 |
|
 |
 |

 |
Università
degli Studi di Pavia
Ripartizione
Personale Tecnico - Amministrativo
PAVIA,
26 aprile 2000
prot.n. 12892
pos. 9-1
|
AL PERSONALE TECNICO
AMMINISTRATIVO
AI COLLABORATORI ED ESPERTI
LINGUISTICI
AI PRESIDI DI FACOLTA’
AI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO,
ISTITUTO,
BIBLIOTECA, CENTRI,
LABORATORI
AI
DIRIGENTI
AI RESPONSABILI DI
DIVISIONE
AI RESPONSABILI DI
RIPARTIZIONE ED UFFICI
Loro sedi
|
OGGETTO:
legge 8 marzo 2000, n.53
(“disposizioni per il sostegno
della maternità e della paternità,
per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento
dei tempi delle città”)
Si informa che,
sulla G.U. Serie Generale n.60 del
13.3.2000, è stata pubblicata la
legge in oggetto, la cui entrata in
vigore è fissata al 28 marzo u.s.
Il Capo II
disciplina i congedi parentali e
familiari, innovando profondamente
gli istituti dell’astensione
facoltativa e dell’astensione per
malattia del bambino, mentre il Capo
IV reca ulteriori disposizioni a
sostegno della maternità e della
paternità.
Ai sensi
dell’art.17 sono abrogate le
disposizioni legislative
incompatibili con tale legge ed in
particolare l’articolo 7 della
L.9/12/1977, n.903 (parità di
trattamento tra uomini e donne in
materia di lavoro)
Si applicano però
i contratti collettivi di lavoro,
qualora prevedano condizioni di
maggior favore rispetto a quelle
previste dalla Legge n.53/2000.
In base
all’art.15 il Governo è delegato
ad emanare, entro un anno
dall’entrata in vigore della
L.53/2000, un decreto legislativo
recante il Testo Unico delle
disposizioni legislative vigenti in
materia, al fine di conferire
organicità e sistemicità alle
norme relative alla tutela ed al
sostegno della maternità e della
paternità.
Per opportuna
conoscenza, si riportano le
disposizioni salienti della nuova
legge.
ASTENSIONE
OBBLIGATORIA
Nel mentre resta
confermata la normativa relativa ai
congedi
pre e post parto, che si riporta in forma sintetica, gli artt.11 e 12
disciplinano i parti prematuri e la
flessibilità dell’astensione
obbligatoria
- CONGEDO
PRE-PARTO: 2 mesi prima della data
presunta del parto
-
ASTENSIONE ANTICIPATA PER
MATERNITA’ A RISCHIO
In caso di complicanze nella
gestazione, o quando le condizioni
di lavoro sono ritenute
pregiudizievoli alla salute della
donna e del bambino, la dipendente
può essere collocata in congedo
anticipato per maternità a rischio,
previa disposizione
dell’Ispettorato del Lavoro.
- CONGEDO POST
PARTO: 3 mesi a decorrere dal giorno
successivo alla nascita.
- PARTI
PREMATURI (art.11)
Qualora il parto avvenga in data
anticipata rispetto a quella
presunta, i giorni non goduti di
astensione obbligatoria prima del
parto sono aggiunti al periodo di
astensione obbligatoria dopo il
parto.
La lavoratrice
è tenuta a presentare, entro trenta
giorni, il certificato attestante la
data del parto.
FLESSIBILITA’
DELL’ASTENSIONE OBBLIGATORIA
(art.12)
Ferma restando la durata complessiva
dell’astensione dal lavoro, le
lavoratrici hanno la facoltà di
astenersi dal lavoro a partire dal
mese precedente la data presunta del
parto e nei quattro mesi successivi
al parto, a condizione che il medico
specialista del Servizio sanitario
nazionale o con esso convenzionato e
il medico competente ai fini della
prevenzione e tutela della salute
nei luoghi di lavoro attestino che
tale opzione non arrechi pregiudizio
alla salute della gestante e del
nascituro.
A tal fine si
specifica che,
per ottenere il rilascio
della certificazione del medico
competente ai fini della
prevenzione e tutela della
salute nei luoghi di lavoro,
l’interessata dovrà rivolgersi al
Servizio prevenzione e controllo
medico – Fondazione “S. Maugeri”
– Via S. Boezio, 24 – 27100
PAVIA – telefono 0382 – 592241
Nel periodo di
astensione obbligatoria alla
dipendente spetta il 100% della
retribuzione e del trattamento
economico accessorio, fisso e
ricorrente.
L’interessata
dovrà produrre l’istanza
corredata dalle certificazioni
suddette.
ASTENSIONE
FACOLTATIVA
(art.3. commi 2 e 4)
-
ASPETTI GIURIDICI –
Nei primi otto
anni di vita del bambino i genitori
possono astenersi dal lavoro
complessivamente per 10 mesi.
Il diritto di
astenersi dal
lavoro, che può essere
esercitato anche contemporaneamente
dai due genitori, compete a ciascun
genitore per un periodo continuativo
o frazionato non superiore a 6 mesi.
Qualora il padre
lavoratore si astenga dal lavoro per
un periodo non inferiore a tre mesi,
il suo limite di astensione è
elevato a sette mesi e quello
complessivo dei genitori ad undici
mesi.
Qualora vi sia
un solo genitore compete per un
periodo continuativo o frazionato
non superiore a 10 mesi.
Per usufruire
dell’astensione facoltativa
occorre presentare domanda con un
preavviso non inferiore a 15 gg.,
salvo casi di oggettiva impossibilità.
- ASPETTI
ECONOMICI -
Nei
primi 3 anni di vita del
bambino i 6 mesi complessivi di
astensione
tra i genitori vengono
retribuiti: il 1° mese al 100% (se
usufruito nel primo anno di vita del
bambino
- art.23 del C.C.N.L.) e gli
altri 5 mesi con retribuzione al
30%.
Per gli altri
periodi di astensione, usufruiti sia
nei primi tre anni di vita del
bambino sia fino al compimento
dell’8° anno di vita dello
stesso, compete il 30% della
retribuzione solo nell’ipotesi in
cui il reddito individuale
dell’interessato sia inferiore a
2,5 volte l’importo del
trattamento minimo di pensione a
carico dell’assicurazione generale
obbligatoria.
Tale reddito
individuale, che varia annualmente,
per l’anno 2000 è pari a £.23.429.250.
E’
possibile integrare tali periodi, da
parte dell’interessato, con
riscatto ai sensi dell’art.13
della L.12/8/1962, n.1338, ovvero
con versamento dei relativi
contributi secondo i criteri e le
modalità della prosecuzione
volontaria.
ASTENSIONE PER
MALATTIA DEL BAMBINO (art.3
commi 2 e 4)
Fino al terzo
anno di vita del bambino, in caso di
malattia dello stesso, al dipendente
(padre o madre alternativamente)
spettano 30 giorni annuali di
permesso retribuito mentre per i
restanti periodi non compete alcuna
retribuzione. (art.23
c.8 C.C.N.L.)
Entrambi i
genitori hanno diritto di astenersi,
alternativamente, dal lavoro durante
la malattia del bambino di età
inferiore a 8 anni, ovvero di età
compresa fra 3 e 8 anni,
ed in quest’ultimo caso nel
limite di 5 giorni lavorativi
l’anno per ciascun genitore, senza
retribuzione, dietro presentazione
di certificato rilasciato da un
medico specialista del S.S.N. o con
esso convenzionato.
La malattia del
bambino che dia luogo a ricovero
ospedaliero interrompe il decorso
del periodo di ferie in godimento da
parte del genitore.
Ai fini della
fruizione del congedo, la
lavoratrice ed il lavoratore sono
tenuti a presentare una
dichiarazione rilasciata ai sensi
dell’art.4 della L.4.1.1968, n.15,
attestante che l’altro genitore
non sia in astensione dal lavoro
negli stessi giorni per il medesimo
motivo.
I periodi di
astensione facoltativa e di
astensione per malattia del bambino
sono computati nell’anzianità di
servizio, esclusi gli effetti
relative alle ferie e alla
tredicesima mensilità.
Per i periodi di
astensione facoltativa per i quali
compete il trattamento economico
ridotto al 30%, gli stessi periodi
sono riscattabili ai fini
dell’indennità di buonuscita e
sono coperti da contribuzione ai
fini pensionistici.
I periodi di
astensione facoltativa e di
astensione per malattia del bambino
per i quali non compete alcun
trattamento economico, possono
essere riscattati dall’interessato
che in alternativa può versare i
relativi contributi secondo i
criteri e
le modalità della
prosecuzione volontaria.
A tal fine i
dipendenti avranno cura di produrre
apposita istanza all’Ufficio
Quiescenza.
Le disposizioni
appena riportate, relative
all’astensione facoltativa ed
all’astensione per malattia del
bambino ed il relativo trattamento
economico, sono riconosciute anche
se l’altro genitore non ne ha
diritto.
Le disposizioni
dell’art.3 della L.53/2000 si
applicano anche nei confronti dei
genitori adottivi o affidatari.
Qualora all’atto dell’adozione o
dell’affidamento il minore abbia
un’età compresa fra 6 e 12 anni
il diritto di astenersi dal lavoro
può essere esercitato nei primi 3
anni dell’ingresso del minore nel
nucleo familiare.
ASTENSIONE DAL
LAVORO DEL LAVORATORE PADRE
(art.13)
A) Il padre
lavoratore ha diritto di astenersi
dal lavoro nei primi tre mesi dalla
nascita del figlio, in caso di morte
o di grave infermità della madre
ovvero di abbandono, nonché in caso
di affidamento esclusivo del bambino
al padre.
Il padre
lavoratore che intenda avvalersi del
diritto di cui al comma 1 presenta
al datore di lavoro la
certificazione relativa alle
condizioni ivi previste. In caso di
abbandono, il padre lavoratore ne
rende dichiarazione ai sensi
dell’art.4 della Legge 4.1.1968,
n.15.
Detti periodi
sono computati nell’anzianità di
servizio a tutti gli effetti
compresi quelli relativi alla
tredicesima mensilità e alle ferie
e per essi spetta l’intero
trattamento economico.
B) Come è noto,
in base all’art.10 della
L.n.1204/71 e successive
modificazioni, durante il 1° anno
di vita del figlio la dipendente che
ha ripreso servizio ha diritto di
usufruire giornalmente di un periodo
di riposo per allattamento pari a 2
ore giornaliere se la giornata
lavorativa è di almeno 6 ore o 1
ora giornaliera se la giornata
lavorativa è inferiore alle 6 ore.
Ai sensi
dell’art.13 della Legge 53/2000,
tali periodi di riposo e i relativi
trattamenti economici sono
riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in
cui i figli siano affidati al solo
padre;
b) in alternativa alla madre
lavoratrice dipendente che non se ne
avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia
lavoratrice dipendente.
Nell’ipotesi
di parto plurimo i periodi di riposo
sono raddoppiati e le ore aggiuntive
rispetto a quelle previste per un
solo figlio possono essere
utilizzate anche dal padre (art.3
c.3)
CONGEDI
PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI
(art.4)
I dipendenti
possono richiedere, per gravi e
documentati motivi familiari, fra i
quali le patologie da individuare
con successivo decreto
interministeriale, un periodo di
congedo, continuativo o frazionato,
non superiore a due anni. Durante
tale periodo il dipendente conserva
il posto di lavoro, non ha diritto
alla retribuzione e non può
svolgere alcun tipo di attività
lavorativa. Il congedo non è
computato nell’anzianità di
servizio né ai fini previdenziali;
il lavoratore può procedere al
riscatto, ovvero al versamento dei
relativi contributi, calcolati
secondo i criteri della prosecuzione
volontaria.
ANTICIPAZIONE
DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
(art.7)
Tale istituto
troverà applicazione per i
dipendenti delle pubbliche
amministrazioni dopo l’emanazione
del decreto interministeriale che
stabilirà
le modalità attuative.
Oltre che nelle
ipotesi previste dall’art.2120,
ottavo comma, del codice civile:
(1.
eventuali spese sanitarie per
terapie e interventi straordinari
riconosciuti dalle competenti
strutture pubbliche; 2. acquisto
della prima casa di abitazione per sé
o per i figli, documentato con atto
notarile), il trattamento di fine
rapporto può essere anticipato ai
fini delle spese da sostenere
durante i periodi di fruizione del
diritto di astensione facoltativa e
di astensione per le malattie del
bambino.
Le medesime
disposizioni si applicano anche alle
domande di anticipazione per
indennità equipollenti al
trattamento di fine rapporto,
comunque denominate, spettanti ai
lavoratori dipendenti.
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI RECESSO
(art.18 )
Il licenziamento
causato dalla domanda o dalla
fruizione del congedo di cui agli
articoli 3,4 e 13
della Legge n.53/2000,
è nullo.
La richiesta di
dimissioni presentata dalla
lavoratrice o dal lavoratore durante
il primo anno di vita del bambino o
nel primo anno di accoglienza del
minore adottato o in affidamento
deve essere convalidata dal Servizio
Ispezione della Direzione
Provinciale del Lavoro.
PERMESSI
PER L’ASSISTENZA A PORTATORI DI
HANDICAP (art.19)
La norma apporta
modificazioni all’art.33 della
L.5/2/1992, n.104 del quale si
trascrive il testo aggiornato.
“ART.33
(AGEVOLAZIONI)"
1.
La lavoratrice madre o, in
alternativa, il lavoratore padre,
anche adottivi, di minore con
handicap in situazione di gravità
accertata ai sensi dell’art.4,
comma 1, hanno diritto al
prolungamento fino a tre anni del
periodo di astensione facoltativa
dal lavoro di cui all’art.7 della
Legge 30.12.1971, n.1204, a
condizione che il bambino non sia
ricoverato a tempo pieno presso
istituti specializzati.
2.
I soggetti di cui al comma 1
possono chiedere ai rispettivi
datori di lavoro di usufruire, in
alternativa al prolungamento fino a
tre anni del periodo di astensione
facoltativa, di due ore di permesso
giornaliero retribuito fino al
compimento del terzo anno di vita
del bambino.
3.
Successivamente al compimento
del terzo anno di vita del bambino,
la lavoratrice madre o, in
alternativa, il lavoratore padre,
anche adottivi, di minore con
handicap in situazione di gravità,
nonché colui che assiste una
persona con handicap in situazione
di gravità, parente o affine entro
il terzo grado, convivente, hanno
diritto a tre giorni di permesso
mensile, coperti da contribuzione
figurativa fruibili anche in maniera
continuativa a condizione che la
persona con handicap in situazione
di gravità non sia ricoverata a
tempo pieno.
4.
Ai permessi di cui ai commi 2
e 3, che si cumulano con quelli
previsti all’art.7 della citata
legge n.1204 del 1971, si applicano
le disposizioni di cui all’ultimo
comma del medesimo art.7 della Legge
1204 del 1971, nonché quelle
contenute nell’art.8 della Legge 9
dicembre 1977, n.903.
5.
Il genitore o il familiare
lavoratore, con rapporto di lavoro
pubblico o privato, che assiste con
continuità un parente o un affine
entro il terzo grado handicappato ha
diritto a scegliere, ove possibile,
la sede di lavoro più vicina al
proprio domicilio e non può essere
trasferito senza il suo consenso ad
altra sede.
6.
La persona handicappata
maggiorenne in situazione di gravità
può usufruire alternativamente dei
permessi di cui ai commi 2 e 3, ha
diritto a scegliere, ove possibile,
la sede di lavoro più vicina al
proprio domicilio e non può essere
trasferita in altra sede, senza il
suo consenso.
7.
Le disposizioni di cui ai
commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano
anche agli affidatari di persone
handicappate in situazione di gravità”
ESTENSIONE
DELLE AGEVOLAZIONI PER
L’ASSISTENZA A PORTATORI DI
HANDICAP
(art.20)
Le disposizioni
dell’art.33 della L.5/2/1992,
n.104, come modificato dall’art.19
della L.n.53/2000, si applicano
anche qualora l’altro genitore non
ne abbia diritto nonché ai genitori
ed ai familiari lavoratori, con
rapporto di lavoro pubblico o
privato, che assistono con continuità
e in via esclusiva un parente o un
affine entro il terzo grado
portatore di handicap, ancorché non
convivente.
Si resta a
disposizione per ogni eventuale
chiarimento.
Distinti saluti.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(F.to Giovanni Bignamini)
GDG/nm
|
|
|
|