Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
quadriennio normativo 1998 – 2001 ed al biennio economico 1998 – 1999 del
personale del comparto “Università”
A seguito del parere favorevole
espresso dal Comitato di settore in data 13 luglio 2000 sul testo dell’accordo
relativo al CCNL 1998 – 2001 del personale del comparto Università, nonché
della certificazione della Corte dei conti in data 3 agosto 2000
sull’attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro
compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 9
agosto 2000, alle ore 12.00, ha avuto luogo l’incontro tra:
l’ARAN nella
persona del prof. Mario Ricciardi,
per delega
del Presidente, prof. Carlo Dell’Aringa
ed i
rappresentanti delle seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
per le
OO.SS. di categoria:
CGIL/Snur
CISL/Università
UIL/P.A.
FED.Confsal/Snals
Univ. - Cisapuni
C.S.A. di
CISAL Università (Cisal Un., Cisas Un.,
Confail-Failel-Unsiau, Confill Un.- Cusal,
Tecstat Usppi)
per le
Confederazioni sindacali:
CISL
UIL
CONFSAL
CISAL
Al termine
della riunione, le parti hanno sottoscritto l’allegato Contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo al personale dipendente del comparto Università
per il quadriennio normativo 1998 – 2001 e per il biennio economico 1998 –
1999.
Titolo I - Disposizioni generali p.
6
Capo I – Costituzione del rapporto
di lavoro p. 23
Capo III – Struttura del rapporto
di lavoro p. 38
Capo IV – Estinzione del rapporto
di lavoro p. 56
Capo VI – Istituti di peculiare
interesse p. 69
Titolo IV -
Disposizioni particolari p. 76
PARTE TERZA
Titolo I
- Trattamento economico p. 95
PARTE QUARTA
- Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del
contratto Art. 2
- Il contratto individuale di lavoro Art. 16
- Periodo di prova Art.
17
CAPO II – PARTICOLARI TIPI DI CONTRATTO
- Rapporto di lavoro a tempo parziale Art. 18
- Assunzioni a tempo determinato Art. 19
- Telelavoro Art.
20
- Lavoro interinale Art.
21
- Contratto di formazione e lavoro Art. 22
- Forme contrattuali flessibili di lavoro Art. 23
CAPO III – STRUTTURA DEL RAPPORTO DI LAVORO
- Mansioni del lavoratore Art.
24
- Orario di lavoro Art.
25
- Lavoro notturno Art.
26
- Conto ore individuale Art.
27
- Ferie, festività del Santo Patrono e recupero festività
- Riposo settimanale Art.
29
- Permessi retribuiti Art.
30
- Congedi parentali Art.
31
- Congedi per motivi di famiglia e di studio Art. 32
- Permessi brevi Art.
33
- Assenze per malattia Art.
34
- Altre assenze Art.
35
- Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio Art.
36
CAPO IV – ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
- Cause di cessazione del rapporto di lavoro Art. 37
- Obblighi delle parti Art.
38
- Recesso con preavviso Art.
39
CAPO V – NORME DISCIPLINARI
- Doveri del dipendente Art.
40
- Sanzioni e procedure disciplinari Art. 41
- Codice disciplinare Art.
42
- Sospensione cautelare in corso di procedimento
disciplinare Art. 43
- Sospensione cautelare in caso di procedimento penale Art. 44
CAPO VI – ISTITUTI DI PECULIARE INTERESSE
- Formazione professionale Art.
45
- Trasferimenti Art.
46
- Semplificazione amministrativa e tutela della privacy Art. 47
- Patrocinio legale del dipendente per fatti commessi nello
espletamento dei compiti di ufficio Art.
48
- Mense e servizi sociali Art.
49
- Indennità di rischio da radiazioni Art. 50
- Norme per il personale che opera presso le aziende
policlinico
universitario e le
strutture sanitarie convenzionate Art. 51
- Collaboratori ed esperti linguistici Art. 52
- Assistenti ex ISEF Art.
53
- Obiettivi Art.
54
- Il sistema di classificazione del personale Art. 55
- Progressione economica all’interno della categoria Art. 56
- Progressione verticale nel sistema di classificazione Art.
57
- Sistema di valutazione Art.
58
- Criteri di selezione ai fini della progressione economica all’interno
della categoria Art. 59
- Categoria EP Art.
60
- Conferimento e revoca di incarichi al personale della
categoria EP Art. 61
- Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato Art. 62
- Indennità di responsabilità Art. 63
PARTE
TERZA
TITOLO I –
TRATTAMENTO ECONOMICO
- Incrementi tabellari ed effetti
dei nuovi stipendi Art. 64
- Incremento dell’indennità di
Ateneo Art. 65
- Lavoro straordinario Art. 66
- Fondo per le progressioni
economiche e per la produttività collettiva ed individuale Art. 67
- Utilizzo del fondo per le
progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale Art. 68
- Collegamento tra produttività ed
incentivi Art. 69
- Fondo per la retribuzione di
posizione e di risultato del personale della categoria elevate professionalità Art. 70
- Riequilibrio nella destinazione
delle risorse per il trattamento
accessorio Art. 71
- Finanziamento della progressione
economica all’interno della categoria Art.
72
- Disapplicazione di disposizioni
in contrasto con la disciplina contrattuale sul trattamento economico Art. 73
PARTE IV
TITOLO I – DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
- Norme di inquadramento del
personale in servizio nel nuovo
sistema di classificazione e norme finali transitorie Art. 74
- Norma di salvaguardia con
riferimento all’articolo 72 del
D.Lgs. n. 29/1993 Art.
75
TABELLE
§
Tabella A
§
Tabella B – Tabella di corrispondenze per il primo
inquadramento nella nuova classificazione
§
Tabella C – Valori tabellari di primo inquadramento
§
Tabella D – Aumenti trattamento tabellare
§
Tabella E1 – Valori tabellari al 1.11.1998
§
Tabella E2 – Valori tabellari al 1.7.1999
§
Tabella F – Indennità di Ateneo
- DICHIARAZIONI CONGIUNTE
- DICHIARAZIONI
A VERBALE
1.
Il presente CCNL intende porsi in
linea di coerenza e di sostegno rispetto ai processi di innovazione, riforma e
valorizzazione delle risorse umane e delle professionalità, in corso nelle
amministrazioni del comparto.
2.
Il presente CCNL si applica a tutto
il personale con rapporto a tempo sia indeterminato che determinato, esclusi i
dirigenti, appartenente al comparto del personale delle Università e delle
altre istituzioni di cui all’articolo 9 del CCNL quadro per la definizione dei
comparti di contrattazione, sottoscritto il 2 giugno 1998.
3.
Il riferimento al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni è
riportato nel testo del presente CCNL come D. Lgs. n. 29/1993.
4.
Nel testo del presente CCNL le
istituzioni di cui al comma 2 sono denominate “amministrazioni”.
ART. 2 –
DURATA, DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
1.
Il presente CCNL decorre dal 1
gennaio 1998 ed avrà scadenza il 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed il
31 dicembre 1999 per la parte economica. In caso di mancata disdetta, da
comunicarsi con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ciascuna
scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno. In caso di
disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non
siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
2.
Gli effetti giuridici decorrono,
salvo diversa prescrizione, dalla data di stipulazione del presente CCNL. La
stipula si intende avvenuta al momento della sottoscrizione definitiva del
contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle
procedure di cui agli articoli 51 e 52 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
3.
Le amministrazioni sono tenute ad attuare
gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed
automatico, entro 30 giorni dalla data della stipulazione ai sensi del comma 2.
4.
Per evitare periodi di vacanza
contrattuale, le piattaforme per il rinnovo del contratto nazionale sono
presentate almeno tre mesi prima delle scadenze previste. Durante tale periodo
e per il mese successivo alle scadenze, le parti negoziali non assumono
iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittuali.
5.
Dopo un periodo di vacanza
contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del
presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa
indennità nella misura e secondo le scadenze previste dall’accordo sulla
politica dei redditi del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si
provvederà ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 29/1993.
6.
In sede di rinnovo biennale per la
parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito
dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva nel
precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma
precedente.
7.
In deroga al comma 1, il presente
CCNL scade, per la parte economica, il 31 dicembre 1999, senza necessità di
disdetta. Le piattaforme per il rinnovo andranno presentate entro trenta giorni
dalla stipulazione del presente CCNL.
1.
Il sistema delle relazioni
sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità
delle amministrazioni e dei sindacati, è strutturato in modo coerente con
l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle
condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l’esigenza di migliorare
e mantenere elevate la qualità, l’efficienza e l’efficacia dell’attività e dei
servizi istituzionali.
2.
La condivisione dell’obiettivo
predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile,
improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato
alla prevenzione dei conflitti, in grado di favorire la collaborazione tra le
parti, per il perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai
contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali.
3.
In coerenza con i commi 1 e 2, il
sistema di relazioni sindacali, oltre che a livello nazionale, si articola nei
seguenti modelli relazionali, a livello di singola Amministrazione:
a)
contrattazione collettiva
integrativa, tra i soggetti e sulle materie, i tempi e le modalità indicate dal
presente contratto;
b)
informazione;
c)
concertazione;
d)
consultazione;
e)
interpretazione autentica dei
contratti collettivi.
ART. 4 – CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
1.
Le amministrazioni attivano, ai
sensi dell’articolo 45, comma 4, del D.Lgs. n. 29 del 1993, autonomi livelli di
contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli indicati dalla
richiamata disposizione legislativa, nonché dal successivo comma 4.
2.
La contrattazione collettiva
integrativa si svolge sulle seguenti materie:
a)
i criteri per la ripartizione
delle risorse indicate nell’articolo 67 tra le finalità e secondo la disciplina
di cui all’articolo 68;
b)
i criteri generali relativi ai
sistemi di incentivazione del personale, in relazione ad obiettivi e programmi
di innovazione organizzativa, incremento della produttività e miglioramento
della qualità del servizio, con
riferimento alla ripartizione delle risorse destinate ad incentivazione tra i
diversi obiettivi e programmi, nonchè alla scelta dei dipendenti da adibire ad
eventuali programmi specifici;
c)
i criteri generali per la
selezione ai fini delle progressioni economiche all’interno di ciascuna
categoria, secondo quanto previsto dall’articolo 59, comma 1;
d)
i criteri generali per la
corresponsione dei compensi, con riguardo alle condizioni di lavoro disagiate
ovvero comportanti esposizione a rischio, nonché a prestazioni finanziate da
apposite disposizioni di legge;
e)
le linee di indirizzo e la
programmazione generale per i programmi annuali e pluriennali delle attività di
formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale;
f)
le linee di indirizzo e i criteri
per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro, per gli interventi
rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto
previsto dalle disposizioni vigenti;
g)
le linee di indirizzo e i criteri
per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei
dipendenti disabili, nonché i criteri generali per l’applicazione della
normativa in materia;
h)
le implicazioni in ordine alla
qualità del lavoro ed alle professionalità dei dipendenti in conseguenza delle
innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di
servizi;
i)
i criteri generali per le
politiche dell’orario di lavoro;
j)
le modalità e verifiche per l’attuazione
della riduzione dell’orario di lavoro, ad integrazione e nel quadro delle
disposizioni contenute nel presente CCNL;
k)
i criteri generali per la
ripartizione delle risorse di cui all’art. 66 tra le strutture individuate dai
singoli ordinamenti;
l)
i criteri generali per la
determinazione delle priorità nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale e viceversa;
m)
i criteri generali per la
istituzione e gestione delle attività socio - assistenziali per il personale,
nel rispetto dell’art. 11 della legge n. 300/1970;
n)
le forme di copertura assicurativa
del personale e dell’uso delle attrezzature utilizzate nel telelavoro;
o)
le iniziative per l’attuazione
delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità, ivi comprese le
proposte di azioni positive;
p)
i criteri generali in materia di
indennità di responsabilità, secondo quanto previsto dall’art. 63, comma 2.
3.
Fermo restando il principio
dell’autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni sindacali
improntato ai criteri di comportamento richiamati nel precedente articolo 3,
comma 1, decorsi sessanta giorni dall’inizio effettivo delle trattative,
eventualmente prorogabili in accordo tra le parti fino ad un massimo di
ulteriori trenta giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e
libertà di iniziativa e decisione, relativamente alla materia di cui al comma
2, lettera i) – fatto salvo quanto previsto dall’art. 25, comma 4 – nonché
relativamente alle materie non direttamente implicanti l’erogazione di risorse
destinate al trattamento economico, nel rispetto, comunque, delle specifiche
discipline fissate dal presente CCNL.
4.
I contratti collettivi integrativi
non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi
nazionali e non possono comportare oneri non previsti negli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole
difformi sono nulle e non possono essere applicate.
ART. 5 – TEMPI E PROCEDURE PER LA STIPULAZIONE O IL RINNOVO DEL CONTRATTO
COLLETTIVO INTEGRATIVO
1.
I contratti collettivi integrativi
hanno durata quadriennale o comunque fino all’entrata in vigore del CCNL
quadriennale successivo al presente. Essi si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali
rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica sessione negoziale. Sono fatte
salve le materie previste dal presente CCNL che, per la loro natura, richiedano
tempi diversi o verifiche periodiche, quali le materie di cui all’art. 4, comma
2, lettere a), b) e d).
2.
L’Amministrazione provvede a
costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al
comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente
CCNL ed a convocare la delegazione sindacale di cui all’art. 9 per l’avvio del
negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3.
Il controllo sulla compatibilità
dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio
è effettuato dal collegio dei revisori o analogo organo previsto
dall’ordinamento dell’Amministrazione. A tal fine, l’ipotesi di contratto
collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale
organismo entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico
- finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo
dell’Amministrazione autorizza il presidente della delegazione trattante di
parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. In caso di rilievi la
trattativa deve essere ripresa entro 15 giorni.
4.
I contratti collettivi integrativi
devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di
verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla
stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi.
5.
Le amministrazioni sono tenute a trasmettere all’A.RA.N., entro
cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione
delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti
annuali e pluriennali di bilancio.
6.
Le norme dei contratti decentrati
stipulati ai sensi del CCNL 21.5.1996, salvo disdetta nei casi e con le
modalità consentite dalla normativa vigente, conservano la loro efficacia sino
a che il nuovo contratto collettivo integrativo di cui al presente articolo non
regoli diversamente la materia, fatta salva la diversa quantificazione delle
risorse prevista dal presente CCNL.
ART. 6 - INFORMAZIONE
1.
L’informazione si propone di
basare sulla trasparenza decisionale e sulla prevenzione dei conflitti, pur
nella distinzione dei ruoli, i comportamenti delle parti.
2.
Ciascuna Amministrazione fornisce
informazioni ai soggetti sindacali di cui all’art. 9 in materia di ambiente di
lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
3.
Le amministrazioni sono tenute a
fornire un’informazione preventiva, facendo pervenire tempestivamente la
documentazione necessaria sulle seguenti materie:
a)
regolamenti d’Ateneo concernenti
il personale del comparto, e loro eventuali modifiche;
b)
articolazione dell’orario di
lavoro e di servizio, anche nelle singole strutture;
c)
verifica periodica della
produttività delle strutture;
d)
stato dell’occupazione, criteri
per la determinazione delle dotazioni organiche e provvedimenti di variazione
dell’organico;
e)
criteri generali di
riorganizzazione degli uffici, di programmazione della mobilità, di innovazione
e di sperimentazione gestionale;
f)
criteri generali inerenti
l’organizzazione del lavoro, e le sue modifiche;
g)
criteri generali per
l’attribuzione degli incarichi per particolari responsabilità o funzioni alle
categorie D e EP, di cui agli articoli 61 e 63, comma 3, e loro valutazione
periodica;
h)
criteri generali del sistema di
valutazione di cui all’articolo 58;
i)
modalità di realizzazione dei
progetti di telelavoro e ambito delle professionalità da impiegare negli stessi
progetti;
j)
voci di bilancio preventivo
d’Ateneo relative al personale, comprese variazioni di bilancio;
k)
criteri e linee generali per
l’adozione delle forme contrattuali di lavoro subordinato previste
dall’articolo 36, comma 7, del D. Lgs. n. 29/1993 e sulle iniziative di
razionalizzazione assunte ai sensi dell’art. 23, fermo restando quanto previsto
dal comma 2 dello stesso articolo;
l)
criteri generali sulle procedure
selettive di cui all’art. 74, comma 5;
m)
comunicazioni effettuate ai sensi
dell’art. 46, comma 1;
n)
criteri generali per lo
svolgimento delle procedure selettive ai fini della progressione verticale di
cui all’art. 57, comma 3;
o)
modalità e criteri di composizione
del comitato di cui all’art. 58, comma 3;
p)
criteri per la scelta dei
dipendenti cui attribuire le posizioni e funzioni di cui all’art. 63, comma 1;
q)
modalità di attuazione delle
misure di cui all’art. 14, comma 3.
4.
Nelle seguenti materie
l’informazione è successiva, con frequenza almeno annuale, ed ha per oggetto i
criteri e le linee generali circa gli atti di gestione adottati e i relativi
risultati:
a)
attuazione dei programmi di
formazione del personale;
b)
misure in materia di igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro, in relazione a quanto previsto in particolare
dal D. Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal
decreto interministeriale del 5/8/1998, n. 363.
c)
andamento generale della mobilità
del personale;
d)
distribuzione delle ore di lavoro
straordinario e relative prestazioni;
e)
distribuzione complessiva delle
risorse per la produttività individuale e collettiva e il miglioramento dei
servizi, ai sensi degli articoli 67 e
68;
f)
andamento a consuntivo del ricorso
alle forme di lavoro di cui alla lettera k del comma 3;
g)
funzionamento dei servizi sociali.
h)
materie oggetto di informazione
preventiva;
i)
stato di attuazione dei contratti
integrativi;
6. Non
è oggetto di riservatezza l’informazione ai soggetti sindacali di cui all’art.
9 sui principi e criteri di erogazione dei trattamenti accessori.
1.
Ciascuno dei soggetti sindacali di
cui all’art. 9, ricevuta l’informazione, può attivare, mediante richiesta
scritta, la concertazione. La concertazione si effettua sui criteri generali
per la disciplina nelle seguenti materie:
a)
articolazione dell’orario di
servizio;
b)
conferimento degli incarichi di
cui all’art. 6, comma 3, lettera g), e loro valutazione periodica;
c)
modalità di realizzazione dei
progetti di telelavoro e ambito delle professionalità da impiegare negli stessi progetti;
d)
svolgimento delle procedure
selettive ai fini della progressione verticale di cui all’art. 6, comma 3,
lettera n);
e)
procedure selettive di cui
all’art. 6, comma 3, lettera l).
f)
criteri generali del sistema di
valutazione di cui all’art. 58;
g)
modalità di attuazione delle
misure di cui all’art. 14, comma 3.
2.
La concertazione si svolge in
appositi incontri, che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione
della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro
comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
3.
La concertazione si conclude nel
termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta.
Dell’esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le
posizioni delle parti. Gli impegni concertati hanno per le parti carattere
vincolante.
4.
Per l’approfondimento di
specifiche problematiche, in particolare concernenti l’organizzazione del
lavoro, l’ambiente, l’igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, possono
essere costituite, a richiesta dei soggetti sindacali di cui all’art. 9, in relazione
alle dimensioni delle amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse,
entro il termine di 60 giorni dalla stipulazione del presente contratto,
commissioni bilaterali ovvero osservatori con il compito di raccogliere dati
relativi alle predette materie - che le amministrazioni sono tenute a fornire -
e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. I compiti previsti dal
presente comma sono attribuiti, per quanto di loro competenza, ai comitati per
le pari opportunità istituiti ai sensi
delle disposizioni vigenti.
5.
La composizione degli organismi
previsti nel precedente comma, che non hanno funzioni negoziali, è di norma
paritetica e deve comprendere una rappresentanza femminile adeguata.
ART. 8 – CONSULTAZIONE
1.
La consultazione si svolge sulle
materie per le quali è prevista da disposizioni legislative, in particolare
dall’articolo 6 del D. Lgs. n. 29/1993, o da norme contrattuali.
In
tali casi, l’Amministrazione acquisisce il parere preventivo dei soggetti
sindacali di cui all’art. 9, senza particolari formalità e con modalità tali da
facilitarne l’espressione. Le amministrazioni stesse registreranno formalmente
date delle consultazioni e soggetti sindacali consultati.
2.
La consultazione si svolge in
particolare sulle materie attinenti la prevenzione e la sicurezza sul posto di
lavoro, con il rappresentante per tali materie, anche al fine di assicurare
l’attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/1994 e successive
modificazioni, nonché del decreto interministeriale del 5/8/1998, n. 363.
3.
La consultazione si svolge altresì
sulle seguenti materie:
a)
criteri generali sul contenuto e
motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo;
b)
programmazione triennale del
fabbisogno di personale tecnico- amministrativo, fabbisogni quantitativi e/o
qualitativi derivanti dalla costituzione di nuove strutture;
c)
criteri generali per il
conferimento di mansioni superiori di cui all’art. 24.
ART. 9 - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI
1.
La delegazione trattante di parte pubblica,
in sede decentrata, è costituita dal titolare del potere di rappresentanza o da
un suo delegato. Per le istituzioni universitarie la delegazione trattante è
costituita dal Rettore o un suo delegato e dal Direttore amministrativo o un
suo delegato, ed è eventualmente integrata da ulteriori soggetti ove previsto
dagli ordinamenti.
2.
Per le organizzazioni sindacali,
la delegazione è composta:
- dalle R.S.U.;
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di
comparto firmatarie del presente CCNL;
3.
Le amministrazioni possono
avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell’assistenza
dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(A.RA.N.).
ART. 10 - SOGGETTI SINDACALI NEI LUOGHI DI LAVORO
1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro
sono:
a)
le rappresentanze sindacali
unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dell’accordo collettivo quadro per la
costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei
comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo
regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998;
b)
gli organismi di tipo associativo
delle associazioni sindacali rappresentative previste dall’art. 10, comma 2,
dell’accordo collettivo indicato nella lettera a).
2. I soggetti titolari dei diritti e delle
prerogative sindacali, ivi compresi quelli previsti dall’art. 10, comma 3, del
CCNL quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi
sindacali stipulato il 7 agosto 1998, sono quelli previsti dall’articolo 10,
comma 1, del medesimo accordo.
ART. 11 - CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di
correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione
dei conflitti. Nel primo mese del negoziato relativo alla contrattazione
integrativa, ovvero nei primi sessanta giorni nelle ipotesi di cui all’art. 4,
comma 3, le parti, qualora non vengano interrotte le trattative, non assumono
iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Durante il periodo in
cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali
sulle materie oggetto della stessa.
ART. 12 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEI CONTRATTI
1.
Qualora insorgano controversie
aventi carattere di generalità sull’interpretazione dei contratti collettivi,
nazionali o integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per
definire consensualmente il significato della clausola controversa. L’eventuale
accordo, stipulato rispettivamente con le procedure di cui all’articolo 51 del
D. Lgs. n. 29/1993 o con quelle previste dagli articoli 4 e 5 del presente
CCNL, sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del contratto.
2.
La medesima procedura può essere
attivata anche a richiesta di una delle parti.
ART. 13 - CONTRIBUTI SINDACALI
1.
I dipendenti hanno facoltà di
rilasciare delega, a favore dell’organizzazione sindacale da loro prescelta,
per la riscossione di quota mensile dello stipendio per il pagamento dei
contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La
delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all’Amministrazione a cura del
dipendente o dell’organizzazione sindacale interessate.
2.
La delega ha effetto dal primo
giorno del mese successivo a quello del rilascio.
3.
Il dipendente può revocare in
qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la
relativa comunicazione all’Amministrazione di appartenenza e all’organizzazione
sindacale interessata. L’effetto della revoca decorre dal primo del mese
successivo alla presentazione della stessa.
4.
Le trattenute devono essere
operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti in base
alle deleghe ricevute e sono versate entro il mese successivo alle
organizzazioni sindacali interessate secondo modalità concordate con
l’Amministrazione con trasmissione, distintamente per ciascuna organizzazione
sindacale, dei relativi prospetti.
5.
Le amministrazioni sono tenute,
nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante
e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.
ART. 14
– PARI OPPORTUNITA’
1.
Sono confermati i comitati per le
pari opportunità già insediati presso le amministrazioni, ai sensi delle disposizioni
vigenti.
2.
Nei casi in cui detti comitati non
siano ancora stati insediati, essi dovranno essere costituiti entro 90 giorni
dalla stipulazione del presente CCNL. Le rappresentanze del personale nel seno
degli stessi sono elette secondo modalità previste dai singoli ordinamenti. I
comitati possono iniziare la propria attività nella composizione formata con le
rappresentanze elettive, in attesa della designazione delle componenti la cui
nomina spetta all’Amministrazione.
3.
Le misure per favorire pari
opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ivi comprese le proposte
di azioni positive, sono oggetto di contrattazione integrativa.
4.
Le modalità di attuazione delle
misure di cui al comma 3 sono oggetto di informazione preventiva e, a richiesta,
di concertazione con i soggetti sindacali di cui all’art. 9.
5.
Le amministrazioni garantiscono
gli strumenti idonei al funzionamento dei comitati, mettendo, tra l’altro,
immediatamente a loro disposizione adeguati locali per la loro attività.
ART. 15
– DIRITTI SINDACALI
1. I distacchi, le aspettative ed i permessi, nonché le altre prerogative
sindacali, sono utilizzati con le modalità e in base a quanto previsto dal
Contratto collettivo quadro sottoscritto, per tale materia, in data 7. 8. 1998
e successive modifiche e/o integrazioni.
2. Con decorrenza dalla data di sottoscrizione
definitiva del presente CCNL, al dipendente che usufruisce del distacco
sindacale di cui all’articolo 5 del CCNL quadro del 7. 8.1998 compete il trattamento
economico complessivo, con esclusione dei compensi per il lavoro straordinario
e di quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni.
3.
In materia di tutela del dirigente
sindacale trova applicazione in particolare l’articolo 18 del contratto
collettivo quadro del 7. 8. 1998.
4.
Il periodo di distacco sindacale è
considerato utile come anzianità di servizio ai fini della progressione
economica all’interno della categoria e della progressione verticale nel
sistema di classificazione.
5.
Ai dipendenti appartenenti alle
categorie B, C, D , ai quali sia stata attribuita l’indennità di responsabilità
di cui all’articolo 63, comma 2, compete, oltre al trattamento di cui al comma
2, l’indennità corrispondente alla posizione organizzativa o funzione specialistica
o di responsabilità attribuiti al momento del distacco sindacale o altra di
pari valenza in caso di successiva rideterminazione del relativo valore.
6.
Al dipendente appartenente alla
categoria D, cui sia stato conferito specifico, qualificato incarico di
responsabilità di cui all’articolo 63, comma 3, compete, oltre al trattamento
di cui al comma 2, l’indennità corrispondente all’incarico attribuito al
momento del distacco sindacale o altra di pari valenza in caso di successiva
rideterminazione del relativo valore.
7.
Al dipendente appartenente alla
categoria EP, cui sia stato attribuito un incarico ai sensi dell’articolo 61,
oltre al trattamento indicato nel comma 2, compete la retribuzione di posizione
corrispondente all’incarico attribuito al momento del distacco sindacale o
altra di pari valenza in caso di successiva rideterminazione del relativo
valore. Al dipendente appartenente alla categoria EP non destinatario degli
incarichi di cui all’articolo 61, compete l’importo minimo di posizione di cui
all’articolo 62, comma 1.
RAPPORTO DI LAVORO
1.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato
o determinato è costituito e regolato dai contratti individuali secondo il
presente CCNL, le disposizioni di legge e le normative comunitarie.
2.
Nel contratto di lavoro
individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a)
tipologia del rapporto di lavoro;
b)
data di inizio del rapporto di
lavoro;
c)
categoria, area e livello
retributivo;
d)
durata del periodo di prova;
e)
sede di prima destinazione in caso
di amministrazioni con sedi distaccate;
f)
causale, tra quelle indicate
nell’art. 19, e termine finale nel contratto di lavoro a tempo determinato.
3.
Il contratto individuale specifica
che il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi nel tempo
vigenti anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. È, in
ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso,
l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
4.
In caso di assunzione a tempo
parziale, ai sensi dell’art.18, il contratto individuale di cui al comma 1
indica l’articolazione dell’orario di lavoro assegnata, nell’ambito delle
tipologie di cui allo stesso art. 18.
5.
L’Amministrazione, all’atto della
stipulazione del contratto di lavoro individuale, invita il destinatario a
presentare, entro 30 giorni, la documentazione prescritta dalle disposizioni
vigenti ed indicata nel bando di concorso. Entro il medesimo termine
l’interessato è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, salvo
quanto previsto dall’art. 18, comma 8, di non avere altri rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità o cumulo di impieghi richiamate dalle disposizioni vigenti e,
in particolare, dall’articolo 58 del D.Lgs. n. 29/1993, ovvero a presentare la
dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.
6.
Scaduto inutilmente il termine di
cui al comma 5, e fatta salva la possibilità di una sua proroga a richiesta
dell’interessato nel caso di comprovato impedimento, non si dà luogo alla
stipulazione del contratto, ovvero si provvede, per i rapporti già instaurati,
all’immediata risoluzione dei medesimi. Comporta, altresì, l’immediata
risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione del servizio nel
termine assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. In
tale caso le amministrazioni, valutati i motivi, prorogano il termine per
l’assunzione, compatibilmente con le esigenze di servizio.
ART. 17 – PERIODO DI PROVA
1.
Il dipendente assunto a tempo
indeterminato è soggetto ad un periodo di prova della durata di tre mesi. A
tale periodo di prova non è soggetto il dipendente che venga inquadrato nella
categoria immediatamente superiore a seguito di procedura selettiva indetta ai
sensi dell’art. 57.
2.
Ai fini del compimento del periodo
di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
3.
Il periodo di prova è sospeso in
caso di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il
rapporto è risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia per causa di
servizio si applica l’art. 36.
4.
Il periodo di prova resta altresì
sospeso negli altri casi espressamente previsti da norme legislative o
regolamentari vigenti.
5.
Le assenze riconosciute come causa
di sospensione ai sensi dei commi 3 e 4 sono soggette allo stesso trattamento
economico previsto per le corrispondenti assenze del personale non in prova.
6.
Decorsa la metà del periodo di
prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere
dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità
sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi
3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il
recesso dell’Amministrazione deve essere motivato.
7.
Il periodo di prova non può essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.
8.
Decorso il periodo di prova senza
che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente
si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal
giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
9.
In caso di recesso la retribuzione
viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei
della tredicesima mensilità; spetta altresì al dipendente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
10. Il dipendente proveniente dalla stessa Amministrazione durante il periodo
di prova, ove previsto, ha diritto alla conservazione del posto ed in caso di
mancato superamento della prova, a domanda, è restituito alla categoria e area
di provenienza; sono fatte salve la continuità del rapporto di lavoro e le
retribuzioni percepite durante il periodo di prova.
11. Fatto salvo il caso di cui al precedente comma, al dipendente in servizio
a tempo indeterminato presso una Amministrazione del comparto, vincitore di
altro pubblico concorso, è concesso un periodo di aspettativa, senza
retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo di prova.
12. Durante il periodo di prova, l’Amministrazione può adottare iniziative
per la formazione del personale neo assunto. Il dipendente può essere
applicato, in successione di tempo, a più servizi, ferma restando la sua
utilizzazione in mansioni proprie della categoria e area di appartenenza.
CAPO II - PARTICOLARI TIPI DI CONTRATTO
ART. 18 – RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
1.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito
relativamente a tutte le categorie comprese nel sistema di classificazione del
personale mediante:
a)
trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su
richiesta dei dipendenti interessati;
b)
assunzione nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di
personale, ai sensi delle vigenti disposizioni.
2.
Ciascuna Amministrazione può assumere personale a tempo parziale nei
limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva rilevata al 31
dicembre di ogni anno.
3.
Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la
normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
4.
Le amministrazioni, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli
casi, sono tenute ad individuare, in base ai rispettivi ordinamenti e nel
rispetto della legislazione vigente in materia, le attività che, in ragione
della interferenza con i compiti istituzionali, non sono comunque consentite ai
dipendenti di cui al comma precedente
5.
Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto in organico
corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere
inferiore al 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso la somma delle frazioni
di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti in
organico a tempo pieno trasformati in posti a tempo parziale.
6.
Il tempo parziale può essere realizzato, anche per il potenziamento
dell'attività delle amministrazioni nelle ore pomeridiane, sulla base delle due
seguenti tipologie:
- con articolazione della prestazione di
servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
- con articolazione della prestazione su
alcuni giorni della settimana, del
mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in
misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista
per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana,
mese, anno).
7.
Per gli istituti normativi non specificamente trattati nel corso del
presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, tenendo conto della
ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, le
disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
8.
Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito, previa
comunicazione all'Amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro
che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano
incompatibili con le attività istituzionali delle amministrazioni medesime, ai
sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 29/1993.
9.
Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa.
10.
I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di
giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a
tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie
proporzionato al numero di giornate di lavoro annue.
11.
In costanza di rapporto di lavoro, la trasformazione dello stesso da
tempo pieno a tempo parziale o viceversa deve risultare da atto scritto e, nel
primo caso, deve contenere l'indicazione della durata della prestazione
lavorativa nell'ambito delle tipologie di cui al comma 6.
12.
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
e viceversa può altresì aver luogo in ogni momento su apposita domanda del
dipendente, il quale indica, nel caso di scelta del tempo parziale, anche la
durata e la tipologia della prestazione lavorativa cui aspira.
L'Amministrazione è tenuta a comunicare, con atto scritto motivato, le proprie
determinazioni entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, che,
decorso inutilmente detto termine, si intende accolta. L’Amministrazione, entro
il predetto termine, può, con provvedimento motivato, rinviare la
trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi
nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione
organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio.
13.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale non sono consentite
prestazioni di lavoro straordinario. Nel solo caso di rapporto di lavoro a
tempo parziale verticale sono consentite prestazioni di lavoro straordinario in
eccedenza all'orario normale di lavoro. Trova applicazione in particolare
l’art. 3, commi 5 e 8, del D.Lgs. n. 61/2000.
14.
Fatto salvo quanto previsto al comma 16, le forme di lavoro supplementare
previste dall’art. 3 del D.Lgs. n. 61/2000 saranno disciplinate dal contratto
integrativo in relazione alle specifiche esigenze delle singole amministrazioni
e nei limiti delle risorse destinate agli istituti di cui al medesimo art. 3.
Le ore di lavoro supplementare sono retribuite in misura pari a quella
stabilita per le ore di lavoro straordinario.
15.
Il trattamento previdenziale di fine rapporto è disciplinato dalle
disposizioni dell'art. 8 della legge 554/88 e successive modificazioni e
integrazioni.
16.
La materia di cui al presente articolo sarà ridefinita in apposita
sequenza contrattuale, da attivare con i soggetti sindacali firmatari del
presente CCNL entro il 31 gennaio 2001, ferma restando l’operatività delle
disposizioni di cui al D. Lgs. n. 61/2000, in quanto immediatamente
applicabili.
ART. 19
– ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
1. Le
amministrazioni possono assumere personale a tempo determinato, in applicazione
e ad integrazione della legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive
modificazioni, con riferimento alle categorie B e C, per le seguenti esigenze:
a) per la sostituzione di personale
assente, quando l'assenza prevista superi i 60 giorni consecutivi; il
lavoratore assunto è mantenuto in servizio per tutta la durata dell’assenza e
nei limiti del restante periodo di conservazione del posto del dipendente
assente;
b) per la sostituzione di personale
assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e
facoltativa previste dalle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204 , 9 dicembre 1977,
n. 903, e 8 marzo 2000, n. 53;
c) per assunzioni stagionali o
particolari punte di attività o per esigenze straordinarie nel limite massimo
di sei mesi, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale
in servizio. Per gli operai agricoli e florovivaisti è consentita l’assunzione
a tempo parziale per un numero di giornate effettive nell’anno fino a 179 e non
inferiore a 51.
2.
L'assunzione del personale ha luogo previa selezione volta alla formazione
preventiva di apposite graduatorie in tempi utili al tempestivo reclutamento
del personale stesso.
3. Nei
casi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1, nel contratto
individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
4. Il
rapporto di lavoro di cui al comma 1 si risolve automaticamente, senza diritto
al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale e,
comunque, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b), con il rientro in
servizio del titolare.
5.
L'assunzione a tempo determinato può avvenire a tempo pieno ovvero a tempo
parziale.
6. Le amministrazioni, oltre alle assunzioni
di cui al comma 1, possono effettuare, a seguito di apposite selezioni,
assunzioni a tempo determinato di personale appartenente alle categorie C, D e
EP, dotato delle professionalità necessarie, per lo svolgimento di attività
nell’ambito di programmi di ricerca, per l’attivazione di infrastrutture
tecniche complesse o per la realizzazione di specifici progetti di
miglioramento dei servizi offerti. La durata del rapporto a tempo determinato
non dovrà essere superiore a cinque anni, fermo restando che l’ultimazione dei
suddetti programmi o progetti o,
comunque, il compimento del termine massimo di cui al successivo comma 8,
comportano, a tutti gli effetti, la risoluzione del rapporto di lavoro.
7.
Le assunzioni a tempo determinato
di cui al comma 6 devono avvenire in percentuale non superiore al 20%
del personale in servizio a tempo indeterminato; in tale percentuale massima
debbono essere comprese le assunzioni con contratto di lavoro interinale,
nonché i contratti a tempo determinato attivati per lo svolgimento di progetti di ricerca di interesse nazionale
finanziati dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e dagli
enti pubblici di ricerca vigilati dal predetto Ministero. Non sono compresi
nella predetta percentuale i contratti a tempo determinato attivati per lo
svolgimento di progetti di ricerca finanziati da aziende, enti o istituzioni
nazionali o non nazionali.
8.
Il contratto a tempo determinato, di cui al comma 6, non potrà in nessun
caso essere rinnovato o prorogato con la stessa persona per un periodo
superiore ai cinque anni complessivi.
9.
Nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma 2, della legge 18 aprile 1962,
n. 230 la proroga o il rinnovo del contratto a termine sono nulli ed il
rapporto di lavoro si estingue alla scadenza.
10.
In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi
in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Trova applicazione l’art. 36,
comma 8 del D. Lgs. n. 29/1993.
11.
Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento
economico e normativo previsto dal presente CCNL per il personale assunto a
tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine, con
le seguenti precisazioni:
a) le ferie,
ivi comprese le 4 giornate di cui all’art. 28, comma 6, maturano in proporzione
alla durata del servizio prestato;
b) in caso
di assenza per malattia, si applicano le disposizioni degli articoli 34 e 36 in
quanto compatibili. I periodi di trattamento intero o ridotto sono stabiliti in
misura proporzionale secondo i criteri di cui al comma 8 dell'art. 34, salvo
che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi. Il trattamento
economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di
lavoro. Il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto
e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato dall'art. 34;
c) possono essere concessi permessi non
retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 10 giorni complessivi in
ragione d'anno, proporzionalmente al servizio prestato, e permessi retribuiti
solo in caso di matrimonio ai sensi dall'art. 30, comma 3, ovvero in caso di
lutto o grave infermità ai sensi dell’art. 30, comma 1;
d) in alternativa a quanto previsto alla lettera c),
ai dipendenti assunti ai sensi del comma 6 con contratti di durata pari almeno
a un anno, spettano i permessi retribuiti e non retribuiti di cui agli articoli
30, 31 e 33.
12.
I rapporti a tempo determinato in
essere al 23. 2. 2000 in base a quanto previsto dal comma 9 bis dell’art. 19
del CCNL 17. 7.1997, integrativo del CCNL del Comparto Università del
21.5.1996, sono prorogati fino all’espletamento delle procedure per
l’inquadramento a tempo indeterminato del personale che gli Atenei attivano
nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale. Tali
procedure dovranno essere concluse entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione
del presente CCNL, termine massimo per detta proroga.
13. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è valutabile ai
fini dell’accesso ad altro rapporto di lavoro del comparto, come previsto
dall’art. 57, comma 4.
ART. 20
– TELELAVORO
1.
Le amministrazioni potranno
realizzare progetti di telelavoro, con le modalità previste dall’accordo quadro
nazionale sottoscritto il 23 marzo 2000, ivi compreso il sistema di relazioni
sindacali previsto dall’accordo stesso.
2.
La contrattazione integrativa
potrà disciplinare gli aspetti strettamente legati alle specifiche esigenze
della amministrazione e dei lavoratori interessati e in particolare le materie
di cui all’art. 3, comma 5, dell’accordo quadro sopracitato.
ART. 21 – LAVORO INTERINALE
1.
Nel rispetto dei divieti posti
dalla vigente disciplina legislativa, le amministrazioni, per soddisfare
esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a
situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o
attraverso le modalità di reclutamento ordinario, previste dallo stesso D. Lgs.
n. 29/1993, possono stipulare contratti di fornitura di lavoro temporaneo.
2.
Il ricorso al lavoro temporaneo
deve essere improntato all’esigenza di contemperare l’efficienza operativa e
l’economicità di gestione. In nessun caso il ricorso alla fornitura di lavoro
temporaneo potrà essere utilizzato per sopperire stabilmente e
continuativamente a carenze di organico, ovvero per prestazioni lavorative
riconducibili alla categoria B.
3.
Le amministrazioni possono
utilizzare lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, secondo
la disciplina del presente CCNL, senza superare il tetto del 7%, calcolato su
base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso la stessa
Amministrazione; il numero dei lavoratori determinato in base a tale
percentuale è arrotondato, in caso di frazione, all’unità superiore.
4.
I lavoratori con contratto di
fornitura di lavoro temporaneo, qualora partecipino a programmi o a progetti di
produttività presso l’amministrazione, hanno titolo a partecipare
all’erogazione dei connessi trattamenti economici accessori. La contrattazione
collettiva decentrata integrativa, in relazione alle caratteristiche
organizzative delle amministrazioni, determina specifiche condizioni, criteri e
modalità per la corresponsione di tali trattamenti accessori.
5.
Le amministrazioni provvedono alla
tempestiva informazione e consultazione dei soggetti sindacali di cui all’art.
9 sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista
dai contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate
ragioni d’urgenza, le amministrazioni forniscono l’informazione in via
successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi alla stipulazione dei
contratti di fornitura, ai sensi dell’art. 7, comma 4, punto a) della legge 24
giugno 1997, n. 196.
6.
I lavoratori con contratto di
lavoro temporaneo hanno diritto a partecipare, presso l’Amministrazione
utilizzatrice, alle assemblee, indette dai soggetti sindacali di cui all’art.
10 dell’accordo collettivo quadro in materia di aspettative e permessi
sindacali del 7.8.1998, che riguardino la generalità dei dipendenti. I
lavoratori utilizzano le ore previste dallo specifico contratto collettivo
delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo.
7.
Entro il 31 gennaio di ciascun
anno, le amministrazioni forniscono ai soggetti sindacali di cui all’art. 9 e
all’A.RA.N. informazioni sull’andamento a consuntivo, nell’anno precedente, del
numero, dei motivi, della durata e degli oneri dei contratti di fornitura di
lavoro temporaneo stipulati.
1. In apposita sequenza contrattuale, da attivare entro 6 mesi dalla
sottoscrizione definitiva del presente CCNL, le parti firmatarie definiranno la
disciplina contrattuale del contratto di formazione e lavoro.
ART. 23 – FORME CONTRATTUALI
FLESSIBILI DI LAVORO
1. In coerenza con le proprie esigenze
istituzionali ed in un quadro di trasparenza gestionale, le amministrazioni
perseguiranno l’obiettivo della maggiore possibile razionalizzazione dell’uso
degli istituti di flessibilità del lavoro di cui all’art. 36, comma 7, del D.
Lgs. n. 29/1993 con riferimento ai fini, ai contenuti ed alle modalità di
applicazione di ciascun istituto.
2. Possono essere attivate, anche a richiesta
dei soggetti sindacali di cui all’articolo 9, forme di monitoraggio e proposta
sull’utilizzo degli istituti di flessibilità, assicurando, a tal fine, la
programmazione di due incontri ogni anno.
ART.
24 - MANSIONI DEL LAVORATORE
1.
Il presente articolo integra la
disciplina delle mansioni previste dall’art. 56, commi 2, 3 e 4, del D. Lgs. 3
febbraio 1993, n. 29, per la parte demandata alla contrattazione.
2.
Ai fini della mobilità orizzontale
disciplinata dall’art. 56, comma 1, del D.Lgs. n. 29/93, l’equivalenza delle
mansioni va valutata dal punto di vista della professionalità comunque
acquisita dal lavoratore. L’esercizio da parte dell’Amministrazione del potere
di variare unilateralmente le mansioni deve essere giustificato da ragioni di
servizio e non può, comunque, pregiudicare la posizione economica del
lavoratore. Lo spostamento a mansioni incluse nella stessa categoria non
equivalenti nel senso sopra indicato può avvenire solo se l’Amministrazione si
fa carico dei necessari interventi formativi e con il consenso del lavoratore. I lavoratori possono
chiedere di essere inseriti in area diversa da quella di appartenenza, a parità
di retribuzione; la richiesta viene valutata dall’Amministrazione in rapporto
alle proprie esigenze organizzative, sulla base delle quali potrà trovare
accoglimento, anche tenendo conto delle mansioni di pari contenuto
professionale esplicate nell’area per la quale si effettua richiesta.
3.
Ai fini della mobilità verticale
temporanea disciplinata dai commi 2, 3, 4 e 5 del sopra citato art. 56, sono
considerate superiori le mansioni incluse nella categoria superiore a quella
ricoperta: il conferimento temporaneo di mansioni superiori può avvenire solo
nelle ipotesi previste dal comma 2 dello stesso art. 56, deve essere comunicato
per iscritto al dipendente interessato, mediante le procedure stabilite da
ciascuna Amministrazione secondo i propri ordinamenti, sulla base di criteri
precostituiti, coerenti con l’organizzazione, che tengano conto dei contenuti
professionali delle mansioni da attribuire e oggetto di consultazione con i
soggetti sindacali di cui all’art. 9 del presente CCNL. Il provvedimento con
cui le mansioni vengono affidate deve contenere esplicitamente:
·
l’indicazione nominativa del
dipendente sostituito
·
le motivazioni della attribuzione
·
il possesso degli eventuali titoli
professionali necessari
·
l’esplicita quantificazione della
differenza economica da corrispondere, sull’intero trattamento stipendiale e
accessorio previsto per la categoria superiore, rapportata al periodo per cui
le mansioni sono affidate.
4.
L’attribuzione di singoli compiti
propri di posizioni professionali appartenenti alla categoria superiore non
comporta svolgimento di mansioni superiori ai sensi dell’art. 56 citato e del presente
articolo, a meno che questi compiti, integrati con quelli che rimangono
assegnati al dipendente, non realizzino i requisiti di autonomia e
responsabilità propri della categoria superiore.
5.
In caso di affidamento formale di mansioni
superiori ovvero nel caso previsto dall’art. 56, comma 5, del D. Lgs. n.
29/1993, al lavoratore è corrisposta la
differenza di trattamento economico con la categoria superiore.
6.
La disciplina sulle mansioni
superiori, dettata dall’art. 56 del D. Lgs. n. 29/1993, come integrata dal
presente articolo, entra in vigore dalla data di sottoscrizione definitiva del
presente CCNL.
7.
Alle mansioni superiori conferite
antecedentemente alla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL con
atto scritto e formale del soggetto competente secondo l’ordinamento proprio di
ciascuna Amministrazione e in corso alla predetta data non si applica la
disciplina di cui al comma 6.
8.
Le assegnazioni a mansioni
superiori di cui al comma precedente cessano comunque di produrre effetti
trascorsi dodici mesi dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL.
ART. 25
– ORARIO DI LAVORO
1.
L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è di norma
suddiviso dall’Amministrazione in cinque giorni settimanali, con una
pianificazione dei rientri che consenta la fruizione dei servizi, da parte
degli utenti, nelle ore pomeridiane e che, comunque, assicuri l’ottimale
funzionamento delle strutture.
2.
L’articolazione dell’orario di
servizio è determinata dai dirigenti responsabili e, negli atenei, dai
direttori amministrativi, al fine della armonizzazione dello svolgimento dei
servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti, avuto riguardo
anche alla presenza di adeguati servizi sociali. I criteri generali per tale
articolazione sono oggetto di informazione e, a richiesta, di concertazione con
i soggetti sindacali di cui all’art. 9.
3.
Le tipologie dell’orario di
lavoro, nel rispetto della programmazione dei servizi e delle attività
formulata dall’Amministrazione, sono improntate ai seguenti criteri di
flessibilità, che possono anche coesistere:
a)
utilizzazione in maniera
programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile
dell’organizzazione dell’orario di lavoro e dei servizi, in funzione di
un’organica distribuzione dei carichi di lavoro;
b)
ricorso alla programmazione di
calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori
alle 36 ore settimanali nel rispetto del monte ore complessivo in relazione al
periodo di riferimento;
c)
orario flessibile giornaliero, che
consiste nel consentire di anticipare o posticipare l’orario di entrata o di
uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà, limitando al nucleo centrale
dell’orario la contemporanea presenza in servizio di tutto il personale addetto
alla medesima struttura. In tali ipotesi deve essere garantita la presenza in
servizio del personale necessario in determinate fasce orarie al fine di
soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell’utenza;
d)
turnazione, che consiste nella
rotazione ciclica dei dipendenti in prestabilite articolazioni di orario;
e)
priorità nell’impiego flessibile,
purchè compatibile con l’organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei
dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei
dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della normativa
vigente.
4.
L’adattamento delle tipologie
dell’orario di cui al comma 3 alle esigenze delle amministrazioni è oggetto di
contrattazione integrativa.
5.
Al personale adibito a regimi d’orario articolati su più
turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni
degli orari individuali finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o
comprendenti particolari gravosità, è applicata, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del contratto integrativo, una riduzione d’orario a 35 ore
settimanali. La riduzione potrà realizzarsi alla condizione che, nel quadro
degli obiettivi di efficienza ed efficacia dei servizi, il relativo costo sia
fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario oppure con
stabili modifiche degli assetti organizzativi che portano
all’autofinanziamento.
6.
L’orario di lavoro massimo
giornaliero, salva diversa disciplina riferita a particolari tipologie di
prestazione professionale, è di 9 ore.
7.
La pausa dell’orario di lavoro
giornaliero non può essere inferiore a 30 minuti.
1
- La materia di cui al presente
articolo sarà ridefinita in apposita sequenza contrattuale da attivare entro
tre mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL con i soggetti sindacali firmatari.
ART. 27 - CONTO ORE INDIVIDUALE
1.
Qualora il dipendente ne faccia
richiesta, le ore di lavoro straordinario - che dovranno essere debitamente autorizzate e prestate dal lavoratore
- possono essere accantonate in un
conto ore individuale per essere fruite a gruppi di ore equivalenti alla durata
della giornata lavorativa sotto forma
di riposi compensativi pari alle corrispondenti giornate lavorative, tenuto conto delle esigenze organizzative.
2. Al 31 dicembre di ciascun anno i riposi compensativi non fruiti
vengono conteggiati e devono essere fruiti entro il trimestre successivo.
3. Ove sussistano improrogabili esigenze
organizzative che non consentano la fruizione di detti riposi entro il periodo
suddetto, le ore di lavoro straordinario saranno retribuite.
ART. 28
- FERIE,
FESTIVITÀ DEL SANTO PATRONO E RECUPERO FESTIVITÀ SOPPRESSE
1.
Il dipendente ha diritto, per ogni
anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al
dipendente spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi previsti per
prestazioni di lavoro straordinario e quelli collegati ad effettive prestazioni
di servizio.
2.
La durata delle ferie è di 32
giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall’articolo 1,
comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3.
I dipendenti assunti dopo la
stipulazione del presente contratto hanno diritto a 30 giorni lavorativi di
ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4.
Dopo 3 anni di servizio, ai
dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.
5.
In caso di distribuzione
dell’orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non
lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 sono
ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste
dall’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
6.
A tutti i dipendenti sono altresì
attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle
condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. È altresì considerata
giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il
dipendente presta servizio, purchè ricadente in giorno lavorativo.
7.
Nell’anno di assunzione o di
cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei
dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici
giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
8.
Il dipendente che ha usufruito dei
permessi retribuiti di cui all’articolo 30 conserva il diritto alle ferie.
9.
Le ferie sono un diritto
irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di
compensi sostitutivi, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse vanno fruite nel
corso di ciascun anno solare, secondo le richieste del dipendente, tenuto conto
delle esigenze di servizio.
10.
Compatibilmente con le esigenze di
servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi nel corso
dell’anno. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di
ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto
richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo
1 giugno – 30 settembre. Qualora, durante tale periodo, sia programmata la
chiusura, per più di una settimana consecutiva, della struttura in cui presta
servizio, il dipendente che non voglia usufruire delle ferie, può chiedere, ove
possibile, di prestare servizio presso altra struttura, previo assenso del
responsabile, ferme restando le mansioni della categoria ed area professionale
di appartenenza.
11.
Le ferie autorizzate o in corso di
fruizione possono essere sospese o interrotte
per indifferibili motivi di servizio. In tal caso il dipendente ha
diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e
per quello di ritorno nella località dalla quale è stato richiamato, nonché
all’indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha
inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate o sostenute per il periodo
di ferie non goduto.
12.
In caso di comprovata
impossibilità di usufruire delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno
essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo.
13.
Le ferie sono sospese da malattie
debitamente documentate che si protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a
ricovero ospedaliero. L’Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso
una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14.
Le assenze per malattia non
riducono il periodo di ferie spettanti, anche se si protraggano per l’intero
anno solare. In tal caso la fruizione delle ferie è previamente autorizzata dal
dirigente responsabile, in relazione alle esigenze di servizio, anche in deroga
ai termini di cui al comma 12.
15.
Fermo restando il disposto del
comma 9, all’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie
spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, si
procede al pagamento sostitutivo delle stesse sulla base del trattamento
economico di cui al comma 1.
ART. 29
– RIPOSO SETTIMANALE
1.
Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il
numero dei riposi settimanali spettante a ciascun dipendente è fissato in un
numero pari a quello delle domeniche presenti nell'anno, indipendentemente
dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro.
2.
Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo
settimanale deve essere fruito entro la settimana successiva.
3.
Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.
4.
Restano ferme le particolari disposizioni contenute nelle intese con le
confessioni religiose diverse dalla cattolica.
ART. 30 - PERMESSI RETRIBUITI
1. A
domanda del dipendente e sulla base di apposita documentazione, sono concessi
permessi retribuiti per i seguenti casi:
- partecipazione a concorsi od esami,
limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni otto all'anno;
- lutti per decesso del coniuge o di un
parente entro il secondo grado o di affini di primo grado o del convivente,
purchè la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da
certificazione anagrafica, giorni tre per evento;
- Documentata grave infermità, ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 53/2000, del coniuge o di un parente
entro il secondo grado o del convivente, purchè la stabile convivenza con il
lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica, fatto salvo
quanto previsto in alternativa dallo stesso comma 1, ultimo periodo: giorni tre
all’anno.
2.
A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell'anno, 3
giorni di permesso complessivi per nascita dei figli o per gravi motivi
personali o familiari debitamente documentati anche mediante
autocertificazione.
3.
Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi
in occasione del matrimonio.
4.
I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente
nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti
dell'anzianità di servizio.
5.
Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione
esclusi i compensi per il lavoro straordinario e quelli legati all'effettiva
prestazione.
6.
Trovano applicazione le modifiche alla legge n. 104/1992 introdotte dalla
legge n. 53/2000 in materia di assistenza a portatori di handicap.
I permessi di cui all'articolo 33, comma
3, della stessa legge n. 104/1992, come modificato e integrato dagli articoli
19 e 20 della legge n. 53/2000, non sono computati ai fini del raggiungimento dei
limiti fissati dall’articolo 30, non
riducono le ferie e sono utili ai fini della determinazione della tredicesima
mensilità.
7.
Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad
altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni.
8.
Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 11 agosto 1991, n.
266 nonché dal regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per
le attività di protezione civile, le amministrazioni favoriscono la partecipazione
del personale alle attività delle Associazioni di volontariato mediante idonea
articolazione degli orari di lavoro.
ART. 31
– CONGEDI PARENTALI
1. Sono
operative, in quanto immediatamente applicabili, le disposizioni contenute
nella legge n. 53/2000 in materia di congedi dei genitori ed a sostegno della
maternità e paternità. Entro un anno dalla sottoscrizione definitiva del
presente CCNL, le parti firmatarie procederanno ad eventuali modifiche e/o
integrazioni della disciplina di cui al presente articolo, in conseguenza
dell’entrata in vigore del T.U. di cui all’articolo 15 della legge n. 53/2000.
Fino alla definizione dell’accordo di cui al presente comma sono fatte salve le
disposizioni più favorevoli di cui all’art. 23, comma 8, del CCNL 21.5.1996,
ferma restando l’alternatività per la
lavoratrice madre o per il lavoratore padre.
2.
Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi
dell' articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e della legge n.
53/2000, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonchè le quote di
trattamento economico accessorio fisse e ricorrenti.
3.
L’astensione facoltativa dal lavoro previsto per le lavoratrici madri e
per i lavoratori padri è disciplinato dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e
dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, come modificate e integrate dalla legge n.
53/2000.
Le eventuali festività cadenti nel
periodo di assenza sono computate ai fini del raggiungimento del limite massimo
previsto.
4. Al
rientro al lavoro del lavoratore a seguito della fruizione dei congedi
parentali, si applica quanto previsto dall’articolo 17 della legge n. 53/2000.
ART. 32– CONGEDI PER MOTIVI DI
FAMIGLIA E DI STUDIO
1.
Il dipendente può chiedere, per documentati e gravi motivi familiari o
per documentati motivi di studio, un periodo di congedo continuativo o
frazionato, non superiore a due anni, in conformità a quanto disposto
dall’articolo 4, commi 2 e 4, della legge n. 53/2000.
2.
I periodi di congedo di cui al comma 1 non si cumulano con le assenze per
malattia previste dagli articoli 34 e 36.
3.
Trovano applicazione l’ articolo 4, comma 3, nonché gli articoli 5 e
6 della legge n. 53/2000; in apposita
sequenza contrattuale, da attivare con i soggetti sindacali firmatari entro sei
mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL, in relazione anche a
quanto ivi previsto dall’articolo 45,
saranno definite le modalità applicative, anche per quanto concerne le
percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersi di tali congedi.
4.
Continua ad applicarsi l’articolo 9 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 319.
ART. 33 – PERMESSI BREVI
1.
Può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di
assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro. I permessi concessi a tale
titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà
dell'orario di lavoro giornaliero, e non possono comunque superare le 36 ore
nel corso dell'anno. Tale limite è incrementato di ulteriori 18 ore annue nel
caso di permessi richiesti per documentate esigenze di salute.
2.
La richiesta dei permessi deve essere formulata in tempo utile per
consentire l'adozione delle misure organizzative necessarie.
3.
Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate non oltre il mese
successivo, secondo le disposizioni del dirigente o del funzionario
responsabile. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione
viene proporzionalmente decurtata.
ART. 34 – ASSENZE PER MALATTIA
1.
Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della
maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo
episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
2.
Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia
richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, di assentarsi
per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento
retributivo.
3.
Su richiesta del dipendente, prima di concedere l’ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2,
l'Amministrazione procede all'accertamento delle condizioni di salute del
dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al
fine di verificare la sussistenza dell'inidoneità a svolgere proficuo lavoro.
4.
Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2,
oppure nel caso in cui, a seguito dell'accertamento disposto a richiesta del
dipendente, questi sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi
proficuo lavoro, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del
rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
5.
Qualora si accerti invece che il dipendente può essere impiegato in
mansioni di altra area della stessa categoria o in mansioni di categoria immediatamente inferiore,
l'Amministrazione provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso
in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di una categoria
immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a
detta categoria, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di
retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti.
6.
I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del
presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a
tutti gli effetti.
7.
Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti
da TBC.
8.
Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è
il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile,
comprese le indennità pensionabili, con
esclusione di ogni altro compenso
accessorio legato alla effettiva prestazione,
comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza, secondo i criteri
definiti in sede di contrattazione collettiva. Nell'ambito di tale periodo, per
le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero
ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al
dipendente compete anche il trattamento economico accessorio spettante, fatta
eccezione per i compensi per lavoro straordinario e per quelli collegati
all’effettivo svolgimento della prestazione;
b) 90 %
della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50 % della
retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi dei periodo di
conservazione del posto previsto nel comma 1.
9.
L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere
comunicata ala struttura di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio
del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato
impedimento. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico attestante lo
stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa e con l’indicazione
della sola prognosi, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia
o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in
giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
10.
L'Amministrazione dispone il controllo della malattia secondo le modalità
stabilite dalle disposizioni vigenti, in particolare dall’art. 10 del D.P.R. n.
567/1987.
11.
Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso
da quello abituale comunicato all’Amministrazione, deve darne tempestiva
comunicazione, indicando il relativo indirizzo.
12. Il dipendente assente per malattia,
ancorchè formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante,
è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'amministrazione,
fin dal primo giorno e per tutto il periodo dalla malattia, ivi compresi i
giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità
lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte
salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite
mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente
prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a
dare preventiva informazione all'Amministrazione, eccezion fatta per i casi di
obiettivo e giustificato impedimento.
13. Nel caso in cui l'infermità derivante da
infortunio non sul lavoro sia
ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne
comunicazione all'Amministrazione, al fine di consentirle un'eventuale azione
di risarcimento nei riguardi del terzo responsabile per il rimborso delle
retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del
comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti.
14. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o
parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per
malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero
ospedaliero o di day – hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie.
Per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa
quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione
integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al
carattere invalidante della necessaria
terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica.
ART. 35 – ALTRE ASSENZE
1.
Ai dipendenti sono concessi, in
aggiunta a quanto previsto dal presente CCNL, periodi di assenza dal servizio
nei casi, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalle specifiche
disposizioni normative che li disciplinano.
ART. 36 - INFORTUNI SUL LAVORO E
MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO
1.
In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha
diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica e,
comunque, non oltre i periodi di conservazione del posto ai sensi dell'art. 34,
commi 1 e 2. In tali periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui
all’art. 34, comma 8, lett. a).
2.
Nel caso in cui l'assenza sia dovuta a malattia riconosciuta dipendente
da causa di servizio, al lavoratore
spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 34, comma 8, lett. a), per tutti i
periodi di conservazione del posto, ai sensi del comma 1.
3.
Restano ferme le vigenti disposizioni per quanto concerne il procedimento
previsto per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle
infermità per la corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione dei
rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente.
4.
Trova applicazione l’art. 34, comma 14, in materia di assenze dovute a
terapie invalidanti.
5.
Nell’ipotesi in cui l’assenza si protragga oltre i periodi di
conservazione del posto, previsti nei precedenti commi 1 e 2, l’Amministrazione
può valutare l’opportunità, in base alle proprie esigenze organizzative, di non
considerare automaticamente risolto il rapporto di lavoro dei dipendente, fermo
restando che tale ulteriore periodo non è valutabile ai fini giuridici ed
economici.
CAPO IV –
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 37 - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
1. La
cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di
prova, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati dagli artt. 34, 36 e
42 del presente CCNL, ha luogo:
a) per compimento del limite di età
previsto dalle norme applicabili nell'Amministrazione in materia di previdenza
e quiescenza;
b) per dimissioni volontarie del
dipendente;
c) per decesso del dipendente.
ART. 38 - OBBLIGHI DELLE PARTI
1.
In caso di dimissioni volontarie il dipendente deve darne comunicazione per
iscritto all'Amministrazione.
2.
Nel caso di risoluzione ad iniziativa dell'Amministrazione, quest'ultima
è tenuta a specificarne contestualmente la motivazione.
3.
Nell'ipotesi di cui alla lettera a) dell' art. 37, comma 1, la
risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della
condizione prevista, senza obbligo per l'Amministrazione di dare il preavviso o
di erogare la corrispondente indennità sostitutiva ed opera dal primo giorno
del mese successivo a quello del compimento dell'età prevista salvo diversa
volontà del dipendente. Nell'ipotesi di cui all'art. 37, comma 1, lettera c),
l'Amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del
preavviso secondo quanto stabilito dall'articolo 2122 c.c.
ART. 39 - RECESSO CON PREAVVISO
1. Salvo
il caso di risoluzione automatica del rapporto di lavoro e quello di
licenziamento senza preavviso, in tutti gli altri casi in cui il presente
contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con
corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono
fissati come segue:
anni di servizio mesi di
preavviso
- fino a 5 2
- oltre 5 e fino a 10 3
- oltre 10 4
1.
In caso di dimissioni i termini di preavviso sono ridotti della metà.
2.
I termini di preavviso decorrono dal primo giorno o dal giorno 16 di
ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto di
lavoro senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso è tenuta a
corrispondere all'altra parte un’indennità pari all'importo della retribuzione
per il periodo di mancato preavviso. L'Amministrazione ha il diritto di
trattenere su quanto da essa dovuto al dipendente un importo corrispondente
alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
5. E' in
facoltà della parte che riceve la disdetta di risolvere il rapporto di lavoro,
sia all’inizio sia durante il preavviso con il consenso dell’altra parte.
CAPO V – NORME
DISCIPLINARI
ART. 40 - DOVERI DEL DIPENDENTE
1.
Il dipendente conforma la sua condotta al dovere di contribuire alla
gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi
di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il
rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed
altrui.
2.
Il comportamento del dipendente deve essere improntato al perseguimento
dell'efficienza e dell'efficacia nel raggiungimento dei fini istituzionali
delle amministrazioni, nell'interesse degli utenti.
3.
In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la
migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
a)
collaborare con diligenza, osservando le disposizioni dei presente contratto,
le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dalle
amministrazioni anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e
di ambiente di lavoro;
b)
rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei
singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per
ragioni d'ufficio;
d) nei
rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel
rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività
amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dai regolamenti
attuativi della stessa vigenti nell'Amministrazione nonché attuare le
disposizioni dell'Amministrazione in ordine alla legge 4 gennaio 1968 n. 15 in
tema di autocertificazione;
e)
rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità previste per la
rilevazione delle presenze;
f) durante
l'orario di lavoro mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti
condotta informata a principi di correttezza, ed astenersi da comportamenti
lesivi della dignità della persona;
g) non
svolgere, durante l'orario di lavoro, attività estranee al servizio; rispettare
i principi di incompatibilità previsti dalla legge e dai regolamenti, e nei
periodi di assenza per malattia o infortunio non svolgere attività che possano
ritardare il recupero psico - fisico;
h)
attenersi alle disposizioni che gli vengono impartite inerenti all’espletamento
delle proprie funzioni e mansioni. Se il dipendente ritenga le disposizioni
palesemente illegittime, è tenuto a farne immediata e motivata contestazione a
chi le ha impartite; se le disposizioni sono rinnovate per iscritto, il
dipendente ha il dovere di darvi esecuzione, salvo che le disposizioni stesse
siano espressamente vietate dalla legge penale o costituiscano illecito
amministrativo;
i)
vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato ove
tale compito rientri nelle responsabilità attribuite;
l) avere cura
dei beni strumentali a lui affidati;
m) non
utilizzare beni e strumenti preordinati all'espletamento del servizio per
finalità diverse da quelle istituzionali;
n) non
accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione
con la prestazione lavorativa;
o)
osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali
delle amministrazioni da parte del personale e non introdurre, salvo che non
siano debitamente autorizzate, persone estranee all'amministrazione stessa in
locali non aperti al pubblico;
p)
comunicare alle amministrazioni la propria residenza e, ove non coincidente, la
dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse;
q) in caso
di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo
comprovato impedimento;
r)
astenersi dal partecipare all'adozione di provvedimenti amministrativi che possano
coinvolgere direttamente o indirettamente interessi propri;
s)
comunicare alle amministrazioni, nelle situazioni, nei modi e nei termini
previsti dalla normativa vigente, l'assunzione di incarichi
extra-istituzionali.
ART.
41 -
SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI
1. Le
violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri disciplinati nell'art. 40 del
presente CCNL danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, previo
procedimento disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni
disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa con importo non superiore a
quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla
retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
2. Le
amministrazioni, salvo il caso del rimprovero verbale, non possono adottare
alcun provvedimento disciplinare nei
confronti dei dipendente, senza previa contestazione scritta dell'addebito - da
effettuarsi tempestivamente, e, comunque, non oltre i 20 giorni da quando
l'ufficio competente, individuato dalle amministrazioni in conformità ai propri
ordinamenti, è venuto a conoscenza del fatto e senza aver sentito il dipendente
a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
3. La
convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi
cinque giorni lavorativi dalla formale contestazione del fatto che vi ha dato
causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del
dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.
4. Nel
caso in cui, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del D.Lgs. n. 29 del 1993, la
sanzione da comminare non sia di sua competenza, il responsabile della
struttura in cui il dipendente lavora, ai fini del comma 2, segnala entro venti
giorni da quando ne ha avuto conoscenza all'ufficio competente, ai sensi del
comma 4 dell' art. 59 citato, i fatti da contestare al dipendente per
l'istruzione del procedimento.
5. Al
dipendente o su sua espressa delega al suo difensore, è consentito l'accesso a
tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
6. Il
procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della
contestazione dell'addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale
data, il procedimento si estingue.
7.
L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni
addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate al
comma 1; quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere
disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione
all'interessato.
8. Non può
tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni
dalla loro applicazione.
9. I
provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali
responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.
10.Per
quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all'art 59 del D.
Lgs. n. 29/1993.
ART. 42 - CODICE DISCIPLINARE
1. Nel
rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in
relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto
dall'art. 59 del D. Lgs n. 29 del 1993, il tipo e l'entità di ciascuna delle
sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento,
grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche
della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla
posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) rilevanza del danno o grado di
pericolo arrecato all'Amministrazione, agli utenti o a terzi e del disservizio
determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti
o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore nei
confronti dell'Amministrazione, degli altri dipendenti e degli utenti, nonché
ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge;
f) concorso nell'infrazione di più
lavoratori in accordo tra di loro.
2. La
recidiva nelle infrazioni previste ai commi 4 e 5, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta
una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi
commi.
3. Al
dipendente responsabile di più infrazioni compiute con unica azione od
omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un
unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più
grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La
sanzione disciplinare del rimprovero verbale viene comminata, nel rispetto
della dignità personale del dipendente, per le infrazioni di cui al presente
comma, quando esse siano di lieve entità. La sanzione disciplinare, dal
rimprovero scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di
retribuzione, si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai
criteri di cui ai commi 1 e 2, per le seguenti infrazioni:
a) inosservanza delle disposizioni di
servizio, dell'orario di lavoro e delle norme da osservare in caso di malattia;
b) condotta non conforme a principi di
correttezza verso l'Amministrazione, gli altri dipendenti, gli utenti o i
terzi;
c) negligenza nell'esecuzione dei
compiti assegnati o nella cura dei locali o altri beni strumentali a lui
affidati in ragione del servizio e alla cui custodia e vigilanza egli sia
tenuto in relazione alle sue responsabilità;
d) inosservanza degli obblighi in
materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro, quando non ne
sia derivato un pregiudizio per il servizio o per gli interessi
dell'Amministrazione o di terzi,
e) rifiuto di assoggettarsi a visite
personali disposte a tutela del patrimonio dell'Amministrazione, nei limiti
previsti dall'articolo 6 della legge 20 maggio 1970, n.300; le modalità
relative sono concordate con i soggetti di cui all’art. 9;
f)
insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, tenuto
conto dei carichi di lavoro, e previa diffida;
g)
altre violazioni dei doveri di comportamento non ricompresi
specificamente nelle lettere precedenti da cui sia derivato disservizio ovvero danno
o pericolo per l’Amministrazione, per gli utenti o per terzi;
h)
svolgimento, durante le assenze per malattia o infortunio, di attività
che ritardino il recupero psico-fisico.
L’importo delle ritenute per multa sarà
introitato dal bilancio dell’ Amministrazione e destinato ad attività sociali a
favore dei dipendenti.
5. La
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità
della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal
comma 4, che abbiano comportato
l'applicazione dei massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze
previste al comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio
fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità
della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o
dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della
violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all’
Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, fino a dieci
giorni, nel raggiungere la sede assegnata dall'Amministrazione;
e) testimonianza falsa o reticente;
f) comportamento minacciosi, gravemente
ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti, degli
utenti o di terzi;
g) alterchi con ricorso a vie di fatto
negli ambienti di lavoro, nei riguardi di altri dipendenti, di utenti o di
terzi;
h) manifestazioni ingiuriose nei confronti
dell'Amministrazione, fatte salve le manifestazioni di libertà di pensiero ai
sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 1970, n.300;
i) atti e comportamenti lesivi della
dignità della persona, ivi comprese le molestie sessuali, le violenze morali e
le vessazioni di cui vengano fatti oggetto utenti o colleghi;
l) violazione di doveri di comportamento
non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia comunque
derivato grave danno all'Amministrazione, agli utenti o a terzi;
6. La
sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per violazioni
di gravità tale da compromettere gravemente il rapporto di fiducia con
l'Amministrazione e da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Tra queste sono da ricomprendersi in ogni caso le seguenti:
a) recidiva plurima, per almeno tre
volte nell'anno, nelle mancanze previste dal comma 5, anche se di diversa
natura, ovvero recidiva, nel biennio, in una mancanza, tra quelle previste nel
medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci
giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto
previsto al comma 7, lett. a);
b) occultamento, da parte del
responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e
circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza
dell'Amministrazione o ad essa affidati;
c) rifiuto espresso e non giustificato
del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio ad altra sede della
stessa Amministrazione;
d) assenza ingiustificata ed arbitraria
dal servizio per oltre dieci giorni lavorativi consecutivi;
e) persistente insufficiente rendimento
ovvero atti o comportamenti che dimostrino grave inefficienza del dipendente
nell' adempimento degli obblighi di servizio, rispetto ai carichi di lavoro;
f) responsabilità penale, risultante da
condanna passata in giudicato, per delitti commessi fuori del servizio e pur
non attinenti in via diretta al rapporto di lavoro, ma che per la loro
specifica gravità non siano compatibili con la prosecuzione del rapporto.
7. La
sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per
infrazioni dei doveri di comportamento, anche nei confronti di terzi, di gravità
tale da compromettere irreparabilmente il rapporto di fiducia con
l'Amministrazione e da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del
rapporto di lavoro. In particolare la sanzione si applica nelle seguenti
fattispecie:
a) recidiva nella responsabilità di
alterchi negli ambienti di lavoro con ricorso a vie di fatto nei confronti di
altri dipendenti ovvero di terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
b) accertamento che l'impiego è stato
conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti;
c) condanna passata in giudicato:
1) per i delitti di cui all’art. 15,
comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) della legge 19 marzo 1990, n. 55,
modificata ed integrata dall'art. 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n.
16;
2) per
gravi delitti commessi in servizio;
d) condanna passata in giudicato quando
dalla stessa consegua l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
8. Il
procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 41, comma 2, deve essere avviato
anche nel caso in cui sia connesso con procedimento penale e rimane sospeso
fino alla sentenza definitiva. La sospensione è disposta anche ove la
connessione emerga nel corso del procedimento disciplinare. Qualora
l'Amministrazione venga a conoscenza di fatti che possano dar luogo ad una
sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il
procedimento disciplinare è avviato nei termini previsti dall' art. 41, comma
2, dalla data di conoscenza della sentenza.
9. Il
procedimento disciplinare sospeso ai sensi dei comma 8 è riattivato entro 180
giorni da quando l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva.
10.Al
codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data pubblicità
mediante affissione in luogo idoneo accessibile e visibile a tutti i dipendenti
entro quindici giorni dalla data di stipulazione del presente CCNL. Tale forma
di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita da altre. Il codice
disciplinare si attua dal quindicesimo giorno successivo a quello
dell'affissione.
ART 43 - SOSPENSIONE CAUTELARE IN CORSO
DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
1.
L'Amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare
accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione
disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla
retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare,
l'allontanamento dal lavoro del dipendente per un periodo di tempo non
superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2.
Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione,
il periodo dell’allontanamento cautelativo deve essere computato nella
sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli
effettivi giorni di sospensione irrogati.
3.
Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello
computato come sospensione dal
servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
ART. 44 - SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO
DI PROCEDIMENTO PENALE
1.
Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà
personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione
per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo
della libertà.
2.
Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della
retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non
comporti la restrizione della libertà personale, qualora egli sia stato
rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o
comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione
disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 42, commi 6 e 7.
3.
L'Amministrazione, cessato lo stato di restrizione della libertà
personale di cui al comma 1, può prolungare il periodo di sospensione del
dipendente fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al
comma 2.
4.
Resta fermo l'obbligo di sospensione, nei casi previsti dall' art. 15,
comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 , come sostituito dall'articolo 1,
comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
5.
Nei casi previsti dai commi precedenti si applica quanto previsto in tema
di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale dall'art. 42,
commi 8 e 9.
6.
Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi dei presente articolo sono
corrisposti una indennità pari al 50 per cento della retribuzione fissa mensile
e l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante, con esclusione di ogni
compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile.
7.
In caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento con
formula piena, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo
di assegno alimentare viene conguagliato con quanto sarebbe stato dovuto al
lavoratore, se fosse rimasto in servizio.
8.
Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di
procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un
periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la
sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente è riammesso in
servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all’esito
dei procedimento penale.
CAPO VI
ISTITUTI DI
PECULIARE INTERESSE
ART. 45 - FORMAZIONE PROFESSIONALE
1. La formazione professionale continua del personale costituisce uno
strumento fondamentale per la crescita del personale e per l’innalzamento del
livello qualitativo dei servizi prestati dalle amministrazioni; queste, in
coerenza con gli obiettivi e gli impegni anche di carattere finanziario
delineati dall’accordo per il lavoro pubblico del marzo 1997, mettono
fattivamente a disposizione, anche nel quadro di iniziative nazionali promosse
dalla CRUI, le proprie risorse
formative allo scopo di promuovere e valorizzare la preparazione e
l’aggiornamento del personale.
2. L’aggiornamento e la formazione professionali possono essere obbligatori
o facoltativi e riguardano tutto il
personale, con contratto sia a tempo
indeterminato che a tempo determinato, ivi compreso quello distaccato o
comandato.
3.
La formazione del personale di
nuova assunzione si svolge mediante corsi teorico - pratici, di intensità e
durata rapportate alle mansioni da svolgere, in base a specifici programmi
definiti dalle singole amministrazioni.
4.
Le iniziative di formazione e
aggiornamento del personale in servizio si svolgono sulla base di programmi
definiti dalle amministrazioni, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4,
comma 2, lett. e), con i seguenti criteri e modalità operativi:
- i programmi debbono evidenziare puntualmente gli obiettivi formativi e
gli standard quantitativi e qualitativi previsti;
- le attività formative preordinate ad offrire
opportunità di sviluppo professionale e retributivo debbono essere finalizzate
all’acquisizione ed all’approfondimento dei contenuti di professionalità
oggetto delle prove di selezione e debbono prevedere adeguate forme di verifica
finale;
- in sede di redazione dei programmi si terrà
presente, nella misura massima possibile, l’esigenza di assicurare, oltre che
la trasparenza circa gli obiettivi e le metodologie della formazione - che
possono prevedere anche una loro organizzazione sotto forma di stages - la
trasferibilità, in tutto il comparto, delle esperienze formative maturate;
- la certificazione relativa alle attività
formative deve dare compiutamente conto del percorso formativo e degli esiti in
termini di qualificazione professionale aggiuntiva raggiunta;
- la formazione e l’aggiornamento obbligatori sono svolti in orario di
lavoro ed hanno per oggetto l’adeguamento delle competenze professionali alle
esigenze anche innovative di riorganizzazione e sviluppo qualitativo e
quantitativo dei servizi;
- in attuazione del contratto integrativo di
cui all’art. 4, comma 2, lett. e) del presente CCNL, il Direttore
Amministrativo individua, tenuto conto anche delle domande e delle
disponibilità acquisite, il personale destinatario dei programmi di formazione
e aggiornamento, fornendo comunque a tutti, a rotazione, l’opportunità di
parteciparvi e, in ogni caso, in modo da assicurare, in particolare, tempestive
opportunità formative a coloro che maturino i requisiti di anzianità per
partecipare alle procedure selettive preordinate alle progressioni economiche e
di categoria;
- verrà data informazione successiva ai soggetti sindacali di cui
all’art. 9 delle attività formative svolte, dei partecipanti e degli esiti
della stessa attività formativa anche rispetto ai risultati attesi.
5.
La frequenza ai corsi obbligatori
e facoltativi, organizzati direttamente dalle amministrazioni, anche in
consorzio o sotto la loro vigilanza, nel rispetto dei criteri e delle modalità
indicate nel precedente comma, purchè prevedano modalità di verifica finale, dà
luogo a crediti formativi, validi in tutto il comparto, valutabili ai fini dei
passaggi dei dipendenti all’interno delle categorie da una posizione economica
all’altra e della progressione verticale.
6.
Al fine di definire modalità
attuative dei criteri di cui al comma 4, è costituito un gruppo tecnico di
lavoro composto da rappresentanti delle OO.SS. firmatarie e dell’A.RA.N. Il
gruppo terrà conto delle linee programmatiche espresse dalla CRUI in materia.
7.
Il personale può concorrere
nell’attività di formazione e aggiornamento professionale dei dipendenti.
8.
L’individuazione del predetto
personale che collabora all’attività di formazione e aggiornamento avviene
secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle amministrazioni,
privilegiando la competenza specifica nelle materie di insegnamento.
9.
L’attività di aggiornamento e
formazione di cui al comma 7, se svolta fuori orario di lavoro, è remunerata in
via forfettaria sulle risorse disponibili, con un compenso orario di £. 50.000
lorde. Se l’attività in questione è svolta durante l’orario di lavoro, il
compenso di cui sopra spetta nella misura del 20%. La misura dei compensi può
essere modificata dalle amministrazioni in relazione a specifiche connotazioni
di complessità dei corsi, fino ad un massimo di £ 120.000 orarie lorde.
ART. 46
- TRASFERIMENTI
1.Al fine di favorire l’attuazione dei
trasferimenti del personale del comparto, ciascuna Amministrazione comunica
entro il 31 gennaio di ciascun anno alle altre amministrazioni del comparto
stesso l’elenco dei posti che intendono coprire nel corso dell’anno, elenco che
le amministrazioni riceventi portano a conoscenza del personale con idonei
mezzi di pubblicità.
2. Il dipendente che ha ottenuto l’assenso al trasferimento
dall’Amministrazione di destinazione deve chiedere il nulla osta
dell’Amministrazione di appartenenza. Decorsi 30 giorni dalla richiesta,
l’assenso si intende rilasciato. L’eventuale diniego deve essere adeguatamente
motivato.
3. Il rapporto di lavoro prosegue senza interruzioni con l’Amministrazione
di destinazione e al dipendente è garantita la posizione retributiva maturata
nell’Amministrazione di provenienza e la continuità della posizione
pensionistica e previdenziale.
ART. 47 – SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E TUTELA DELLA PRIVACY
1.Le amministrazioni sono tenute a compiere
gli atti formali necessari per eliminare fiscalità burocratiche che possano
aggravare l’adempimento degli obblighi dei dipendenti, nonché per dare completa
attuazione alle vigenti disposizioni in materia di semplificazione
amministrativa e autocertificazione.
2.
Le amministrazioni sono tenute,
altresì, alla tutela della privacy del dipendente, secondo le disposizioni
vigenti, in particolare per quanto concerne le certificazioni mediche.
ART. 48 – PATROCINIO LEGALE DEL DIPENDENTE PER FATTI COMMESSI
NELL’ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI UFFICIO
1.
L’Amministrazione, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si
verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei
confronti del dipendente, per fatti e/o atti direttamente connessi
all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio assumerà
a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d’interesse, ogni
onere di difesa fin dall’apertura del procedimento e per tutti i gradi del
giudizio.
2.
Il dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato
per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, dovrà
rimborsare all’Amministrazione tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa.
ART. 49 - MENSE E SERVIZI SOCIALI
1.
In materia di mense o servizi
sostitutivi nonché di servizi sociali sono confermate le disposizioni dell’art.
3 della legge 29 gennaio 1986, n. 23 e dall’art. 21, commi 1 e 6 del D.P.R. 3
agosto 1990, n. 319.
2.
Nell’ipotesi in cui le
amministrazioni decidano - compatibilmente con le disponibilità di bilancio -
di erogare buoni pasto, l’erogazione viene fatta in applicazione dei seguenti
criteri:
-
nel caso di orario di lavoro settimanale
articolato su cinque giorni o su turnazioni di almeno otto ore continuative, a
condizione che non possano fruire a titolo gratuito di servizio mensa o altro
servizio sostitutivo presso la sede di lavoro;
-
per la singola giornata lavorativa
nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle
sei ore, con la relativa pausa prevista, all’interno della quale va consumato
il pasto;
-
per la giornata lavorativa nella
quale il dipendente effettua, immediatamente dopo l’orario di lavoro ordinario,
almeno tre ore di lavoro straordinario, nel rispetto della pausa prevista,
all’interno della quale va consumato il pasto.
3.
Nelle unità lavorative aventi
servizio mensa con contributo a carico dei dipendenti, il buono pasto coprirà la
quota a loro carico, fino all’ammontare massimo previsto e comunque non oltre
il corrispettivo di un pasto tipo.
4.
Trovano applicazione le vigenti
disposizioni ai fini del trattamento fiscale e previdenziale relativamente alle
materie di cui al presente articolo.
ART. 50 - INDENNITA’ DI RISCHIO DA RADIAZIONI
1.L’indennità di rischio da radiazioni resta disciplinata dall’art. 20
del D.P.R. n.319/90.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI
PARTICOLARI
ART. 51 - NORME PER IL PERSONALE CHE OPERA PRESSO LE AZIENDE POLICLINICO
UNIVERSITARIO E LE STRUTTURE SANITARIE CONVENZIONATE.
1.
In attesa dell’espletamento delle
procedure di cui all’art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993, tenuto conto del
disposto di cui all’art. 8, comma 5 del D.Lgs. 517/99 che prevede l’emanazione
di appositi decreti interministeriali ai fini del trasferimento o utilizzazione
del personale tecnico amministrativo presso le aziende ivi definite, alle
categorie di personale definite dai commi 1 e 2 dell’art. 53 del CCNL 21.5.96,
continua ad applicarsi il contratto del comparto Università.
2.
Ai fini di assicurare l’omogeneità
dei trattamenti sul territorio nazionale e di tenere conto delle evoluzioni
delle professioni sanitarie, sarà definita entro 12 mesi dalla stipula del
presente contratto una tabella nazionale delle corrispondenze tra le
figure professionali previsti dal
presente CCNL e quelli previsti dal
CCNL del comparto Sanità. Tale tabella verrà aggiornata, ove reso necessario da
eventuali innovazioni nelle professioni sanitarie, esclusivamente in sede di
CCNL.
3.
Dalla data di definizione della
tabella di cui al comma precedente, al personale di cui al comma 1 verrà
corrisposta l’indennità di equiparazione di cui all’art. 31 del D.P.R. 761/79
calcolata con riferimento alle corrispondenze professionali definite dalla
suddetta tabella.
4.
Fino alla definizione della
tabella di cui al comma 2, al predetto personale di cui al comma 1, in servizio
alla data di stipula del presente CCNL, continuano ad essere corrisposte le
indennità di cui all’art. 31 del DPR n. 761/79 con riferimento alle
collocazioni professionali in essere e alle corrispondenze in essere con le
figure del personale del servizio sanitario nazionale e con riferimento al
trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali nel tempo vigenti
nel comparto sanità. Ugualmente fino alla definizione della stessa tabella di
cui al comma 2, l’incremento dell’indennità di ateneo - rispetto ai
corrispondenti valori stabiliti dal CCNL 5.9.1996 - prevista dall’art. 65 non
viene considerata ai fini del trattamento economico di cui al citato articolo
31 del D.P.R. n. 761/79, salvo eventuale riassorbimento.
5.
Le Università, nell’ambito della
programmazione triennale del fabbisogno di personale, attiveranno apposite
procedure da concludere entro un anno dalla stipula del presente contratto per
l’inquadramento, nell’ apposita area della categoria elevate professionalità,
del personale laureato medico ed odontoiatra in servizio alla data del
23.2.2000 e in possesso dei requisiti di cui all’art. 19, comma 9 bis, del CCNL
17. 7.1997, integrativo del CCNL 21.5.1996.
6.
Uno specifico accordo prevederà
apposita disciplina per il personale di cui all’art. 6, comma 5, del D.Lgs. n.
502/1992, ferme restando le funzioni assistenziali mediche attualmente svolte
previste dalle stesse disposizioni; gli eventuali oneri saranno coperti a
valere sulle risorse destinate alla produttività collettiva ed individuale e al miglioramento dei servizi, determinate
dal presente CCNL.
ART. 52 – COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI
1. In apposita sequenza contrattuale, da attivare entro sei mesi dalla
sottoscrizione definitiva del presente CCNL con i soggetti sindacali firmatari, sarà ridefinito il
trattamento giuridico ed economico, compresi gli aumenti della retribuzione
fondamentale ed accessoria, dei collaboratori ed esperti linguistici.
ART. 53 – ASSISTENTI EX ISEF
1.
L’Istituto Universitario di
Scienze motorie di Roma, che, ai sensi del D. Lgs. n. 178/1998, subentra nei
rapporti precedentemente instaurati dall’ISEF, nell’ambito delle disponibilità
di bilancio attiverà apposite procedure, da concludere entro un anno dalla
stipula del presente CCNL, per l’inquadramento, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, nella categoria C4, del personale assunto ai sensi dell’art. 52
del CCNL 21.5.1996 e in servizio alla data del 23.2.2000. I rapporti a tempo
determinato in essere in base al citato articolo 52 sono prorogati fino
all’espletamento delle procedure di cui al presente comma.
2.
Nel rispetto dei gradi di
autonomia e di responsabilità previsti per tale categoria, i dipendenti di cui
al comma 1 collaborano con i responsabili dei corsi, nel quadro della
programmazione dell’attività scientifica e didattica definita dai competenti
organi accademici. In particolare, il suddetto personale, secondo quanto
previsto dallo statuto e nell’ambito delle direttive dei responsabili dei
corsi, svolge le esercitazioni, assiste gli studenti e collabora alla
correzione degli elaborati, svolgendo, altresì, tutte quelle ulteriori
prestazioni che siano connesse con l’organizzazione delle attività ad esso
spettanti e di quelle inerenti alla valutazione degli studenti.
1. La revisione del sistema di classificazione del personale secondo le
linee definite negli articoli seguenti persegue le finalità del progressivo
miglioramento delle condizioni di lavoro, delle opportunità di crescita
professionale, della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento
dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle
risorse attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi:
·
coerenza tra esigenze
organizzative e sistema di classificazione;
·
valorizzazione delle risorse umane
attraverso il riconoscimento delle professionalità, della qualità delle
prestazioni individuali e delle competenze acquisite attraverso la formazione e
l’esperienza lavorativa;
·
coerenza tra sistemi di
incentivazione e obiettivi dell’organizzazione;
·
flessibilità gestionale;
2. Alle finalità di cui al comma 1 sono correlati adeguati ed organici
interventi formativi secondo quanto previsto dall’art. 45.
1. Il sistema di classificazione del personale è articolato in quattro
categorie di cui una riservata alle elevate professionalità, denominate
rispettivamente B, C, D, EP (Elevate Specifiche Tipologie Professionali).
2. Alle categorie professionali corrispondono insiemi affini di competenze,
conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento di una gamma di attività
lavorative, descritte, secondo il diverso grado di autonomia e di
responsabilità, attraverso apposite declaratorie, articolate nelle aree
riportate nell’allegato A.
3. Ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. n. 29 del 1993, all’interno di ciascuna
categoria e area tutte le mansioni sono esigibili in quanto professionalmente equivalenti fatte salve
quelle per il cui esercizio siano previste specifiche abilitazioni
professionali e previa, quando occorra, apposita formazione professionale. L’assegnazione di mansioni equivalenti
costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell’oggetto del
contratto di lavoro.
4. L’assegnazione temporanea di mansioni proprie delle categoria
immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio del
potere modificativo. Essa è regolata
dall’art. 56 del D. Lgs. n. 29 del 1993, come integrato dall’art. 24 del
presente CCNL.
5. L’accesso a ciascuna categoria avviene nella posizione economica iniziale
con progressioni economiche all’interno di ciascuna categoria secondo quanto
previsto dall’art. 56 del presente CCNL. In via eccezionale, l’accesso può
avvenire nella posizione B3, anziché all’iniziale B1, per particolari
professionalità che richiedono ulteriori requisiti in relazione alla
specificità dell’attività lavorativa, come previsto dal successivo art. 57,
comma 4.
6.
Per l’accesso alle categorie,
fatto salvo quanto previsto dall’art. 57, commi 2 e 4, sono richiesti i titoli
di studio descritti nella Tabella A.
7.
In caso di passaggio tra
categorie al dipendente viene
attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria.
Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della
progressione economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare
iniziale, il dipendente è collocato nella posizione economica immediatamente
inferiore della categoria e conserva a titolo personale la differenza
retributiva, assorbibile in caso di passaggio a categoria superiore.
8.
Al personale proveniente per
processi di mobilità da altre amministrazioni del comparto resta attribuita la
categoria e la posizione economica conseguite nell’Amministrazione di
provenienza.
1. All’interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica
che si realizza mediante l’attribuzione, dopo il trattamento tabellare
iniziale, di successive posizioni economiche indicate nella tabella E.
Nell’ambito della categoria i passaggi a posizione economica
immediatamente superiore avverranno attraverso meccanismi selettivi, attivati
con cadenza biennale, sulla base dei criteri generali di cui all’art. 59. Ai
fini della partecipazione a detti
meccanismi selettivi gli interessati debbono aver maturato 3 anni di servizio nella posizione economica
immediatamente inferiore.
2.
Il personale in servizio
inquadrato nella categoria B, posizione economica B1, che, alla
data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL, abbia maturato 12 mesi di
anzianità, è inserito nella posizione economica B2, previa apposita formazione.
3.
I neo assunti nella categoria B,
permarranno nella posizione economica B1 per 12 mesi, trascorsi i quali saranno
inseriti nella posizione economica successiva previa apposita formazione.
4.
Il finanziamento della
progressione economica avverrà attraverso le risorse indicate all’art. 68,
comma 2, lettera a) in stretta correlazione con il raggiungimento di obiettivi
qualitativi di miglioramento del servizio, di innovazione e di maggiore efficienza.
5. I passaggi alle posizioni economiche immediatamente superiori sono
disposti nel numero consentito dalla disponibilità delle risorse a ciò
finalizzate dal presente contratto e dal contratto integrativo.
1.
Le procedure attuative del
presente articolo sono preventivamente individuate dalle amministrazioni con
atti regolamentari improntati a principi di imparzialità, trasparenza,
tempestività, economicità e celerità di espletamento ai sensi di quanto
previsto dall’art. 36, comma 3, del D. Lgs. n.29/1993.
2.
I Regolamenti di Ateneo
nell’ambito delle dotazioni organiche prevederanno modalità di espletamento di
procedure selettive per l’accesso a ciascuna categoria, riservate al personale
in servizio della categoria immediatamente inferiore, anche in deroga al
possesso del titolo di studio previsto per l’accesso esterno qualora il
dipendente abbia un’anzianità di servizio di 5 anni nella categoria di
appartenenza o nelle ex-qualifiche ivi confluite, fatti salvi i titoli
abilitativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia. Va salvaguardato
comunque un adeguato accesso dall’esterno.
3.
I regolamenti di Ateneo, ai fini
della progressione verticale, si ispireranno a criteri di valutazione delle
competenze professionali acquisite e conseguenti all’esperienza professionale
risultante dal curriculum del dipendente nonché verificate da apposite prove di
esame dimensionate in relazione ai livelli di professionalità richiesta per ciascuna
categoria, con adeguato riconoscimento della formazione certificata secondo il
sistema dei crediti formativi. In ogni
caso i regolamenti di Ateneo dovranno prevedere adeguata valorizzazione del
possesso del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno a ciascuna
categoria. Trovano applicazione gli articoli 6, comma 3, lettera n), e 7, comma
1, lettera d).
4.
Sia per l’accesso esterno che
interno, i regolamenti di Ateneo possono prevedere, oltre ai requisiti
richiesti in linea generale per l’accesso alla categoria, requisiti
professionali specifici in relazione alla tipologia dell’attività lavorativa. Gli stessi regolamenti possono,
altresì, prevedere la valutazione del servizio prestato con contratto a tempo
determinato di cui all’art. 19.
5.
I regolamenti di Ateneo di cui al
comma 2 sono oggetto di informazione ai soggetti sindacali di cui all’art. 9.
6.
Il numero dei posti di organico da
destinare ai passaggi alla categoria immediatamente superiore e all’accesso
esterno è definito dalle amministrazioni - nella percentuale, per le procedure
di cui al comma 2, pari al 50% dei posti da coprire calcolati su base annua -
nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale e dei
suoi eventuali aggiornamenti, oggetto di consultazione con i soggetti sindacali
di cui all’art. 9. In tali incontri, saranno presi in esame anche i fabbisogni
quantitativi e/o qualitativi di personale, derivanti dalla costituzione di
nuove strutture o dal loro potenziamento, e gli eventuali connessi interventi formativi
necessari. Sullo stato di attuazione della programmazione si svolgeranno
incontri con periodicità semestrale con gli stessi soggetti sindacali.
7.
Anche i posti destinati ai
passaggi alla categoria immediatamente superiore sono coperti mediante accesso
dall’esterno se la selezione di cui al comma 3 ha avuto esito negativo o se
mancano del tutto all’interno le professionalità da selezionare; in tale ultimo
caso, le amministrazioni adottano un atto motivato, oggetto di informazione ai
soggetti sindacali di cui all’art. 9.
8.
I dipendenti che vengano
inquadrati nella categoria immediatamente superiore a seguito delle procedure
selettive indette ai sensi del presente articolo non sono soggetti al periodo
di prova.
ART. 58
- SISTEMA DI VALUTAZIONE
1.
Ciascuna Amministrazione procede,
in coerenza con quanto previsto all’art. 4, comma 2, lett. b), alla valutazione
delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti ai fini:
- della
corresponsione dei compensi incentivanti di cui all’art. 68, comma 2, lett. d);
- della
progressione economica, per quanto attiene
gli indicatori di cui all’art. 59, comma 2, lettere b) e c);
2. La valutazione per la progressione economica si effettua in modo
coordinato con i tempi e con le
modalità di espletamento dei meccanismi selettivi previsti per tale
progressione.
3.
La valutazione di cui al comma 1 è effettuata, sulla base dei
criteri generali oggetto di informazione e, a richiesta, di concertazione con i
soggetti sindacali di cui all’art. 9, dal responsabile della struttura in cui
l’interessato ha prestato la sua attività ed è tempestivamente comunicata al
dipendente. Il dipendente, ricevuta la informazione, può, entro 15 giorni,
formulare proprie osservazioni, sulle quali deve essere acquisito il parere di
un apposito comitato presieduto dal Direttore Amministrativo e composto secondo
modalità e criteri definiti dalle singole amministrazioni, oggetto di
informazione preventiva ai soggetti sindacali di cui all’articolo 9. In caso di
parità di voto prevale quello del Presidente. Il comitato, il cui funzionamento
non deve comportare oneri di spesa, delibera entro 20 giorni.
ART. 59
– CRITERI DI SELEZIONE AI FINI DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO DELLA
CATEGORIA
1.
I criteri generali per la
selezione ai fini delle progressioni economiche all’interno di ciascuna
categoria sono oggetto di contrattazione integrativa. Ove questa non venga
conclusa entro 60 giorni – prorogabili di ulteriori 30 giorni – dalla data di
entrata in vigore del presente CCNL si applicano i criteri generali di cui ai
commi successivi.
2.
Nel caso in cui non venga
raggiunto l’accordo di cui al comma precedente, la selezione viene effettuata
tenendo conto dei seguenti indicatori ponderati, come previsto ai successivi commi 3, 4, 5 e 6, in relazione al
diverso livello di professionalità espresso dalle 4 categorie:
a)
formazione certificata e pertinente;
b)
arricchimento professionale derivante dall’esperienza lavorativa, con
esclusione di automatismi legati al decorso dell’anzianità, desumibile dal
curriculum e/o dalla documentazione presentata dall’interessato;
c)
qualità delle prestazioni individuali con particolare riguardo alla capacità di
proporre soluzioni innovative, al grado di coinvolgimento nei processi
lavorativi, all’attenzione alle esigenze dell’utenza e alla soluzione dei
problemi
d)
anzianità di servizio prestato senza essere incorsi negli ultimi due anni
in sanzioni disciplinari più gravi del
rimprovero scritto;
e)
titoli culturali e professionali (per esempio: incarichi; pubblicazioni;
collaborazioni; docenza o frequenza in convegni e seminari di studio, corsi di
formazione; titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso
alla categoria; corsi di perfezionamento o di specializzazione; dottorati di
ricerca).
3. Rispetto al punteggio complessivo, agli indicatori definiti nel comma 2,
nella categoria EP viene riservato:
-
alla lettera a): fino a 20%;
-
alla lettera b): fino a 15%;
-
alla lettera c): fino a 25%;
-
alla lettera d): fino a 10%, con
valutazione del solo servizio maturato nella stessa categoria EP o nelle ex
qualifiche ivi inserite;
-
alla lettera e): fino a 30%.
4. Rispetto al punteggio complessivo, agli indicatori definiti nel comma 2,
nella categoria D viene riservato:
-
alla lettera a): fino a 20%;
-
alla lettera b): fino a 20%;
-
alla lettera c): fino a 25%;
-
alla lettera d): fino a 15%;
-
alla lettera e): fino a 20%.
5. Rispetto al punteggio complessivo, agli indicatori definiti nel comma 2,
nella categoria C viene riservato:
-
alla lettera a): fino a 20%;
-
alla lettera b): fino a 25%;
-
alla lettera c): fino a 20%;
-
alla lettera d): fino a 15%;
-
alla lettera e): fino a 20%.
6. Rispetto al punteggio complessivo, agli indicatori definiti nel comma 2,
nella categoria B viene riservato:
-
alla lettera a): fino a 25%;
-
alla lettera b): fino a 20%;
-
alla lettera c): fino a 20%;
-
alla lettera d): fino a 20%;
-
alla lettera e): fino a 15%.
7. In prima applicazione, allo scopo di snellire le procedure selettive
attivate ai fini della progressione economica all’interno della categoria, le
stesse dovranno essere effettuate senza tener conto dell’indicatore di cui al
comma 2, lettera a) ed essere concluse entro il 31.12.2001. Nelle procedure di
cui al presente comma, l’anzianità di cui all’articolo 56, comma 2, è riferita
al servizio prestato nella ex qualifica di appartenenza.
1.
In considerazione dell’alto
contenuto di professionalità richiesto al personale inquadrato nella categoria
EP, per tale personale valgono le specifiche disposizioni contenute nei commi
seguenti.
2.
L’orario di lavoro è di 36 ore
settimanali medie trimestrali. La presenza in servizio viene assicurata
correlandola in modo flessibile all’orario di servizio della struttura di
appartenenza, tenendo conto delle esigenze e dei criteri organizzativi
dell’Amministrazione.
3.
La formazione e l’aggiornamento
professionale del personale della categoria EP sono assunti dalle
amministrazioni come metodo permanente teso ad assicurare il costante
adeguamento delle competenze allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico
e organizzativo di riferimento; conseguentemente, la partecipazione alle
iniziative di formazione inserite in appositi percorsi anche individuali, su
proposta degli interessati o comunque, concordati con gli organi statutari e/o
con i dirigenti, viene considerata servizio utile a tutti gli effetti e i
relativi oneri sono a carico della Amministrazione.
4.
Fino ad un massimo di 36 ore annue
retribuite, da utilizzare in periodi compatibili con le esigenze di servizio,
al personale di cui al presente articolo può essere consentita la
partecipazione a qualificate iniziative di aggiornamento professionale e
formazione. L’Amministrazione deve formalizzare un eventuale, motivato diniego
entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione fatta dall’interessato.
Qualora l’Amministrazione riconosca l’effettiva connessione di tali iniziative
con l’attività di servizio, può, nell’ambito delle proprie disponibilità di
bilancio, contribuire anche integralmente alla spesa sostenuta e debitamente
documentata.
5.
Le amministrazioni favoriscono la
partecipazione del personale di categoria EP ai progetti di ricerca finanziati
da committenti pubblici o privati, all’interno delle strategie e dei piani delle amministrazioni stesse.
6.
Il personale della categoria EP ha
diritto ad essere riconosciuto autore - o coautore - delle ricerche a cui
lavora. Salvo che l’Amministrazione non ritenga di pubblicare i risultati della
ricerca nell’ambito dei propri programmi editoriali, l’autore ha diritto alla
pubblicazione in proprio, fatto salvo l’eventuale vincolo di segretezza.
7.
Le amministrazioni considerano di
particolare interesse ai fini dell’arricchimento professionale lo svolgimento
da parte del personale della categoria EP, di attività nelle ipotesi elencate all’art. 58, comma 6,
lettere da a) a f), del D. Lgs. n. 29/1993, previa autorizzazione
dell’Amministrazione, senza utilizzare le strutture dell’Amministrazione stessa
e fuori dell’orario di lavoro. Il diniego di autorizzazione deve essere
adeguatamente motivato; decorsi 20
giorni dalla richiesta di autorizzazione, questa si intende rilasciata.
1.
Le amministrazioni possono
conferire al personale della categoria EP, incarichi comportanti particolari
responsabilità gestionali ovvero funzioni professionali richiedenti
l’iscrizione ad ordini professionali o, comunque, alta qualificazione e
specializzazione.
2.
Gli incarichi di cui al comma 1,
fatti salvi quelli conferiti al personale di cui all’art. 51, secondo gli appositi
atti convenzionali, sono conferiti dal Direttore Amministrativo o da altro
organo individuato secondo gli ordinamenti delle amministrazioni - previa
determinazione da parte delle amministrazioni di criteri generali - per un
periodo non superiore a 5 anni, con atto scritto e motivato e possono essere
rinnovati con le medesime formalità. Tali criteri generali saranno oggetto di
informazione e, a richiesta, di concertazione con i soggetti sindacali di cui
all’art. 9.
3.
Per il conferimento degli incarichi
le amministrazioni tengono conto – rispetto alle funzioni ed alle attività da
svolgere – della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei
requisiti culturali e professionali posseduti, delle attitudini, delle capacità
professionali e dell’esperienza acquisite dal personale della categoria EP.
4.
Gli incarichi possono essere
revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione ad
intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento
di risultati negativi.
5.
I risultati dell’attività svolta
dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente
articolo sono oggetto di valutazione annuale in base a criteri e procedure
predeterminati dall’Amministrazione, di cui deve essere data informazione ai
soggetti sindacali di cui all’art. 9. La valutazione positiva dà titolo alla
corresponsione della retribuzione di risultato di cui all’art. 62. Le
amministrazioni, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una
valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del
dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui
aderisce o conferisce mandato o da persone di sua fiducia; la stessa procedura
di contraddittorio vale anche per la
revoca anticipata dell’incarico di cui al comma 4.
6.
La revoca o la cessazione
dell’incarico comporta la perdita della connessa retribuzione accessoria, fermo
restando il diritto del dipendente di essere adibito a mansioni congrue con la
categoria di appartenenza, nonché il diritto alla retribuzione di posizione
nella misura minima.
1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria EP è
composto dall’indennità di ateneo, dalla retribuzione di posizione e dalla
retribuzione di risultato. La retribuzione di posizione e di risultato
assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto
collettivo nazionale 21/5/96, compreso il compenso per il lavoro straordinario
con l’esclusione dell’indennità di ateneo, dell’indennità di rischio da
radiazioni di cui all’articolo 50 del presente CCNL, nonchè dei compensi che
specifiche disposizioni di legge finalizzano all’incentivazione di prestazioni
o risultati del personale. L’importo della retribuzione di posizione varia da
un minimo di £. 6.000.000 ad un massimo di £. 25.000.000 annui lordi per
tredici mensilità.
2. L’importo minimo di posizione di cui al comma 1 è attribuito a tutto il
personale appartenente alla categoria EP. Gli importi superiori al minimo di
posizione sono attribuiti in corrispondenza dell’affidamento di incarichi
correlati a particolari responsabilità gestionali ovvero di funzioni
professionali richiedenti l’iscrizione ad albi professionali o comunque alta
qualificazione o specializzazione, secondo quanto previsto dall’art. 61, comma
1. Ciascuna Amministrazione stabilisce la graduazione della retribuzione di
posizione in rapporto a ciascuna tipologia di incarico previamente individuata.
3. La retribuzione di risultato è finalizzata a remunerare i risultati espressi da ciascun
dipendente in termini di efficienza/produttività a seguito della
valutazione effettuata secondo quanto
previsto dall’art. 61, comma 5. L’importo della retribuzione di risultato
eventualmente spettante è compreso tra il 10 % e il 30% della retribuzione di
posizione attribuita.
4. Al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di
risultato è destinato in ciascuna
Amministrazione un apposito fondo, costituito come previsto dall’art. 70.
1. Le amministrazioni, in base alle proprie finalità istituzionali,
individuano posizioni organizzative e funzioni specialistiche e di
responsabilità e verificano la disponibilità di personale professionalmente qualificato
appartenente alle categorie B, C e D ai fini della attribuzione di tali
posizioni e funzioni. Le relative determinazioni sono oggetto di informazione
preventiva ai soggetti sindacali di cui all’art. 9.
2.
A seguito della verifica di cui al
comma 1, le amministrazioni, sulla base di criteri generali oggetto di
contrattazione integrativa, correlano alle posizioni e funzioni individuate ai
sensi del comma 1 un’indennità accessoria, annua, lorda, revocabile, di importo
variabile, tenendo conto del livello di responsabilità, della complessità delle
competenze attribuite, della specializzazione richiesta dai compiti affidati e
delle caratteristiche innovative della professionalità richiesta.
3.
Al personale appartenente alla
categoria D, possono inoltre essere conferiti specifici, qualificati incarichi
di responsabilità - amministrative, ivi comprese quelle connesse alle funzioni
di segretario di dipartimento, e tecniche - sulla base di criteri generali
oggetto di informazione, e a richiesta di concertazione, con i soggetti
sindacali di cui all’art. 9. Tali incarichi saranno retribuiti con un’indennità
accessoria, annua, lorda, revocabile, di importo variabile, tenendo conto del
livello di responsabilità, della complessità delle competenze attribuite, della
specializzazione richiesta dai compiti affidati e delle caratteristiche
innovative della professionalità richiesta.
4.
L’importo dell’ indennità
attribuita ai sensi del precedente comma è compreso tra un minimo di £.
2.000.000 ed un massimo di £. 10.000.000, di cui un terzo è corrisposto a
seguito della verifica positiva dei risultati conseguiti dal dipendente. La
valutazione dei risultati è effettuata annualmente con le stesse modalità di
cui all’art. 61, comma 5.
5. Le indennità di cui al presente articolo sono attribuite a valere sulle risorse di cui all’art. 68, comma 2,
lett. b).
6. I criteri per la scelta dei dipendenti cui attribuire le posizioni e
funzioni di cui al comma 1 sono
definiti dalle amministrazioni. Tali criteri sono oggetto di informazione
preventiva ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, che possono chiedere al
riguardo un incontro.
7. Le amministrazioni attribuiscono ai dipendenti le posizioni e le funzioni
di cui al comma 1 secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.
8. Le indennità di cui ai precedenti
commi cessano di essere corrisposte qualora i dipendenti non siano più adibiti
alle posizioni organizzative e alle funzioni specialistiche e di responsabilità
di cui ai commi 1 e 3.
PARTE TERZA
TITOLO I - TRATTAMENTO ECONOMICO
ART. 64 – INCREMENTI TABELLARI ED EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
1. Gli stipendi tabellari derivanti
dall’applicazione dell’art. 1 del CCNL del 5.9.1996 sono incrementati degli
importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella D,
alle scadenze ivi previste.
2. A seguito della attribuzione degli
incrementi indicati nel comma 1, i valori economici dei trattamenti correlati alle posizioni iniziali e di
sviluppo del nuovo sistema di classificazione
di cui al presente CCNL sono rideterminati secondo le indicazioni delle
allegate tabelle E1 ed E2 e con le decorrenze ivi previste.
3. Sono confermate l’indennità
integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianità negli importi
spettanti al personale in servizio alla data di stipulazione del presente
contratto. Al personale neo-assunto è attribuita l’indennità integrativa
speciale nella misura prevista per la posizione economica iniziale di ciascuna
categoria; al personale neo-assunto nella posizione economica B3 ai sensi
dell’art. 55, comma 5, secondo periodo, è attribuita l’indennità integrativa
speciale nella misura prevista per detta posizione economica.
4. Nei confronti del personale
cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di
vigenza della parte economica del presente CCNL 1998-1999, gli incrementi di
cui al presente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli
importi previsti nella tabella D, ai fini della determinazione del trattamento
di quiescenza e dell’equo indennizzo. Agli effetti dell’indennità premio di
fine servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella
prevista dall’art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
ART. 65
- INCREMENTO DELL’INDENNITÀ DI ATENEO
1.
A decorrere dal 31.12.1999 le misure individuali di indennità di ateneo
previste dall’articolo 5 del CCNL 5.9.1996 sono rideterminate nelle misure
indicate nella tabella F.
2.
Per la copertura degli oneri
conseguenti agli aumenti ed ai riallineamenti dell’indennità di cui al comma 1,
si provvede attraverso la riduzione stabile del fondo di cui all’art. 42 del
CCNL del 21.5.1996 così come previsto dall’art. 67, comma 1, lettera a) del
presente CCNL.
3.
L’indennità di cui al presente
articolo continua ad essere erogata con le modalità in corso.
1. Per la corresponsione dei compensi
relativi alle prestazioni di lavoro straordinario, che si rendessero necessarie
per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, le amministrazioni possono
utilizzare risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate,
nell’anno 1999, alle finalità di cui all’art. 42, comma 2, lett. a) del CCNL
del 21.5.96, detratte le somme destinate al medesimo titolo al personale delle
ex qualifiche IX, I rs e II rs che dovranno
finanziare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale appartenente alla categoria
EP.
2. Agli effetti della determinazione
dei compensi per lavoro straordinario sono determinate tre tariffe
corrispondenti alle categorie B, C e D. Il calcolo è effettuato con riferimento
rispettivamente alle posizioni economiche B3, C4 e D2.
3. Le parti si incontrano a livello
di Amministrazione per valutare le condizioni che hanno reso necessario
l’effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che
possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante
opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi. I risparmi accertati a
consuntivo confluiscono nelle risorse indicate nell’art. 67, in sede di
contrattazione integrativa.
ART. 67
- FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE
E PER LA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA ED INDIVIDUALE
1. Presso ciascuna Amministrazione, a
decorrere dall’anno 2000, sono destinate alla attuazione delle progressioni
economiche orizzontali nel nuovo sistema di classificazione del personale,
nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi, le seguenti risorse:
a)
Le risorse di cui all’art. 3 del
CCNL 5.9.1996, con riferimento all’anno 1999, determinate al netto delle
seguenti voci:
·
un importo pari al 2.92% del monte
salari 1997 di Amministrazione riferito al personale del comparto, destinato
agli aumenti ed al riallineamento dell’indennità di ateneo ai sensi dell’art.
65 del presente CCNL;
·
compensi accessori ivi comprese le
risorse per il lavoro straordinario, ad eccezione dell’indennità di ateneo,
destinati nell’anno 1999 al personale delle ex qualifiche IX, I rs e II
rs. Tali risorse confluiscono nel fondo
di cui all’art. 70 del presente CCNL;
·
risorse per la corresponsione dei
compensi per lavoro straordinario di
cui all’art. 66, comma 1, del presente CCNL.
b)
le eventuali risorse aggiuntive
destinate nell’anno 1999 al trattamento accessorio ai sensi dell’art. 42 del
CCNL 21/5/96 e dell’art. 4 del CCNL 5/9/96, nel rispetto delle effettive
disponibilità di bilancio delle singole amministrazioni;
c)
le somme derivanti dalla
attuazione dell’art. 43 della legge 449/1997;
d)
le economie conseguenti alla
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi
e nei limiti dell’art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e
successive integrazioni e modificazioni, realizzate successivamente all’anno
1999;
e)
i risparmi derivanti dalla
applicazione della disciplina dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993;
f)
le risorse che specifiche
disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di
risultati del personale;
g)
gli eventuali risparmi derivanti
dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’articolo 66
del presente CCNL;
2. Le amministrazioni che alla data
di stipula del presente CCNL non avessero ancora determinato il trattamento
accessorio per l’anno 1999 quantificheranno le risorse di cui al comma 1, lett.
a) e lett. b) con riferimento all’anno 1998.
3. Le amministrazioni destineranno di
anno in anno risorse proprie - nel rispetto dei limiti di bilancio e comunque
in misura non superiore all’1,55% del monte salari 1997 di Amministrazione
riferito al personale del comparto - al finanziamento dei trattamenti accessori correlati agli obiettivi di
efficienza, efficacia ed economicità,
in presenza di condizioni organizzative e gestionali che consentano il
controllo di gestione e la valutazione della produttività e dei risultati.
4. In caso di attivazione di nuovi
servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di
quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del
personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la
razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o
che comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, le
amministrazioni, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei
fabbisogni di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 29/1993, valutano anche l’entità
delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento
economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne
individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio.
1. Le risorse di cui all’art. 67 sono
finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di
efficienza e di efficacia delle amministrazioni e di qualità dei servizi
istituzionali.
2. In relazione alle finalità di cui
al comma 1, le risorse di cui all’art. 67 sono utilizzate per:
a) corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione
economica all’interno delle categorie secondo la disciplina degli articoli 56 e 59 del presente CCNL. Le risorse
destinate dal CCNL alla finalità di cui alla presente lettera sono incrementabili
- a seguito di contrattazione integrativa da concludersi entro 60 giorni,
prorogabili di ulteriori 30 giorni - a valere sulle risorse destinate alle
finalità di cui alla lettera d) del presente comma. Resta comunque acquisito al
fondo di cui all’articolo 67, per le finalità di cui alla presente lettera, il
differenziale tra le posizioni economiche rivestite e il valore iniziale della
categoria di coloro che cessano definitivamente dal servizio.
b) corrispondere l’indennità
di responsabilità per il personale delle categorie B, C e D secondo la
disciplina dell’art. 63 del presente CCNL.
Sono utilizzate per tale finalità le risorse destinate agli istituti di
cui all’art. 42, comma 2, lettera d), del CCNL del 21.5.1996, con riferimento
all’anno 1999. Per gli incarichi di cui all’art. 63, comma 3, al personale
della categoria D, tali risorse sono ulteriormente incrementate fino ad un
massimo dello 0,2% del monte salari 1997 di Amministrazione riferito al
personale del comparto, a valere sulla quota di cui all’art. 67, comma 3;
c) corrispondere compensi per la
remunerazione di compiti che comportano
oneri, rischi, o disagi particolarmente rilevanti nonché la reperibilità
collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di
urgenza;
d) erogare compensi diretti ad
incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la
corresponsione di compensi correlati al merito e all’impegno di gruppo e/o individuale, secondo quanto previsto
dall’art. 58;
e) incentivare le specifiche attività
e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell’articolo
67, c. 1, lett. f), del presente CCNL.
3. Al termine dell’esercizio
finanziario, le somme destinate ai passaggi a posizioni retributive superiori
nell’ambito della stessa categoria,
rapportate su base annua, vengono trasferite permanentemente dal fondo nei
competenti capitoli di bilancio delle singole amministrazioni. Resta salvo
quanto previsto dal comma 2, lettera a), terzo periodo del presente articolo.
4. Le somme non utilizzate o non
attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio
finanziario sono portate in aumento delle risorse dell’anno successivo, fatta salva la specifica finalizzazione già
definita.
1. La attribuzione dei compensi di cui all’art. 68, comma 2, lett. d), è
strettamente correlata ad effettivi incrementi di produttività e di
miglioramento quali-quantitativo dei servizi ed è quindi attuata, in unica
soluzione ovvero secondo modalità definite a livello di Amministrazione, dopo
la necessaria verifica e certificazione a consuntivo dei risultati totali o
parziali conseguiti, in coerenza con gli obiettivi annualmente predeterminati
secondo la disciplina del D. Lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni ed
integrazioni.
ART. 70 - FONDO PER LA
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DELLA CATEGORIA ELEVATE
PROFESSIONALITÀ
1.
A decorrere dal 31.12.1999, e a
valere dall’anno 2000, è costituito presso ciascuna Amministrazione un fondo destinato alla corresponsione della
retribuzione di posizione e di risultato per il personale della categoria EP
secondo quanto previsto dall’art. 62 del presente CCNL.
2.
Il fondo è alimentato dalle
seguente risorse:
a.
Le somme relative ai compensi per
lavoro straordinario destinate nell’anno 1999 al personale appartenente alle ex
qualifiche IX, I rs e II rs;
b.
I compensi accessori, ad eccezione
dell’indennità di ateneo, destinati nell’anno 1999 al personale appartenente
alle ex qualifiche IX, I rs e II rs; le amministrazioni che alla data di
stipula del presente CCNL non avessero ancora determinato il trattamento
accessorio per l’anno 1999 quantificheranno le predette risorse con riferimento all’anno 1998;
c.
Ulteriori risorse, a carico dei
bilanci delle singole amministrazioni, entro il limite dello 0,45% del monte
salari 1997 di Amministrazione riferito al personale del comparto.
3.
Le risorse destinate alla
retribuzione di risultato variano da un minimo del 10% ad un massimo del 20%
del fondo.
4.
Le somme eventualmente già
corrisposte nell’anno 2000 per i
compensi accessori, compresi i compensi per lavoro straordinario, saranno
conguagliati all’atto della attribuzione della retribuzione di posizione e di
risultato per il medesimo anno.
ART. 71 – RIEQUILIBRIO NELLA DESTINAZIONE
DELLE RISORSE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO
1.
Nel caso in cui la somma delle
risorse di cui all’articolo 67, comma 3, e quelle di cui all’articolo 70, comma
2, lettera c) sia inferiore al 2% del monte salari 1997 di Amministrazione
riferito al personale del comparto, tali disponibilità sono ripartite tra le
finalità di cui all’articolo 68, comma 2, lettere b), d) e quelle di cui
all’articolo 70, comma 2 lettera c), nel rispetto delle proporzioni definite
dai valori massimi ivi indicati.
ART. 72 –
FINANZIAMENTO DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA.
1. Ai fini della attivazione degli
istituti previsti dal nuovo sistema di classificazione, le amministrazioni
destinano al Fondo di cui all’art. 67, per le finalità di cui all’art. 68,
comma 2, lett. a), risorse pari allo 0,3% del monte salari 1997 di
Amministrazione riferito al personale del comparto, a valere sulle
disponibilità economiche del biennio economico 2000/2001 aventi carattere di certezza e continuità.
Le procedure selettive sono espletate secondo quanto previsto dall’art. 59,
comma 7.
ART. 73 - DISAPPLICAZIONE DI
DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LA DISCIPLINA CONTRATTUALE SUL TRATTAMENTO
ECONOMICO
1. Nelle ipotesi di disapplicazione, ai sensi dell’art. 2, comma 3,
del D. Lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, di
disposizioni legislative, regolamentari o di atti amministrativi che abbiano
attribuito trattamenti economici in contrasto con quelli previsti o confermati
dal presente CCNL, i più elevati compensi, assimilabili al trattamento
fondamentale per il loro carattere di fissità e di continuità, eventualmente
percepiti dal personale sono riassorbiti nei limiti degli incrementi previsti
dall’art. 64; la eventuale differenza viene mantenuta ad personam.
2. I risparmi di spesa conseguenti alla applicazione del comma 1, nonché
quelli correlati alla disapplicazione di disposizioni riguardanti il
trattamento economico accessorio, incrementano le risorse dell’art. 67
destinate alle progressioni economiche e alla produttività collettiva ed
individuale secondo la disciplina dell’art. 68.
1.
Con effetto dalla data di
stipulazione del presente CCNL sono soppresse le qualifiche funzionali di cui
al CCNL 21/5/1996. Dalla stessa data il personale in servizio è inquadrato nel
nuovo sistema di classificazione costituito da quattro categorie - B, C, D, ed
EP - con la attribuzione della categoria e della posizione economica
corrispondenti alla qualifica funzionale e al trattamento economico tabellare
in godimento secondo la tabella B di corrispondenze per il primo inquadramento
nella nuova classificazione. Il personale in servizio è, altresì, assegnato
alle aree previste dal nuovo sistema di classificazione secondo la tabella A di
corrispondenza tra le vecchie aree funzionali e le nuove aree.
2.
Sono portate a compimento le
procedure di selezione bandite alla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL. I
vincitori sono automaticamente collocati nel nuovo sistema di classificazione,
secondo la tabella B di cui al comma 1, con effetto dalla data stabilita nel
contratto individuale per la decorrenza della nuova posizione acquisita a
seguito dell’espletamento delle procedure di selezione.
3.
Con effetto dalla data di
stipulazione del presente CCNL il personale dipendente inquadrato nella ex V qualifica
funzionale a seguito di concorso pubblico per l’accesso al quale era richiesto
il possesso del diploma di istituto di
istruzione secondaria di II grado è inquadrato nella categoria C, posizione economica C1.
4.
Con effetto dalla data di
stipulazione del presente CCNL il personale dipendente inquadrato nella ex VII
qualifica funzionale a seguito di concorso pubblico per l’accesso al quale era
richiesto il possesso del diploma di
laurea è inquadrato nella categoria D, posizione economica D1.
5.
In prima applicazione e comunque
entro il limite delle risorse di cui al successivo comma 7, le amministrazioni
provvederanno, a:
a)inquadrare
nella categoria EP, posizione economica EP1, con effetto dalla data di sottoscrizione
definitiva del presente CCNL, il personale
laureato appartenente alla ex VIII qualifica che svolga incarichi, conferiti
con atto formale anteriormente al 1/1/1998, per il cui espletamento è richiesta
l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, architetto o
ingegnere;
b)inquadrare nella categoria EP, posizione economica EP1,
con effetto dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL, il personale della ex VIII qualifica di cui
al comma 2 dell’art. 46 del CCNL 21/5/96, non inquadrato ai sensi del successivo comma 3 dello stesso art. 46,
con riassorbimento dell’indennità di cui al comma 2 del medesimo art. 46;
c)attuare procedure selettive, che
tengano conto anche dei titoli professionali di cui all’art. 59, comma 2, lett.
b), d) ed e), da concludere entro il 31.12.2001, per la progressione verticale
di personale, con un’anzianità di servizio di almeno 5 anni nella ex qualifica
alla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL, appartenente alle ex qualifiche V, VII ed
VIII per il passaggio, rispettivamente, alle categorie C, D ed EP; i predetti
passaggi avranno decorrenza dal 31/12/2000. Tra i titoli professionali di cui
sopra, nelle procedure per il passaggio alle categorie C e D costituiscono
titoli valutabili il superamento di concorsi
rispettivamente per l’accesso alle ex qualifiche V e VII; costituiscono,
altresì, titoli valutabili le idoneità conseguite in concorsi per ex qualifiche
superiori.
6.
All’attuazione delle finalità
indicate nei commi 3 e 4, sono appositamente dedicate risorse che derivano
dalle disponibilità complessive del comparto, destinate al rinnovo del presente
CCNL. Entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL e
comunque non oltre la stipula del biennio economico successivo, si procederà ad
una verifica delle somme effettivamente impiegate dalle amministrazioni.
L’eventuale differenza rilevata rispetto alla quantificazione operata nella
redazione dei prospetti riepilogativi dei costi del CCNL, sarà computata in
aumento o in diminuzione delle disponibilità finanziarie per il biennio
economico 2000-2001.
7.
Per le finalità di cui al comma 5
sono appositamente dedicate risorse
complessivamente pari allo 0,3% del monte salari 1997 di Amministrazione
riferito al personale del comparto, calcolate su base annua. Le amministrazioni
che nel periodo tra l’1.1.1998 e la data di stipulazione del CCNL abbiano
bandito pr ondente all’onere dei passaggi realizzati che si traducono in
passaggi di categoria secondo il nuovo ocedure selettive per realizzare le
medesime finalità di cui al citato comma 5, riducono lo 0,3% in misura corrisp
ordinamento. In tale caso la stessa riduzione è portata in aumento del fondo di
cui all’art. 67 per le finalità di cui all’art. 68, comma 2, lett. a).
8.
Il personale di cui all’art. 45,
comma 1, del CCNL 21/5/96, non ancora inquadrato ai sensi del successivo comma
2 dello stesso articolo 45, confluirà nella categoria corrispondente del nuovo
sistema di classificazione, in base alla qualifica immediatamente superiore con
riassorbimento dell’indennità di cui al predetto comma 1.
9.
Il personale di cui all’art. 46,
comma 1, del CCNL 21/5/96, già di VII qualifica, non ancora inquadrato ai sensi
del successivo comma 3 dello stesso articolo 46, confluirà nella categoria
corrispondente del nuovo sistema di classificazione in base alla qualifica
immediatamente superiore con riassorbimento dell’indennità di cui al predetto
comma 1.
10.
Il personale inquadrato nella
categoria immediatamente superiore ai sensi del presente articolo non è
soggetto al periodo di prova di cui all’articolo 17.
ART. 75 - NORMA DI SALVAGUARDIA CON
RIFERIMENTO ALL’ARTICOLO 72 DEL D.Lgs. n. 29/1993
1. Continuano ad applicarsi le disposizioni legislative, regolamentari e
contrattuali non incompatibili con le clausole del presente CCNL. In apposita
sequenza contrattuale le parti redigeranno un testo coordinato delle
disposizioni vigenti e definiranno gli istituti attinenti agli aspetti
economici e normativi del rapporto di lavoro non disciplinati dal presente
CCNL, in particolare le seguenti materie:
a)
arbitrato e conciliazione;
b)
TFR e in particolari condizioni
psico-fisiche (art. 11 D.P.R. n. 319/1990);
c)
valutazione fondi pensione;
d)
diritto allo studio;
e)
trattamento di missione;
f)
tutela di dipendenti
dell’anzianità di servizio, ivi compresi i casi di mobilità
intercompartimentale (art. 16 legge 808/77);
g)
copertura assicurativa (art. 8
D.P.R. n. 319/1990);
h)
coordinamento della normativa di
cui all’articolo 32 del presente CCNL con gli articoli 69 e 70 del T.U. n.
3/1957.
i)
applicazione del sistema di
valutazione di cui all’articolo 58 ai dipendenti in distacco sindacale.
1. Appartengono alle seguenti
categorie i lavoratori che svolgono attività caratterizzate rispettivamente da:
a) CATEGORIA B
-
Grado di autonomia: svolgimento di compiti sulla base di procedure
prestabilite;
-
Grado di responsabilità: relativa
alla corretta esecuzione delle procedure;
b)
CATEGORIA C
- Grado di autonomia: svolgimento
di attività inerenti procedure, con diversi livelli di complessità, basate su
criteri parzialmente prestabiliti;
- Grado di responsabilità
relativa alla correttezza complessiva delle procedure gestite;
c)
CATEGORIA D
- Grado di autonomia: svolgimento di funzioni implicanti diverse
soluzioni non prestabilite;
-
Grado di responsabilità: relativa
alla correttezza tecnico e/o gestionale delle soluzioni adottate;
d)
CATEGORIA EP
- Grado di autonomia: relativa alla soluzione di problemi complessi di
carattere organizzativo e\o professionale;
- Grado
di responsabilità: relativo alla qualità ed economicità dei risultati ottenuti.
2.
Per l’accesso esterno nella nuova
griglia di classificazione sono richiesti i seguenti titoli, integrabili dai
Regolamenti di Ateneo con eventuali requisiti professionali specifici in relazione
alla tipologia dell’attività lavorativa:
a) CATEGORIA B - titolo di studio
di scuola d’obbligo più eventuale qualificazione professionale;
b) CATEGORIA C - diploma di scuola secondaria di secondo grado;
c) CATEGORIA D - diploma di laurea;
d) CATEGORIA EP - laurea e abilitazione professionale ovvero laurea e
particolare qualificazione professionale.
-
CATEGORIA B: Area amministrativa;
Area servizi generali e tecnici; Area socio-sanitaria.
-
CATEGORIA C: Area amministrativa;
Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati; Area socio-sanitaria;
Area Biblioteche.
-
CATEGORIA D: Area
amministrativa-gestionale; Area tecnica, tecnico - scientifica ed elaborazione
dati; Area socio-sanitaria; Area biblioteche.
-
CATEGORIA EP: Area amministrativa
- gestionale; Area tecnica, tecnico -
scientifica ed elaborazione dati; Area medico - odontoiatrica e
socio-sanitaria; Area Biblioteche.
Le
attività delle scienze motorie sono attribuite all’Area tecnica, tecnico -
scientifica ed elaborazione dati della categoria C e D.
4. Dalla
data di stipulazione del presente CCNL le preesistenti aree funzionali confluiscono nelle nuove aree, di cui al comma 1, secondo
lo schema di corrispondenza descritto nei commi seguenti per ciascuna
categoria.
5.
Nella categoria B confluiscono :
-
nell’Area amministrativa: l’area
funzionale amministrativo- contabile della
ex IV e della ex V qualifica;
-
nella Area servizi generali e
tecnici: l’area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari della ex
II, della ex III e della ex V qualifica; l’area funzionale dei servizi generali
tecnici, ausiliari e delle biblioteche della ex IV qualifica; l’area funzionale tecnico-scientifica della ex IV e
della ex V qualifica; l’area funzionale delle strutture di elaborazione dati
della ex V qualifica; l’area funzionale delle biblioteche della ex V qualifica;
-
nella Area socio-sanitaria: l’area
funzionale socio-sanitaria della ex IV e della ex V qualifica.
6.
Nella categoria C confluiscono:
-
nell’Area amministrativa: l’area
funzionale amministrativo- contabile della ex
VI e della ex VII qualifica;
-
nell’Area tecnica, tecnico –
scientifica ed elaborazione dati: l’area funzionale dei servizi generali
ausiliari e tecnici della ex VI e della ex VII qualifica; l’area funzionale
tecnico-scientifica della ex VI qualifica; l’area funzionale
tecnico-scientifica della ex VII qualifica con esclusione dei profili
socio-sanitari e delle professionalità socio-sanitarie del profilo di collaboratore
tecnico; l’area funzionale delle strutture di elaborazione dati della ex VI e
della ex VII qualifica;
-
nell’Area socio-sanitaria: l’area
funzionale socio-sanitaria della ex VI qualifica; l’area funzionale tecnico
scientifica e socio-sanitaria della ex
VII qualifica limitatamente ai profili socio-sanitari e alle professionalità socio-sanitarie del profilo di
collaboratore tecnico.
-
nell’Area biblioteche: l’area
funzionale delle biblioteche della ex VI e della ex VII qualifica.
7.
Nella categoria D confluiscono:
-
nell’Area amministrativa-
gestionale: l’area funzionale amministrativo-contabile della ex VIII qualifica;
-
nell’Area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati: l’area funzionale dei servizi generali
tecnici ed ausiliari della ex VIII qualifica; l’area funzionale tecnico-
scientifica e socio-sanitaria della ex VIII qualifica con esclusione delle
professionalità socio-sanitarie del profilo di funzionario tecnico; l’area
funzionale delle strutture di elaborazione dati della ex VIII qualifica;
-
nell’Area socio-sanitaria: l’area
funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria della ex VIII qualifica
limitatamente alle professionalità socio-sanitarie del profilo di funzionario
tecnico.
-
nell’Area biblioteche: l’area
funzionale delle biblioteche della ex VIII qualifica.
8.
Nella categoria EP confluiscono:
-
nell’Area amministrativa-
gestionale: l’area funzionale amministrativo-contabile della ex IX qualifica;
-
nell’Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati: l’area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari dell’ex I RS
e dell’ex II RS; l’area funzionale tecnico-scientifica e socio sanitaria
dell’ex I RS e della ex II RS con esclusione delle professionalità
socio-sanitarie del profilo di coordinatore tecnico e del profilo di
coordinatore generale tecnico; l’area funzionale delle strutture di
elaborazione dati dell’ex I RS e dell’ex II RS;
-
nell’Area medico –odontoiatrica e
socio-sanitaria: l’area funzionale tecnico-scientifica e socio sanitaria
dell’ex I RS e dell’ex II RS
limitatamente alle professionalità socio-sanitarie del profilo di coordinatore
tecnico e del profilo di coordinatore generale tecnico.
-
nell’Area biblioteche: l’area
funzionale delle biblioteche dell’ex I RS e dell’ex II RS.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1
Al fine di razionalizzare l’utilizzo dei rapporti di lavoro
flessibili, le parti concordano sull’opportunità che l’eventuale utilizzo di
rapporti di lavoro parasubordinato tenga conto della complessiva programmazione
dell’uso delle diverse tipologie di lavoro flessibile previste dall’art. 36,
comma 7, del D. Lgs. n. 29/1993.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2
Le parti convengono sull’opportunità di verificare congiuntamente la ricaduta
in termini di efficienza ed efficacia dei servizi e di valorizzazione delle
professionalità conseguente alla strutturazione delle aree individuate
nell’ambito di ciascuna categoria, una volta trascorso un significativo periodo
di tempo dall’attuazione del nuovo ordinamento professionale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti convengono che l’articolo 72 del presente CCNL troverà
applicazione previa acquisizione da parte dell’A.RA.N. del prescritto atto di
indirizzo del Comitato di settore.
CGIL, CISL e UIL del comparto Università esprimono profonda
insoddisfazione per la conclusione del negoziato per quanto attiene ai lettori
di madrelingua e collaboratori ed esperti linguistici ed auspicano che la
ripresa della trattativa possa valorizzare le intese positive a cui la
discussione era giunta, rimovendo le rigidità che hanno impedito una
conclusione compiuta nell’ambito dell’intesa odierna, nei tempi tecnici
strettamente necessari.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
CGIL, CISL e UIL del comparto Università, nell’esprimere
soddisfazione per la soluzione adottata per il personale precario ex art. 19,
comma 9 bis, del CCNL 1994 – 1997, sottolineano la propria insoddisfazione
perché non è stato parimenti risolto il problema presente nei policlinici del
precariato delle qualifiche inferiori. Dichiarano sin d’ora di impegnarsi affinché, utilizzando al
meglio gli strumenti contrattuali, il confronto fra le parti porti a trovare
idonea soluzione al fine di non disperdere professionalità acquisite da anni.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
CGIL, CISL e UIL del comparto Università dichiarano la
propria insoddisfazione perché in questo testo contrattuale non siano state
introdotte regole per i contratti di lavoro autonomo coordinato e continuativo.
Comunque riaffermano il diritto di questi lavoratori ad una specifica tutela
contrattuale e dichiarano che considerano abusiva l’utilizzazione di questo
strumento contrattuale per attività ordinarie svolte non in autonomia, ma sotto
la direzione di organi dell’amministrazione. Eserciteranno in proposito la più
attenta vigilanza.
DICHIARAZIONE A VERBALE
La Federazione CONFSAL – SNALS – UNIVERSITÀ – CISAPUNI ritiene debba
trovare sollecita soluzione negli Atenei il problema del personale laureato che
collabora alla didattica, alla ricerca ed alla assistenza, assunto con
qualifiche inferiori alla VII.
DICHIARAZIONE A VERBALE
La Federazione CONFSAL – SNALS – UNIVERSITÀ – CISAPUNI considera parziale
ed insufficiente la soluzione emersa per le V e VII qualifiche in quanto non è
stata data a tutte la possibilità, anche attraverso un corso di formazione, di
essere inquadrate, rispettivamente, nelle categorie C e D.
DICHIARAZIONE A VERBALE
La Federazione CONFSAL – SNALS – UNIVERSITA’ – CISAPUNI ritiene debba
trovare applicazione negli Atenei il passaggio nella categoria EP delle figure
professionali previste dall’art. 5 del D.Lgs.
n. 116 del 27.01.92 nonché dell’art. 78 del D.Lgs. n. 230 del 13.03.95.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Il CSA della CISAL
Università, pur valutando gli aspetti positivi e innovativi del CCNL, dichiara
di non condividere molti degli istituti contrattuali sui quali ha già espresso
notevoli riserve nel corso delle trattative non firmando alcuna pre-intesa.
La sottoscrizione del
presente CCNL è motivata dall’esigenza di
consentire al CSA della CISAL Università di poter partecipare alle trattative per il secondo biennio
economico, alla stesura delle nuove tabelle equiparative del personale delle
facoltà mediche e soprattutto di poter partecipare alla contrattazione
integrativa decentrata nei singoli Atenei.
Durante la
trattativa il CSA della CISAL Università ha sollecitato e sostenuto diverse
richieste fondamentali che sono state solo in parte accolte dall’ARAN, altre
non hanno trovato, al momento, accoglienza.
In particolare ci
riferiamo a:
-
per la parte economica, gli incrementi stipendiali non hanno
tenuto conto nè della sperequazione pregressa con gli altri comparti del
pubblico impiego nè dell’inflazione reale evidenziata dal crollo del potere
d’acquisto dei salari dei lavoratori del comparto;
-
non si è affermato con forza l’obbligo di relazioni
sindacali vincolanti e trasparenti a livello di contrattazione integrativa
decentrata per eliminare rischi di clientelismo sia nel processo di
ricollocazione del personale nelle fasce economiche e nelle categorie
professionali sia nelle progressioni di carriera;
-
i costi per la definizione del nuovo ordinamento non
prevedono l’impiego di risorse economiche aggiuntive reali ma si distolgono
risorse dal fondo incentivante;
-
non si prevede nel CCNL e conseguentemente nella
contrattazione collettiva integrativa, per il
personale operante nelle Facoltà mediche una distinta disciplina
normativa ed ordinamentale oltre alla dotazione di un proprio budget nel
rispetto dell'art. 2 comma 1 del D.L. 517/99;
-
non vengono definite le competenze, i metodi e ambiti di
contrattazione delle RSU e dei singoli
eletti;
-
non è citato nel CCNL che le tabelle equiparative tra
personale operante nelle facoltà mediche e SSN che dovranno essere definite
entro un anno dalla stipula del CCNL, devono tenere conto oltre che della
corrispondenza tra profili professionali anche
delle mansioni realmente svolte ed attribuite al dipendente con
atto formale
-
non vengono incrementati in modo significativo i fondi da destinare alla formazione e aggiornamento
professionale;
-
non sono completamente definite le code contrattuali
riferite sopratutto ai VI° livelli sociosanitari ex 312/80 e non beneficiari
della legge 21/91;
-
non obbliga le
Amministrazioni a stanziare finanziamenti aggiuntivi per favorire gli
scorrimenti verticali ed orizzontali;
-
nel nuovo sistema di classificazione non si è previsto come
da noi richiesto la collocazione di tutti i
V° livelli nella categoria C e
tutti i VII° nella categoria D;
-
inquadramento nell’ambito della docenza dei lettori;
-
inquadramento nell’area della dirigenza del personale del
ruolo ad esaurimento.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti firmatarie - tenuto conto che il presente CCNL è stato
sottoscritto in periodo in cui di norma il personale fruisce delle ferie estive
- concordano che, ove sia stato previsto che taluni adempimenti a cura delle
amministrazioni debbano essere ultimati entro 30 ovvero 60 giorni dalla data di
sottoscrizione del CCNL stesso, tali termini si intendono prorogati fino a non
oltre, rispettivamente, i mesi di settembre e di ottobre.