Università degli Studi di Pavia
Ripartizione Personale Tecnico - Amministrativo

 

PAVIA, 26 aprile 2000
prot.n. 12892
pos. 9-1

 

 

AL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
AI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI
AI PRESIDI DI FACOLTA’
AI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO, ISTITUTO,  BIBLIOTECA, CENTRI, LABORATORI
AI DIRIGENTI
AI RESPONSABILI DI DIVISIONE
AI RESPONSABILI DI RIPARTIZIONE ED UFFICI
Loro sedi

 OGGETTO: legge 8 marzo 2000, n.53 (“disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”)

Si informa che, sulla G.U. Serie Generale n.60 del 13.3.2000, è stata pubblicata la legge in oggetto, la cui entrata in vigore è fissata al 28 marzo u.s.

Il Capo II disciplina i congedi parentali e familiari, innovando profondamente gli istituti dell’astensione facoltativa e dell’astensione per malattia del bambino, mentre il Capo IV reca ulteriori disposizioni a sostegno della maternità e della paternità.

Ai sensi dell’art.17 sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con tale legge ed in particolare l’articolo 7 della L.9/12/1977, n.903 (parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro)

Si applicano però i contratti collettivi di lavoro, qualora prevedano condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste dalla Legge n.53/2000.

In base all’art.15 il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall’entrata in vigore della L.53/2000, un decreto legislativo recante il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia, al fine di conferire organicità e sistemicità alle norme relative alla tutela ed al sostegno della maternità e della paternità. 

Per opportuna conoscenza, si riportano le disposizioni salienti della nuova legge.

ASTENSIONE OBBLIGATORIA

Nel mentre resta confermata la normativa relativa ai congedi  pre e post parto,  che si riporta in forma sintetica, gli artt.11 e 12 disciplinano i parti prematuri e la flessibilità dell’astensione obbligatoria

- CONGEDO PRE-PARTO: 2 mesi prima della data presunta del parto

- ASTENSIONE ANTICIPATA PER MATERNITA’ A RISCHIO
In caso di complicanze nella gestazione, o quando le condizioni di lavoro sono ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino, la dipendente può essere collocata in congedo anticipato per maternità a rischio, previa disposizione dell’Ispettorato del Lavoro.

- CONGEDO POST PARTO: 3 mesi a decorrere dal giorno successivo alla nascita.

- PARTI PREMATURI (art.11)
Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto sono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.

La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato attestante la data del parto.

 FLESSIBILITA’ DELL’ASTENSIONE OBBLIGATORIA   (art.12)
Ferma restando la durata complessiva dell’astensione dal lavoro, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

A tal fine si specifica che,  per ottenere il rilascio della certificazione del medico competente ai fini della  prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, l’interessata dovrà rivolgersi al Servizio prevenzione e controllo medico – Fondazione “S. Maugeri” – Via S. Boezio, 24 – 27100 PAVIA – telefono 0382 – 592241

Nel periodo di astensione obbligatoria alla dipendente spetta il 100% della retribuzione e del trattamento economico accessorio, fisso e ricorrente.

L’interessata dovrà produrre l’istanza corredata dalle certificazioni suddette.

ASTENSIONE FACOLTATIVA  (art.3. commi  2 e 4)

-         ASPETTI GIURIDICI –

Nei primi otto anni di vita del bambino i genitori possono astenersi dal lavoro complessivamente per 10 mesi.

Il diritto di astenersi dal  lavoro, che può essere esercitato anche contemporaneamente dai due genitori, compete a ciascun genitore per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi.

Qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, il suo limite di astensione è elevato a sette mesi e quello complessivo dei genitori ad undici mesi.

Qualora vi sia un solo genitore compete per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.

Per usufruire dell’astensione facoltativa occorre presentare domanda con un preavviso non inferiore a 15 gg., salvo casi di oggettiva impossibilità.

- ASPETTI ECONOMICI -

Nei  primi 3 anni di vita del bambino i 6 mesi complessivi di astensione  tra i genitori vengono retribuiti: il 1° mese al 100% (se usufruito nel primo anno di vita del bambino  - art.23 del C.C.N.L.) e gli altri 5 mesi con retribuzione al 30%.

Per gli altri periodi di astensione, usufruiti sia nei primi tre anni di vita del bambino sia fino al compimento dell’8° anno di vita dello stesso, compete il 30% della retribuzione solo nell’ipotesi in cui il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

Tale reddito individuale, che varia annualmente, per l’anno 2000 è pari a £.23.429.250.

E’ possibile integrare tali periodi, da parte dell’interessato, con riscatto ai sensi dell’art.13 della L.12/8/1962, n.1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.

ASTENSIONE PER MALATTIA DEL BAMBINO    (art.3 commi 2 e 4) 

Fino al terzo anno di vita del bambino, in caso di malattia dello stesso, al dipendente (padre o madre alternativamente) spettano 30 giorni annuali di permesso retribuito mentre per i restanti periodi non compete alcuna retribuzione. (art.23 c.8 C.C.N.L.)

Entrambi i genitori hanno diritto di astenersi, alternativamente, dal lavoro durante la malattia del bambino di età inferiore a 8 anni, ovvero di età compresa fra 3 e 8 anni,  ed in quest’ultimo caso nel limite di 5 giorni lavorativi l’anno per ciascun genitore, senza retribuzione, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del S.S.N. o con esso convenzionato.

La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore.  

Ai fini della fruizione del congedo, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art.4 della L.4.1.1968, n.15, attestante che l’altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo. 

I periodi di astensione facoltativa e di astensione per malattia del bambino sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relative alle ferie e alla tredicesima mensilità.

Per i periodi di astensione facoltativa per i quali compete il trattamento economico ridotto al 30%, gli stessi periodi sono riscattabili ai fini dell’indennità di buonuscita e sono coperti da contribuzione ai fini pensionistici. 

I periodi di astensione facoltativa e di astensione per malattia del bambino per i quali non compete alcun trattamento economico, possono essere riscattati dall’interessato che in alternativa può versare i relativi contributi secondo i criteri e  le modalità della prosecuzione volontaria.

A tal fine i dipendenti avranno cura di produrre apposita istanza all’Ufficio Quiescenza.

Le disposizioni appena riportate, relative all’astensione facoltativa ed all’astensione per malattia del bambino ed il relativo trattamento economico, sono riconosciute anche se l’altro genitore non ne ha diritto.  

Le disposizioni dell’art.3 della L.53/2000 si applicano anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari. Qualora all’atto dell’adozione o dell’affidamento il minore abbia un’età compresa fra 6 e 12 anni il diritto di astenersi dal lavoro può essere esercitato nei primi 3 anni dell’ingresso del minore nel nucleo familiare.

ASTENSIONE DAL LAVORO DEL LAVORATORE PADRE  (art.13)

A) Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell’art.4 della Legge 4.1.1968, n.15.

Detti periodi sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie e per essi spetta l’intero trattamento economico.

B) Come è noto, in base all’art.10 della L.n.1204/71 e successive modificazioni, durante il 1° anno di vita del figlio la dipendente che ha ripreso servizio ha diritto di usufruire giornalmente di un periodo di riposo per allattamento pari a 2 ore giornaliere se la giornata lavorativa è di almeno 6 ore o 1 ora giornaliera se la giornata lavorativa è inferiore alle 6 ore.

Ai sensi dell’art.13 della Legge 53/2000, tali periodi di riposo e i relativi trattamenti economici sono riconosciuti al padre lavoratore:

a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.

Nell’ipotesi di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste per un solo figlio possono essere utilizzate anche dal padre (art.3 c.3) 

 CONGEDI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI (art.4)

I dipendenti possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie da individuare con successivo decreto interministeriale, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

 ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  (art.7)

Tale istituto troverà applicazione per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni dopo l’emanazione del decreto interministeriale che stabilirà  le modalità attuative.

Oltre che nelle ipotesi previste dall’art.2120, ottavo comma, del codice civile:  (1.  eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; 2. acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile), il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione del diritto di astensione facoltativa e di astensione per le malattie del bambino.

Le medesime disposizioni si applicano anche alle domande di anticipazione per indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, spettanti ai lavoratori dipendenti.

 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECESSO   (art.18 )

Il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo di cui agli articoli 3,4 e 13  della Legge n.53/2000,  è nullo.

La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento deve essere convalidata dal Servizio Ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro.

 PERMESSI PER L’ASSISTENZA A PORTATORI DI HANDICAP  (art.19)

La norma apporta modificazioni all’art.33 della L.5/2/1992, n.104 del quale si trascrive il testo aggiornato.

“ART.33 (AGEVOLAZIONI)"

1.      La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art.4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all’art.7 della Legge 30.12.1971, n.1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

2.      I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

3.      Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, coperti da contribuzione figurativa fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.

4.      Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all’art.7 della citata legge n.1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all’ultimo comma del medesimo art.7 della Legge 1204 del 1971, nonché quelle contenute nell’art.8 della Legge 9 dicembre 1977, n.903.

5.      Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assiste con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

6.      La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

7.      Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità”

 ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER L’ASSISTENZA A PORTATORI DI HANDICAP  (art.20) 

Le disposizioni dell’art.33 della L.5/2/1992, n.104, come modificato dall’art.19 della L.n.53/2000, si applicano anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(F.to Giovanni Bignamini)
GDG/nm