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Lili- burne |
CONVENZIONE
DEL POPOLO
nella versione del 1647
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Si tratta della prima versione del documento con cui, alla conclusione della guerra civile contro Carlo I, un gruppo di ufficiali dell'esercito puritano propose, a nome dei relativi reggimenti (v. l'epigrafe), un insieme di principi sostanziali ed organizzativi per il governo del Paese. Esso costituì la base dei dibattiti tenutisi poi a Putney, su iniziativa di Cromwell, tra le fazioni puritane c.d. dei Livellatori e degli Agitatori ed esponenti del parlamento. L'anno successivo i Levellers ne proposero un'altra redazione (si veda l'Agreement del 1648, pure riportato in questa raccolta).
La stesura del documento viene riferita correntemente a Liliburne (nel ritratto), ufficiale dell’esercito parlamentare fin dagli inizi della guerra civile e poi esponente di punta del movimento dei Livellatori .
Il documento si intitola Agreement, ma il termine è stato reso con “Convenzione”, stante la non corrispondenza dei termini italiani con le espressioni inglesi agreement e convention, di cui la prima indica una “convenzione” nel senso di accordo, patto, contratto, mentre la seconda resta legato all’etimo latino di con-venire, nel senso di venire insieme, riunirsi.
CONVENZIONE DEL POPOLO
per una Pace solida e duratura fondata sul diritto comune e sulla libertà;
quale è stata proposta dagli Agenti dei cinque reggimenti della Cavalleria;
e poi dalla generale approvazione dell'Esercito,
offerta alla congiunta concorrenza di tutti i liberi Comuni di Inghilterra.
I
Nomi dei Reggimenti che sono
per The Case of the Army truly stated, e per questa presente
Convenzione:
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1. Gen. Regiment. |
della |
1. Gen. Regiment. |
della |
Avendo noi, con i nostri
passati travagli e pericoli, fatto apparire al mondo a quale elevato prezzo noi
stimiamo la nostra giusta libertà, e avendo fin qui Dio tanto fatto propria la
nostra causa, da fa cadere i suoi nemici nelle nostre mani [si allude alla vittoria dell’esercito
parlamentare sulle truppe di Carlo I e sulla conseguente cattura del re]:
Noi ci consideriamo ora legati ad un mutuo dovere nei confronti l’uno
dell’altro, a prendere le migliori precauzioni che possiamo per il futuro, per
evitare sia il pericolo di ritornare in condizioni di servaggio, sia il gravoso
rimedio di un’altra guerra: perché, come non si può immaginare che tanti dei
nostri compatrioti si sarebbero opposti a noi in questa guerra civile, se avessero inteso quale
fosse il loro bene; così promettiamo fermamente a noi stessi che, quando i
nostri Comuni Diritti e libertà saranno stati resi messi in chiaro, verranno
frustrati gli sforzi di coloro che tentano di farsi nostri padroni: e quindi,
dal momento che le nostre passate oppressioni e i nostri disordini ancora non del tutto terminati
sono stati occasionati o dalla mancanza di frequenti riunioni nazionali in
assemblea, o dal rendere inoperanti queste assemblee; Noi abbiamo pienamente
concordato e deciso di provvedere perché d’ora in avanti le nostre
Rappresentanze non siano né lasciate all’incertezza per i loro tempi, né rese
inefficienti per i fini ai quali sono dirette. In ordine a ciò noi dichiariamo:
I.
Che il popolo d’Inghilterra, essendo al presente distribuito in modo molto
ineguale in Contee, Città, e Borghi, per l’elezione dei suoi deputati in
Parlamento, deve essere proporzionato in modo più uniforme, secondo il numero
degli abitanti; e le relative modalità, per numero, luogo e maniera, dovranno
essere definite prima della fine del presente Parlamento.
II.
Che per prevenire i molti inconvenienti che palesemente derivano dalla lunga
permanenza delle stesse persone al potere, questo presente Parlamento sia disciolto
entro l’ultimo giorno di settembre che sarà nell’anno di nostro Signore 1648.
III.
Che il popolo deve senz’altro scegliersi un Parlamento una volta ogni due anni,
cioè il primo giovedì di ciascun secondo mese di marzo, nella maniera che dovrà
essere prescritta prima della fine di questo Parlamento, per cominciare a sedere
il primo giovedì dell’aprile successivo, a Westminster, o in un altro luogo quale
sarà definito di tempo in tempo dai precedenti Rappresentanti, e continuerà
fino all’ultimo giorno del settembre successivo, e non più a lungo.
IV.
Che il potere di questa, e di tutte le future Rappresentanze di questa nazione
è inferiore soltanto a quello di coloro che le eleggono, e deve estendersi,
senza il consenso o il concorso di qualsiasi altra persona o persone [si allude evidentemente ad un re, ma si
esclude con ciò anche un altro organo o potere contrapposto alla Rappresentanza,
a differenza da quanto sarà disposto nello Istrument of Government del 1653],
all’approvazione, modifica o abrogazione delle leggi; alla creazione e
abolizione di Uffici e Corti di giustizia; alla nomina, rimozione e chiamata a
rendiconto di Magistrati e funzionari di qualsiasi grado; a fare la guerra e la
pace; a trattare con Stati stranieri; e in generale a tutto ciò che non sia
espressamente o implicitamente riservato dai rappresentati a se stessi.
Le quali cose [sottratte
alle Rappresentanze] sono le seguenti:
1. che le questioni di Religione, e dei modi di adempiere alla volontà di Dio,
non sono in alcun modo rese
certe a noi da un qualsiasi potere umano, per cui non possiamo rimettere o superare nulla
di ciò che le nostre Coscienze dichiarano essere l’intento di Dio, senza ____ ; ciò
nondimeno l’istruzione pubblica della Nazione (ma in modo che non sia compulsiva) è lasciata
alla loro [dei Rappresentanti]
discrezione.
2. che il
potere di arruolare o forzare chiunque di noi perché presti servizio in
guerra è contrario alla nostra libertà, e quindi non lo concediamo ai nostri
Rappresentanti; del resto,
essendo il denaro (le risorse
della guerra) sempre a loro disposizione, essi non possono mai volere un numero di persone
disponibili abbastanza da ingaggiare in qualsiasi giusta causa.
3. che dopo lo scioglimento del presente Parlamento,
nessuno potrà in qualsiasi momento essere chiamato a render conto di cosa
alcuna detta o fatta in relazione alle passate divisioni pubbliche [le guerre civili], altrimenti che in
esecuzione dei giudicati dei presenti Rappresentanti, o Camera dei Comuni.
4. che in tutte le leggi fatte, o da farsi, qualsiasi
persona sarà vincolata allo stesso modo, e nessun possesso, patrimonio, concessione, grado, nascita
o luogo, potrà conferire una qualsiasi forma di esenzione dal corso ordinario
dei procedimenti legali ai quali gli altri sono sottoposti.
5. Che le leggi, come debbono essere eguali, così debbono
essere buone, e non chiaramente
distruttive della sicurezza e del benessere del popolo.
Tali cose noi proclamiamo
essere nostri Diritti nativi, e quindi abbiamo convenuto e deciso di difenderle
fino alle nostre ultime possibilità contro ogni opposizione di qualsiasi natura,
essendo indotti a ciò non solo dall’esempio dei nostri Avi – il cui sangue è stato frequentemente
speso invano per la tutela delle loro Libertà, dovendo essi subire, attraverso
compromessi fraudolenti, di essere ancora delusi di ottenere il frutto delle
loro vittorie – ma anche dalla woeful esperienza di noi stessi, che, avendo lungamente atteso,
e vivamente sperato,
lo stabilimento di queste solide regole di governo, abbiamo ancora dovuto dipendere
per la nostra Pace e Libertà da colui stesso [il re] che perseguiva il nostro bondage ed ha aperto una crudele guerra contro di
noi.