Pensione: requisiti validi fino al 31/12/2007

Sono riportate di seguito le tabelle con i requisiti necessari per poter accedere alla pensione in base alla recente normativa (art. 59 L. 27/12/1997 n. 449 - finanziaria 1998).

ATTENZIONE: con effetto dal 1/1/1998, le frazioni di anno non danno più luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto. Ciò significa che se prima della legge 449/97 il requisito dei 35 anni si considerava raggiunto con 34 anni 6 mesi e 1 giorno, dall'1/1/1998 occorreranno 34 anni 11 mesi e 16 giorni.

Requisiti per il DIRITTO alla pensione di anzianità per la generalità dei dipendenti pubblici:
TABELLA D (art. 59, comma 6 L. 449/97)


Età e anzianità


Anzianità

1998

53 e 35

oppure

36

1999

53 e 35

oppure

37

2000

54 e 35

oppure

37

2001

55 e 35

oppure

37

2002

55 e 35

oppure

37

2003

56 e 35

oppure

37

2004

57 e 35

oppure

38

2005

57 e 35

oppure

38

2006

57 e 35

oppure

39

2007

57 e 35

oppure

39

Requisiti per il DIRITTO alla pensione di anzianità per particolari categorie di lavoratori:
TABELLA B (art. 1, comma 26 L. 335/95)


Età e anzianità


Anzianità

1998

53 e 35

oppure

36

1999

53 e 35

oppure

37

2000

54 e 35

oppure

37

2001

54 e 35

oppure

37

2002

55 e 35

oppure

37

2003

55 e 35

oppure

37

2004

56 e 35

oppure

38

2005

56 e 35

oppure

38

2006

57 e 35

oppure

39

2007

57 e 35

oppure

39

N.B. L'art. 59, comma 7 L. 27/12/1997 n. 449 (finanziaria 1998) prevede l'applicazione delle disposizioni di cui alla precedente Tabella B nei confronti di lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

a) operai nonchè lavoratori ad essi equivalenti (al riguardo si precisa che verranno individuate     le mansioni da considerare "equivalenti" con Decreto Interministeriale, da emanarsi entro
   sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge).

b) lavoratori precoci, ossia che abbiano almeno 1 anno di contribuzione, anche non
    continuativo, tra i 14 e i 19 anni di età.


Pensione: decorrenze fino al 31/12/2007

Premesso che i requisiti per il diritto a pensione sono quelli previsti dalla Tabella D o dalla Tabella B (vedi pagina precedente), i termini di accesso al trattamento di quiescenza vengono diversamente cadenzati secondo che l'interessato sia in possesso di un'età anagrafica inferiore, pari o superiore a 57 anni. Si fa presente che l'età di 57 anni richiesta, utile solo ai fini della decorrenza della pensione e non del diritto, può essere raggiunta entro il giorno precedente la data di decorrenza della pensione stessa.

POSSESSO DEI REQUISITI

ACCESSO AL  PENSIONAMENTO


+ di 57 ANNI

- di 57 ANNI

  I trimestre

dal 1 luglio

dal 1 gennaio anno succ.

 II trimestre

dal 1 ottobre

dal 1 gennaio anno succ.

III trimestre

dal 1 gennaio anno succ.

dal 1 gennaio anno succ.

IV trimestre

dal 1 aprile anno succ.

dal 1 aprile anno succ.

Si sottolinea che le decorrenze dei trattamenti pensionistici devono intendersi non come date fisse, ma termini iniziali a partire dai quali i dipendenti possono conseguire il trattamento di quiescenza.

Il comma 8 dell'art. 59 della L. 449/97 prevede, esclusivamente per l'anno 1998, un differimento di 3 mesi dei termini di decorrenza della pensione.

ESEMPIO: l'uscita programmata dal 1/7/1998, per il dipendente che ha maturato i requisiti entro il I trimestre 1998,viene differita dal 1/10/1998 in poi. Analogamente la decorrenza fissata dal 1/10/1998, per il dipendente che ha maturato i requisiti entro il II trimestre 1998, viene differita dal 1/1/1999 in poi.

Per i lavoratori che siano in possesso di un'anzianità contributiva uguale o superiore a 40 anni (39 anni, 11 mesi, 16 giorni), la decorrenza sarà immediata.


Pensione: adempimenti

PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO:

Secondo le disposizioni dettate dal C.C.N.L. del 22/5/1996 il dipendente che rassegna volontarie dimissioni è tenuto a dare preavviso all'Amministrazione. I relativi termini sono fissati come segue:

ANNI DI SERVIZIO

MESI DI PREAVVISO

fino a 5

   2

oltre 5 e fino a 10

   3

oltre 10

   4

PERSONALE DOCENTE:

Non è previsto alcun termine di preavviso per le dimissioni rassegnate dal personale docente.


Al solo scopo di poter percepire la pensione il mese successivo a quello dell'ultimo stipendio, si consiglia a tutto il personale, docente e tecnico amministrativo, di anticipare la comunicazione di dimissioni di circa 4/6 mesi rispetto alla data del pensionamento.

Ai sensi della nuova normativa (L. 449/97) le domande di pensione di anzianità non possono essere presentate prima di 12 mesi dalla data indicata per il pensionamento.

ATTENZIONE: anche coloro che rassegnano volontarie dimissioni senza diritto a pensione sono tenuti a presentarsi presso l'Ufficio Quiescenza per la compilazione di alcuni documenti necessari al trasferimento dei contributi.