COSTITUZIONE DEGLI STATI UNITI D’AMERICA
15 settembre
1787
|
|
I numerosi emendamenti apportati poi alla Costituzione federale sono segnalati in corsivo nel testo degli articoli interessati, e sono comunque riportati integralmente alla fine del documento, con l’indicazione dell’anno di approvazione.
Per andare all’inizio di un articolo o agli Emendamenti cliccare sui numeri che seguono:Art.I (il legislativo) - II (la Presidenza) - III (il Giudiziario) - IV (gli Stati e i loro cittadini) - V (gli emendamenti alla Costituzione) - VI (la superiorità della Costituzione) - VII (l'entrata in vigore della Costituzione) - Emendamenti.Per tornare all'inizio cliccare sul numero dell’articolo.
Noi, Popolo degli Stati Uniti, allo Scopo di realizzare
una più perfetta Unione, stabilire la Giustizia, garantire la Tranquillità
interna, provvedere per la difesa comune, promuovere il Benessere generale
ed assicurare le Benedizioni della Libertà a noi stessi ed alla
nostra Posterità, ordiniamo e stabiliamo questa Costituzione per
gli Stati Uniti d’America.
Sez.
2.
La Camera dei Rappresentanti sarà composta di Membri scelti ogni
due anni dal popolo dei diversi Stati, ed in ciascuno Stato gli Elettori
dovranno avere i requisiti richiesti per essere Elettori della camera più
numerosa del Legislativo dello Stato.
Non
può essere Rappresentante chi non abbia compiuto l’età di
25 anni, non sia da sette anni cittadino degli Stati Uniti, ed al momento
delle elezioni non sia abitante nello Stato in cui viene eletto.
I
rappresentanti e i tributi diretti saranno ripartiti tra i diversi Stati
che facciano parte di questa Unione, in proporzione alla loro rispettiva
consistenza numerica, che sarà determinata aggiungendo al totale
degli uomini liberi – compresi quelli che vi svolgono un servizio per un
limitato periodo di tempo ed esclusi gli Indiani non soggetti a imposte
– i tre quinti di tutti gli altri [e cioè degli schiavi: disposizione
modificata con gli emendamenti XIII-XV]. Il computo effettivo sarà
fatto entro tre anni dalla prima riunione del Congresso degli Stati Uniti,
ed entro ogni successivo termine di dieci anni, nel modo che essi [i
rappresentanti] stabiliranno con legge. Il numero dei Rappresentanti
non sarà superiore a uno per ogni trentamila [abitanti],
ma ciascuno Stato avrà almeno un Rappresentante; e finché
tale computo non sarà fatto, lo Stato del New Hampshire avrà
diritto di eleggerne tre, il Massachusetts otto, il Rhode Island e le Piantagioni
di Providence uno, il Connecticut cinque, il New York sei, il New Jersey
quattro, la Pennsylvania otto, il Delaware uno, il Maryland sei, la Virginia
dieci, il North Carolina cinque, il South Carolina cinque, e la Georgia
tre [in base a questa disposizione, a causa della formazione di numerosi
nuovi Stati la Camera giunse progressivamente fino a 435 membri. Per evitarne
l’ulteriore accrescimento, nel 1929 il numero fu fissato a tale cifra,
distribuendo i seggi tra gli Stati in relazione ai risultati dei censimenti].
Quando
si vengano a determinare posti vacanti nella rappresentanza di uno Stato
la corrispondente autorità esecutiva emetterà i provvedimenti
per le elezioni per colmare tali posti vacanti.
La
Camera dei Rappresentanti sceglierà il suo Speaker e gli
altri suoi funzionari; ed avrà in via esclusiva il potere di impeachment.
Sez.
3.
Il Senato degli Stati Uniti sarà composto da due Senatori per ciascuno
Stato, eletti dai locali corpi legislativi [disposizione modificata
con il XVII emendamento, sez.1] per sei anni; ed ogni Senatore avrà
un voto.
Immediatamente
dopo che si saranno riuniti a seguito delle prime elezioni, essi saranno
divisi nel modo più uniforme possibile in tre classi. I seggi dei
Senatori della prima classe si riterranno vacanti allo scadere del secondo
anno, quelli della seconda classe allo scadere del quarto anno e quelli
della terza classe allo scadere del sesto anno, in modo tale che un terzo
[del Senato] sarà eletto ogni due anni. E se si determinano
seggi vacanti per dimissioni o altro durante i periodi di sospensione dei
legislativi di ciascuno Stato, gli esecutivi locali possono fare delle
nomine provvisorie fino alla successiva riunione dei legislativi, che copriranno
tali posti vacanti [disposizione modificata con il XVII emendamento,
sez.2].
Non
può essere Senatore chi non abbia compiuto i 30 anni d’età,
non sia da nove anni cittadino degli Stati Uniti ed al momento delle elezioni
non risieda nello Stato per il quale viene eletto.
Il
Vice presidente degli Stati Uniti sarà Presidente del Senato, ma
non vi avrà voto, se non quando si abbia parità di voti.
Il
Senato sceglierà gli altri suoi funzionari ed anche un Presidente
pro tempore, per il caso in cui il Vice Presidente manchi o eserciti
l’ufficio di Presidente degli Stati Uniti.
Il
Senato avrà in via esclusiva il potere di giudicare su tutti i casi
di impeachment. Quando di riunisce a tal fine, dovrà prestare
giuramento o impegno solenne. Se è sotto accusa il Presidente degli
Stati Uniti, presiederà il Giudice in capo della Corte Suprema;
e nessuno sarà dichiarato colpevole senza il concorso dei voti dei
due terzi dei presenti.
Le
condanne per i casi di impeachment non andranno oltre alla rimozione
dalla carica ed all’interdizione dal tenere e godere qualsiasi carica onorifica,
fiduciaria o retribuita alle dipendenze degli Stati Uniti: ma il condannato
sarà non di meno responsabile e soggetto a imputazione, processo,
giudizio e condanna penale, secondo il diritto comune.
Sez.
4.
I tempi, i luoghi e le modalità per le elezioni dei Senatori e dei
Rappresentanti saranno stabiliti in ciascuno Stato dal Legislativo locale;
ma in ogni tempo il Congresso potrà con legge disporre o modificare
la relativa disciplina, salvo che per la sede dell’elezione dei Senatori.
Il
Congresso dovrà riunirsi almeno una volta l’anno, e la riunione
sarà il primo lunedì di dicembre [disposizione modificata
con il XX emendamento, sez.2], salvo che non stabilisca con legge un
giorno diverso.
Sez.
5.
Ciascuna Camera sarà giudice di elezioni, voti e requisiti dei propri
membri, e la maggioranza di ciascuna costituirà il quorum
per trattare gli affari; tuttavia un numero inferiore può disporre
aggiornamenti da un giorno all’altro ed è autorizzata ad imporre
la presenza dei membri assenti, nei modi e con le sanzioni che ciascuna
Camera potrà prevedere.
Ciascuna
Camera può determinare le regole per i propri lavori, punire i suoi
membri per comportamenti scorretti e, con la maggioranza dei due terzi,
espellere uno dei suoi membri.
Ciascuna
Camera terrà un verbale dei suoi lavori e lo pubblicherà
periodicamente, togliendo le parti che a suo giudizio richiedono la segretezza;
ed i voti favorevoli e contrari dei membri di ciascuna camera su ogni questione
devono essere inseriti nel verbale a richiesta di un quinto dei membri
presenti.
Durante
le sessioni del Congresso nessuna delle due Camere potrà, senza
il consenso dell’altra, aggiornarsi per più di tre giorni od in
qualsiasi luogo diverso da quello in cui le due Camere sederanno.
Sez.
6.
Senatori e Rappresentanti riceveranno un compenso per i loro servizi, da
determinare per legge e da pagare a carico del Tesoro degli Stati Uniti.
In ogni caso tranne che per tradimento, fellonia o violazione dell’ordine
pubblico, essi saranno esenti da arresti durante la loro partecipazione
alle sessioni delle rispettive Camere e mentre vi si recano o ne fanno
ritorno; e per qualsiasi discorso e dibattito in ciascuna camera, essi
non potranno ricevere contestazioni in qualsiasi altro luogo.
Nessun
Senatore o Rappresentante potrà, durante il periodo per il quale
è eletto, essere nominato a qualsiasi carica pubblica sotto l’autorità
degli Stati Uniti, che sarà stata istituita o la cui retribuzione
sia stata aumentata durante tale periodo; e nessuno che abbia un qualsiasi
ufficio alle dipendenze degli Stati Uniti potrà esser membro di
una delle Camere finché resta in carica nell’ufficio. ******
Sez.
7.
Tutti i progetti di legge per l’esazione di imposte debbono avere origine
nella Camera dei Rappresentanti; ma il Senato può fare proposte
o concorrere con emendamenti come per gli altri progetti.
Ogni
progetto di legge che sia stato approvato dalla Camera dei Rappresentanti
e dal Senato dovrà, prima di diventare legge, essere presentato
al Presidente degli Stati Uniti; e questi, se lo approva, dovrà
firmarlo, ma altrimenti dovrà restituirlo con le sue obiezioni alla
Camera dalla quale esso ha avuto origine, la quale dovrà riportare
per intero tali obiezioni nei suoi verbali e procedere ad un riesame. Se
dopo tale riesame i due terzi di quella camera consentiranno ad approvare
il progetto, esso sarà trasmesso, assieme alle obiezioni [del
presidente], all’altra Camera, dalla quale esso sarò analogamente
riesaminato e, se approvato dai due terzi di questa Camera, diventerà
legge. Ma in tutti questi casi i voti di entrambe le Camere dovranno essere
manifestati con dei Sì e No [cioè a scrutinio palese]
e i nomi delle persone che votano a favore e contro il progetto dovranno
esser trascritti nei verbali della rispettiva Camera. Se un qualche progetto
non viene rinviato dal Presidente entro 10 giorni (domeniche escluse) dopo
che gli è stato presentato, lo stesso progetto diventa legge, come
se fosse stato firmato, a meno che il Congresso, aggiornandosi, non abbia
impedito che gli venisse rinviato, nel qual caso il progetto non diventerà
legge.
Qualsiasi
ordine, risoluzione o voto per i quali sia necessario il concorso del Senato
e della Camera dei Rappresentanti (salvo una questione di aggiornamento)
dovrà esser presentato al Presidente degli Stati Uniti; e prima
che esso abbia effetto dovrà venire approvato da lui, o venendone
disapprovato dovrà essere nuovamente votato dai due terzi del Senato
e della Camera dei Rappresentanti, secondo le regole e i limiti prescritti
per il caso di progetti di legge.
Sez.
8.
Il Congresso avrà il potere: – Di fissare e riscuotere tasse, diritti,
imposte e dazi, di pagare i debiti [pubblici] e provvedere alla
difesa comune e al benessere generale degli Stati Uniti; ma i diritti,
le imposte e i dazi saranno uniformi in tutti gli Stati Uniti;
Di
prendere danaro in prestito sul credito degli Stati Uniti;
Di
regolare il commercio coi Paesi stranieri, tra gli Stati e con le tribù
indiane;
Di
stabilire una disciplina uniforme della Naturalizzazione, e leggi uniformi
in materia di fallimento in tutti gli Stati Uniti;
Di
battere moneta, di regolare il valore di questa e delle monete straniere,
e di fissare lo standard dei pesi e delle misure;
Di
provvedere a punire la contraffazione dei titoli e della moneta corrente
degli Stati Uniti;
Di
stabilire Uffici postali e Linee postali;
Di
promuovere il progresso della scienza e delle arti utili, assicurando per
periodi limitati di tempo agli Autori ed agli Inventori il diritto esclusivo
sui loro scritti e scoperte;
Di
costituire Tribunali inferiori alla Corte suprema;
Di
definire e punire gli atti di pirateria e fellonia compiuti in alto mare
e le offese contro il Diritto delle Genti;
Di
dichiarare guerra, di concedere licenze di preda e di rappresaglia, e di
stabilire regole sulle prede in terra e in mare;
Di
reclutare e mantenere eserciti, ma nessun tipo di acquisizione di danaro
a tal fine potrà esser votato per un termine più lungo di
due anni;
Di
creare e mantenere una marina militare;
Di
stabilire regole per l’amministrazione e il governo delle forze militari
di terra e di mare;
Di
provvedere a convocare la Milizia per l’esecuzione delle leggi dell’Unione,
per reprimere insurrezioni e respingere invasioni;
Di
provvedere a organizzare, armare e disciplinare la Milizia e a disporre
quale parte di essa sia impiegata al servizio degli Stati Uniti, riservando
ai relativi Stati la nomina degli ufficiali e la funzione di addestrare
la Milizia in conformità alla disciplina dettata dal Congresso;
Di
esercitare in via esclusiva e per qualsiasi caso il potere legislativo
in quel Distretto (di non più di dieci miglia quadrate) che, per
cessione di alcuni Stati e con l’accettazione del Congresso, diverrà
la sede del Governo degli Stati Uniti, e di esercitare eguali poteri su
tutti i luoghi acquistati, con il consenso dei corpi legislativi dello
Stato in cui si trovano per erigervi fortilizi, magazzini, arsenali, cantieri
e altri edifici di necessità [pubblica]; e
Di
fare tutte le leggi che saranno necessarie e utili per portare ed esecuzione
i poteri predetti e tutti gli altri poteri di cui questa Costituzione investe
il Governo degli Stati Uniti od i suoi Dipartimenti e funzionari.
Sez.
9.
L’immigrazione o l’introduzione delle persone che gli Stati ora esistenti
riterranno opportuno ammettere, non potrà esser vietata dal Congresso
prima dell’anno 1808, ma potrà essere imposta una tassa o un diritto
su simili immigrazioni, non eccedente dieci dollari per persona.
Il
privilegio del mandato di Habeas Corpus non potrà essere
sospeso, se non quando, in casi di rivolta o di invasione, la Sicurezza
pubblica lo richieda.
Non
potrà essere emanato alcun Bill of Atteinder [atti legislativi
di condanna o leggi penali ad personam] né alcuna legge ex
post facto [che cioè punisca come reato un fatto che non era
tale quando fu compiuto].
Non
potrà esser fissata alcuna capitazione o imposta diretta, se non
in proporzione degli averi o del censimento come qui in precedenza regolato
[v. però il XVI emendamento].
Non
potrà essere fissata alcuna tassa o diritto sugli articoli esportati
da alcuno degli Stati.
Nessuna
preferenza potrà esser fatta, da qualsiasi disciplina commerciale
o fiscale, in favore dei porti di uno degli Stati su quelli di un altro:
né le navi che muovono da o verso uno Stato potranno essere obbligate
ad entrare, sgomberare o pagare diritti in un altro Stato.
Nessuna
somma potrà esser pagata dal Tesoro se non in conseguenza di stanziamenti
disposti con legge. E un regolare bilancio preventivo e consuntivo delle
entrate e delle spese di danaro pubblico dovrà essere periodicamente
pubblicato.
Nessun
titolo di nobiltà sarà concesso dagli Stati Uniti; e nessuno
che detenga uffici retribuiti o di fiducia alle dipendenze degli Stati
Uniti potrà, senza il consenso del Congresso, accettare doni, emolumenti,
uffici, titoli di qualsiasi natura da parte di qualsiasi monarca, principe
o Stato straniero.
Sez.
10.
Nessuno Stato potrà partecipare a trattati, alleanze o patti confederali;
concedere licenze di preda e rappresaglia; battere moneta; emettere titoli
di credito; costituire come mezzo di pagamento di debiti cose diversa dalla
moneta d’oro e d’argento; approvare dei Bill of Atteinder, leggi
ex post facto o leggi che indeboliscano gli effetti obbligatori
dei contratti, o che diano titoli di nobilità.
Nessuno
Stato potrà, senza il consenso del Congresso, fissare imposte o
diritti sulle importazioni o sulle esportazioni, salvo ciò che sia
assolutamente necessario per l’esecuzione delle sue leggi sulle ispezioni;
ed il gettito di tutti i diritti e imposte fissati da uno Stato sulle importazioni
o sulle esportazioni sarà per l’uso del Tesoro degli Stati Uniti;
e tutte le leggi del genere saranno sottoposte alla revisione ed al controllo
del Congresso.
Nessuno
Stato potrà, senza il consenso del Congresso, fissar diritti sul
tonnellaggio, tenere truppe o navi da guerra in tempo di pace, formare
accordi o unioni con un altro Stato o Potenza straniera o impegnarsi in
una guerra, salvo un’effettiva invasione o un pericolo così imminente
da non consentire alcun ritardo.
Ciascuno
Stato nominerà, nel modo che sarà prescritto dal Legislativo
locale, un numero di Elettori pari al totale dei Senatori e dei Rappresentanti
ai quali lo Stato abbia titolo nel Congresso: ma nessun Senatore o Rappresentante
o persona che abbia un ufficio fiduciario o retribuito dagli Stati Uniti
potrà esser nominato come Elettore.
[Comma
abrogato con il XII emendamento] Gli Elettori di riuniranno nei rispettivi
Stati e voteranno a scrutinio segreto per due persone, di cui almeno una
non dev’essere un abitante del loro stesso Stato. Essi faranno una lista
di tutte le persone che abbiano ottenuto voti, e del numero di voti ottenuto
da ciascuno; la quale lista essi dovranno firmare, certificare e trasmettere
sotto sigillo alla sede del Governo degli Stati Uniti, indirizzata al Presidente
del Senato. Il Presidente del Senato, in presenza del Senato e della Camera
dei Rappresentanti, aprirà tutte queste certificazioni e i voti
saranno contati. La persona che avrà il maggior numero di voti sarà
il Presidente, se tale numero rappresenta la maggioranza del totale degli
Elettori nominati; e se c’è più di uno che ha questa maggioranza,
e hanno un egual numero di voti, allora la Camera dei Rappresentanti deve
immediatamente scegliere a scrutinio segreto uno di loro come Presidente;
mentre se nessuno ha tale maggioranza, allora tra i primi cinque della
lista la stessa Camera in modo analogo dovrà scegliere il Presidente.
Però nello scegliere il Presidente i voti saranno dati per Stati,
e la rappresentanza di ciascuno Stato disporrà di un voto. E a tal
fine il quorum [inteso come numero legale per la validità
della votazione] sarà costituito dalle rappresentanze, composte
da una o più persone, dei due terzi degli Stati, e la maggioranza
degli Stati sarà necessaria per la scelta. In ogni caso, dopo la
scelta del Presidente, la persona che ha il maggior numero di voti degli
Elettori sarà il Vice presidente. Ma se restano due o più
che abbiano un egual numero di voti, il Senato sceglierà tra loro
il Vice presidente a scrutinio segreto.
Il
Congresso determina il tempo per la scelta degli Elettori [fissato con
una legge nel 1792 al martedì che segue il primo lunedì di
novembre, ogni 4 anni] e il giorno in cui essi voteranno [fissato
con una legge nel 1934 al lunedì che segue il secondo mercoledì
di dicembre]; il quale giorno deve essere lo stesso in tutti gli Stati
Uniti [cfr. anche il XX emendamento].
Nessuno
che non sia cittadino per nascita, o cittadino degli Stati Uniti all’epoca
in cui questa Costituzione è adottata, è eleggibile all’ufficio
di Presidente; né è eleggibile a tale ufficio chi non abbia
compiuto l’età di 35 anni e non sia residente da 14 anni negli Stati
Uniti.
In
caso di rimozione del Presidente dall’ufficio o di sua morte, dimissioni
o incapacità ad esercitare i poteri e i doveri del detto Ufficio,
questo passerà al Vice presidente, e il Congresso dovrà con
legge provvedere per i casi di rimozione, morte, dimissioni o incapacità
sia del Presidente sia del Vice presidente, dichiarando quale funzionario
agirà in tal caso come Presidente, e tale funzionario agirà
di conseguenza finché tale incapacità venga a cessare o sia
eletto un Presidente.
Il
Presidente dovrà ricevere per i suoi servizi, a tempi determinati,
un compenso, che non potrà essere né aumentato né
diminuito durante il periodo per il quale è stato eletto, ed egli
non potrà ricevere in tale periodo qualsiasi altro emolumento dagli
Stati Uniti o da alcuno degli Stati.
Prima
di entrare nella pienezza del suo ufficio, egli deve prestare il seguente
giuramento o affermazione solenne: «Io solennemente giuro (o affermo)
che svolgerò fedelmente l’ufficio di Presidente degli Stati Uniti,
e che preserverò, proteggerò e difenderò al massimo
delle mie capacità la Costituzione degli Stati Uniti».
Sez.
2.
Il Presidente sarà Comandante in capo dell’Esercito e della Marina
degli Stati Uniti, e della Milizia dei diversi Stati quando chiamata al
servizio attivo degli Stati Uniti; egli può chiedere l’opinione
scritta del principale funzionario in ciascuno dei Dipartimenti dell’esecutivo
su qualsiasi oggetto che attenga ai doveri dei rispettivi uffici, ed avrà
il potere di concedere commutazioni di pene e grazie per offese contro
gli Stati Uniti, salvi i casi di impeachement.
Egli
avrà il potere, con il parere ed il consenso del Senato, di stipulare
trattati, purché vi concorrano i due terzi dei Senatori presenti;
e con il parere ed il consenso del Senato nominerà gli Ambasciatori,
gli altri Rappresentanti pubblici ed i Consoli, i Giudici della Corte Suprema
e tutti gli altri funzionari degli Stati Uniti la cui nomina non sia qui
altrimenti disciplinata, e che sarà stabilita con legge: ma il Congresso
può con legge attribuire la nomina di questi funzionari inferiori,
come riterrà conveniente, al solo Presidente o alle Corti giudiziarie
o ai capi dei Dipartimenti [disposizione modificata con l’XI emendamento]
Il
Presidente avrà il potere di coprire i posti che si rendessero vacanti
durante gli aggiornamenti del Senato, concedendo incarichi provvisori che
dureranno fino alla fine della sessione successiva.
Sez.
3.
Egli darà di tempo in tempo al Congresso una Informativa sullo stato
dell’Unione, e raccomanderà alla considerazione [delle Camere]
le misure che giudicherà necessarie e convenienti; egli potrà,
in occasioni straordinarie, convocare entrambe le Camere o una di esse,
ed in caso di disaccordi tra di esse sulla data del loro aggiornamento
egli le potrà aggiornare al momento che riterrà migliore;
egli curerà che le leggi siano fedelmente eseguite e darà
ordini a tutti i funzionari degli Stati Uniti.
Sez.
4.
Il Presidente, il Vice presidente e tutti i funzionari civili degli Stati
Uniti potranno essere rimossi dai loro uffici su accusa e verdetto di colpevolezza
di tradimento, corruzione o altri gravi crimini e misfatti.
Sez.
1.
Del potere giudiziario degli Stati Uniti saranno investite una Corte Suprema
e le Corti inferiori che di tempo in tempo il congresso potrà istituire
e disciplinare. I giudici, sia della Corte suprema sia di quelle inferiori,
conserveranno le loro cariche finché manterranno buona condotta,
e riceveranno per i loro servizi, a tempi prefissati, un compenso che non
potrà esser diminuito durante la loro permanenza in carica.
Sez.
2.
Il potere giudiziario si estenderà a tutte le cause di stretto diritto
e di equità, fondate sulla disciplina di questa Costituzione, delle
leggi degli Stati Uniti e dei trattati stipulati, o che saranno stipulati
sotto la loro autorità; a tutte le cause che riguardano ambasciatori,
altri rappresentanti pubblici o consoli; a tutte le cause di ammiragliato
e di giurisdizione marittima; alle controversie nelle quali gli Stati Uniti
siano una delle parti; alle controversie tra due o più Stati; tra
uno Stato e i cittadini di un altro Stato; tra i cittadini di diversi Stati;
tra cittadini dello stesso stato che reclamino terre in base a concessioni
di altri Stati, e fra uno Stato, e i suoi cittadini, e Stati o cittadini
o soggetti stranieri.
In
tutti i casi riguardanti ambasciatori, altri rappresentanti pubblici o
consoli, e quelli in cui uno Stato sia parte, la Corte suprema ha giurisdizione
originaria. In tutti gli altri casi prima menzionati, la Corte suprema
ha giurisdizione d’appello, sia in diritto sia in fatto, con le eccezioni
e secondo le regole che il Congresso stabilirà.
Il
processo per tutti i reati, tranne i casi di impeachment, sarà
mediante giuria; e tale processo sarà tenuto nello Stato dove i
detti reati sarebbero stati commessi; ma se non sono commessi all’interno
di alcuno degli Stati, il processo avverrà nel luogo o nei luoghi
che il Congresso avrà stabilito con legge.
Sez.
3.
Il tradimento nei confronti degli Stati Uniti consisterà esclusivamente
nell’aver mosso guerra contro di essi o essersi congiunti ai loro nemici
dando loro aiuto e sostegno. Nessuno potrà esser condannato per
tradimento se non con la testimonianza di due testimoni del medesimo atto
manifesto, o per confessione in un pubblico processo.
Il
Congresso avrà il potere di emettere una condanna per tradimento,
ma nessuna condanna per tradimento può determinare effetti negativi
sui discendenti o confische che vadano oltre la vita del condannato.
Sez.
2.
I cittadini di ciascuno Stato hanno diritto in tutti gli altri Stati a
tutti i privilegi e immunità dei cittadini.
Una
persona accusata in qualsiasi Stato di tradimento o fellonia o altro crimine,
che si sia sottratto alla Giustizia e che sia trovato in un altro Stato,
su domanda dell’autorità esecutiva dello Stato dal quale è
fuggito sarà consegnato per essere ricondotto nello Stato che ha
giurisdizione per il reato.
Nessuna
persona, tenuta ad un servizio o un lavoro in uno Stato secondo le leggi
locali, rifugiandosi in un altro Stato e per effetto di qualsiasi legge
o regola colà vigente potrà essere esentata da tale servizio
o lavoro, ma dovrà esser riconsegnata su richiesta della parte a
cui tale servizio o lavoro sia dovuto [disposizione riferita essenzialmente
agli schiavi fuggitivi: si ritiene abrogata dal XIII emendamento].
Sez.
3.
Nuovi Stati possono essere ammessi dal Congresso in questa Unione; ma nessuno
Stato sarà formato o istituito all’interno della giurisdizione di
un altro Stato; né alcuno Stato potrà esser formato con la
fusione di due o più Stati, o parti di Stati, senza il consenso
sia dei corpi legislativi degli Stati interessati, sia del Congresso.
Il
Congresso avrà il potere di disporre e produrre tutte le necessarie
regole e discipline concernenti il territorio o altre proprietà
appartenenti agli Stati Uniti; e nulla in questa Costituzione potrà
essere interpretato in modo da pregiudicare qualsiasi pretesa degli Stati
Uniti o di un qualsiasi singolo Stato.
Sez.
4.
Gli Stati Uniti garantiranno a tutti gli Stati di questa Unione la forma
repubblicana di governo, e proteggeranno ciascuno di essi da invasioni;
e, su richiesta del Legislativo o dell’esecutivo (quando il legislativo
non possa essere convocato), anche da ogni violenza interna.
Questa
Costituzione, e le leggi degli Stati Uniti che saranno fatte in sua applicazione;
e tutti i trattati stipulati o che saranno stipulati sotto l’autorità
degli Stati Uniti, costituiranno la legge suprema del Paese; e in ciascuno
Stato i giudici ne saranno vincolati, senza considerare qualsiasi cosa
sia disposta in contrario nella Costituzione o nelle leggi di qualsiasi
Stato.
I
Senatori e i Rappresentanti sopra menzionati, e i membri dei diversi Legislativi
statali, e tutti i funzionari amministrativi e giudiziari sia degli Stati
Uniti sia dei diversi Stati, saranno tenuti per giuramento o per solenne
affermazione a sostenere questa Costituzione; ma nessuna prova di fede
religiosa potrà essere richiesta come requisito per qualsiasi ufficio
o incarico pubblico alle dipendenze degli Stati Uniti.
FATTO
in assemblea con il consenso unanime degli Stati presenti, il diciassettesimo
giorno di settembre nell’anno di nostro Signore mille settecento ottantasette,
e dodicesimo dall’Indipendenza degli Stati Uniti d’America. In fede di
che noi abbiamo qui sotto apposto le nostre firme.
(seguono
le firme dei costituenti)
(I primi
dieci emendamenti sono del 1787. Degli altri si indica tra parentesi l’anno
di approvazione)
I.
Il Congresso non potrà fare alcuna legge che stabilisca una religione
di Stato o che proibisca il libero esercizio di una religione; o che limiti
la libertà di parola o di stampa; o il diritto del popolo di riunirsi
pacificamente, e di rivolgere petizioni al governo per la riparazione di
torti.
II.
Essendo necessaria, per la sicurezza di uno Stato libero, una Milizia ben
organizzata, non sarà violato il diritto del popolo di tenere e
portare armi.
III.
Nessun soldato potrà, in tempo di pace, essere acquartierato in
una casa senza il consenso del relativo proprietario, né in tempo
di guerra se non nei modi che saranno prescritti dalla legge.
IV.
Il diritto dei cittadini ad essere assicurati nelle loro persone, case,
carte ed effetti contro perquisizioni e sequestri non ragionevoli, non
potrà essere violato, e non potranno essere emessi mandati se non
su motivi probabili, sostenuti da giuramenti o solenni affermazioni e con
una dettagliata descrizione del luogo da perquisire e delle persone o cose
da prendere in custodia.
V.
Nessuno sarà tenuto a rispondere per un reato capitale o altrimenti
infamante, se non su denuncia o accusa di un Gran giurì, salvo che
per i casi che si ponessero presso le forze di terra o di mare o presso
la Milizia, quando si trovino in servizio attivo in tempo di guerra o di
pericolo pubblico; e nessuno può essere esposto due volte per lo
stesso delitto a rischiare la vita o le membra; né sarà costretto
in un qualsiasi processo penale a testimoniare contro se stesso, né
sarà privato della vita, della libertà o delle proprietà
senza un regolare procedimento legale [due process of Law]; né
la proprietà privata potrà esser presa per un uso pubblico,
senza un giusto compenso.
VI.
In ogni processo penale, l’accusato avrà il diritto ad un procedimento
pronto e pubblico, con una giuria imparziale di persone dello Stato e del
distretto in cui il delitto sia stato commesso; il quale distretto dovrà
essere previamente determinato dalla legge; e avrà il diritto di
essere informato della natura e del motivo dell’accusa; di esser posto
a confronto coi testi a suo carico; di avere strumenti cogenti per ottenere
testimonianze in proprio favore, e di avere l’assistenza di un avvocato
per la sua difesa.
VII.
Nei processi di common law, in cui il valore della controversia
ecceda i venti dollari, sarà preservato il diritto al giudizio per
mezzo di giuria, e nessun fatto giudicato da una giuria potrà essere
riesaminato in qualsiasi corte degli Stati Uniti se non secondo le regole
del common law.
VIII.
Non si potranno richiedere cauzioni eccessive, né imporre ammende
eccessive, né infliggere pene crudeli e inusitate.
IX.
Il fatto che la Costituzione enumeri determinati diritti non potrà
intendersi nel senso di negare o di deprezzare altri diritti che il popolo
si sia riservato.
X.
I poteri che la costituzione non attribuisce agli Stati Uniti né
inibisce agli Stati, sono riservati ai singoli Stati o al popolo.
XI.
(1798) Il potere giudiziario degli Stati Uniti non si potrà considerare
esteso a qualsiasi processo, di diritto comune o di equity, iniziato
o proseguito contro uno degli Stati Uniti da cittadini di un altro Stato
ovvero da cittadini o sudditi di un qualsiasi Stato straniero.
XII.
(1804) Gli Elettori si riuniranno nei rispettivi Stati, e voteranno a scrutinio
segreto per il Presidente e il Vice-Presidente, uno dei quali almeno dovrà
non essere un abitante del loro stesso Stato; essi indicheranno nelle loro
schede la persona votata come Presidente, e in distinte schede la persona
votata come Vice-Presidente, e faranno distinte liste di tutte le persone
votate come Presidente e di tutte le persone votate come Vice-Presidente,
e del numero dei voti di ciascuno, liste che essi firmeranno e certificheranno
e trasmetteranno sigillate alla sede del governo degli Stati Uniti, dirette
al Presidente del Senato. Il Presidente del Senato, alla presenza del Senato
e della Camera dei Rappresentanti, aprirà tutti i plichi certificati
e i voti saranno contati. La persona che avrà il più alto
numero di voti come Presidente sarà Presidente se tale numero è
la maggioranza del numero totale degli Elettori nominati.E
se nessuno ottiene questa maggioranza, allora tra coloro, non superiori
a tre, che hanno il maggior numero di voti sulla lista delle persone votate
come Presidente, la Camera dei Rappresentanti sceglierà immediatamente,
a scrutinio segreto, il Presidente. Ma nello scegliere il Presidente i
voti saranno dati per Stati, e la rappresentanza di ciascuno Stato disporrà
di un voto; a tal fine il quorum [inteso come numero legale per
la validità della votazione] sarà costituito da uno o
più membri provenienti dai due terzi degli Stati, e la maggioranza
degli Stati sarà necessaria per la scelta. E se la Camera dei Rappresentanti
non sceglierà un Presidente, quando il diritto di scelta le sarà
devoluto, prima del quarto giorno del successivo mese di marzo, allora
il Vice-Presidente agirà come Presidente, come in caso di morte
o altro impedimento costituzionale del Presidente. La persona che ha il
più alto numero di voti come Vice-Presidente sarà Vice-Presidente
se tale numero è la maggioranza del numero totale degli Elettori
nominati, e se nessuno ottiene la maggioranza, allora fra i due numeri
più alti della lista in Senato sceglierà il Vice-Presidente;
a tal fine il quorum sarà costituito dai due terzi del numero
totale dei senatori, e la maggioranza del numero totale sarà necessaria
per la scelta. Ma nessuno che sia costituzionalmente ineleggibile all’ufficio
di Presidente sarà eleggibile a quello di Vice-Presidente degli
Stati Uniti.
XIII.
(1865) Sezione 1. Né la schiavitù né il servizio
non volontario – eccetto che come punizione per un crimine per cui la parte
sarà stata riconosciuta colpevole nelle forme dovute – potranno
esistere negli Stati Uniti o in qualsiasi luogo sottoposto alla loro giurisdizione.
Sezione
2. Il Congresso avrà il potere di dare esecuzione a questo articolo
con la legislazione appropriata.
XIV.
(1868) Sezione
1.
Tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e sottoposte alla
relativa giurisdizione, sono cittadini degli Stati Uniti e dello Stato
in cui risiedono. Nessuno Stato farà o metterà in esecuzione
una qualsiasi legge che limiti i privilegi o le immunità dei cittadini
degli Stati Uniti; né potrà qualsiasi Stato privare qualsiasi
persona della vita, della libertà o della proprietà senza
un processo nelle dovute forme di legge [due process of law]; né
negare a qualsiasi persona sotto la sua giurisdizione l’eguale protezione
delle leggi.
Sezione
2. I
rappresentanti saranno distribuiti tra i vari Stati secondo la rispettiva
popolazione, contando il totale delle persone in ciascuno Stato, escludendo
gli Indiani non soggetti ad imposte. Ma quando [in uno Stato] il
diritto di voto per qualsiasi elezione per la scelta degli elettori per
il Presidente e il Vice-Presidente degli Stati Uniti, i Rappresentanti
nel Congresso, l’Esecutivo e i funzionari giudiziari dello Stato o i membri
delle relative Assemblee legislative, venga negato ad alcuno degli abitanti
maschi di tale Stato, che abbia ventun anni di età e sia cittadino
degli Stati Uniti, o gli sia in qualsiasi modo limitato, eccetto che per
ribellione o altro crimine, la rappresentanza [di tale Stato] sarà
ridotta nella proporzione con cui il numero di tali cittadini maschi è
in rapporto con il totale dei cittadini maschi di ventun anni di età
in tale Stato [modificato
con il XIX Emendamento, che concede il voto alle donne].
Sezione
3. Nessuno potrà essere Senatore o Rappresentante nel Congresso,
o elettore per il Presidente e il Vice-Presidente o potrà tenere
qualsiasi ufficio, civile o militare, presso gli Stati Uniti o presso qualsiasi
Stato, se, avendo previamente prestato giuramento – come membro del Congresso
o come funzionario degli Stati Uniti o come membro del Legislativo di uno
Stato o come funzionario amministrativo o giudiziario in uno Stato –di
difendere la Costituzione degli Stati Uniti, abbia preso parte ad una insurrezione
o ribellione contro di essi o abbia dato aiuto o sostegno ai loro nemici.
Ma il Congresso può, col voto dei due terzi di ciascuna Camera,
rimuovere questa causa di interdizione [ciò che è poi
in effetti avvenuto nel 1898].
Sezione
4. Non potrà essere posta in questione la validità del
debito pubblico degli Stati Uniti, autorizzato con legge, compresi i debiti
contratti per il pagamento di pensioni o premi per servizi resi nel sopprimere
l’insurrezione o la ribellione. Ma né gli Stati Uniti né
i singoli Stati potranno prendersi a carico o pagare debiti o obbligazioni
contratti per aiutare insurrezioni o ribellioni contro gli Stati Uniti,
o qualsiasi indennità per la perdita o l’emancipazione di uno schiavo;
ma tutti i debiti, obbligazioni e indennità di questo tipo si considereranno
illegali e nulli.
Sezione
5.
Il Congresso avrà il potere di dare esecuzione, con la legislazione
appropriata, alle previsioni di questo articolo.
XV.
(1870) Sezione 1. Il diritto di voto dei cittadini degli Stati Uniti
non potrà essere negato o limitato dagli Stati Uniti o da qualsiasi
Stato in ragione della razza, del colore o della precedente condizione
di schiavitù.
Sezione
2. Il Congresso avrà il potere di dare esecuzione a questo articolo
con la legislazione appropriata.
XVI.
(1913) Il Congresso avrà il potere di imporre e di riscuotere tasse
sui redditi derivati da qualsiasi fonte, senza proporzionamenti tra i vari
Stati e senza riguardo a censimenti o conteggi [della popolazione].
XVII.
(1913) Sezione 1. Il Senato degli Stati Uniti sarà composto
di due Senatori provenienti da ciascuno Stato, eletti dal relativo popolo,
per sei anni; ed ogni Senatore avrà un voto. In ciascuno Stato gli
elettori dovranno avere i requisitinecessari
per essere elettori del ramo più numeroso del Legislativo dello
Stato.
Sezione
2. Quando si determinano seggi vacanti nella rappresentanza di qualsiasi
Stato nel Senato, l’autorità esecutiva di tale Stato dovrà
indire le elezioni per la relativa copertura. Salvo che il Legislativo
di ciascuno Stato potrà dare al corrispondente Esecutivo il potere
di effettuare nomine temporanee finché il popolo copra i seggi vacanti
mediante elezioni quando lo disporrà il Legislativo.
Sezione
3. Questo emendamento non potrà essere interpretato in modo
da incidere sull’elezione o la durata di qualsiasi Senatore eletto prima
che esso divenga valido come parte della Costituzione.
XVIII (1919)
[Abrogato
nel 1933 dal XXI Emendamento].
Sezione 1. Dopo un anno dalla ratifica di questo articolo, la produzione,
la vendita o il trasporto di liquori alcolici come bevande all’interno
degli, la loro importazione negli o la loro esportazione dagli Stati Uniti
e dai territori sottoposti alla loro giurisdizione, sono proibiti.
Sezione
2.
Il Congresso e i vari Stati avranno in concorso tra loro il potere di dare
esecuzione a questo articolo con la legislazione appropriata.
Sezione
3. Questo articolo resterà inoperante finché non sarà
stato ratificato come emendamento alla Costituzione dai Legislativi del
vari Stati, come previsto nella Costituzione, entro sette anni dalla data
della sua sottoposizione agli Stati da parte del Congresso.
XIX.
(1920) Sezione 1. Il diritto di voto dei cittadini degli Stati Uniti
non potrà essere negato o limitato dagli Stati Uniti o da qualsiasi
Stato in ragione del sesso.
Sezione
2. Il Congresso avrà il potere di dare esecuzione a questo articolo
con la legislazione appropriata.
XX.
(1933) Sezione 1. Il mandato del Presidente e del Vice Presidente
avrà temine a mezzogiorno del ventesimo giorno di gennaio, e i mandati
dei Senatori e dei Rappresentanti a mezzogiorno del terzo giorno di gennaio,
degli anni in cui tali mandati avrebbero avuto termine se questo articolo
non fosse stato ratificato; e i mandati dei loro successori avranno inizio
in quel momento.
Sezione
2.
Il Congresso si riunirà in assemblea almeno una volta ogni anno,
e tale riunione inizierà a mezzogiorno del terzo giorno di gennaio,
a meno che esso non abbia stabilito per legge un giorno diverso.
Sezione
3. Se, nel momento fissato per l’inizio del mandato del Presidente,
il Presidente eletto sarà deceduto, il Vice Presidente eletto diventerà
Presidente. Se non sarà stato scelto un Presidente prima del momento
fissato per l’inizio del mandato, o se il Presidente eletto mancherà
di avere le qualifiche abilitanti, allora il Vice Presidente eletto agirà
come Presidente finché un Presidente non avrà tali qualifiche;
e il Congresso potrà con legge provvedere per il caso in cui né
un Presidente eletto né un Vice Presidente eletto risulteranno in
possesso delle qualifiche abilitanti, indicando chi in tal caso agirà
come Presidente, o il modo con cui dovrà scegliersi chi dovrà
agire come tale, e questa persona opererà in conformità finché
un Presidente o Vice Presidente avrà tali qualifiche.
Sezione
4.
Il Congresso può con legge provvedere per l’ipotesi della morte
di alcuna delle persone tra le quali la Camera dei Rappresentanti può
scegliere un Presidente nei casi in cui il diritto di scelta è ad
essa devoluto, e per l’ipotesi della morte di alcuna delle persone tra
le quali il Senato può scegliere un Vice Presidente nei casi in
cui il diritto di scelta è ad esso devoluto.
Sezione
5. Le Sezioni 1 e 2 avranno efficacia dal 15 di ottobre successivo
alla ratifica di questo articolo.
Sezione
6. Questo articolo sarà inoperante finché non sarà
stato ratificato come emendamento alla Costituzione da parte degli organi
legislativi dei tre quarti dei diversi Stati entro sette anni dalla data
in cui sarà stato loro sottoposto.
XXI.
(1933) Sezione 1. L’articolo diciottesimo degli emendamenti alla
Costituzione degli Stati Uniti è qui abrogato.
Sezione
2. E’ proibito il trasporto o l’importazione in qualsiasi Stato, Territorio
o possedimento degli Stati Uniti di liquori acolici, per distribuzione
o consumo, in violazione delle leggi colà vigenti.
Sezione
3. Questo
articolo sarà inoperante finché non sarà stato ratificato
come emendamento alla Costituzione da parte di [apposite] Convenzioni
nei diversi Stati, come previsto nella Costituzione, entro sette anni dalla
data della relativa sottoposizione agli Stati da parte del Congresso.
XXII.
(1951) Sezione 1. Nessuno potrà essere eletto alla carica
di Presidente più di due volte, e nessuno che abbia tenuto la carica
di Presidente, o abbia agito come Presidente, per più di due anni
di un termine per il quale qualche altra persona era stata eletta come
Presidente, potrà essere eletto alla carica di Presidente più
di una sola volta. Ma questo articolo non si applicherà a chiunque
abbia tenuto la carica di Presidente quando questo articolo è stato
proposto dal Congresso; ed a chiunque abbia tenuto la carica di Presidente
o avrà agito come Presidente nel corso del mandato durante il quale
questo articolo diventerà operativo, esso non impedirà di
tenere la carica di Presidente o di agire come Presidente nella parte restante
di tale mandato.
Sezione
2. Questo articolo sarà inoperante finché non sarà
stato ratificato come emendamento alla Costituzione da parte degli organi
legislativi dei tre quarti dei diversi Stati entro sette anni dalla data
in cui sarà stato sottoposto agli Stati dal Congresso.
XXIII.
(1961) Sezione 1. Il Distretto che costituisce la sede del Governo
degli Stati Uniti nominerà, nel modo che il Congresso potrà
stabilire, un numero di elettori per il Presidente e il Vice Presidente,
eguale al numero totale dei Senatori e dei Rappresentanti nel Congresso,
a cui il Distretto avrebbe titolo se fosse uno Stato, ma in nessun caso
superiore a quello dello Stato meno popoloso; essi saranno aggiuntivi a
quelli nominati dagli Stati, ma saranno considerati, ai fini della elezione
del Presidente e del Vice Presidente, come elettori nominati da uno Stato;
ed essi si riuniranno nel Distretto e adempiranno gli stessi doveri previsti
dal dodicesimo articolo di emendamento.
Sezione
2. Il Congresso avrà il potere di dare esecuzione a questo articolo
con la legislazione appropriata.
XXIV.
(1964) Sezione 1. Il diritto dei cittadini degli Stati Uniti di
votare in qualsiasi elezione primaria o altra elezione per il Presidente
o il Vice Presidente, o per i Senatori o i Rappresentanti nel Congresso,
non sarà negato o limitato dagli Stati Uniti o da qualsiasi Stato
in ragione del mancato pagamento di una qualsiasi tassa elettorale o di
altra tassa.
Sezione
2. Il Congresso avrà il potere di dare esecuzione a questo articolo
con la legislazione appropriata.
XXV.
(1967) Section 1. In caso di rimozione del Presidente dalla carica
o di sua morte o dimissioni, il Vice Presidente diventerà Presidente.
Sezione
2.
Nei casi in cui vi sia una vacanza nella carica di Vice Presidente, il
Presidente nominerà un Vice Presidente che assumerà l’ufficio
in base alla conferma di un voto a maggioranza in entrambe le Camere del
Congresso.
Sezione
3. Nei casi in cui il Presidente trasmetta al Presidente pro tempore
del Senato ed allo Speaker della Camera dei Rappresentanti una sua
dichiarazione scritta che egli non è in grado di esercitare i poteri
e i doveri del suo ufficio, e fino a che egli non trasmetta ad essi una
dichiarazione scritta del contrario, tali poteri e doveri saranno esercitati
dal Vice Presidente quale Presidente facente funzioni.
Sezione
4. Nei casi in cui il Vice Presidente e una maggioranza o dei funzionari
principali in ciascuno dei Dipartimenti dell’esecutivo o di un altro corpo
che il Congresso può indicare con una legge, trasmettano al Presidente
pro tempore del Senato ed allo Speaker della Camera dei Rappresentanti
una loro dichiarazione scritta che il Presidente non è in grado
di esercitare i poteri e i doveri del suo ufficio, il Vice Presidente assumerà
immediatamente l’incarico quale Presidente facente funzioni.
Dopo
di ciò, quando il Presidente trasmetta al Presidente pro tempore
del Senato ed allo Speaker della Camera dei Rappresentanti una sua
dichiarazione scritta che non vi è alcuna inabilitazione, egli riassumerà
i poteri e i doveri del suo ufficio, a meno che il Vice Presidente e una
maggioranza o dei funzionari principali in ciascuno dei Dipartimenti dell’esecutivo
o di un altro corpo che il Congresso può indicare con una legge,
trasmettano entro quattro giorni al Presidente pro tempore del Senato
ed allo Speaker della Camera dei Rappresentanti una loro dichiarazione
scritta che il Presidente non è in grado di esercitare i poteri
e i doveri del suo ufficio. In base a ciò il Congresso deciderà
la questione, riunendosi entro quarantotto ore a questo fine se non è
in sessione. Se il Congresso, entro ventuno giorni dal ricevimento della
dichiarazione scritta detta da ultimo o, se il Congresso non è in
sessione, entro ventuno giorni da quando il Congresso viene richiesto di
riunirsi, determina coi due terzi dei voti di entrambe le Camere che il
Presidente non è in grado di esercitare i poteri e i doveri del
suo ufficio, il Vice Presidente continuerà ad esercitare gli stessi
come Presidente facente funzioni; altrimenti il Presidente riassumerà
i poteri e i doveri del suo ufficio.
XXVI.
(1971) Section 1. Il diritto di votare dei cittadini degli Stati
Uniti che abbiano diciotto anni di età o più, non sarà
negato o limitato dagli Stati Uniti o da qualsiasi Stato in ragione dell’età.
Sezione
2. Il Congresso avrà il potere di dare esecuzione a questo articolo
con la legislazione appropriata.
XXVII.
(1992) Nessuna legge che modifichi il compenso per i servigi di Senatore
o di Rappresentante potrà avere effetti fino a che non sia intervenuta
una [nuova] elezione dei Rappresentanti.
top | traduzione | indice della sezione | indice cronologico