Riscatto, riunione ai fini della liquidazione

I seguenti periodi/servizi possono essere riscattati CON ONERE a carico dell'interessato, e di conseguenza possono concorrere a formare l'anzianità ai fini della liquidazione

- Decorrenza giuridica/economica
- Servizio militare (se assolto dopo il 30/1/1987 SENZA ONERE)
- Diploma di laurea
- Diploma universitario
- Diploma di dottorato di ricerca (solo per domande successive al 12/7/1997 -D.Leg. 30/4/1997
   n. 184)
- Scuole di specializzazione (solo per domande successive al 12/7/1997 -D.Leg. 30/4/1997
   n. 184)
- Borse di studio rettorali e/o ministeriali e/o del C.N.R.
- Borse di perfezionamento (solo per domande successive al 12/7/1997 -D.Leg. 30/4/1997 n.
  184)
- Esercitatore
- Congedi per motivi di studio senza assegni
- Congedo per maternità L. 1204/71 all'80% e al 30% dello stipendio
- Aspettativa senza assegni per il periodo in cui il coniuge dipendente della Pubblica
  Amministrazione ha prestato servizio all'estero (solo per domande successive al 12/7/1997 -
  D.Leg. 30/4/1997 n. 184- ma per periodi sia anteriori sia posteriori alla data di entrata in
  vigore del decreto)
- Periodi di lavoro subordinati prestati all'estero e non coperti da assicurazioni sociali
  riconosciute dalla legislazione italiana
- Servizi di ruolo presso lo Stato o Enti pubblici riuniti SENZA ONERE a carico dell'interessato
- Servizi non di ruolo presso lo Stato o Enti pubblici che non siano già stati liquidati (incarichi,
  supplenze presso Scuole, ecc.)
- Non sono riscattabili i periodi di lavoro presso privati (con contribuzione INPS, ENPAM,
  INPDAI, ENPALS, ecc.) in quanto già liquidati.
- Aumento di servizio: ai sensi della L. 1092/73 sono previsti, a domanda dell'interessato,
  aumenti del periodo relativo a particolari servizi prestati (campagne di guerra, servizi prestati   in navigazione o su costa, servizi di volo, di confine, servizi del personale
  dell'Amministrazione degli Affari Esteri in residenze disagiate, ecc.) SENZA ONERE a carico
  dell'interessato.

Le domande di riscatto devono essere compilate dal dipendente presso l' Ufficio Quiescenza su apposito modulo ovvero trasmesse tramite fax allegando copia di un documento di identità ( legge n. 127 del 15/5/1997 - Bassanini).

In seguito il dipendente riceverà all'indirizzo di residenza una delibera dell'I.N.P.D.A.P. che comunica l'importo del riscatto in unica soluzione e a rate.

Il dipendente ha 90 giorni di tempo dal ricevimento della delibera per comunicare all'Ufficio Quiescenza la sua accettazione o rinuncia alpagamento. Decorsi i 90 giorni senza alcuna notifica da parte dell'interessato si intende tacitamente accettato il pagamento dell'onere di riscatto mediante trattenuta mensile sullo stipendio.

Anticipo sulla liquidazione

Non è previsto alcun anticipo sulla liquidazione dell'indennità di buonuscita.


N.B.: E' importante presentare le domande all'atto dell'assunzione, in quanto, in base all'attuale normativa, il calcolo degli eventuali oneri viene effettuato sulla base dello stipendio in godimento alla data della domanda.