Circolare prot. n. 24389 del 30/9/1997

A TUTTO IL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Decreto legislativo 30/4/1997, n. 184

In attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, col successivo decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, pubblicato sulla G. U. n. 148 del 27 giugno 1997 ed entrato in vigore il 12 luglio 1997, sono state dettate disposizioni in materia di riscatto ai fini pensionistici.

A) Riscatto di corsi superiori di studio (art. 2)

Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda del dipendente e quando non siano già coperti da contribuzione, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341:

a) diploma universitario, che si consegue dopo un corso di durata non inferiore a due e non superiore a tre anni;

b) diploma di laurea, che si consegue dopo un corso di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni.
Poichè tale titolo di studio era riscattabile anche prima del Decreto Legislativo n. 184/1997 dal personale tecnico amministrativo assunto in base a concorso per il quale era richiesta la laurea, le istanze presentate dagli interessati prima del 12.7.97 sono tuttora valide ed ad esse sarà dato corso dall'Ufficio in base alla previgente normativa;

c) diploma di specializzazione, che si consegue successivamente alla laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;

d) dottorato di ricerca, i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge.
La facoltà di riscatto può essere esercitata anche per due o più dei corsi sopra indicati a seguito dei quali siano stati conseguiti i relativi titoli nè si richiede in alcun caso la condizione che tali titoli siano richiesti per l'ammissione a determinati posti di lavoro o per la progressione in carriera. La nuova disciplina in materia di riscatto dei corsi di studio universitario si applica alle domande presentate a far tempo dal 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 184/1997 e non assume rilevanza, a tal fine, la circostanza che il corso sia stato frequentato in epoca anteriore a tale data.

Le domande di riscatto devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dalla competente Università, dalla quale risulti il titolo e la data in cui sia stato conseguito dal richiedente, la relativa durata legale e la sua collocazione temporale.

 B) Riscatto di periodi di lavoro all’estero e di aspettativa (art. 3)

E’ facoltà del dipendente universitario riscattare i periodi di lavoro subordinati prestati all’estero e non coperti da assicurazioni sociali riconosciute dalla legislazione italiana con onere nella misura intera a carico dell'interessato.

Anche al dipendente collocato in aspettativa senza assegni, ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 26, come integrata dalla legge 25 giugno 1985, n. 333, per il periodo in cui il coniuge dipendente della pubblica amm.ne ha prestato servizio all'estero, è data facoltà di procedere al riscatto, in tutto o in parte, dei periodi di fruizione dell’aspettativa medesima che non siano coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria.

Possono essere riscattati i periodi sia anteriori, sia posteriori alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 184/1997 (12 luglio 1997).

L'Ufficio Quiescenza resta a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento.
 
 
IL RETTORE
(Roberto SCHMID)