Circolare prot. n. 6115 del 30/1/1998

 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E TECNICO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Pensione di invalidità a seguito di cessazione dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio.

 L'art. 2, comma 12. della legge 8 agosto 1995, n. 335 prevede, con effetto dall'1/1/1996, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3/2/1993, n. 29, fra cui rientrano le Università, il diritto a conseguire il trattamento pensionistico, da calcolare in misura pari a quello che sarebbe spettato all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo, oppure dell’anzianità contributiva massima prevista (40 anni di servizio) nei casi in cui la cessazione dal servizio sia dovuta ad infermità non dipendente da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Con l'emanazione del decreto 8 maggio 1997, n. 187, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997, il Ministero del Tesoro, di concerto con il Ministero per la Funzione Pubblica e con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ha indicato le relative modalità applicative.

Il diritto alla pensione di inabilità di cui sopra spetta alle seguenti condizioni:

1) possesso di un'anzianità contributiva di cinque anni di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico.

Per i lavoratori non vedenti l'anzianità contributiva è ridotta nella misura di 1/3 in base all'art. 2 della legge 4/4/1952 n. 218;

2) risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio;

3) riconoscimento da parte della competente Commissione Medica dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente ad infermità non dipendente da causa di servizio.

Il riconoscimento della pensione di inabilità è subordinato alla presentazione di apposita domanda da parte dell’interessato alla quale andrà allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

La domanda può essere presentata dall’interessato sia durante l’attività di servizio, sia successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro ma entro i due anni dalla cessazione dell’attività lavorativa.

Non è consentito invece agli eventuali superstiti dell’interessato presentare la predetta istanza.
 
 
IL RETTORE
(Roberto SCHMID)