate secondo le modalità
definite nel Regolamento del Consorzio e nel presente Regolamento, riportato,
per le parti di competenza, nei Regolamenti didattici degli Atenei aderenti
alla Sezione.
Per il suo funzionamento, la Sezione si
uniforma, nel rispetto delle disposizioni di legge e normative, alle finalità
generali, agli obiettivi didattici e formativi e ai moduli organizzativi della
S.I.L.S.I.S.; si adegua alle prescrizioni del Regolamento del Consorzio ed alle
determinazioni di pertinenza del Consiglio dello stesso [Consorzio] e del
Comitato di Coordinamento Universitario per la Lombardia; ottempera a quanto
stabilito nel presente Regolamento.
2.
Partecipano, in
prima applicazione, alla Sezione l’Università degli Studi di Pavia e la libera
Università di lingue e comunicazione IULM che sottoscrivono il presente
Regolamento e si impegnano ad assolvere agli obblighi inerenti, secondo quanto
di seguito precisato.
Potranno successivamente
aderire alla Sezione altre Università, che già partecipino o che decidano di
partecipare al Consorzio, interessate a contribuire alle attività didattiche di
pertinenza della Sezione.
La domanda di
adesione, valutata preventivamente dal Consiglio della Sezione con riferimento
agli apporti che ne verrebbero all’organizzazione delle proprie attività, è
accolta quando sia stata approvata da almeno i due terzi delle Università che
già aderiscono alla Sezione.
3.
La convenzione
che la Sezione attiva, con la sottoscrizione del presente Regolamento, ha la
stessa durata di sei anni, stabilita per il Consorzio, e può essere prorogata
alla scadenza.
E’ fatta salva la possibilità di recesso, con
le medesime clausole previste dal punto 3 dell’articolo 1 del Regolamento del
Consorzio.
1. La Sezione si avvale per il proprio funzionamento:
- della quota di risorse di provenienza ministeriale a lei destinate ai sensi delle lettere h) ed i) dell’articolo 2 del Regolamento del Consorzio;
- della dotazione ordinaria di funzionamento a carico del Bilancio dell’Università sede principale della Sezione;
-
di
finanziamenti specifici assicurati dalle altre Università aderenti alla
Sezione;
-
della quota di
pertinenza sui contributi a carico degli specializzandi iscritti alla Sezione;
-
di eventuali
finanziamenti assegnati da enti e privati;
-
di ogni altro
fondo che, ai sensi delle normative in vigore o per disposizione dei Consigli
di Amministrazione delle Università aderenti alla Sezione, sia destinato alle
attività della Sezione.
2. I predetti fondi sono contabilizzati nel Bilancio dell’Università sede principale della Sezione e gestiti dai competenti uffici della medesima in una apposita partita contabile intestata alla Sezione.
Fatta salva la disposizione di cui al successivo punto 3, essi vengono
amministrati secondo le modalità previste dal Regolamento per
l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università sede principale
della Sezione per le unità di spesa decentrate con autonomia parziale. Le
responsabilità inerenti sono attribuite, per quanto applicabili, al Direttore
della Sezione e al Consiglio della Sezione.
3.
Le somme
eventualmente non impegnate al termine dell’esercizio per l’ordinario
funzionamento della Sezione sono iscritte nei corrispondenti capitoli di
bilancio dell’esercizio successivo.
4.
La misura dei
contributi a carico degli specializzandi è concordata nell’ambito del Consiglio
del Consorzio.
Articolo 4
1.
La Sezione può
attivare i seguenti indirizzi, corrispondenti, di norma, ad una pluralità di
classi di abilitazione all’insegnamento:
1.
Indirizzo di
Scienze Naturali
2.
Indirizzo
Fisico-Informatico-Matematico
3.
Indirizzo di
Scienze Umane
4.
Indirizzo
Linguistico-Letterario
5.
Indirizzo di
Lingue Straniere
6.
Indirizzo
Economico-Giuridico
7.
Indirizzo
dell’Arte e del Disegno
8.
Indirizzo di
Musica e dello Spettacolo
9.
Indirizzo della
Sanità e della Prevenzione
10.
Indirizzo
Tecnologico
2. L’attivazione effettiva degli Indirizzi, anche limitatamente ad alcune delle classi di abilitazione in essi comprese, e quella del curriculum aggiuntivo per le attività di sostegno sono definite annualmente ai sensi delle lettere b) e c) del punto 1 dell’articolo 2 del Regolamento del Consorzio.
Articolo 5
A
conclusione degli studi l’Università di Pavia rilascia un diploma, che ha
valore di esame di Stato ed abilita all’insegnamento per le classi
corrispondenti alle aree disciplinari cui si riferiscono i diplomi di Laurea di
cui sono titolari gli specializzandi. Il diploma di Specializzazione conseguito
da diritto, secondo la normativa vigente, all’inserimento nelle graduatorie
permanenti per l’immissione in ruolo nelle Scuole secondarie.
Attraverso un curriculum aggiuntivo, ove attivato, è possibile conseguire
uno specifico diploma anche per le attività di sostegno.
Articolo 6
1.
La Sezione persegue le
proprie finalità didattiche e formative (Art.2 comma 1) individuando, in
relazione a ciascuna delle aree determinate dall’allegato c) del D.M. 26 maggio
1998, gli obiettivi prioritari specifici definiti ai punti successivi.
2. Per l’Area 1 (Scienze dell’educazione e formazione alla funzione docente): promuovere conoscenze e competenze nell’ambito delle problematiche riguardanti i processi e le metodologie di apprendimento e di insegnamento, le caratteristiche dello sviluppo cognitivo, affettivo e personale nell’adolescenza, il ruolo e la funzione dell’organizzazione scolastica e della figura dell’insegnante nel contesto storico-sociale, le tecniche di valutazione, l’uso delle tecnologie informatiche e multimediali, fornendo inoltre elementi di legislazione scolastica e di comparazione internazionale nell’organizzazione scolastica.
3.
Per l’Area 2
(contenuti formativi degli Indirizzi): promozione di conoscenze e competenze
nelle metodologie didattiche riferite agli ambiti disciplinari di pertinenza di
ciascuna abilitazione, con specifica attenzione alla logica, alla genesi, allo
sviluppo storico, alle implicazioni epistemologiche, al significato pratico e
alla funzione sociale di ciascun sapere, fornendo stimoli e indicazioni utili
anche per incentivare e favorire le opportune forme di autoaggiornamento.
4.
Per l’Area 3 (laboratorio): promuovere lo sviluppo di
capacità programmatorie e di attitudini funzionali all’esercizio del ruolo
docente con l’analisi, la progettazione e la simulazione di attività
didattiche, sia con riferimento alle problematiche di cui all’Area 1, sia con
riguardo alle didattiche disciplinari di cui all’Area 2, comprendendo in tali
attività anche opportune forme di confronto e di sperimentazione dei materiali
didattici e della strumentazione anche multimediale di pertinenza.
5.
Per l’Area 4
(tirocinio): lo svolgimento di esperienze presso istituzioni scolastiche di
diversa tipologia al fine di integrare le competenze teoriche e quelle
operative.
6.
Lo specializzando è
tenuto a seguire, oltre agli insegnamenti e alle attività didattiche, di
laboratorio e di tirocinio, specificamente previste per ciascuna classe di
abilitazione all’interno di ogni Indirizzo, gli insegnamenti e le attività
comuni previste con riguardo alle Scienze dell’Educazione e alle conoscenze di
più diretto interesse per l’esercizio, in generale, della funzione docente.
Articolo 7
1. Gli insegnamenti e le attività didattiche e formative della Sezione sono svolte, in collaborazione con le Facoltà, i Dipartimenti e le altre strutture interessate, da:
a) professori e ricercatori in servizio presso
l’Università di Pavia o le Università che aderiscono alla Sezione, i quali le
esercitano, in tutto o in parte, nell’ambito dei rispettivi doveri accademici,
ovvero, quando se ne verifichino le condizioni, in aggiunta agli stessi, con
eventuale integrazione remunerativa;
b) professori e ricercatori in servizio presso altre Università, ai quali sia attribuito l’affidamento di un insegnamento o di un modulo di insegnamento, a titolo gratuito o retribuito;
c) professori a contratto secondo la normativa vigente;
d) insegnanti in ruolo presso la scuola secondaria, assegnati ai sensi della normativa in vigore.
2. Agli oneri per la copertura degli insegnamenti e delle altre attività didattiche e formative di competenza della Sezione si fa fronte entro i limiti delle risorse di cui all’articolo 3.
3. Per il suo funzionamento e per quello dei servizi relativi, ivi compreso quelli di pertinenza della segreteria, la Sezione si avvale del personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnato e comunque messo a disposizione per le sue esigenze dall’Università sede principale della Sezione e dalle altre Università aderenti, secondo le intese definite allo scopo a cura del Direttore.
4. Per effetto di apposite convenzioni con le Autorità Scolastiche la Sezione può avvalersi anche di personale messo a disposizione dalla Amministrazione della Scuola Secondaria.
Articolo 8
1) Sono organi della Sezione:
-
il Consiglio
della Sezione;
-
il Direttore
della Sezione;
-
la Giunta della
Sezione;
-
i Comitati di
Indirizzo, il Comitato dell’Area 1 e il Comitato per le attività di sostegno;
2) Il Consiglio della Sezione sovrintende alla programmazione generale e al coordinamento del complesso delle attività didattiche e delle connesse procedure di verifica e di valutazione, fatte salve le funzioni specifiche attribuite alla Giunta e gli aspetti didattici e, eventualmente, organizzativi, delegati ai Comitati di Indirizzo.
-
deliberare
annualmente, su proposta del Direttore, sentita la Giunta, il piano generale
delle attività e l’utilizzo delle risorse disponibili per il funzionamento
della Sezione;
-
deliberare
l’attivazione di un indirizzo e di classi di abilitazione in esso comprese;
-
deliberare la
soppressione di un indirizzo e di classi di abilitazione in esso comprese;
-
assumere le
delibere richieste dall’applicazione del presente Regolamento o dal Regolamento
del Consorzio, nonché ogni altra determinazione necessaria al buon
funzionamento della Sezione.
-
eleggere, nel
suo ambito, il Direttore e nominare i componenti della Giunta.
Il Consiglio può delegare l’emanazione di
propri atti alla Giunta, previa indicazione dell’oggetto, dei tempi, delle
finalità e delle motivazioni degli atti che comunque saranno sottoposti a
successiva ratifica del Consiglio medesimo.
3) Il Consiglio della Sezione è composto da:
a)
il Direttore
della Scuola;
b)
il
vice-direttore, ove sia stato nominato;
c)
i Coordinatori
d’Indirizzo, dell’Area 1 e delle attività di sostegno;
d)
un
rappresentante dell’Università IULM;
e)
cinque titolari
di corsi attribuiti per affidamento per ogni indirizzo attivato, eletti dai
singoli Comitati d’Indirizzo compresa l’Area 1;
f)
un supervisore
per ciascun Indirizzo attivato nella Sezione;
g)
un
rappresentante dell’Ufficio Scolastico regionale;
h)
un
rappresentante dei responsabili degli Istituti con i quali intercorrono
rapporti di collaborazione ai fini dello svolgimento del tirocinio, nominato
dal Dirigente dell’Ufficio scolastico di Pavia;
i)
una rappresentanza
degli specializzandi, in numero pari al 15% del numero degli altri componenti
il Consiglio.
4) Il Direttore della Sezione è scelto tra i professori di ruolo di prima o di seconda fascia appartenenti al Consiglio della Sezione. Tale scelta avviene a scrutinio segreto, col voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio della Sezione, in prima votazione, della maggioranza dei partecipanti alla seduta a partire dalla seconda votazione. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore dell’Università di Pavia. Il suo mandato è triennale, rinnovabile consecutivamente non più di una volta.
Il
Direttore può nominare un vice-Direttore, scelto tra le medesime categorie, che
lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
Il Direttore
rappresenta la Sezione, convoca e presiede le riunioni del Consiglio della
Sezione e della Giunta, cura l’attuazione delle rispettive delibere, assicura,
con la collaborazione della Giunta e d’intesa con i responsabili degli Atenei
interessati, l’andamento ordinario delle attività; designa le Commissioni
giudicatrici degli esami di ammissione e, d’intesa con la Giunta, le commissioni
preposte alle prove di selezione degli insegnanti di Scuola Secondaria
aspiranti ad essere nominati supervisori di tirocinio.
Designa inoltre
le Commissioni per le verifiche intermedie semestrali; esercita tutte le altre
funzioni demandategli dal presente Regolamento, dagli organi di governo delle
Università partecipanti alla Sezione, dal Consiglio del Consorzio, dal
Consiglio della Sezione.
5)
La Giunta della
Sezione esercita compiti istruttori, di proposta e di esecuzione delle delibere
consiliari, coadiuvando il Direttore nelle sue funzioni; approva i piani di
studio di ogni allievo, sentiti i Comitati d’Indirizzo; delibera su delega del
Consiglio, sulla attivazione di insegnamenti per affidamento e a contratto; e
sull’eventuale nomina di Commissioni per il conferimento degli stessi.
Sono membri della Giunta il Direttore della
Sezione, che la convoca e ne presiede le riunioni, il vice-Direttore, il
rappresentante dell’Università IULM, i Coordinatori di Indirizzo, un
rappresentante del Comitato dell’Area 1 ed un rappresentante dei supervisori.
6) I
Comitati di Indirizzi provvedono, anche sulla base dei compiti ad essi
conferiti dal Consiglio della Sezione a stabilire le modalità delle prove
semestrali ed al coordinamento delle attività didattiche di pertinenza di
ciascun Indirizzo. Essi sono costituiti da docenti titolari di un corso che
prestano la loro opera per l’Indirizzo, dai supervisori di tirocinio e da un
rappresentante degli specializzandi per ogni classe di abilitazione attivata
nell’Indirizzo. Il Comitato dell’Area 1 è costituito da docenti titolari di
corso, da un rappresentante per ogni Indirizzo attivato, da due rappresentanti
dei supervisori – uno scelto nell’area umanistica ed uno scelto nell’area
scientifica -, da due rappresentanti degli specializzandi, – uno scelto
nell’area umanistica ed uno scelto nell’area scientifica.
Il Comitato per
le attività di sostegno è costituito da tutti i docenti del corso, da due
rappresentanti dei supervisori e da un rappresentante degli specializzandi.
Ciascun Comitato elegge nel suo ambito un
Coordinatore scelto fra i docenti di ruolo della Sezione pavese.
Articolo 9
1.
La scuola ha durata
biennale ed è articolata in quattro semestri.
Per conseguire il relativo diploma di
specializzazione è necessario avere maturato 120 crediti formativi.
Il Consiglio della Sezione può riconoscere
crediti relativi a qualifiche acquisite e valutabili ai fini del curriculum di
specializzazione in misura comunque non superiore a due semestri ed entro il
limite di 60 crediti.
2.
Il numero degli ammissibili a ciascun Indirizzo
attivato, in relazione alle classi di abilitazione che vi sono comprese, è
stabilito annualmente, su proposta del Consiglio del Consorzio, sentito il
Consiglio della Sezione, dal Comitato di Coordinamento Universitario per la
Lombardia nel rispetto delle normative vigenti e dei criteri enunciati dal punto 2 dell’articolo 2 del Regolamento del
Consorzio.
Nella domanda di ammissione il candidato deve indicare l’Indirizzo al
quale intende iscriversi e l’abilitazione o le abilitazioni che intende
conseguire.
L’ammissione avviene attraverso il superamento di apposite prove
determinate con Decreto ministeriale.
La partecipazione alle prove di ammissione è subordinata al possesso dei titoli accademici italiani che in base alla normativa in vigore diano accesso all’abilitazione in oggetto, ovvero dei titoli universitari conseguiti in paesi dell’Unione europea che diano accesso, nel rispettivo paese, alle attività di formazione all’insegnamento per gli ambiti e ai livelli corrispondenti.
3.
La frequenza
degli specializzandi alle attività didattiche e formative è obbligatoria.
Gli
iscritti possono interrompere l’attività didattica per maternità, prestazione
del servizio militare o del servizio civile e per gravi e documentati motivi di
salute. L’attività didattica dovrà essere recuperata con un prolungamento dei
tempi di frequenza pari alla durata dell’interruzione senza aggravio di tasse.
In relazione a particolari situazioni puntualmente
documentate, a domanda degli interessati, il Consiglio della Scuola può, in via
eccezionale e con motivata delibera, autorizzare l’interruzione totale o
parziale delle attività didattiche dello specializzando con conseguente
prolungamento, non inferiore ad un semestre e non superiore a quattro, dei
tempi di iscrizione alla Scuola e purché non venga pregiudicato il normale
svolgimento della didattica. In tal caso lo specializzando è tenuto a pagare le
tasse sia per il periodo di interruzione sia per il prolungamento richiesto.
La Giunta, sentiti i Comitati d’Indirizzo approva entro il 31 Dicembre di ogni anno il piano di studio individuale dello specializzando, valutando il precedente percorso formativo con eventuale riconoscimento, previa domanda dell’interessato, di crediti formativi pregressi.
Nel caso in cui vengano accertate, all’atto dell’ammissione, carenze in
settori disciplinari rilevanti ai fini dell’abilitazione da conseguire, il
Consiglio della Sezione determina, su proposta della Commissione o delle
Commissioni di cui al comma precedente, i debiti formativi che lo
specializzando è tenuto a colmare presso le facoltà competenti o nelle forme
individuate dal Consiglio della Sezione.
Il superamento degli esami nelle discipline eventualmente pretese per le
finalità integrative di cui al comma precedente non dà luogo a crediti
detraibili dall’aliquota complessiva richiesta per il completamento del
curriculum di specializzazione.
Articolo 10
1. Il Consiglio della Sezione,
sentiti i diversi Consigli di Indirizzo, determina, anche in forme
differenziate per ciascun Indirizzo e in relazione alle diverse abilitazioni
previste entro ogni Indirizzo:
a) la quota di crediti attribuita alle attività previste entro ognuna delle aree di cui ai punti 2-5 dell’articolo 6, fermo restando che, ai sensi del DM 26 Maggio 1998, i crediti complessivi attribuibili a ciascuna delle Aree 1, 2 e 3 non possono essere inferiori a 24, che all’Area 4 competono almeno 30 crediti, e che non meno di 10 crediti vanno riservati alla prova finale: è comunque condizione per la formalizzazione dei vari crediti il superamento delle prove di valutazione conclusive del semestre di cui al successivo punto 3;
b)
gli
insegnamenti, eventualmente articolati in moduli, e le altre attività
didattiche da attivare con riguardo alle Aree 1 e 2, stabilendone la durata
oraria in relazione ai crediti loro attribuiti e all’impegno orario complessivo
di frequenza richiesto allo specializzando, che deve essere comunque compreso
tra le 250 e le 280 ore per i primi tre semestri e tra le 150 e le 180 per il
quarto;
c)
la
programmazione delle attività di laboratorio, riferite sia all’Area 1 sia
all’Area 2, con il coinvolgimento sia di docenti di entrambe le Aree sia degli
insegnanti di scuola secondaria operanti presso la Sezione;
d)
la
programmazione delle attività di tirocinio.
2. Il piano di studio degli iscritti che intendono conseguire una abilitazione valida anche per le attività di sostegno, ove attivato, dovrà prevedere, in aggiunta al curriculum ordinario, almeno 400 ore di attività aggiuntive, di cui almeno 100 per il tirocinio finalizzato ad esperienze specifiche, articolate su uno o due semestri.
3. Il piano degli studi di coloro che fossero già in possesso di un’altra abilitazione può essere ridotto fino all’equivalente di un anno.
4. La Giunta
della Sezione, sentiti i Consigli di Indirizzo, determina le modalità di
svolgimento delle prove di valutazione a carattere integrato, collegate a tutti
gli insegnamenti e a tutte le attività didattiche seguite, che lo
specializzando è tenuto a sostenere, in numero non superiore a tre, a
conclusione di ogni semestre.
5. L’esame di Stato conclusivo delle attività sviluppate nella Scuola di Specializzazione è svolto con le modalità stabilite da apposito Decreto ministeriale.
Articolo 11
1.
Il presente
Regolamento è approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di
Amministrazione.
2.
Per quanto non
esplicitamente disposto dalla normativa in vigore, dal Regolamento del
Consorzio e dalle disposizioni del presente Regolamento si osservano, in quanto
applicabili, le norme statutarie e regolamentari in vigore presso l’Università
degli Studi di Pavia, quale sede principale della Sezione.
Articolo 12
Le
funzioni del Consiglio della Sezione, fino a quando questo non sia costituito,
vengono svolte dal Consiglio provvisorio della Sezione.