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N.B.: LE NOTIZIE SOTTO RIPORTATE CHE NON FANNO ESPRESSAMENTE RIFERIMENTO A NORME VIGENTI, SONO DA CONSIDERARSI UNICAMENTE DI CARATTERE INFORMATIVO.

Contribuzione volontaria 

Il D. Leg. 30/4/1997 n. 184 ha esteso la possibilità di provvedere alla copertura assicurativa dei periodi scoperti da contributi, al fine di raggiungere i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico, nei seguenti casi: 

1) Interruzione del rapporto di lavoro: tutti i periodi che non comportano l'obbligo da parte del datore di lavoro di corrispondere una retribuzione e di conseguenza provvedere al versamento contributivo (aspettativa per motivi di famiglia, aspettativa per motivi di studio, periodi intercorrenti nei lavori a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e ciclico); 

2) Cessazione dal servizio: qualora l'interessato non abbia maturato i requisiti anagrafici e/o contributivi richiesti per il pensionamento di anzianità o vecchiaia. 

Il dipendente può presentare domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria all'INPDAP territorialmente competente corredata da certificazione attestante il servizio prestato e le retribuzioni contributive annue percepite. 

L'autorizzazione è concessa qualora l'interessato possa far valere nel quinquennio precedente l'istanza, almeno 36 mesi di effettiva contribuzione, anche non continuativa (i 36 mesi sono ridotti a 12 per i periodi successivi al 31/12/1996, nei soli casi di lavoro part-time, discontinui, stagionali). 

Si consiglia di presentare la domanda di autorizzazione all'INPDAP all'inizio del periodo scoperto da contribuzione. 

I contributi volontari sono parificati a tutti gli effetti ai contributi obbligatori. 

Si precisa che per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo i contributi volontari non concorrono al raggiungimento dell'anzianità di servizio, ferma restando la loro valutazione nella determinazione dell'ammontare della pensione. 

Part-time + pensione

Il decreto del Ministero della Funzione pubblica n. 331 del 29/7/1997 ha reso operativa anche per il personale delle amministrazioni pubbliche (con eccezione del personale con qualifica dirigenziale) la possibilità di cumulare la pensione di anzianità con il reddito derivante dalla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. 

Il personale tecnico-amministrativo, in possesso del requisito di 35 anni di contributi e 55 anni di età, o di 37 anni di contributi prescindendo dall'età, può avanzare la richiesta di pensione e di riduzione dell'orario, che avranno efficacia contestualmente entro 60 giorni dalla domanda. 

Il passaggio da tempo pieno a tempo parziale è definitivo e il cumulo ha validità per tutta la durata residua del rapporto di lavoro. 

L'orario di lavoro a tempo parziale non può essere inferiore al 50% dell'orario a tempo pieno, e potrà essere articolato sia con riduzione dell'orario stesso su tutti i giorni lavorativi (part-time orizzontale), sia su alcuni giorni della settimana, del mese o determinati periodi dell'anno (part-time verticale). 

Il cumulo tra la pensione provvisoria e la retribuzione non può superare l'ammontare della retribuzione spettante al dipendente che, a parità di condizioni, presta la sua opera a tempo pieno. 

Alla data di definitiva cessazione dal servizio saranno liquidati i trattamenti di fine rapporto e quello definitivo di pensione. A questo proposito si ricorda che ai fini del diritto alla pensione gli anni di servizio a tempo parziale sono utili per intero, mentre ai fini dell'ammontare della pensione, gli stessi periodi sono valutati proporzionalmente all'orario a tempo pieno. 

(vedi anche contribuzione volontaria) 

Anticipo sulla liquidazione - 1 

PREMESSA: Non è possibile per i dipendenti pubblici chiedere all'Amministrazione l'anticipo sulla liquidazione. 

E' in discussione in Parlamento la legge che prevede la possibilità di richiedere un anticipo sulla liquidazione, fino al 70% degli anni effettivamente lavorati, per chi ha figli fino a 8 anni di età. 

L'Ufficio è in attesa di ulteriori notizie. 





Anticipo sulla liquidazione - 2

Possono chiedere un'anticipo sulla liquidazione del T.F.R. solo i dipendenti assunti dopo l'1/1/2001, che abbiano almeno 8 anni di anzianità. 

L'importo massimo anticipabile è pari al 70% della somma che spetterebbe al dipendente in caso di cessazione dal servizio al momento della richiesta di anticipo.