BILL DEI DIRITTI13 febbraio 1689 |
NB: nel computo moderno il Bill è del 1689, ma il testo originale indica 1688, poiché allora (e fino al 1752) l’anno si faceva iniziare dal 25 marzo.
1. Will. and Mary, sess.2, c.2 (1688)
Atto che dichiara
i diritti e le libertà dei sudditi,
e che dispone
sulla Successione della Corona
I.
Considerato che i Lords Spirituali e Temporali, e i Comuni, riuniti in
assemblea a Westminster, legalmente, pienamente e liberamente rappresentanti
tutti gli ordini del popolo di questo reame, il tredicesimo giorno di febbraio
dell’anno di nostro Signore mille seicento ottantotto, hanno presentato alle
loro Maestà, allora chiamate e conosciute coi nomi e il titolo di Guglielmo e
Maria, Principe e Principessa d’Orange, presenti di persona, una dichiarazione
scritta, redatta dai detti Lords e Comuni, nei termini che seguono:
«Considerato che il precedente re
Giacomo II con l’assistenza di diversi cattivi consiglieri, giudici e ministri
da lui impiegati, ha tentato di sovvertire e di estirpare la religione Protestante,
e le leggi e le libertà di questo reame:
1. assumendo ed esercitando il potere
di dispensare da e sospendere le leggi e l’esecuzione delle leggi senza il
consenso del Parlamento;
2. mettendo sotto accusa e procedimento
penale diversi onorevoli prelati per avere umilmente fatto petizioni per essere
esentati dal concorrere a un potere assunto come detto; [...]
4. esigendo tributi per la Corona e per
il suo uso, con pretesa di prerogativa, per un tempo e con modalità diverse da
quelle concesse dal Parlamento;
5. levando e tenendo uno stabile
esercito all’interno di questo reame in tempo di pace senza il consenso del
Parlamento, e facendo acquartierare soldati in modo contario alla legge;
6. imponendo che numerose ottime
persone protestanti fossero disarmate, mentre nello stesso tempo dei papisti
erano e armati e impiegati in modo contrario alla legge;
7. violando la libertà delle elezioni
dei membri chiamati a servire in Parlamento;
[...]
9. e negli anni passati individui
parziali, corrotti e privi di qualificazione sono stati chiamati a servire come
giurati nei processi, e in particolare numerosi giurati nei processi per alto
tradimento, che non erano liberi proprietari;
10. e cauzioni eccessive sono state
richieste a persone messe sotto accusa penale per eludere i benefici dati dalla
legge per la libertà dei sudditi;
11. e sono state imposte ammende
eccessive e inflitte punizioni illegali e crudeli;
12. e sono state date numerose assicurazioni
e minacce di ammende e confische prima di ogni condanna o giudizio contro le
persone nei cui confronti questi si dovevano tenere.
Tutte queste cose sono totalmente e
direttamente contrarie alle riconosciute norme e leggi e libertà di questo
reame.
E poiché, avendo il precedente re
Giacomo II abdicato il governo del Paese ed essendo pertanto il trono vacante,
sua Altezza il Principe d’Orange (che è piaciuto a Dio Onnipotente di fare il
glorioso strumento della liberazione di questo reame dal papismo e dal potere
arbitrario) ha fatto emettere (col parere dei Lords Spirituali e Temporali e di
diversi autorevoli esponenti dei Comuni) lettere da scrivere ai Lords Temporali
e Spirituali, che fossero Protestanti, e altre lettere alle numerose contee,
città, università, borghi e ai cinque porti, per la scelta di persone che li
rappresentassero e che fossero in diritto di essere mandati al Parlamento, per
riunirsi e sedere a Westminster il ventiduesimo giorno di gennaio, in questo anno
mille seicento ed ottantotto, per quelle deliberazioni per le quali le loro
religioni, leggi e libertà non potessero nuovamente essere in pericolo di
essere sovvertite; sulla base delle quali lettere le elezioni sono state conformemente
effettuate.
E pertanto i detti Lords Spirituali e
Temporali e i Comuni, conformemente alle rispettive lettere ed elezioni,
essendo ora runiti in una piena e libera rappresentanza di questa nazione,
prendendo nella più seria considerazione i mezzi migliori per raggiungere i
fini sopra detti, in primo luogo (così come
i loro antenati in casi simili hanno usualmente fatto) per rivendicare
ed asserire i loro antichi diritti e libertà dichiarano:
1. che il preteso potere di sospendere
le leggi o l’esecuzione delle leggi, in forza dell’autorità regia, senza il
consenso del Parlamento, è illegale;
2. che il preteso potere di dispensare
dalle leggi o dall’esecuzione delle leggi, in forza dell’autorità regia, come è
stato assunto ed esercitato in passato, è illegale;
3. che il mandato per costituire la passata
Court of Commissionners per le cause
ecclesiastiche, e tutti gli altri mandati e corti di analoga natura, sono
illegali e pericolosi;
4. che levare tributi per la Corona o
per il suo uso, su pretesa di prerogativa, senza la concessione del Parlamento,
per un tempo più prolungato o in un modo diverso da quello che è stato o sarà
stato concesso, è illegale;
5. che è diritto dei sudditi avanzare
petizioni al re, e che tutti gli arresti o le procedure d’accusa per tali
petizioni sono illegali;
6. che levare o tenere un esercito
permanente all’interno del regno in tempo di pace, senza che ciò sia col
consenso del parlalento, è illegale;
7. che i sudditi protestanti possono
avere armi per la loro difesa conformemente alle loro condizioni e come
consentito dalla legge;
8. che le elezioni dei membri del
Parlamento debbono essere libere;
9. che la libertà di parola e di
dibattiti o procedura in Parlamento non possono esser poste sotto accusa o in questione
in qualsiasi corte o in qualsiasi sede fuori dal Parlamento;
10. che non debbono essere richieste
cauzioni eccessive, né imposte eccessive ammende; nè inflitte pene crudeli o
inusitate;
11. che i giurati debbono essere nelle
debite forme indicati in una lista, da notificare; e che i giurati che decidono
sulle persone nei processi per alto tradimento debbono essere liberi
proprietari;
12. che tutte le assicurazioni e
minacce di ammende o confische fatte a particolari individui prima della condanna,
sono illegali e nulli;
13. e che per riparare a tutte le
ingiustizie, e per correggere, rafforzare e preservare la legge, il Parlamento
dovrà tenersi frequentemente.
Ed essi [Lords e Comuni] reclamano, domandano e insistono su tutte e su
ciascuna di queste premesse, come su loro incontestabili diritti e libertà; e
che nessuna dichiarazione, giudizio, atto o procedura, che sia di pregiudizio
del popolo in alcuna delle premesse anzidette, possa in qualsiasi modo esser
portato in futuro come precedente o esempio.
A questo reclamo dei loro diritti essi
sono particolarmente incoraggiati da sua Altezza il Principe d’Orange, come al
solo mezzo per ottenere riparazione e rimedio.
Avendo quindi piena fiducia che la
detta sua Altezza il Principe d’Orange perfezionerà la liberazione portata da
lui così avanti, e ancora li preserverà dalla violazione dei loro diritti, che
hanno qui affermati, e da tutti gli altri attentati alla loro religione, ai
loro diritti ed alle loro libertà, i
detti Lords Spirituali e Temporali, e i Comuni, riuniti a Westmister, prendono
la risoluzione che Guglielmo e Maria, Principe e Principessa d’Orange, siano, e
siano dichiarati, Re e Regina d’Inghilterra, Francia e Irlanda, e dei domini
che vi appartengono.
[omissis:
reca le nuove formule di giuramento]
Su
queste basi le dette loro Maestà hanno accettato la corona e la dignità regale
di Inghilterra Francia e Irlanda e dei domini che vi appartengono, in
conformità alla risoluzione e al desiderio dei detti Lords e Comuni espressi
nella presente dichiarazione.
E
in base a tutto ciò è piaciuto alle loro Maestà, che i detti Lords Spirituali e
Temporali, e i Comuni, in quanto costituiscono le due Camere del Parlamento,
continuino a sedere, e col reale concorso delle loro Maestà elaborino delle
efficaci previsioni per lo stabilimento della religione, delle leggi e delle
libertà di questo reame, per modo che le stesse non possano in futuro essere di
nuovo in pericolo di esser sovvertite; al che i detti Lords Spirituali e
Temporali, e i Comuni, hanno dato il loro consenso ed hanno proceduto in
conformità.
[omissis]
E
per prevenire ogni questione e divisione in questo reame a ragione di qualche
preteso titolo alla corona, e per assicurare la certezza nella successione,
sulla e dalla quale, con la volontà di Dio, consistono e dipendono la pace, la
sicurezza e la tranquillità di questa nazione, i detti Lords Spirituali e
Temporali, e i Comuni, pregano le loro Maestà che sia dichiarato, decretato e
stabilito che la corona e il governo regale dei detti regni e domìni, con tutte
e ciascuna delle premesse anzidette, che vi si connettono, sia e continui nelle
persone delle loro Maestà e dei loro discendenti, durante le loro vite e le
vite dei loro discendenti. E che l’intero, perfetto e pieno esercizio del
potere e del governo regale sia nella
persona e nella titolarità della di lui Maestà [del Principe d’Orange] a nome di entrambe le loro Maestà finché
insieme vivranno; e che dopo il loro decesso la corona e le premesse anzidette
siano e rimangano agli eredi di sangue della di lei Maestà [la regina Maria] e in mancanza di ciò a
sua Altezza Reale la Principessa Anna di Danimarca ed ai suoi eredi di sangue e
in mancanza di ciò agli eredi di sangue della detta di lui Maestà [il Principe d’Orange]; e pertanto i
detti Lords Spirituali e Temporali, e i Comuni, in nome di tutto il detto
popolo fanno umile e leale atto di sottomissione ai loro eredi e posterità per
sempre e fanno leale promessa. Che essi manterranno e difenderanno le dette
loro Maestà e la delimitazione e successione della corona qui specificata e
contenuta, fino all’ultimo delle loro possibilità, con le loro vite e le loro
proprietà contro qualsivoglia persona che possa tentare alcuna cosa in
contrario.
E
poiché per esperienza si è provato inconciliabile con la sicurezza e il
benessere di questo reame Protestante l’esser governato da un Principe papista
o da un qualsiasi Re o Regina che sposi un papista, i detti Lords Spirituali e
Temporali, e i Comuni, pregano che sia inoltre stabilito che ogni e qualsiasi
persona che si sia riconciliata o che si dovesse riconciliare o tenere in
comunione con la Sede o la Chiesa di Roma, o che dovesse professare la
religione papista o sposare un papista, sarà esclusa e sia per sempre incapace
di ereditare il possesso o di ottenere la corona e il governo di questo reame e
dell’Irlanda e dei domini che vi appartengono o di qualsiasi parte di essi, o
di avere uso o esercizio di qualsiasi potere o giurisdizione regale all’interno
dei medesimi; e che in tutti ed in ciascuno di questi casi il popolo di questi
regni sarà di qui liberato dal prestare la sua obbedienza. [omissis]
Tutte queste cose alle loro Maestà è
piaciuto che siano dichiarate, decretate e stabilite sull’autorità di questo
presente Parlamento, e che si pongano, restino e siano la legge di questo reame
per sempre; e che le stesse siano dalle dette loro Maestà, per e con il parere
e il consenso dei Lords Spirituali e Temporali, e dei Comuni, riuniti in
Parlamento, e dall’autorità degli stessi, dichiarate, decretate e stabilite
conformemente.
II-III [omissis]
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