Circolare prot. n. 15411 del 27/5/1998

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E TECNICO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Decreto 30/4/1997, n. 184 - Prosecuzione volontaria ai fini pensionistici

Estensione del regime della prosecuzione volontaria INPS alle altre forme di previdenza

Il Decreto Legislativo 30.4.1997 n. 184 ha esteso la possibilità di provvedere alla copertura assicurativa dei periodi scoperti da contributi al fine di raggiungere i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico.

L'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, con circolare n. 23 del 10.4.1998, pubblicata sulla G.U. n. 93 del 22.4.98, ha fornito gli opportuni chiarimenti per l'applicazione di tale normativa, che si riportano in sintesi:

-Si effettua il versamento della contribuzione volontaria per le interruzioni dal servizio che non comportano l'obbligo da parte del datore di lavoro di corrispondere una retribuzione. Si citano ad esempio: le aspettative per motivi di famiglia, le aspettative per motivi di studio senza assegni, i periodi di interruzione nei casi di lavori discontinui o stagionali, i periodi intercorrenti nei lavori a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale o ciclico.

La prosecuzione volontaria, nei casi di cessazione dal servizio, è ammessa solo qualora l'iscritto non abbia maturato i requisiti contributivi minimi congiuntamente a quelli anagrafici richiesti per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità, e comunque fino al raggiugimento della data prescritta per la liquidazione del trattamento pensionistico. In alternativa è comunque consentito il trasferimento dei contributi all'AGO ai sensi della legge n. 322 del 2 aprile 1958 ovvero dell'art. 1 della legge n. 29 del 7 febbraio 1979.

La prosecuzione volontaria non è ammessa qualora, per gli stessi periodi, l'interessato risulti iscritto a forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti, nonchè per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta di vecchiaia, di anzianità o di inabilità liquidata a carico delle predette forme di previdenza (art. 6, comma 2 decreto legislativo n. 184/1997).

Requisiti contributivi

L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria è concessa qualora l'interessato possa far valere, nel quinquennio precedente l'istanza, almeno 36 contributi mensili di effettiva contribuzione, anche non continuativa, comprensiva di periodi riscattati e ricongiunti, presso l'INPDAP.

Al fine della determinazione di tale requisito non sono ammessi arrotondamenti.

Per i periodi successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione, intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro, nel caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei e quelli di non effettuazione della prestazione lavorativa nel caso di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale o ciclico, il perido di effettiva contribuzione è ridotta a 12 mesi.

Modalità di determinazione della contribuzione

Per la determinazione dell'importo del contributo volontario settimanale da versare, in virtù di quanto disposto dall'art.7 del Decreto Legislativo n.184/1997, si dovrà calcolare la media delle retribuzioni imponibili percepite dal richiedente negli ultimi dodici mesi di contribuzione effettiva antecedenti la data della domanda di autorizzazione. Nell'ipotesi in cui si siano verificate interruzioni dal servizio si dovrà retrocedere fino a coprire i dodici mesi di contribuzione necessari per la determinazione della suddetta media.

Modalità di versamento

Per la prosecuzione volontaria, l'assicurato deve presentare apposita domanda di autorizzazione alla sede INPDAP di Pavia.

La domanda di autorizzazione va corredata da certificazione attestante il servizio prestato e le retribuzioni contributive annue percepite che l'Ente datore di lavoro è tenuto a rilasciare anche a richiesta dell'interessato.

L'INPDAP provvederà a concedere la relativa autorizzazione al versamento, con l'indicazione dell'importo dei contributi volontari dovuti.

Ai sensi dell'art.6, comma 1, Decreto Legislativo n.184/1997, la contribuzione volontaria, ove l'interessato ne faccia richiesta, può essere versata anche per i sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

Qualora si verifichino eventi che comportino, in base alle vigenti disposizioni, l'accreditamento di contributi figurativi l'assicurato deve sospendere i versamenti volontari in corrispondenza dei periodi coperti dai contributi predetti.

Effetti dei contributi volontari ai fini pensionistici

Si precisa che i contributi volontari sono parificati, a tutti gli effetti, ai contributi obbligatori.

Inoltre si fa presente che per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo,di cui all'art.1, comma 7, Legge 8 agosto 1995 n.335, i periodi corrispondenti alla prosecuzione volontaria non concorrono al raggiungimento dell'anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni, ma concorrono nella determinazione del montante contributivo.

L'Ufficio Pensioni resta a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.
 
 

IL RETTORE
(Roberto Schmid)