CONVENZIONE DEL POPOLO D’INGHILTERRA10 novembre 1648
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Originale |
Il testo costituisce la seconda versione dell'Agreement proposto dai
Levellers. Rispetto alla versione del 1647, questa è notevolmente più
complessa: sotto il profilo organizzativo, vi si detta una disciplina più
specifica dell'elezione delle Rappresentanze (punti I-IV) e si prevede un organo a se stante,
il Consiglio di Stato, per la gestione dell'Esecutivo (punti V-VI e VIII); si riprende e si precisa l'elencazione
dei limiti al potere legislativo (punto
VII) e nell'ultima parte se ne aggiungono altri, in forma di proposta.
Questo testo, che risulta più "moderato" anche sotto il profilo
sostanziale, in particolare per la garanzia della proprietà (punto VII, 8), si profila quindi come un
progetto costituzionale di compromesso rispetto alla linea insieme più
autoritaria e "borghese" di Cromwell. Esso fu presentato il 10
novembre 1648 al Consiglio degli Ufficiali dell’esercito puritano, a Whitehall,
che lo discusse, lo modificò e il 20 gennaio 1649 lo trasmise al Parlamento,
dove però non ebbe ulteriori sviluppi.
(Cliccare sui riferimenti sottolineati per portarsi alla parte
corrispondente. Nel testo, cliccare sui numeri sottolineati per tornare
all'inizio)
CONVENZIONE DEL POPOLO
D’INGHILTERRA E DEI TERRITORI IN ESSA INCORPORATI
PER UNA SALDA E DURATURA
PACE FONDATA SUL DIRITTO COMUNE E SULLA LIBERTA’
Avendo
noi qui da ultimo, con i nostri travagli e pericoli, mostrato al mondo a quale
elevato prezzo noi stimiamo la nostra giusta libertà, e avendo fin qui Dio
tanto abbracciato la nostra causa da farci tenere nelle mani i nemici di questa
libertà [si allude alla vittoria
dell’esercito parlamentare sulle truppe di Carlo I e sulla conseguente cattura
del re], ci consideriamo ora obbligati, per mutuo dovere nei confronti
l’uno dell’altro, a prendere per il futuro le migliori precauzioni che
sappiamo, al fine di evitare sia il pericolo di ricadere in condizioni di servaggio,
sia il gravoso rimedio di un’altra guerra […]. Giacché, come non si può
immaginare che tanti dei nostri compatrioti si sarebbero opposti a noi in
questa guerra civile qualora avessero inteso quale fosse il loro bene, così
possiamo ben promettere a noi stessi che, quando i nostri comuni diritti e
libertà saranno stati resi chiari ed evidenti, allora verranno frustrati gli
sforzi di coloro che tentano di farsi nostri padroni. E pertanto, poiché le
nostre passate oppressioni e i nostri ancor non terminati disordini sono stati
occasionati o da mancanza di frequenti riunioni in assemblea nazionale, o dalla
ingiusta o diseguale costituzione di tali assemblee, o dal fatto che queste
assemblee sono state rese inoperanti, siamo pervenuti nel pieno accordo e nella
determinazione di provvedere perché d’ora in avanti le nostre Rappresentanze
non siano né lasciate non convocate a tempo indeterminato, né costituite
inegualmente, né rese inefficienti ai fini ai quali sono dirette. Allo scopo di
che dichiariamo e conveniamo:
I. Che per prevenire i molti
inconvenienti che evidentemente derivano dal fatto che le medesime persone
rimangono per lungo tempo al potere, l’attuale Parlamento venga disciolto alla
data, o prima ancora, dell’ultimo giorno di aprile, nell’anno di nostro Signore
1649.
II. Che, essendo il popolo oggi
distribuito, ai fini dell’elezione dei suoi rappresentanti, molto inegualmente
in contee, città o comuni, esso venga ripartito in modo più equo; e, a questo
scopo, che la Rappresentanza dell’intera nazione consista di 300 persone; e che
in ciascuna contea, e nei luoghi che vi sono annessi, vengano eletti, a formare
in ogni tempo la detta Rappresentanza, il rispettivo numero di persone qui
sotto indicato.[segue la ripartizione dei
seggi fra contee, borghi ecc.].
1. Gli elettori di ciascuna
circoscrizione dovranno essere nativi o cittadini d’Inghilterra, e cioè quelli
che hanno aderito a questa Convenzione, non persone assistite dalla pubblica carità,
ma quelle che sono ordinariamente tassate per il soccorso ai poveri; che non
siano servitori di alcun privato, o ne ricevano una retribuzione. E in tutte le
elezioni (salvo per quanto riguarda le Università) essi dovranno essere in età
di ventun anni o più, e capi di famiglia, abitanti nella circoscrizione in cui
si effettua l’elezione. Fino a che non siano spirati sette anni dal tempo qui
fissato per lo scioglimento dell’attuale Parlamento, non verrà ammesso, o avrà
voce, in queste elezioni persona alcuna che abbia aderito alla causa o abbia
assistito il Re contro il Parlamento in qualsivoglia di queste guerre di
insurrezione, o che sia per fare o appoggiare con la forza opposizione a questa
Convenzione; e nessuno che non abbia ad essa aderito entro il limite fissato
per lo scioglimento del Parlamento avrà diritto di voto nella prossima
elezione, né, se aderirà in seguito, potrà aver voto nella elezione successiva
alla sua adesione, a meno che questa non abbia avuto luogo sei mesi prima
dell’elezione.
2. Finché non siano trascorsi
quattordici anni potranno essere elette in ciascuna circoscrizione quelle
persone, e soltanto quelle, che, in virtù delle disposizioni sopraddette,
avranno diritto di voto nelle elezioni, in un luogo o nell’altro; peraltro, non
potrà essere eletto a formare la prima o la seconda Rappresentanza nessuno che
non abbia volontariamente appoggiato il Parlamento contro il Re [seguono ulteriori
previsioni di ineleggibilità per ragioni politiche e, al n.3, le sanzioni per
la violazione delle regole sull’elettorato attivo e passivo].
4. Al fine di una più appropriata
elezione di rappresentanti, ciascuna contea, con le località ad essa unite, in
cui devono venire eletti più di tre rappresentanti, verrà suddivisa, in giusta
proporzione, in tante parti, in modo che ciascuna parte possa eleggere due, e
nessuna parte più di tre, rappresentanti [seguono le modalità per la
determinazione delle circoscrizioni elettorali delle contee e della città di
Londra].
5. Al fine di provvedere nel migliore
dei modi a che le elezioni diano risultati veri e certi, il pubblico ufficiale
capo di ciascuna circoscrizione come sopra menzionata che dovrà essere presente
all’inizio dell’elezione, ovvero, in assenza di tale ufficiale, qualsiasi
persona che sia eleggibile come sopra detto, e che sarà designata appunto a tal
fine dalle persone riunite in assemblea in quel momento, dovrà dirigere le
elezioni e, o contando i voti gettati o in altra maniera, dovrà distinguere e
giudicare di essa, e renderne esatta relazione scritta, munita della firma e
del sigillo suoi e di quelli di altri sei elettori, alla cancelleria del
Parlamento, entro il termine di giorni ventuno dal momento dell’elezione; e ove
non provveda a ciò, ovvero dia relazione non veritiera, sarà multato di cento
sterline.
IV. Almeno 150 membri dovranno
sempre essere presenti a qualsiasi seduta delle Rappresentanze nel momento
dell’approvazione di una legge, o nel momento in cui venga approvato qualsiasi
atto cui il popolo sia vincolato.
V. Ciascuna Rappresentanza
dovrà, entro il termine di venti giorni dal momento della prima riunione,
nominare un Consiglio di Stato che amministri la cosa pubblica fino al giorno
della prima riunione della successiva Rappresentanza; e lo stesso Consiglio dovrà
agire e procedere in merito secondo le istruzioni e le limitazioni che le
Rappresentanze prescriveranno, e non altrimenti.
VI. Affinché tutti i funzionari
dello Stato diano sicuro affidamento di bene operare, e affinché non si vengano
a creare consorterie che favoriscano e appoggino interessi corrotti e contrari
a quelli pubblici, nessun membro del Consiglio di Stato, né alcun ufficiale
delle forze armate stipendiate, né alcun amministratore o esattore del pubblico
denaro potrà, mentre ricopre questa carica, essere eletto a rappresentante; e
nel caso i cui venga eletto l’elezione sarà nulla e priva di effetto; e nel
caso che venga eletto rappresentante o membro del Consiglio di Stato un
avvocato, costui sarà incapace di esercitare l’avvocatura durante il periodo in
cui regge quell’ufficio.
VII. I poteri delle
Rappresentanze del popolo comprenderanno (escluso l’intervento o la partecipazione
di qualsiasi altra persona o gruppo di persone) la facoltà di formare,
modificare, abrogare e promulgare le leggi, di nominare o destituire i membri
delle Corti di giustizia nonché di compiere qualsiasi altro atto che non sia da
questa Convenzione loro sottratto o precluso. In particolare:
1. Non concediamo alle nostre
Rappresentanze il potere di mantenere in vigore, o creare, alcuna legge, o
giuramento, o patto, in virtù dei quali sia consentito costringere sotto comminatoria
di pene o in qualsiasi altro modo qualsiasi persona a qualsiasi cosa in materia
di fede, di religione o di culto divino, o impedire a chiunque di professare la
sua fede o esercitare la sua religione secondo la sua coscienza in qualsiasi
edificio o luogo (salvo quelli che sono, o saranno, espressamente destinati al
pubblico culto); ciò nondimeno l’istruzione o l’istradamento in modo pubblico
della nazione in materia di fede, culto o disciplina (che non sia forzato o espresso
papismo) è lasciato alla loro discrezione.
2. Non concediamo loro il potere di
arruolare o forzare qualsiasi persona perché presti servizio in guerra, sia per
mare sia per terra, dovendo la coscienza di ognuno essere persuasa della
giustezza della causa per la quale arrischia la propria vita.
3. Dopo lo scioglimento dell’attuale
Parlamento, nessuno del popolo potrà essere chiamato a render conto di cosa
alcuna detta o fatta in relazione alle trascorse guerre o divisioni pubbliche
altrimenti che in esecuzione o attuazione della decisione dell’attuale Camera
dei Comuni di agire contro coloro che si siano schierati con il Re o abbiano
fatto causa comune con lui contro il popolo; tuttavia, gli esattori e gli
amministratori del denaro pubblico dovranno di esso rispondere.
4. In qualsiasi legge che d’ora innanzi
venga fatta nessuno, in virtù di censo, concessione, franchigia, patente, grado
o nascita, avrà il privilegio di non esservi soggetto e astretto come
qualsivoglia altro.
5. Tutti i privilegi, o esenzioni
dall’osservanza della legge o dal corso ordinario dei procedimenti legali, per
censo, concessione, franchigia, patente, grado o nascita, o luogo di residenza
o di rifugio, saranno d’ora in avanti nulli e privi di effetto, e non ne
dovranno più essere né creati né rinnovati.
6. Le Rappresentanze non dovranno
inframmettersi nell’applicazione delle leggi, o giudicare della persona o dei
beni di alcuno per i casi non previsti da una legge già esistente, salvo il
diritto di chiamare a rispondere e di punire i pubblici funzionari per aver
abusato o tradito il loro ufficio.
7. Nessun membro di qualsiasi futura
Rappresentanza verrà creato esattore o tesoriere, o avrà qualsiasi altro
ufficio durante la sua carica, all’infuori di quello di membro del Consiglio di
Stato.
8. Nessuna
Rappresentanza potrà in guisa alcuna cedere, o concedere, o togliere qualsiasi
dei fondamenti di diritto comune, di libertà o sicurezza contenuti in questa
Convenzione, né potrà livellare i beni privati distruggere la proprietà, o
rendere tutte le cose comuni.
VIII. Il Consiglio di Stato, in caso di imminente pericolo o di estrema
necessità, può durante ciascun intervallo convocare una Rappresentanza che
subito venga eletta e si riunisca, così che le sue sessioni si prolunghino per
non più di quaranta giorni, e che essa si sciolga due mesi prima del tempo
designato per la riunione della successiva Rappresentanza.
IX. Tutte le obbligazioni assunte
dalla pubblica fede della nazione dovranno essere preservate dalla prossima e
da tutte le future Rappresentanze, restando salvo che la prossima Rappresentanza
potrà approvare o annullare, in parte o interamente, i doni in denaro fatti
dall’attuale Camera dei Comuni ai propri membri, o a qualcuno dei Lords, o alle
persone che a costoro attendono.
X. Qualsiasi ufficiale o capo di
qualsiasi forza di truppa in qualsiasi attuale o futura armata o guarnigione
che opponga resistenza agli ordini della prossima o di qualsiasi futura
Rappresentanza (salvo che non sia una Rappresentanza che espressamente violi
questa Convenzione) perderà, subito dopo tale sua resistenza, in virtù di questa
Convenzione, il beneficio e la protezione delle leggi del Paese, e verrà messo
a morte senza pietà.
Tali
cose noi proclamiamo essere essenziali per le nostre giuste libertà, e per un
completo componimento delle nostre lunghe e funeste discordie. Pertanto abbiamo
convenuto e risolto di mantenere e appoggiare queste certe regole di governo e
quelle ad esse connesse con tutte le nostre forze, contro ogni e qualsiasi
opposizione.
Dei
seguenti articoli è stata avanzata la proposta di
inserirli in questa Convenzione; sennonché
si è giudicato più opportuno, rappresentando essi i torti di maggior
rilevanza, rimetterli, perché siano raddrizzati ed emendati, alla futura
Rappresentanza:
1. Non sarà in potere di essa punire o
far punire qualsiasi persona per avere questa rifiutato di rispondere, nel
corso di un procedimento penale, a domande che possono tornarle di pregiudizio.
[...]
3. Non sarà in suo potere mantenere in
vigore o creare leggi che precludano a chicchessia il commercio d’oltremare,
che sarà a tutti consentito, o di porre restrizioni al commercio sul territorio
nazionale.
4. Non sarà in suo potere mantenere in
vigore tasse sulle licenze o sui commerci interni per più di venti giorni oltre
l’inizio della prossima Rappresentanza, né levare imposte altrimenti che a un
tasso uguale, in proporzione ai beni immobili e mobili dei cittadini, mentre
tutti coloro che possiedono beni per non più di trenta sterline saranno esenti
dal portare parte alcuna del carico della spesa pubblica, fermo il loro dovere
di pagare le tasse per i poveri o le altre abituali tasse locali.
5. Non sarà in suo potere mantenere in
vigore o creare qualsiasi legge per la quale alcuno possa essere privato della
vita, salvo che per assassinio, o per aver tentato di sopprimere con la forza
questa Convenzione; dovrà, al contrario, compiere ogni possibile sforzo per introdurre
pene proporzionate ai delitti, cosicché la vita le membra, le libertà e i beni
delle persone non siano più, come per l’innanzi, passibili di esser loro
sottratti per cagione di reati leggeri o veniali; prenderà inoltre speciale
cura perché tutti vengano sottratti alla miseria e alla mendicità.
7. Non manterrà in vigore o creerà
legge alcuna che privi chiunque sia sotto processo del beneficio della
testimonianza, sia a favore che a sfavore.
8. Non manterrà in vigore il gravame e
l’oppressione della decima oltre il termine della prima Rappresentanza; e a
quel tempo provvederà per, e soddisferà, coloro ai quali saranno stati devoluti
i beni ecclesiastici. Né dovrà costringere alcuno, che per motivi di coscienza
non intenda sottostarvi, a versare denaro per il mantenimento dei pubblici
ministri del culto, ma provvederà ad essi in qualche modo non oppressivo.
9. Non manterrà in vigore né creerà
alcuna legge che preveda il giudizio o la condanna alla privazione della vita,
della libertà o dei beni altrimenti che per mezzo di dodici giurati del
vicinato.
10. Non manterrà in vigore o creerà
alcuna legge che permetta a chicchessia di percepire più di sei sterline per
cento all’anno per un prestito di denaro.
11. Non priverà alcuno della capacità
di reggere cariche nella cosa pubblica a motivo di qualsiasi opinione o pratica
religiosa, ancorché contraria a quella ufficiale. [...]
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