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Novità interessanti
Pagina in costante aggiornamento !!
N.B.: LE NOTIZIE SOTTO RIPORTATE CHE NON FANNO ESPRESSAMENTE
RIFERIMENTO
A NORME VIGENTI, SONO DA CONSIDERARSI UNICAMENTE DI CARATTERE
INFORMATIVO.
Contribuzione volontaria
Il D. Leg. 30/4/1997 n. 184 ha esteso la possibilità di
provvedere
alla copertura assicurativa dei periodi scoperti da contributi, al fine
di raggiungere i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico,
nei seguenti casi:
1) Interruzione del rapporto di lavoro: tutti i periodi che non
comportano
l'obbligo da parte del datore di lavoro di corrispondere una
retribuzione
e di conseguenza provvedere al versamento contributivo (aspettativa per
motivi di famiglia, aspettativa per motivi di studio, periodi
intercorrenti
nei lavori a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e
ciclico);
2) Cessazione dal servizio: qualora l'interessato non abbia maturato i
requisiti anagrafici e/o contributivi richiesti per il pensionamento di
anzianità o vecchiaia.
Il dipendente può presentare domanda di autorizzazione alla
prosecuzione
volontaria all'INPDAP territorialmente competente corredata da
certificazione
attestante il servizio prestato e le retribuzioni contributive annue
percepite.
L'autorizzazione è concessa qualora l'interessato possa far
valere
nel quinquennio precedente l'istanza, almeno 36 mesi di effettiva
contribuzione,
anche non continuativa (i 36 mesi sono ridotti a 12 per i periodi
successivi
al 31/12/1996, nei soli casi di lavoro part-time, discontinui,
stagionali).
Si consiglia di presentare la domanda di autorizzazione all'INPDAP
all'inizio
del periodo scoperto da contribuzione.
I contributi volontari sono parificati a tutti gli effetti ai
contributi
obbligatori.
Si precisa che per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema
contributivo i contributi volontari non concorrono al raggiungimento
dell'anzianità
di servizio, ferma restando la loro valutazione nella determinazione
dell'ammontare
della pensione.
Part-time + pensione
Il decreto del Ministero della Funzione pubblica n. 331 del 29/7/1997
ha
reso operativa anche per il personale delle amministrazioni pubbliche
(con
eccezione del personale con qualifica dirigenziale) la
possibilità
di cumulare la pensione di anzianità con il reddito derivante
dalla
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale.
Il personale tecnico-amministrativo, in possesso del requisito di 35
anni
di contributi e 55 anni di età, o di 37 anni di contributi
prescindendo
dall'età, può avanzare la richiesta di pensione e di
riduzione
dell'orario, che avranno efficacia contestualmente entro 60 giorni
dalla
domanda.
Il passaggio da tempo pieno a tempo parziale è definitivo e il
cumulo
ha validità per tutta la durata residua del rapporto di
lavoro.
L'orario di lavoro a tempo parziale non può essere inferiore al
50% dell'orario a tempo pieno, e potrà essere articolato sia con
riduzione dell'orario stesso su tutti i giorni lavorativi (part-time
orizzontale),
sia su alcuni giorni della settimana, del mese o determinati periodi
dell'anno
(part-time verticale).
Il cumulo tra la pensione provvisoria e la retribuzione non può
superare l'ammontare della retribuzione spettante al dipendente che, a
parità di condizioni, presta la sua opera a tempo pieno.
Alla data di definitiva cessazione dal servizio saranno liquidati i
trattamenti
di fine rapporto e quello definitivo di pensione. A questo proposito si
ricorda che ai fini del diritto alla pensione gli anni di servizio a
tempo
parziale sono utili per intero, mentre ai fini dell'ammontare della
pensione,
gli stessi periodi sono valutati proporzionalmente all'orario a tempo
pieno.
(vedi anche contribuzione volontaria)
Anticipo sulla liquidazione - 1
PREMESSA: Non è possibile per i dipendenti pubblici chiedere
all'Amministrazione
l'anticipo sulla liquidazione.
E' in discussione in Parlamento la legge che prevede la
possibilità
di richiedere un anticipo sulla liquidazione, fino al 70% degli anni
effettivamente
lavorati, per chi ha figli fino a 8 anni di età.
L'Ufficio è in attesa di ulteriori notizie.
Anticipo sulla liquidazione - 2
Possono chiedere un'anticipo sulla liquidazione del T.F.R. solo i
dipendenti assunti
dopo l'1/1/2001, che abbiano almeno 8 anni di anzianità.
L'importo massimo anticipabile è pari al 70% della somma che
spetterebbe
al dipendente in caso di cessazione dal servizio al momento della
richiesta
di anticipo.
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