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Riscatto, riunione ai fini della liquidazione
I seguenti periodi/servizi possono essere
riscattati CON ONERE a carico dell'interessato, e di conseguenza
possono concorrere a formare l'anzianità ai fini della
liquidazione
- Decorrenza giuridica/economica
- Servizio militare (se assolto dopo il 30/1/1987 SENZA ONERE)
- Diploma di laurea
- Diploma universitario
- Diploma di dottorato di ricerca (solo per domande successive al
12/7/1997 -D.Leg. 30/4/1997
n. 184)
- Scuole di specializzazione (solo per domande successive al 12/7/1997
-D.Leg. 30/4/1997
n. 184)
- Borse di studio rettorali e/o ministeriali e/o del C.N.R.
- Borse di perfezionamento (solo per domande successive al 12/7/1997
-D.Leg. 30/4/1997 n.
184)
- Esercitatore
- Congedi per motivi di studio senza assegni
- Congedo per maternità L. 1204/71 all'80% e al 30% dello
stipendio
- Aspettativa senza assegni per il periodo in cui il coniuge dipendente
della Pubblica
Amministrazione ha prestato servizio all'estero (solo per
domande successive al 12/7/1997 -
D.Leg. 30/4/1997 n. 184- ma per periodi sia anteriori sia
posteriori alla data di entrata in
vigore del decreto)
- Periodi di lavoro subordinati prestati all'estero e non coperti da
assicurazioni sociali
riconosciute dalla legislazione italiana
- Servizi di ruolo presso lo Stato o Enti pubblici riuniti SENZA ONERE
a carico dell'interessato
- Servizi non di ruolo presso lo Stato o Enti pubblici che non siano
già stati liquidati (incarichi,
supplenze presso Scuole, ecc.)
- Non sono riscattabili i periodi di lavoro presso privati (con
contribuzione INPS, ENPAM,
INPDAI, ENPALS, ecc.) in quanto già liquidati.
- Aumento di servizio: ai sensi della L. 1092/73 sono previsti, a
domanda dell'interessato,
aumenti del periodo relativo a particolari servizi prestati
(campagne di guerra, servizi prestati in navigazione o su
costa, servizi di volo, di confine, servizi del personale
dell'Amministrazione degli Affari Esteri in residenze
disagiate, ecc.) SENZA ONERE a carico
dell'interessato.
Le domande di riscatto devono essere compilate dal dipendente presso l'
Ufficio Quiescenza su apposito modulo ovvero trasmesse tramite fax
allegando copia di un documento di identità ( legge n. 127 del
15/5/1997 - Bassanini).
In seguito il dipendente riceverà all'indirizzo di residenza una
delibera dell'I.N.P.D.A.P. che comunica l'importo del riscatto in unica
soluzione e a rate.
Il dipendente ha 90 giorni di tempo dal ricevimento della delibera per
comunicare all'Ufficio Quiescenza la sua accettazione o rinuncia
alpagamento. Decorsi i 90 giorni senza alcuna notifica da parte
dell'interessato si intende tacitamente accettato il pagamento
dell'onere di riscatto mediante trattenuta mensile sullo stipendio.
Anticipo sulla liquidazione
Non è previsto alcun anticipo sulla
liquidazione dell'indennità di buonuscita.
N.B.: E' importante presentare le domande all'atto dell'assunzione, in
quanto, in base all'attuale normativa, il calcolo degli eventuali oneri
viene effettuato sulla base dello stipendio in godimento alla data
della domanda.
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