COSTITUZIONE FRANCESE13 settembre 1791 |
Originale |
Per evidenziare la struttura del
complesso documento e per facilitarne la lettura, si dà qui si seguito l’elenco
delle sue partizioni di livello più alto (Titoli e Capitoli).
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino
Costituzione francese. Preambolo
Titolo I. Disposizioni fondamentali garantite dalla
Costituzione
Titolo II. Della divisione del regno, e dello stato dei
cittadini
Titolo III. Dei poteri pubblici
Capitolo I. Dell’Assemblea
Nazionale legislativa
Capitolo II. Della dignità regale,
della reggenza e dei ministri
Capitolo III. Dell’esercizio
del potere legislativo
Capitolo IV. Dell’esercizio del
potere esecutivo
Capitolo V. Del potere giudiziario
Titolo IV. Della forza pubblica
Titolo V. Dei contributi pubblici
Titolo VI. Dei rapporti della nazione francese con le
nazioni straniere
Titolo VII. Della revisione dei decreti costituzionali
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sottolineato per andare all’inizio della parte corrispondente. Per ritornare su
questo schema ciccare sulle intestazioni (sottolineate) delle varie partizioni.
DICHIARAZIONE
DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO
I Rappresentanti del Popolo
Francese, costituiti in Assemblea
Nazionale, considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei
diritti dell’uomo sono le sole cause delle sfortune pubbliche e delle
corruzione dei governi, hanno deciso di esporre, in una solenne Dichiarazione,
i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo, affinché questa
Dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale,
ricordi ad essi i loro senza posa i loro diritti e i loro doveri; affinché gli
atti del Potere legislativo e quelli del Potere esecutivo, potendo essere in
ogni momento confrontati coi fini di tutte le istituzioni politiche, vengano
maggiormente rispettati; affinché i reclami dei cittadini, fondati d’ora in poi
su princìpi semplici ed incontestabili, siano sempre rivolti al mantenimento
della Costituzione ed alla felicità di tutti.
In conseguenza, l’Assemblea Nazionale riconosce e
dichiara, alla presenza e sotto gli auspici dell’Essere supremo, i seguenti
Diritti dell’Uomo e del Cittadino.
Articolo primo. Gli uomini nascono e
rimangono liberi ed eguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono
essere fondate che sull’utilità comune.
2.
Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e
imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la
sicurezza, e la resistenza all’oppressione.
3.
Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun
corpo, nessun individuo può esercitare un’autorità che non emani espressamente
da essa.
4.
La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così,
l’esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo non ha confini se non quelli che
assicurano agli altri membri della società il godimento dei medesimi diritti.
Questi confini non possono essere determinati che dalla Legge.
5.
La Legge non ha diritto di vietare se non le azioni nocive alla società. Tutto
ciò che non è vietato dalla Legge non può essere impedito, e nessuno può essere
costretto a fare ciò che essa non ordina.
6.
La Legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno il
diritto di concorrere di persona, o mediante loro rappresentanti, alla sua
formazione. Essa deve essere la stessa per tutti, sia che protegga, sia che
punisca. Tutti i cittadini essendo eguali ai suoi occhi, sono egualmente
ammessi a tutte le dignità, posizioni ed impieghi pubblici, secondo la loro
capacità, e senza altre distinzioni che quelle delle loro virtù e dei loro
talenti.
7.
Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi
determinati dalla Legge, e secondo le forme che essa ha prescritto. Coloro che
sollecitano, spediscono, eseguono o fanno eseguire ordini arbitrari, debbono
essere puniti; ma ogni cittadino chiamato o arrestato in virtù della Legge,
deve obbedire istantaneamente: egli si rende colpevole se oppone resistenza.
8.
la Legge non deve stabilire se non pene strettamente ed evidentemente
necessarie, e nessuno può essere punito se non in virtù di una legge stabilita
e promulgata anteriormente al delitto, e legalmente applicata.
9.
Poiché ogni uomo si presume innocente finché non sia stato dichiarato colpevole,
se si sia giudicato indispensabile arrestarlo ogni rigore che non sarà
necessario per assicurarsi della sua persona dev’essere severamente represso
dalla Legge.
10.
Nessuno dev’essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la
loro manifestazione non turbi l’ordine pubblico stabilito dalla Legge.
11.
La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più
preziosi dell’uomo: tutti i cittadini possono dunque parlare, scrivere,
stampare liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi
determinati dalla Legge.
12.
La garanzia dei diritti dell’uomo e del cittadino necessita di una forza
pubblica; questa forza è dunque istituita a vantaggio di tutti, e non per
l’utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata.
13.
Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese dell’amministrazione,
una contribuzione comune è indispensabile: essa dev’essere egualmente ripartita
fra tutti i cittadini, in ragione delle loro facoltà.
14.
Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da loro stessi o mediante
loro rappresentanti, la necessità della contribuzione pubblica, di consentirla
liberamente, di seguirne l’impiego e di determinarne la quantità, la
ripartizione, l’esazione e la durata.
15.
La società ha il diritto di chieder conto a tutti gli agenti pubblici della
loro amministrazione.
16.
Ogni società nella quale la garanzia dei diritti non è assicurata, né la
separazione dei poteri fissata, non ha una Costituzione.
17.
Poiché la proprietà è un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne
privato, se non quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga
in modo evidente, e sotto la condizione di una giusta e previa indennità.
L’Assemblea nazionale,
volendo stabilire la Costituzione francese sui princìpi che essa ha
riconosciuto e dichiarato, abolisce irrevocabilmente le istituzioni che
ferivano la libertà e l’eguaglianza dei diritti. – Non vi è più né nobiltà, né
parìa, né distinzioni ereditarie, né distinzione di ordini, né regime feudale,
né giustizie patrimoniali, né alcuno dei titoli, denominazioni e prerogative
che ne derivavano, né alcun ordine di cavalierato, né alcuna delle corporazioni
o decorazioni, per le quali si esigevano prove di nobilità, o che
presupponevano distinzioni di nascita, né alcuna altra superiorità se non
quella dei funzionari pubblici nell’esercizio delle loro funzioni. – Non vi è
più né venalità, né ereditarietà di alcun ufficio pubblico. – Non vi è più, per
alcuna parte della Nazione, né per alcun individuo, alcun privilegio, né
eccezione al diritto comune di tutti i Francesi. – Non vi sono più né giurande,
né corporazioni di professioni, arti e mestieri. – La legge non riconosce più
né voti religiosi, né alcun altro impegno che sia contrario ai diritti
naturali, o alla Costituzione.
DISPOSIZIONI FONDAMENTALI GARANTITE DALLA COSTITUZIONE
La
Costituzione garantisce, come diritti naturali e civili: 1° Che tutti i cittadini
sono ammissibili ai posti ed agli impeghi, senza altra distinzione che quella
delle virtù e dei talenti; 2° Che tutte le contribuzioni saranno ripartite fra
tutti i cittadini egualmente in proporzione delle loro facoltà; 3° Che gli
stessi delitti saranno puniti con le stesse pene, senza alcuna distinzione
personale.
La
Costituzione garantisce parimenti, come diritti naturali e civili: – La libertà
di ogni uomo di andare, di restare, di partire, senza poter essere arrestato né
detenuto se non nelle forme determinate della Costituzione; – La libertà di
ogni uomo di parlare, di scrivere, di stampare e di pubblicare i suoi pensieri,
senza che gli scritti possano essere sottoposti ad alcuna censura né ispezione
prima della loro pubblicazione, e di esercitare il culto religoso al quale
aderisce; – La libertà dei cittadini di riunirsi pacificamente e senza armi,
soddisfacendo alle leggi di polizia; – La libertà di indirizzare alle autorità
costituite petizioni firmate individualmente.
Il
Potere legislativo non potrà fare leggi che attentino o ostacolino l’esercizio
dei Diritti naturali e civili indicati nel presente titolo, e garantiti dalla
Costituzione; ma poiché la libertà non consiste che nel poter fare tutto ciò
che non nuoce né ai diritti altrui, né alla sicurezza pubblica, la legge può
stabilire pene contro gli atti che, attaccando o la sicurezza pubblica o i diritti
altrui, sarebbero nocivi alla società.
La
Costituzione garantisce l’inviolabilità delle proprietà, o la giusta e previa
indennità di quelle di cui la necessità pubblica, legalmente constatata, esiga
il sacrificio. – I beni destinati alla spese del culto e a tutti i servizi di
utilità pubblica appartengono alla Nazione, e sono in ogni tempo a sua
disposizione.
La
Costituzione garantisce le alienazioni che sono state o saranno fatte secondo
le forme stabilite dalla legge.
I
cittadini hanno diritto di eleggere o di scegliere i Ministri dei loro culti.
Sarà
creata un’istituzione generale dei Soccorsi
pubblici, per allevare i fanciulli abbandonati, assistere i poveri infermi,
e fornire lavoro ai poveri validi che non abbiano potuto procurarsene.
Sarà
creata e organizzata una Istruzione
pubblica, comune a tutti i cittadini, gratuita per quanto riguarda le parti
d’insegnamento indispensabili a tutti gli uomini, e le cui istituzioni saranno
distribuite gradualmente, in rapporto alla suddivisione del Regno. – Saranno
stabilite feste nazionali per conservare il ricordo della Rivoluzione francese,
per mantenere la fraternità fra i cittadini, e legarli alla Costituzione, alla
Patria e alle Leggi.
Sarà
fatto un Codice di leggi civili comuni a tutto il Regno.
DELLA DIVISIONE DEL REGNO, E
DELLO STATO DEI CITTADINI
1. Il
Regno è uno e indivisibile; il suo territorio è distribuito in ottantaré
dipartimenti, ogni dipartimento in distretti, ogni distretto in cantoni.
2.
Sono citadini francesi: – Coloro che sono nati in Francia da un padre francese;
– Coloro che, nati in Francia da un padre straniero, hanno fissato la loro
residenza nel Regno; – Coloro che, nati in un paese straniero da un padre
francese, si sono stabiliti in Francia prestando il giuramento civico; – Infine
coloro che, nati in un paese straniero e discendendo in un qualsiasi grado da
un Francese o da una Francese emigrati per motivo di religione, vengano a
dimorare in Francia e prestino il giuramento civico.
3.
Coloro che, nati fuori dal Regno da genitori stranieri, risiedono in Francia,
diventano cittadini francesi dopo cinque anni di domicilio continuato nel Regno
se vi abbiano inoltre acquistato degli immobili o sposato una Francese, o
creato un’azienda agricola o commerciale, e se hanno prestato il giuramento
civico.
4.
Il Potere legislativo potrà, per motivi importanti, conferire ad uno straniero
un atto di naturalizzazione, senza altre condizioni che di fissare il suo
domicilio in Francia e di prestarvi il giuramento civico.
5.
Il giuramento civico è: Io giuro di essere fedele alla Nazione, alla Legge e al
Re e di sostenere con tutte le mie possibilità la Costituzione del Regno,
decretata dall’Assemblea Nazionale Costituente negli anni 1789, 1790 e 1791.
6.
La qualità di cittadino francese si perde: 1° per la naturalizzazione in un
paese straniero; 2° Per la condanna a pene che comportano la degradazione
civica, finché il condannato non è riabilitato; 3° Per un giudizio in
contumacia, finché il giudizio non è annullato; 4° Per l’affiliazione a
qualsiasi ordine cavalleresco straniero o a qualsiasi corporazione straniera
che presupponga sia delle prove di nobiltà, sia delle distinzioni di nascita, o
che esiga dei voti religiosi.
7.
La legge non considera il matrimonio che come contratto civile. – Il Potere
legislativo stabilirà per tutti gli abitanti, senza distinzione, il modo col
quale le nascite, i matrimoni e i decessi saranno constatati; e designerà gli
ufficiali pubblici che riceveranno e conserveranno i relativi atti.
8.
I cittadini francesi, considerati sotto il profilo delle relazioni locali che
nascono dalla loro riunione nelle città e in determinate circoscrizioni del
territorio delle campagne, formano i Comuni.
Il Potere legislativo potrà fissare l’estensione della circoscrizione di
ciascun comune.
9.
I cittadini che compongono ciascun comune hanno il diritto di eleggere a tempo,
secondo le forme determinate dalla Legge, quelli tra loro che, col titolo di Ufficiali municipali, sono incaricati di
gestire gli affari particolari del comune. - Si potranno delegare agli
ufficiali municipali funzioni relative all’interesse generale dello Stato.
10.
Le regole che gli ufficiali municipali saranno tenuti a seguire nell’esercizio
delle loro funzioni, tanto quelle municipali quanto quelle che saranno state
loro delegate per l’interesse generale, saranno fissate dalle leggi.
DEI POTERI PUBBLICI
1.
La Sovranità è una, indivisibile, inalienabile e imprescrittibile. Essa
appartiene alla Nazione; nessuna frazione del popolo, né alcun individuo può
attribuirsene l’esercizio.
2.
La Nazione, dalla quale sola emanano tutti i Poteri, non può esercitarli che
per delega. – La Costituzione francese è rappresentativa: i rappresentanti sono
il Corpo legislativo ed il Re.
3.
Il Potere legislativo è delegato ad una Assemblea Nazionale composta da
rappresentanti temporanei, liberamente eletti dal popolo, per essere esercitato
da essa, con la sanzione del Re, nella maniera che sarà fissata qui di séguito.
4.
Il Governo è monarchico: il Potere esecutivo è delegato al Re, per essere
esercitato sotto la sua autorità, da ministri ed altri agenti responsabili,
nella maniera che sarà fissata qui di séguito.
5.
Il Potere giudiziario è delegato a giudici eletti a tempo dal popolo.
Dell’Assemblea
Nazionale legislativa
1.
L’Assemblea nazionale che costituisce il Corpo legislativo è permanente, e non
è composta che da una Camera.
2.
Essa sarà formata ogni due anni con nuove elezioni. – Ogni periodo di due anni
formerà una legislatura.
3.
Le disposizioni dell’articolo precedente non avranno applicazione con riguardo
al prossimo Corpo legislativo, i cui poteri cesseranno l’ultimo giorno di
aprile del 1793.
4.
Il rinnovo del Corpo legislativo si farà di pieno diritto.
5.
Il Corpo legislativo non potrà essere sciolto dal Re.
Sezione prima.
– Numero dei rappresentanti. Basi della rappresentanza.
1.
Il numero dei rappresentanti al Corpo
legislativo è di settecentoquarantacinque, in ragione degli ottantatré
dipartimenti di cui il Regno è composto, e indipendentemente da quelli che
potranno essere accordati alle Colonie.
2.
I rappresentanti saranno distruibuiti tra gli ottantaré dipartimenti, secondo i
tre parametri del territorio, della popolazione, e del tributo diretto.
3.
Dei settecentoquarantacinque rappresentanti, duecentoquarantasette sono
connessi al territorio. – Ciascun dipartimento ne eleggerà tre, con l’eccezione
del dipartimento di Parigi, che ne eleggerà solo uno.
4.
Duecentoquarantanove rappresentanti sono attribuiti alla popolazione.– La massa
totale della popolazione attiva del Regno è divisa in duecentoquarantanove
parti, e ciascun dipartimento nomina tanti deputati quante parti della popolazione
comprende.
5.
Duecentoquarantanove rappresentanti sono connessi al tributo diretto. – La
somma totale del tributo diretto del Regno è parimenti divisa in
duecentoquarantanove parti, e ciascun dipartimento nomina tanti deputati quante
parti del tributo paga.
1.
Per formare l’Assemblea nazionale legislativa, i cittadini attivi si riuniranno
ogni due anni in assemblee primarie nelle città e nei cantoni. Le assemblee
primarie si formeranno di pieno diritto la seconda domenica di marzo, se esse
non sono state convocate prima dai funzionari pubblici stabiliti dalla Legge.
2.
Per essere cittadino attivo, occorre: – Essere nato o divenuto Francese; –
Avere l’età di venticinque anni compiuti; – Essere domiciliato nella città o
nel cantone per il tempo determinato dalla legge; – Pagare, in una qualsiasi parte del Regno, un tributo diretto
almeno uguale al valore di tre giornate di lavoro, e presentarne la ricevuta; –
Non essere in stato di domesticità, cioè di servitore a salario; – Essere
iscritto nella municipalità del proprio domicilio nel ruolo delle guardie nazionali;
– Aver prestato il giuramento civico.
3.
Ogni sei anni, il Corpo legislativo fisserà il minimun e il maximun del
valore di una giornata di lavoro, e gli amministratori dei dipartimenti ne
faranno una determinazione locale per ciascun distretto.
4.
Nessuno potrà esercitare i diritti di cittadino attivo in più di un luogo, né
farsi rappresentare da un’altra persona.
5.
Sono esclusi dall’esercizio dei diritti di cittadino attivo: – Coloro che sono
in stato d’accusa; – Coloro che, dopo esser stati posti in stato di fallimento
o di insolvenza, provato per documenti autentici, non presentano una quietanza
generale dei loro creditori.
6.
Le Assemblee primarie nomineranno gli elettori in proporzione del numero dei
cittadini attivi domiciliati nella città o nel cantone. – Sarà nominato un
elettore in ragione di cento cittadini, presenti o no all’Assemblea. – Ne
saranno nominati due da centocinquantuno fino a duecentocinquanta, e così di
séguito.
7.
Nessuno potrà essere nominato elettore, se alle condizioni necessarie per
essere cittadino attivo non riunisce queste: – Nelle città al di sopra delle
seimila anime, quella di essere proprietario od usufruttuario di un bene
valutato sui ruoli tributari a una rendita eguale al valore locale di duecento
giornate di lavoro, o di essere locatario di un’abitazione valutata sui medesimi
ruoli a una rendita eguale al valore di centocinquanta giornate di lavoro; –
Nelle città al di sotto delle seimila anime, quella di essere proprietario od
usufruttuario di un bene valutato sui ruoli tributari a una rendita eguale al
valore locale di centocinquanta giornate di lavoro, o di essere locatario di
un’abitazione valutata sui medesimi ruoli a una rendita eguale al valore di
cento giornate di lavoro; – E nelle campagne, quella di essere proprietario od
usufruttuario di un bene valutato sui ruoli tributari a una rendita eguale al
valore locale di centocinquanta giornate di lavoro, o di essere fattore o
mezzadro di beni valutati sui medesimi ruoli al valore di quattrocento giornate
di lavoro; – Quanto a coloro che saranno a un tempo proprietari o usufruttuari
da una parte, e locatari, fattori e mezzadri dall’altra, le loro facoltà economiche
a questi diversi titoli saranno cumulate sino al tasso necessario a stabilire
la loro eleggibilità.
1.
Gli elettori nominati in ciascun dipartimento si riuniranno per eleggere il
numero di rappresentanti la cui nomina sarà attribuita al loro dipartimento, ed
un numero di supplenti eguale a un terzo di quello dei rappresentanti. – Le
Assemblee elettorali si formano di pieno diritto l’ultima domenica di marzo, se
esse non sono state convocate prima dai funzionari pubblici stabiliti dalla
legge.
2.
I rappresentanti ed i loro supplenti sono eletti a maggioranza assoluta dei
suffragi, e non potranno essere scelti che tra i cittadini attivi del
dipartimento.
3.
Tutti i cittadini attivi, quale che sia il loro stato, professione o tributo,
potranno essere eletti rappresentanti della Nazione.
4.
Saranno nondimeno obbligati ad optare i ministri e gli altri agenti del Potere
esecutivo revocabili a volontà, i commissari della Tesoreria nazionale, i
percettori e i ricevitori delle imposte dirette, le persone preposte alla percezione
ed alle regìe dei tributi indiretti e dei demani nazionali, e coloro che sotto
qualsiasi denominazione sono legati ad impieghi della casa militare e civile
del Re. – Saranno egualmente tenuti ad optare gli amministratori,
sottoamministratori, ufficiali municipali, e i comandanti delle guardie
nazionali.
5.
L’esercizio delle funzioni giudiziarie sarà incompatibile con quello di
rappresentanti della Nazione, durante tutta la durata della legislatura. – I
giudici saranno sostituiti dai loro supplenti, e il Re provvederà con brevetti
di commissione alla sostituzione dei suoi commissari [procuratori] presso i tribunali.
6.
I membri del Corpo legislativo potranno essere rieletti alla legislatura
successiva, e non potranno esserlo in séguito se non dopo l’intervallo di una
legislatura.
7.
I rappresentanti nominati nei dipartimenti non saranno rappresentanti di un
dipartimento particolare, ma della Nazione intera, e non si potrà dar loro
alcun mandato.
1.
Le funzioni delle Assemblee primarie ed elettorali si limitano alle elezioni;
esse si separeranno subito dopo fatte le elezioni, e non potranno formarsi di
nuovo che quando saranno convocate, se non ricorre il caso dell’articolo primo
della Sezione II e dell’articolo primo della Sezione III qui sopra.
2.
Nessun cittadino attivo può entrare o dare il suo suffragio in un’Assemblea, se
è armato.
3. La forza armata non potrà essere
introdotta all’interno senza il voto espresso dell’Assemblea, a meno che non vi
si commettano delle violenze; in tal caso, l’ordine del presidente basterà per
chiamare la forza pubblica.
4.
Ogni due anni saranno formate, in ciascun distretto, delle liste per cantoni
dei cittadini attivi, e la lista di ciascun cantone vi sarà pubblicata ed
affissa due mesi prima dell’epoca dell’Assemblea primaria. – I reclami che
potanno aver luogo, sia per contestare la qualità dei cittadini iscritti nella
lista, sia da parte di coloro che si pretenderanno omessi ingiustamente, saranno
portati ai tribunali per esservi giudicati in via sommaria. La lista servirà da
regola per l’ammissione dei cittadini nella prossima Assemblea primaria, in
tutto ciò che non sarà stato rettificato con giudizi tenuti prima della seduta
dell’Assemblea.
5.
Le Assemblee elettorali hanno il diritto di verificare la qualità e i poteri di
coloro che vi si presenteranno, e le loro decisioni saranno provvisoriamente
esecutive, salvo il giudizio del Corpo legislativo in sede di verifica dei
poteri dei deputati.
6.
In nessun caso e sotto nessun pretesto, il Re, né alcun altro degli agenti da
lui nominati, potranno prender conoscenza delle questioni relative alla
regolarità delle convocazioni, alla tenuta delle Assemblee, alla forma delle
elezioni, né ai diritti politici dei cittadini, senza pregiudizio delle
funzioni dei commissari [procuratori]
del Re nei casi determinati dalla legge, in cui le questioni relative ai
diritti politici dei cittadini debbono essere portate dinanzi ai tribunali.
1.
I rappresentanti si riuniranno il primo lunedì del mese di maggio, nel luogo
delle sedute dell’ultima legislatura.
2.
Essi si formeranno provvisoriamente in Assemblea, sotto la presidenza del
decano d’età, per verificare i poteri dei rappresentanti presenti.
3.
Quando saranno in numero di trecentosettantatré membri verificati, essi si
costituiranno col nome di Assemblea
nazionale legislativa: essa nominerà un presidente, un vicepresidente e dei
segretari, e comincerà ad esercitare le sue funzioni.
4.
Durante tutto il corso del mese di maggio, se il numero dei rappresentanti
presenti è al di sotto di trecentosettantatré, l’assemblea non potrà fare alcun
atto legislativo. – Essa potrà emettere un’ordinanza per ingiungere ai membri
assenti di assumere le loro funzioni nel termine di quindici giorni al più
tardi, a pena di tremila livres di
ammenda, se non offrono una scusante che sia giudicata legittima
dell’Assemblea.
5.
L’ultimo giorno di maggio, quale che sia il numero dei membri presenti, essi si
costituiranno in Assemblea Nazionale legislativa.
6.
I rappresentanti pronunceranno tutti insieme, in nome del Popolo francese, il
giuramento di sostenere con tutte le loro possibilità la Costituzione del
Regno, decretata dall’Assemblea Nazionale Costituente negli anni 1789, 1790 e 1791, di nulla proporre o consentire, nel
corso della legislatura, che possa attentare ad essa, e di essere in tutto
fedeli alla Nazione, alla Legge ed al Re.
7.
I rappresentanti della Nazione sono inviolabili: essi non potranno essere
ricercati, accusati né giudicati in qualsiasi tempo per ciò che avranno detto,
scritto o fatto nell’esercizio delle loro funzioni di rappresentanti.
8.
Essi potranno, per fatti criminali, essere arrestati in flagrante delitto, o in
virtù di un mandato di cattura; ma ne sarà dato avviso senza ritardo al Corpo
legislativo; e il procedimento non potrà esser continuanto se non dopo che il
Corpo legislativo avrà deciso che vi è luogo ad accusa.
DELLA DIGNITÀ REGALE, DELLA
REGGENZA E DEI MINISTRI
1.
La dignità regale è indivisibile, e delegata ereditariamente alla dinastia regnante
di maschio in maschio, per ordine di primogenitura, con l’esclusione perpetua
delle donne e della loro discendenza. – (Niente è pregiudicato per effetto di rinunce,
nella dinastia attualmente regnante).
2.
La persona del Re è inviolabile e sacra; il suo solo titolo è Re dei Francesi.
3.
Non vi è in Francia autorità superiore a quella della Legge. Il Re non regna
che per essa, e solo in nome della Legge egli può esigere obbedienza.
4.
Il Re, al suo avvento al trono, o quando avrà raggiunto la maggiore età,
presterà alla Nazione, in presenza del Corpo legislativo, il giuramento di essere fedele alla Nazione ed alla Legge,
d’impiegare tutto il potere che gli è delegato per sostenere la Costituzione decretata
dall’Assemblea Nazionale Costituente negli anni 1789, 1790 e 1791, e per far
eseguire le Leggi. Se il Corpo legislativo non è riunito, il Re farà
pubblicare un proclama, in cui saranno espressi questo giuramento e la promessa
di reiterarlo non appena il Corpo legislativo sarà riunito.
5.
Se un mese dopo l’invito del Corpo legislativo, il Re non ha prestato questo
giuramento, o se dopo averlo prestato lo ritratta, s’intenderà che abbia
abdicato alla dignità regale.
6.
Se il Re si mette alla testa di un’armata e ne dirige le forze contro la
Nazione, o se non si oppone con un atto formale ad una simile impresa che fosse
eseguita in suo nome, s’intenderà che abbia abdicato alla dignità regale.
7.
Se il Re, essendo uscito dal Regno, non vi rientra dopo l’invito che gli sarà
fatto dal Corpo legislativo e nel termine che sarà fissato dal relativo
proclama, che non potrà essere minore di due mesi, s’intenderà che abbia
abdicato alla dignità regale. – Il termine comincerà a decorrere dal giorno in
cui il proclama del Corpo legislativo sarà stato pubblicato nel luogo delle sue
sedute; e i Ministri saranno tenuti, sotto la loro responsabilità, ad eseguire
tutti gli atti del potere esecutivo, in cui esercizio sarà sospeso dalle mani
del Re assente.
8.
Dopo l’abdicazione espressa o legale, il Re sarà nella classe dei cittadini e
potrà essere accusato e giudicato come loro per gli atti successivi alla sua
abdicazione.
9.
I beni particolari che il Re possiede al suo avvento al trono sono riuniti
irrevocabilmente alla proprietà della Nazione; egli ha la disponibilità di
quelli che acquista a titolo personale; se non ne ha disposto, essi sono
parimenti riuniti alla fine del suo regno.
10.
La Nazione provvede allo splendore del trono con una lista civile, di cui il
Corpo legislativo determinerà l’ammontare ad ogni cambiamento di regno, per
tutta la durata del regno.
11.
Il Re nominerà un amministratore della lista civile, che eserciterà le azioni
giudiziarie del Re e contro il quale saranno dirette tutte le azioni e
pronunziate le sentenze a carico del Re. Le condanne ottenute dai creditori
della lista civile saranno esecutive contro la persona dell’amministratore e
sui suoi beni.
12.
Il Re, indipendentemente dalla guardia d’onore che gli sarà fornita dai
cittadini guardie nazionali del luogo della sua residenza, avrà una guardia
pagata sui fondi della lista civile; essa non potrà eccedere il numero di
milleduecento uomini a piedi e di seicento uomini a cavallo. – I gradi e le
regole di promozione saranno ivi gli stessi che nelle truppe di linea; ma
coloro che comporranno la guardia del Re otterranno tutti i gradi
esclusivamente su di loro, e non potranno ottenerne nell’esercito di linea. –
Il Re non potrà scegliere gli uomini della sua guardia se non tra coloro che
sono attualmente in servizio nelle truppe di linea, o tra i cittadini che hanno
prestato per un anno il servizio di guardie nazionali, purché siano residenti
nel Regno e abbiano precedentemente prestato il giuramento civico. – La guardia
del Re non potrà essere comandata né impiegata per alcun altro servizio pubblico.
1.
Il Re è minore fino all’età di diciotto anni compiuti; e durante la sua
minorità vi è un Reggente del regno.
2.
La reggenza appartiene al parente del re più prossimo in grado, secondo
l’ordine di successione al trono, e dell’età di venticinque anni compiuti,
purché sia Francese e regnicolo, non sia erede presuntivo di un’altra corona,
ed abbia prestato precedentemente il giuramento civico. – Le donne sono escluse
dalla reggenza.
3.
Se un Re minore non ha alcun parente che riunisca le qualità qui sopra
indicate, il Reggente del regno sarà eletto secondo quanto sarà detto negli
articoli seguenti.
4. Il Corpo legislativo non potrà eleggere
il Reggente.
5.
Gli elettori di ciascun distretto si riuniranno nel capoluogo del distretto, a
séguito di un proclama che sarà fatto nella prima settimana del nuovo regno dal
Corpo legislativo, se è riunito; e se non fosse riunito, il Ministro della
Giustizia sarà tenuto a fare tale proclama nella stessa settimana.
6.
Gli elettori nomineranno in ogni distretto, a scrutinio individuale ed alla
maggioranza assoluta dei suffragi, un cittadino eleggibile e domiciliato nel
distretto, al quale daranno, mediante il processo verbale d’elezione, un
mandato speciale limitato alla sola funzione di eleggere il cittadino che egli
giudicherà nel suo animo e nella sua coscienza il più degno di essere il
Reggente del regno.
7.
I cittadini mandatari nominati nei distretti saranno tenuti a riunirsi nella
città dove il Corpo legislativo tiene le sue sedute, il quarantesimo giorno al
più tardi a partire da quello dell’avvento del re minore al trono; essi vi
formeranno l’assemblea elettorale, che procederà alla nomina del Reggente.
8.
L’elezione del Reggente sarà fatta a scrutinio individuale, ed a maggioranza assoluta
dei suffragi.
9.
L’assemblea elettorale non potrà occuparsi che dell’elezione, e si separerà non
appena l’elezione sarà terminata; ogni altro atto che essa dovesse prendere
l’iniziativa di compiere è dichiarato incostituzionale e di nessun effetto.
10.
L’assemblea elettorale farà presentare dal suo presidente il processo verbale
dell’elezione al Corpo legislativo, che dopo aver verificato la regolarità
dell’elezione, la farà pubblicare in tutto il regno con un proclama.
11.
Il Reggente esercita, fino alla maggiore età del Re, tutte le funzioni regali e
non è personalmente responsabile degli atti della sua amministrazione.
12
Il Reggente non può iniziare ad esercitare le sue funzioni se non dopo aver
prestato alla Nazione, in presenza del Corpo legislativo, il giuramento di esser fedele alla Nazione, alla Legge ed
al Re, d’impiegare tutto il potere delegato al Re, e il cui esercizio gli è affidato
durante la minorità del Re, per sostenere la Costituzione decretata
dall’Assemblea Nazionale Costituente negli anni 1789, 1790 e 1791, e per far
eseguire le Leggi. Se il Corpo legislativo non è riunito, il Reggente farà
pubblicare un proclama, in cui saranno espressi questo giuramento e la promessa
di reiterarlo non appena il Corpo legislativo sarà riunito.
13.
Finché il Reggente non è entrato nell’esercizio delle sue funzioni, la sanzione
delle leggi resta sospesa; i ministri continueranno a fare, sotto la loro
responsabilità, tutti gli atti del Potere esecutivo.
14.
Appena il Reggente avrà prestato il giuramento, il Corpo legislativo
determinerà il suo trattamento, che non potrà esser cambiato durante il corso
della Reggenza.
15.
Se, a ragione della minore età del parente chiamato alla reggenza, essa è stata
devoluta ad un parente più lontano, o conferita per elezione, il Reggente che
sarà entrato nel suo esercizio continuerà le sue funzioni fino alla maggiore
età del Re.
16.
La reggenza del regno non dà alcun diritto sulla persona del re minore.
17.
La custodia del Re minore sarà affidata a sua madre; e se non c’è la madre, o
se ella si è risposata all’epoca dell’avvento del figlio al trono, o se ella si
risposa durante la minorità, la custodia sarà conferita dal Corpo legislativo.
– Non possono essere scelti per la custodia del Re minore, né il Reggente e i suoi
discendenti, né le donne.
18.
Il caso di demenza del Re, notoriamente riconosciuta, legalmente constatata, e
dichiarata dal Corpo legislativo dopo tre deliberazioni prese successivamente
di mese in mese, si fa luogo alla reggenza, finché la demenza persiste.
1.
L’erede presuntivo porterà il nome di Principe
reale. – Egli non può uscire dal regno senza un decreto del Corpo
legislativo ed il consenso del Re. – Se ne è uscito, e se, giunto all’età di
diciotto anni, non rientra in Francia dopo esserne stato richiesto da un
proclama del Corpo legislativo, s’intenderà che abbia abdicato al diritto di
successione al trono.
2.
Se l’erede presuntivo è minore, il parente maggiorenne, primo chiamato alla
reggenza, è tenuto a risiedere nel regno. – Nel caso in cui ne fosse uscito, se
non vi rientra sulla richiesta del Corpo legislativo, s’intenderà che abbia
abdicato al suo diritto alla reggenza.
3.
La madre del Re minore che ne abbia la custodia o il custode eletto, se escono dal
regno, decadono dalla custodia. Se la madre dell’erede presuntivo minore esce
dal regno ella non potrà, anche dopo il suo ritorno, avere la custodia del figlio
minore divenuto Re, se non per un decreto del Corpo legislativo.
4.
Sarà fatta una legge per regolare l’educazione del Re minore e quella
dell’erede presuntivo minore.
5.
I membri della famiglia del Re chiamati all’eventuale successione al trono,
godono dei diritti di cittadino attivo, ma non sono eleggibili ad alcuno dei
posti, impeghi e funzioni che sono di nomina popolare. – Tranne i dipartimenti
del ministero, sono suscettibili di posti e impieghi di nomina regia; tuttavia,
non potranno avere il comando in capo di alcuna armata di terra o di mare, né
avere le funzioni di ambasciatori se non col consenso del Corpo legislativo,
accordato sulla proposta del Re.
6.
I membri della famiglia del Re chiamati all’eventuale successione al trono
aggiungeranno la denominazione di Principe
francese al nome che sarà stato dato loro nell’atto civile di constatazione
della loro nascita, e questo nome non potrà essere né patronimico, né formato
da alcuna delle qualificazioni abolite dalla presente Costituzione. – La
denominazione di principe non potrà
esser data a nessun altro individuo e non comporterà alcun privilegio, né
alcuna eccezione al diritto comune di tutti i Francesi.
7.
Gli atti coi quali saranno legalmente constatate le nascite, i matrimoni e i
decessi dei Principi francesi saranno presentati al Corpo legislativo, che ne
ordinerà il deposito nei suoi archivi.
8.
Non sarà accordato ai membri della famiglia reale alcun appannaggio in diritti
reali. I figli cadetti del Re riceveranno all’età di venticinque anni compiuti,
o al loro matrimonio, una rendita di appannaggio, che sarà fissata dal Corpo
legislativo, e finirà all’estinzione della loro discendenza maschile.
1.
Al Re solo appartiene la scelta e la revoca dei ministri.
2.
I membri dell’Assemblea nazionale attuale e delle legislature successive, i
membri del Tribunale di cassazione e quelli che serviranno nell’alto giurì non
potranno essere promossi al ministero, né ricevere posti, donativi, pensioni,
trattamenti o commissioni dal Potere esecutivo o dai suoi agenti, per la durata
delle loro funzioni, né per dieci anni dopo averne cessato l’esercizio. – Lo
stesso sarà per coloro che saranno soltanto iscritti sulla lista dell’alto
giurì, per il tempo in cui durerà la loro iscrizione.
3.
Nessuno può entrare nell’esercizio di alcun impiego, sia negli uffici del
ministero, sia in quelli degli appalti e dell’amministrazione delle rendite
pubbliche, né in generale di alcun impiego di nomina del Potere esecutivo,
senza prestare il giuramento civico, o senza dimostrare di averlo prestato.
4.
Nessun ordine del Re potrà essere eseguito, se non è stato firmato da lui e
controfirmato dal ministro o dal tesoriere del dipartimento.
5.
I ministri sono responsabili di ogni delitto da loro commesso contro la
sicurezza nazionale e la Costituzione; – Di ogni attentato alla proprietà ed alla
libertà individuale; – Di ogni dissipazione del denaro destinato alle spese del
loro dipartimento.
6.
In nessun caso l’ordine del Re, verbale o scritto, può sottarre un ministro
alla sua responsabilità.
7. I ministri sono tenuti a presentare ogni
anno al Corpo legislativo, all’apertura della sessione, lo schema delle spese
da fare nel loro dipartimento, a render conto dell’impiego delle somme ed esso
destinate, e di indicare gli abusi che abbiano potuto introdursi nelle diverse
parti del governo.
8. Nessun
ministro in carica, o fuori di carica, può essere perseguito penalmente per un
fatto della sua amministrazione, senza un decreto del Corpo legislativo.
DELL’ESERCIZIO DEL POTERE
LEGISLATIVO
1.
La Costituzione delega esclusivamente al Corpo legislativo i poteri e le
funzioni seguenti: 1° Proporre e
decretare le leggi: il Re può solo invitare il Corpo legislativo a prendere un
oggetto in considerazione; 2° Fissare
le spese pubbliche; 3° Stabilire le
contribuzioni pubbliche, determinandone la natura, la quantità, la durata e il modo di percezione; 4° Fare la ripartizione del tributo diretto
tra i dipartimenti del regno, sorvegliar
l’impiego di tutte le rendite pubbliche e farsene render conto; 5° Decretare la creazione o la soppressione
degli uffici pubblici; 6° Determinare
il titolo, il peso, l’impronta e la denominazione delle monete; 7° Permettere o vietare l’introduzione di
truppe straniere sul territorio francese e di forze navali straniere nei porti
del regno; 8° Decidere annualmente, su
proposta del Re, sul numero di uomini e di navi di cui le armate di terra e di
mare saranno composte; sulla paga e sul
numero di individui di ciascun grado; sulle regole di ammissione e di
promozione, le forme dell’arruolamento e del congedo, la formazione degli equipaggi
di mare; sull’ammissione delle truppe o delle forze navali straniere al
servizio della Francia; e sul trattamento delle truppe in caso di
licenziamento; 9° Decidere
sull’amministrazione e ordinare l’alienazione delle proprietà nazionali; 10° Perseguire davanti all’Alta Corte
nazionale la responsabilità dei ministri e degli agenti principali del Potere esecutivo;
accusare e perseguire davanti alla stessa Corte coloro che saranno accusati di
attentato e di complotto contro la sicurezza generale dello Stato o contro la
Costituzione; 11° Stabilire le leggi
secondo le quali i segni d’onore e le decorazioni puramente personali saranno
accordati a coloro che abbiano reso dei servigi allo Stato; 12° Il solo Corpo legislativo ha il diritto
di decretare gli onori pubblici alla memoria dei grandi uomini.
2.
La guerra non potrà esser decisa che per un decreto del Corpo legislativo, reso
su proposta formale e necessaria del Re, e sanzionato da lui. – Nei casi di
ostilità imminenti o iniziate, di un alleato da sostenere, o di un diritto da
tutelare con la forza delle armi, il Re ne darà, senza alcun ritardo, notifica
al Corpo legislativo, e ne farà conoscere i motivi. Se il Corpo legisaltivo è
in vacanza, il Re lo convocherà immediatamente. – Se il Corpo legislativo
decide che la guerra non deve esser fatta, il Re prenderà immediatamente le
misure per farla cessare o per prevenire tutte le ostilità, e i ministri
resteranno responsabili dei ritardi. – Se il Corpo legislativo trova che le
ostilità iniziate costituiscono una colpevole aggressione da parte dei ministri
o di qualsiasi altro agente del Potere esecutivo, l’autore dell’aggressione sarà
perseguito in sede penale. – Durante tutto il corso della guerra, il Corpo
legislativo può chiedere al Re di negoziare la pace; e il Re è tenuto ad attenersi
a tale richiesta. – Nel momento in cui la guerra cesserà, il Corpo legislativo
fisserà il termine entro il quale le truppe arruolate al di là del contingente
di pace saranno congedate, e l’armata ridotta al suo stato ordinario.
3.
Appartiene al Corpo legislativo ratificare i trattati di pace, di alleanza e di
commercio; e nessun trattato avrà effetto se non in base a tale ratifica.
4.
Il Corpo legislativo ha il diritto di determinare il luogo delle sue sedute, di
continuarle finché lo giudicherà necessario, e di aggiornarsi. All’inizio di
ogni regno, se non è riunito, sarà tenuto a riunirsi senza ritardo. – Esso ha
il diritto di polizia nel luogo delle sue sedute e nel perimetro esterno che
avrà determinato. – Esso ha il diritto di disciplina sui suoi membri; ma non
può pronuciare una punizione più forte della censura, dell’arresto per otto
giorni e della prigione per tre giorni. – Esso ha in diritto di disporre, per
la propria sicurezza e per mantenere il rispetto che gli è dovuto, delle forze
che, col suo consenso, saranno stabilite nella città dove terrà le sue sedute.
5.
Il Potere esecutivo non può far passare o soggiornare alcun corpo di truppe di
linea alla distanza di trentamila tese dal Corpo legislativo, se non su sua
richiesta o con la sua autorizzazione.
1.
Le deliberazioni del Corpo legislativo saranno pubbliche, e i processi verbali
delle sue sedute saranno stampati.
2.
Il Corpo legislativo potrà tuttavia, in ogni occasione, formarsi in Comitato generale. – Cinquanta membri
avranno il diritto di esigerlo. – Per la durata del Comitato generale, coloro
che assistono si ritireranno, il seggio del presidente sarà vuoto, l’ordine
sarà mantenuto dal vicepresidente.
3.
Nessun atto legislativo potrà essere deliberato e decretato se non nella forma
seguente.
4.
Saranno fatte tre letture del progetto di decreto, a tre intervalli, di cui
ciascuno non potrà essere più breve di otto giorni.
5.
La discussione sarà aperta dopo ogni lettura; tuttavia dopo la prima o la
seconda lettura, il Corpo legislativo potrà dichiarare che vi è luogo all’aggiornamento
o che non vi è luogo a deliberare; in quest’ultimo caso il progetto di decreto
potrà essere ripresentato nella stessa sessione. – Ogni progetto di decreto
sarà stampato e distribuito prima che la seconda lettura possa esser fatta.
6.
Dopo la terza lettura, il presidente sarà tenuto a mettere in deliberazione, e
il Corpo legislativo deciderà se si trova in condizione di esprimere un decreto
definitivo o se vuole rinviare la decisione ad un altro momento, per
raccogliere più ampi chiarimenti.
7.
Il Corpo legislativo non può deliberare, se la seduta non è composta di almeno
duecento membri, e nessun decreto sarà formato se non con la maggioranza
assoluta dei suffragi.
8.
Ogni progetto di legge che, sottoposto a discussione, sarà stato rigettato dopo
la terza lettura, non potrà essere ripresentato nella stessa sessione.
9.
Il preambolo di ogni decreto definitivo indicherà: 1° Le date delle sedute in
cui le tre letture del progetto saranno state fatte; 2° Il decreto col quale
sarà stato deciso, dopo la terza lettura, di decidere definitivamente.
10.
Il Re rifiuterà la sua sanzione al decreto il cui preambolo non attesterà
l'osservanza delle forme qui sopra indicate; se qualcuno di questi decreti sarà
stato sanzionato, i ministri non potranno apporvi il sigillo né promulgarlo, e
la loro responsabilità a questo riguardo durerà sei anni.
11.
Sono eccettuati dalle disposizioni precedenti i decreti riconosciuti e
dichiarati urgenti con una delibera preliminare del Corpo legislativo; ma essi
potranno esser modificati o revocati nel corso della stessa sessione. Il
decreto col quale la materia sarà dichiarata urgente ne enuncerà i motivi, e
sarà fatta menzione di questo decreto preliminare nel preambolo del decreto
definitivo.
1.
I decreti del Corpo legislativo sono presentati al Re, che può rifiutare ad
essi il suo consenso.
2.
Nel caso in cui il re rifiuta il suo consenso, questo rifiuto non è che
sospensivo. – Quando le due legislature che seguiranno quella che avrà
presentato il decreto avranno successivamente riprsentato il medesimo decreto
negli stessi termini, si riterrà che il Re abbia dato la sanzione.
3.
Il consenso del Re è espresso su ciascun decreto con questa formula firmata dal
Re: Il Re acconsente e farà eseguire.
– Il rifiuto sospensivo è espresso da questa: Il Re esaminerà.
4.
Il Re è tenuto ad esprimere il suo consenso o il suo rifiuto su ciascun
decreto, entro due mesi dalla presentazione.
5.
Ogni decreto al quale il Re abbia rifiutato il suo consenso non potrà essergli
ripresentato durante la stessa legislatura.
6.
I decreti sanzionati dal Re, e quelli che gli saranno stati presentati per tre
legislature consecutive, hanno forza di legge,
e portano il nome e l’intitolazione di Leggi.
7.
Saranno nondimeno eseguiti come leggi, senza esser soggetti alla sanzione, gli
atti del Corpo legislativo concernenti: la sua costituzione in Assemblea
deliberante; – La sua polizia interna, e quella che potrà essere esercitata nel
perimetro esterno che esso avrà determinato; – La verifica dei poteri dei
membri presenti; – Le ingiunzioni ai membri assenti; – La convocazione delle
Assemblee primarie in ritardo; - L’esercizio della polizia costituzionale sugli
amministratori e sugli ufficiali municipali; – Le questioni sia di
eleggibilità, sia di validità delle elezioni; – Non sono parimenti soggetti a
sanzione gli atti relativi alla responsabilità dei ministri e i decreti che
stabiliscono che vi è luogo ad accusa.
8.
I decreti del Corpo legislativo concernenti lo stabilimento, la proroga e la
percezione dei tributi pubblici, porteranno il nome e l’intitolazione di Leggi. Essi saranno promulgati ed
eseguiti senza esser soggetti a sanzione, se non per le disposizioni che
stabilissero pene diverse da ammende e sanzioni pecuniarie. – Questi decreti
non potranno essere resi che nell’osservanza delle forme prescritte dagli artt.
4, 5, 6, 7, 8 e 9 della sezione II del presente capitolo; e il Corpo legislativo non potrà inserirvi
disposizioni estranee al loro oggetto.
1.
Quando il Corpo legislativo è definitivamente costituito, esso invia al Re una
deputazione per informarlo. Il Re può fare ogni anno l’apertura della sessione,
e proporre gli oggetti che crede debbano essere presi in considerazione nel
corso di tale sessione, senza tuttavia che tale formalità possa essere
considerata necessaria per l’attività del Corpo legislativo.
2.
Quando il Corpo legislativo vuole aggiornarsi per più di quindici giorni, deve
prevenirne il Re con una deputazione con almeno otto giorni di anticipo.
3.
Almeno otto giorni prima della fine di ciascuna sessione, il Corpo legislativo
invia al Re una deputazione, per annunciargli il giorno in cui si propone di
terminare le sue sedute: il Re può venire a fare la chiusura della sessione.
4.
Se il Re ritiene che importa al bene dello Stato che la sessione sia
continuata, o che l’aggiornamento non abbia luogo, o che abbia luogo per un
tempo meno lungo, egli può a tal fine inviare un messaggio sul quale il Corpo
legislativo è tenuto a deliberare.
5.
Il Re convocherà il Corpo legislativo, nell’intervallo delle sue sessioni,
tutte le volte che l’interesse dello Stato gli parrà esigerlo, e così nei casi
che saranno stati previsti e determinati dal Corpo legislativo prima di
aggiornarsi.
6.
Tutte le volte che il Re si porterà nel luogo delle sedute del Corpo
legislativo, egli sarà ricevuto e riaccompagnato da una deputazione; egli non
potrà essere accompagnato dentro la sala che dal Principe reale e dai ministri.
7.
In nessun caso il presidente potrà far parte di una deputazione.
8.
Il Corpo legislativo cesserà di essere corpo deliberante, finchè il Re sarà
presente.
9.
Gli atti di corrispondenza del Re col Corpo legislativo saranno sempre
controfirmati da un ministro.
10.
I ministri del Re avranno ingresso nell’Assemblea nazionale legislativa; vi
avranno un posto assegnato. – Saranno ascoltati tutte le volte che lo
chiederanno sugli oggetti relativi alla loro amministrazione o quando saranno
richiesti di dare chiarimenti. – Saranno parimenti ascoltati sugli oggetti
estranei alla loro amministrazione quando l’Asssemblea nazionale concederà loro
la parola.
DELL’ESERCIZIO DEL POTERE
ESECUTIVO
1.
Il Potere esecutivo supremo risiede esclusivamente nelle mani del Re. – Il Re è
il capo supremo dell’amministrazione generale del regno: la cura di vegliare al
mantenimento dell’ordine e della tranquillità pubblica è a lui confidata. – Il
Re è il capo supremo dell’armata di terra e dell’armata navale. – Al Re è
delegata la cura di vegliare alla sicurezza esterna del regno, e di mantenerne
i diritti e i possessi.
2.
Il Re nomina gli ambasciatori, e gli altri agenti delle negoziazioni politiche.
– Egli conferisce il comando delle armate e delle flotte, e i gradi di
Maresciallo di Francia e di Ammiraglio. – Nomina i due terzi dei
contrammiragli, la metà dei luogotenenti generali, dei marescialli di campo,
dei capitani di vascello, e dei colonnelli della gendarmeria nazionale. –
Nomina un terzo dei colonnelli e dei luogotenenti colonnelli, e un sesto dei
luogotenenti di vascello: il tutto conformandosi alle leggi sulle promozioni. –
Nomina, nell’amministrazione civile della marina, gli ordinatori, i
controllori, i tesorieri degli arsenali, i capi dei lavori, i sottocapi dei
bastimenti civili, la metà dei capi delle amministrazioni e dei sottocapi delle
costruzioni. – Nomina dei commissari [procuratori]
presso i tribunali. – Nomina coloro che sono posti a capo alle regìe dei
contributi indiretti, ed all’amministrazione dei demani nazionali. – Sorveglia
la fabbricazione delle monete, e nomina i funzionari incaricati di esercitare
questa sorveglianza nella commissione generale e nelle zecche. – L’effigie del
Re è impressa su tutte le monete del regno.
3.
Il Re fa consegnare le lettere patenti, i brevetti e le commissioni ai
funzionari pubblici o agli altri che debbono riceverle.
4.
Il Re fa redigere la lista delle pensioni e gratifiche, perché sia presentata
al Corpo legislativo in ogni sua sessione, e se è il caso da esso decretata.
Sezione prima.
– Della promulgazione delle leggi.
1. Il potere esecutivo è incaricato di far
apporre alle leggi il sigillo dello Stato e di farle promulgare. – È parimenti
incaricato di far promulgare ed eseguire gli altri atti del Corpo legislativo
che non han bisogno della sanzione del Re.
2.
Saranno fatti due originali di ciascuna legge, entrambi firmati dal Re,
controfirmate dal Ministro della Giustizia e sigillate col sigillo dello
Stato.– Uno resterà depositato negli archivi del Sigillo, e l’altro sarà
rimesso agli archivi del Corpo legislativo.
3.
La promulgazione sarà così concepita: – «N. (il nome del Re) per grazia di Dio,
e per Legge costituzionale dello Stato, Re dei Francesi. A tutti i presenti e
futuri, Salute. L’Assemblea nazionale ha decretato, e Noi vogliamo e ordiniamo
quanto segue:» (la copia letterale del decreto sarà inserita senza alcun
cambiamento). «Diamo mandato ed ordiniamo a tutti i corpi amministrativi ed ai
tribunali, che facciano consegnare le presenti nei loro registri, leggere,
pubblicare ed affiggere nei loro rispettivi dipartimenti e circoscrizioni, ed
eseguire come Legge del Regno: in fede di che noi abbiamo firmato le presenti,
alle quali abbiamo fatto apporre il sigillo dello Stato».
4.
Se il Re è minore, le leggi, i proclami e gli altri atti emamati dall’autorità
reale durante la Reggenza, saranno concepiti come segue: «N. (il nome del
Reggente), Reggente del Regno, in nome di N. (il nome del Re) per grazia di
Dio, e per Legge costituzionale dello Stato, Re dei Francesi, etc.»
5. Il potere esecutivo è tenuto a inviare le
leggi ai Corpi amministrativi e ai tribunali, a far certificare questo invio, e
a darne prova al Corpo legislativo.
6.
Il Potere esecutivo non può fare alcuna legge, anche provvisoria, ma solo dei
proclami conformi alle leggi, per ordinarne o richiamarne l’esecuzione.
1.
Vi è per ogni dipartimento un’amministrazione superiore, e in ogni distretto
un’amministrazione subordinata.
2.
Gli amministratori non hanno alcun carattere rappresentativo. – Essi sono
agenti eletti a tempo dal popolo, per esercitare, sotto la sorveglianza e
l’autorità del Re, le funzioni amministrative.
3.
Essi non possono né ingerirsi nell’esercizio del Potere legislativo, o
sospendere l’esecuzione delle leggi, né compiere alcun atto sull’ordine
giudiziario, né sulle disposizioni od operazioni militari.
4.
Gli amministratori sono essenzialmente incaricati di ripartire i contributi
diretti, e di sorvegliare il danaro proveniente da tutte le contribuzioni e le
rendite pubbliche nel loro territorio. – Appartiene al Potere legislativo
determinare le regole e il modo delle loro funzioni, tanto sugli oggetti qui
sopra indicati, quanto su tutte le altre parti dell’amministrazione interna.
5.
Il Re ha il diritto di annullare gli atti degli amministratori di dipartimento,
contrari alle leggi o agli ordini che avrà loro indirizzato. – Egli può, nel caso
di perseverante disobbedienza, o se compromettono coi loro atti la sicurezza o
la tranquillità pubblica, sospenderli dalle loro funzioni.
6.
Gli amministratori di dipartimento hanno del pari il diritto di annullare gli
atti dei sottoamministratori di distretto, contrari alle leggi o alle ordinanze
degli amministratori di dipartimento, o agli ordini che questi ultimi avranno
loro dati o trasmessi. – Essi possono
egualmente, nel caso di perseverante disobbedienza dei sottoamministratori, o
se questi ultimi compromettono coi loro atti la sicurezza o la tranquillità
pubblica, sospenderli dalle loro funzioni, a condizione di informarne il Re,
che potrà togliere o confermare la sospensione.
7.
Il Re può, quando gli amministratori di dipartimento non avranno fatto uso del
potere loro delegato dall’articolo precedente, annullare direttamente gli atti
dei sottoamministratori, e sospenderli negli stessi casi.
8.
Tutte le volte che il Re avrà pronunciato o confermato la sospensione degli
amministratori o dei sottoamministratori, ne informerà il Corpo legislativo. –
Questo potrà o togliere la sospensione, o confermarla, o anche sciogliere
l’amministrazione colpevole, e se è il caso rinviare tutti gli amministratori o
alcuni di essi ai tribunali penali, o portare contro di loro il decreto di
accusa.
1. Il Re solo può intrattenere relazioni
politiche all’esterno, condurre le negoziazioni, fare preparativi di guerra proporzionati
a quelli degli Stati vicini, distribuire le forze di terra e di mare come
giudicherà conveniente, e regolarne la direzione in caso di guerra.
2.
Ogni dichiarazione di guerra sarà fatta in questi termini: Da parte del Re dei Francesi, in nome della Nazione.
3.
Appartiene al Re di decidere e di firmare con tutte le potenze straniere tutti
i trattati di pace, di alleanza e di commercio, ed altre convenzioni che
giudicherà necessarie al bene dello Stato, salvo la ratifica del Corpo
legislativo.
DEL POTERE GIUDIZIARIO
1.
Il Potere giudiziario non può in nessun caso essere esercitato dal Corpo
legislativo o dal Re.
2.
La giustizia sarà resa gratuitamente da giudici eletti a tempo dal popolo, e
istituiti con lettere patenti del Re, che non potrà rifiutarle. – Essi non
potranno essere né destituiti se non per violazione dei doveri pubblici
debitamente giudicata, né sospesi se non per un’accusa ammessa. – L’Accusatore
pubblico sarà nominato dal popolo.
3.
I tribunali non possono né ingerirsi nell’esercizio del Potere legislativo, o
sospendere l’esecuzione delle leggi, né compiere atti sulle funzioni
amministrative, o citare davanti a loro gli amministratori in ragione delle
relative funzioni.
4.
I cittadini non possono essere distolti dai giudici che la legge assegna loro,
per alcuna commissione o per altre attribuzioni o avocazioni diverse da quelle
determinate dalle leggi.
5. Il diritto dei cittadini di chiudere in
via definitiva le loro contestazioni per la via dell’arbitrato, non può
ricevere alcun attentato mediante gli atti del Potere legislativo.
6.
I tribunali ordinari non possono ammettere alcuna azione in sede civile, se non
sia data loro la prova che le parti sono comparse, o che l’attore ha citato la
parte avversa davanti a dei mediatori per pervenire ad una conciliazione.
7.
Vi saranno uno o più giudici di pace nei cantoni e nelle città. Il loro numero
sarà determinato dal Potere legislativo.
8.
Appartiene al Potere legislativo regolare il numero e le circoscrizioni dei
tribunali, ed il numero di giudici di cui ciascun tribunale sarà composto.
9.
In materia penale, nessun cittadino può esser giudicato che in base a una
accusa accolta da giurati, o decretata dal Corpo legislativo, nei casi in cui
ad esso spetti di fare l’atto d’accusa. – Dopo ammessa l’accusa le circostanze
di fatto saranno riconosciute e dichiarate dai giurati. – L’accusato avrà la
facoltà di ricusarne fino a venti senza darne i motivi. – I giurati che
dichiareranno le circostanze di fatto non potranno essere più di dodici. –
L’applicazione della legge sarà fatta dai giudici. – L’istruzione sarà
pubblica, e nessuno potrà rifiutare agli accusati il soccorso di un difensore.
– Ogni uomo assolto da una giuria legale non può esser nuovamente arrestato o
accusato per lo stesso fatto.
10.
Nessuno può esser preso che per esser condotto dinanzi all’ufficiale di
polizia; e nessuno può esser messo in stato d’arresto o detenuto, se non in
virtù di un mandato degli ufficiali di polizia, di un mandato di cattura di un
tribunale, di un decreto d’accusa del Corpo legislativo nel caso in cui spetta
ad esso pronunciarsi o di un giudizio di condanna alla prigione o alla
detenzione correzionale.
11.
Ogni uomo preso e condotto davanti all’ufficiale di polizia sarà interrogato
immediatamente, o al più tardi nelle ventiquattro ore. – Se risulta
dall’interrogatorio che non c’é alcun motivo di imputazione contro di lui, sarà
subito rimesso in libertà; o se è il caso di mandarlo alla casa di detenzione
vi sarà condotto nel più breve tempo, che in nessun caso potrà eccedere i tre
giorni.
12.
Nessun arrestato può esser trattenuto se dà una cauzione sufficiente, in tutti
i casi in cui la legge gli permette di restar libero su cauzione.
13.
Nessuno, nei casi in cui la detenzione è autorizzata dalla legge, può esser
condotto e detenuto se non lei luoghi legalmente e pubblicamente designati per
fungere da casa di detenzione, da carcere giudiziario o da prigione.
14.
Nessun custode o secondino può ricevere o trattenere alcuno se non in virtù di
un mandato o ordine di cattura, un decreto d’accusa o un giudizio di condanna
di cui all’art.10 che precede, e senza che ne sia fatta trascrizione sul suo
registro.
15.
Ogni custode o secondino è tenuto, senza che alcun ordine possa dispensarlo, a
presentare la persona del detenuto all’ufficiale civile che gestisce la polizia
della casa di detenzione, tutte le volte che ne sarà da lui richiesto.– La
presentazione della persona del detenuto non potrà del pari esser rifiutata ai
suoi parenti e amici, latori dell’ordine dell’ufficiale civile, che sarà sempre
tenuto ad accordarlo, salvo che il custode o secondino non presenti
un’ordinanza del giudice, trascritta sul suo registro, di tenere l’arrestato in
segregazione.
16.
Ogni uomo, quale che sia il suo posto o impiego, diversi da quelli cui la legge
conferisce il diritto di arrestare, che darà, firmerà, eseguirà o farà eseguire
l’ordine di arrestare un cittadino, ovvero chiunque, anche nel caso di arresto
autorizzato dalla legge, condurrà, riceverà o tratterrà un cittadino in un
luogo di detenzione non pubblicamente e legalmente designato, e ogni custode o
secondino che contravverà alle disposizioni dei precedenti artt.14 e 15,
saranno colpevoli del delitto di detenzione arbitraria.
17.
Nessuno può essere ricercato o perseguito a motivo degli scritti che avrà fatto
stampare o pubblicare su qualsiasi materia, se non abbia premeditatamente
provocato la disobbedienza alla legge, la menomazione dei poteri costituiti, la
resistenza ai loro atti, o alcuna delle azioni dichiarate crimini o delitti
dalla legge. – La censura sugli atti dei Poteri costituiti è permessa; le
calunnie volontarie contro la probità dei funzionari pubblici e la dirittura
delle loro intenzioni nell’esercizio delle loro funzioni potranno esser
perseguite da coloro che ne sono oggetto. - Le calunnie e le ingiurie contro
qualsiasi persona relative alle azioni della sua vita privata saranno punite su
sua denunzia.
18.
Nessuno può essere giudicato, sia in sede civile sia in sede penale, a causa di
scritti stampati o pubblicati, a meno che non sia stato riconosciuto da un
giurì: 1° Se c’è un delitto nello scritto denunciato; 2° Se la persona
perseguita ne è responsabile.
19. Ci sarà per tutto il Regno un solo tribunale
di Cassazione, stabilito presso il Corpo legislativo. Esso avrà per funzioni di
pronunciarsi: – Sulle domande di cassazione contro i giudizi resi in ultima
istanza dai tribunali; – Sulle domande di rinvio da un tribunale all’altro, per
causa di legittima suspicione; – Sui regolamenti dei giudici e le denunzie
contro un intero tribunale.
20.
In materia di cassazione, il tribunale di Cassazione non potrà mai conoscere il
merito delle questioni; ma dopo aver cassato il giudizio che sarà stato reso con
una procedura in cui siano state violate le forme, o che conterrà una espressa
violazione di legge, rinvierà il merito del processo al tribunale che deve
giudicarlo.
21.
Quando dopo due cassazioni il giudizio del terzo tribunale sarà impugnato con
gli stessi mezzi che per i due precedenti, la questione non potrà più esser
discussa dinanzi al tribunale di Cassazione senza esser stata sottoposta al
Corpo legislativo, che emetterà un decreto dichiaratorio della legge, al quale
il tribunale di Cassazione dovrà conformarsi.
22.
Ogni anno, il tribunale di Cassazione sarà tenuto ad inviare alla tribuna del
Corpo legislativo una deputazione di otto dei suoi membri, che presenteranno ad
esso lo stato dei giudizi resi, accanto ad ognuno dei quali saranno posti la sintesi
della questione e la legge che avrà determinato la decisione.
23.
Un’Alta Corte nazionale, formata dai membri del tribunale di Cassazione e da
alti giurati, giudicherà i reati dei ministri ed agenti principali del potere
esecutivo, e dei crimini che attaccheranno la sicurezza generale dello Stato,
quando il Corpo legislativo avrà emesso un decreto d’accusa. – Essa si riunirà
solo in base ad un proclama del Corpo legislativo, e a una distanza di almeno
trentamila tese dal luogo dove il Corpo legislativo terrà le sue sedute.
24.
Le formule esecutive delle sentenze dei tribunali saranno concepite come segue:
– «N. (il nome del Re) per grazia di Dio, e per Legge costituzionale dello
Stato, Re dei Francesi. A tutti i presenti e futuri, salute. Il tribunale di... ha reso il seguente giudizio – (qui sarà
copiata la sentenza, in cui sarà fatta menzione del nome dei giudici) – Diamo
mandato ed ordiniamo a tutti gli Uscieri a ciò richiesti, di mettere il detto
giudizio in esecuzione, ai nostri commissari presso i tribunali di darvi
assistenza, e a tutti i Comandanti e Ufficiali della forza pubblica di prestare
man forte, quando ne saranno legalmente richiesti. In fede di che, la presente
sentenza è stata firmata dal Presidente del tribunale e dal Cancelliere».
25.
Le funzioni dei commissari del Re presso i tribunali saranno di richiedere
l’osservanza delle leggi nei giudizi da farsi, e di far eseguire le sentenze
rese. – Essi non saranno accusatori pubblici ma saranno ascoltati su tutte le
accuse e faranno richieste nel corso dell’istruzione per la regolarità delle
forme, e prima della sentenza per l’applicazione della legge.
26.
I commissari del Re presso i tribunali denunceranno al direttore del giurì, sia
d’ufficio, sia in base agli ordini che saranno dati loro dal Re: – Gli
attentati contro la libertà individuale dei cittadini, contro la libera
circolazione dei generi alimentari ed altri oggetti di commercio e contro la
percezione dei tributi; - I delitti per i quali l’esecuzione degli ordini dati
dal Re nell’esercizio delle funzioni che gli sono delegate, sarà turbata o
impedita; – E le ribellioni nei confronti dell’esecuzione delle sentenze e di
tutti gli atti esecutori emanati dai poteri costituiti.
27.
Il Ministro della Giustizia denuncerà al tribunale di Cassazione, per il
tramite del Commissario del Re e senza pregiudizio dei diritti delle parti
interessate, gli atti per i quali i giudici avranno ecceduto i limiti del loro
potere. – Il tribunale li annullerà; e se essi danno luogo a violazione dei
doveri pubblici, il fatto sarà denunziato al Corpo legislativo, che emetterà il
decreto d’accusa, se è il caso, e rinvierà gli imputati davanti all’Alta Corte
nazionale.
DELLA FORZA PUBBLICA
1.
La forza pubblica è istituita per difendere lo Stato contro i nemici esterni, e
per assicurare all’interno il mantenimento dell’ordine e l’esecuzione delle
leggi.
2.
Essa è composta: – Dall’armata di terra e di mare; – Dalle truppe specialmente
destinate al servizio dell’interno; – E sussidiariamente dai cittadini attivi e
dai loro figli in grado di portare le armi, iscritti nel ruolo della guardia
nazionale.
3.
Le guardie nazionali non formano né un corpo militare, né un’istituzione nello
Stato; sono gli stessi cittadini chiamati al servizio della forza pubblica.
4.
I cittadini non potranno mai costituirsi né agire come guardie nazionali, se
non in virtù di una richiesta o di una autorizzazione legale.
5.
Essi sono sottoposti, in questa qualità, ad un’organizzazione determinata dalla
legge. – Essi non possono avere per tutto il regno che una stessa disciplina ed
una stessa uniforme. – Le distinzioni di grado e di subordinazione non
sussistono che relativamente al servizio e per la sua durata.
6.
Gli ufficiali sono eletti a tempo, e non possono essere rieletti che dopo un
intervallo di servizio come soldati. – Nessuno comanderà la guardia nazionale
in più di un distretto.
7.
Tutte le parti della forza pubblica, impiegate per la sicurezza dello Stato
contro i nemici esterni, agiranno sotto gli ordini del Re.
8.
Nessun corpo o distaccamento di truppe di linea può agire all’interno del Regno
senza una richiesta legale.
9.
Nessun agente della forza pubblica può entrare nella casa di un cittadino, se
non è per l’esecuzione di mandati di polizia e di giustizia o nei casi
formalmente previsti dalla legge.
10.
La richiesta della forza pubblica all’interno del Regno spetta ai funzionari
civili, secondo le regole determinate dal Potere legislativo.
11.
Se dei disordini agitano tutto un dipartimento, il Re darà, sotto la
responsabilità dei suoi ministri, gli ordini necessari per l’esecuzione delle
leggi e il ristabilimento dell’ordine, ma a condizione di informare il Corpo
legislativo, se è riunito, e di convocarlo se è in vacanza.
12.
La forza pubblica è essenzialmente obbediente; nessun corpo armato può
deliberare.
13.
L’armata di terra e di mare, e le truppe destinate alla sicurezza interna, sono
soggette a leggi particolari, sia per il mantenimento della disciplina, sia per
la forma dei giudizi e la natura delle pene in materia di delitti militari.
DEI CONTRIBUTI PUBBLICI
1.
I tributi pubblici saranno deliberati e fissati ogni anno dal Corpo
legislativo, e non potranno permanere al di là dell’ultimo giorno della
sessione seguente, se non saranno stati espressamente rinnovati.
2.
Sotto nessun pretesto i fondi necessari al rimborso del debito nazionale ed al
pagamento della lista civile potranno essere né rifiutati né sospesi. – Il
trattamento dei ministri del culto cattolico pensionati conservati, eletti o
nominati in virtù dei decreti dell’Assemblea nazionale costituente, fanno parte
del debito pubblico. – Il Corpo legislativo non potrà in nessun caso caricare
la Nazione del pagamento dei debiti di qualsiasi individuo.
3.
I conti dettagliati delle spese dei dipartimenti ministeriali, firmati e
certificati dai ministri o ordinatori generali, saranno resi pubblici mediante
la stampa all’inizio delle sessioni di ciascuna legislatura. – Sarà lo stesso
del gettito delle diverse imposte, e di tutte le rendite pubbliche. – I quadri
di queste spese ed entrate saranno classificati secondo la loro natura, e indicheranno
le somme incassate e spese anno per anno in ciascun distretto. – Le spese
particolari per ciascun dipartimento, e relative ai tribunali, ai corpi
amministrativi e agli altri istituti saranno parimenti rese pubbliche.
4.
Gli amministratori di dipartimento e i sottoamministratori non potranno
stabilire alcun tributo pubblico, né fare alcuna ripartizione oltre il tempo e
le somme fissate dal Corpo legislativo, né deliberare o permettere, senza
esserne autorizzati, alcun prestito locale a carico dei cittadini del
dipartimento.
5.
Il Potere esecutivo dirige e sorveglia la percezione e il versamento dei
tributi, e dà tutti gli ordini necessari a tal fine.
DEI RAPPORTI DELLA NAZIONE
FRANCESE
CON LE NAZIONI STRANIERE
La
Nazione francese rinunzia ad intraprendere qualsiasi guerra al fine di fare
delle conquiste e non impiegherà mai le proprie forze contro la libertà di
alcun popolo. – La Costituzione non ammette il diritto di albinaggio. Gli
stranieri, residenti o meno in Francia, succedono ai loro parenti stranieri o
Francesi. Essi possono gestire contrattualmente, acquistare o ricevere beni
situati in Francia, e disporvi, al pari dei cittadini francesi, di tutti i
mezzi autorizzati dalle leggi. – Gli stranieri che si trovano in Francia sono
sottoposti alla stesse leggi penali e di polizia dei cittadini francesi, salve
le convenzioni stipulate con le Potenze straniere; le loro persone, i loro
beni, le loro professioni, i loro culti sono egualmente protetti dalla legge.
DELLA REVISIONE DEI DECRETI
COSTITUZIONALI
1.
L’Assemblea nazionale costituente dichiara che la Nazione ha il diritto
imprescrittibile di cambiare la sua Costituzione; e tuttavia, considerando che
è più conforme all’interesse nazionale usare soltanto, coi mezzi previsti dalla
stessa Costituzione, del diritto di riformarne gli articoli di cui l’esperienza
avrà fatto sentire gli inconvenienti, decreta che vi si procederà attraverso
una Assemblea di Revisione nella forma seguente:
2.
Quando tre legislature consecutive avranno emesso un voto uniforme per il
cambiamento di qualche articolo costituzionale, si darà luogo alla revisione
richiesta.
3.
La prossima legislatura e la successiva non potranno proporre la riforma di
alcun articolo costituzionale.
4.
Delle tre legislature che potranno in seguito proporre qualche cambiamento, le
due prime non si occuperanno di questo oggetto che negli ultimi due mesi della
loro ultima sessione, e la terza alla fine della sua prima sessione annuale, o
all’inizio della seconda. – Le loro deliberazioni in materia saranno soggette
alle stesse forme degli atti legislativi; ma i decreti coi quali esse avranno
emesso il loro voto non saranno soggetti alla sanzione del Re.
5.
La quarta legislatura, aumentata di duecentoquarantanove membri eletti in ciascun
dipartimento, mediante il raddoppio del numero ordinario dato a ciascun [dipartimento] dalla sua popolazione,
formerà l’Assemblea di Revisione. – Questi duecentoquarantanove membri saranno
eletti dopo che la nomina dei rappresentanti del Corpo legislativo sarà terminata,
e ne sarà fatto un processo verbale separato. – L’Assemblea di Revisione non
sarà composta che da una camera.
6.
I membri della terza legislatura che avrà richiesto il cambiamento non potranno
essere eletti all’Assemblea di Revisione.
7. I membri dell’Assemblea di Revisione,
dopo aver pronunciato tutti insieme il giuramento di vivere liberi o morire, presteranno individualmente quello di limitarsi a statuire sugli oggetti che
saranno stati loro sottomessi per il voto uniforme delle tre legislature precedenti;
di mantenere, per il resto, con tutte le loro possibilità, la Costituzione del
Regno, decretata dall’Assemblea Nazionale Costituente negli anni 1789, 1790 e
1791, e di essere in tutto fedeli alla Nazione, alla Legge ed al Re.
8. L’Assemblea
di Revisione sarà tenuta ad occuparsi subito, e senza indugio, degli oggetti
che saranno stati sottoposti al suo esame: appena il suo lavoro sarà terminato,
i duecentoquarantanove membri nominati in aumento si ritireranno senza poter
prendere parte, in alcun caso, agli atti legislativi.
Le
colonie e i possedimenti francesi in Asia, Africa e America, sebbene facciano
parte dell’Impero francese, non sono compresi nella presente Costituzione.
Nessuno dei poteri istituiti dalla
Costituzione ha il diritto di cambiarla nel suo insieme né nelle sue parti,
salvo le riforme che potranno esser fatte mediante revisione, conformemente
alle disposizioni del precedente titolo VII.
L’Assemblea Nazionale Costituente ne affida
il deposito alla fedeltà del Corpo legislativo, del Re e dei Giudici, alla
vigilanza dei padri di famiglia, alle spose e alle madri, all’affetto dei
giovani cittadini, al coraggio di tutti i Francesi.
I decreti emanati dall’Assemblea Nazionale
Costituente, che non sono compresi nell’Atto costituzionale che precede, saranno
eseguiti come leggi; e le leggi anteriori alle quali esso non ha derogato
saranno egualmente osservate, finché gli uni o le altre non saranno state
revocate o modificate dal Potere legislativo.
L’Assemblea
Nazionale, avendo ascoltato la lettura dell’Atto costituzionale che precede,
dichiara che la Costituzione è compiuta, e che essa non vi ha nulla da mutare.
– Sarà nominata all’istante una deputazione di sessanta membri per offrire, in
giornata, l’Atto costituzionale al Re.
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