“Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” – Serie Generale n.183 dell’08.08.2001

NORME SUL COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Circolare 12 luglio 2001, n.2198/M1/1D/MZ

Alla   Presidenza   del  Consiglio  dei
Ministri - Segretariato generale
A tutti i Ministeri
Al  Consiglio  di  Stato  - Ufficio delSegretario generale
Alla  Corte  dei  conti  -  Ufficio del Segretario generale
All'Avvocatura  generale  dello Stato -
Ufficio del Segretario generale
Alle  Amministrazioni  dello  Stato  ad ordinamento
autonomo (tramite   i Ministeri vigilanti)
Ai Prefetti
Alle Regioni
All'U.P.I.
All'A.N.C.I.
All'U.N.C.E.M.
Alle Province
Ai Comuni (tramite le prefetture)
Alle    Comunita'    montane   (tramite (U.N.C.E.M.)
Agli   Enti   pubblici   non  economici
(tramite i Ministeri vigilanti)
Alle  Aziende  del  servizio  sanitario nazionale (tramite le regioni)
Alle Universita'
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche  (tramite  i provveditorati
di studi)
Alle   Autorita'   di  coordinamento  e Vigilanza
All'Agenzia  autonoma  per  la gestione dell'Albo dei segretari comunali
e provinciali

Con  decreto  28 novembre  2000  di questo Dipartimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, sono state emanate norme  riguardanti  il  "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".
Tale  provvedimento esplicita in modo chiaro i punti essenziali cui far  riferimento  ed attenersi nello svolgimento delle funzioni e dei compiti  assegnati  e  che  il  dipendente  pubblico  deve  assolvere  quotidianamente.
L'inosservanza  delle suddette regole non e' disgiunta da eventuali sanzioni nei confronti di coloro che dovessero assumere comportamenti non   consoni   con   gli   "obblighi   di   diligenza,   lealta'   e d'imparzialita',   che  qualificano  il  corretto  svolgimento  della prestazione  lavorativa"  e,  in proposito, il decreto ai commi 2 e 3 dell'art. 1 fa espresso rinvio a norme ad hoc.
Non  vi e' dubbio, infatti, che una condotta che non si uniformi ai principi  di  buon  andamento e di imparzialita' dell'Amministrazione costituisce  la  premessa ad inadempienze e comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare e, talvolta, anche penale.
Si tratta di doveri che la Costituzione repubblicana ha chiaramente indicato all'art. 97 quale binario, al di fuori del quale non vi puo'  essere  una  amministrazione  pubblica  efficiente  ne' produttiva di  risultati.
L'art.  2  si  sofferma sui principi cardine che debbono guidare la condotta del pubblico dipendente.
Vanno  sottolineate,  a  tal  proposito,  le regole consistenti nei seguenti  punti:  rispettare  la  legge  e  perseguire esclusivamente l'interesse  pubblico;  mantenere una posizione di indipendenza nelle
decisioni in linea con gli interessi pubblici da perseguire; dedicare il  tempo  e  le  energie  necessarie  all'adempimento dei compiti di ufficio,  assumendo  le  connesse  responsabilita'; utilizzare i beni strumentali  a  disposizione soltanto in funzione delle attivita' che si devono
svolgere per l'ente pubblico; instaurare con i cittadini un rapporto  di  fiducia,  limitando  gli adempimenti a loro carico ed a carico  delle  imprese  a  cio'  che e' indispensabile, semplificando
l'attivita'  amministrativa; osservare il rispetto della ripartizione delle competenze fra Stato ed Enti territoriali.
In  estrema  sintesi,  si  avverte l'esigenza di portare al massimo dell'espressione il principio della legalita' nello svolgimento della quotidiana attivita' amministrativa, fornendo ai cittadini utenti, in
 forma singola o associata, servizi che per qualita' e quantita' siano corrispondenti  alla  domanda.  Il  tutto  nel quadro di rapporti che debbono  essere  caratterizzati  da disponibilita' e correttezza, nel rispetto dell'esercizio dei diritti di ciascuno. Particolare  attenzione  e'  dedicata dagli artt. 3 e seguenti agli aspetti   negativi  della  prestazione  lavorativa  riguardanti,  tra l'altro,  il  divieto di accettare doni o altre utilita', la mancanza di  trasparenza  negli  interessi finanziari e nella stipulazione dei contratti,  il  divieto  di  partecipare  ad  attivita'  o  decisioni amministrative  in cui siano coinvolti interessi propri o di svolgere attivita',  rientranti nei compiti d'ufficio, dietro compenso o altra  utilita' da parte di soggetti diversi dall'amministrazione.
Non   vanno   altresi'  sottovalutati  i  doveri  di  comportamento all'esterno   dell'ufficio   sia   per quanto  concerne  l'utilizzo strumentale  della  propria  posizione  amministrativa per conseguire
illeciti vantaggi, che per quanto attiene i rapporti con il pubblico, che  devono  essere  caratterizzati  da  correttezza e completezza di informazione,    anche   nell'interesse   di   una   buona   immagine
dell'amministrazione.
Si  richiama infine la necessita' di rendere operativo, in tutta la portata  delle  sue  previsioni,  l'art.  13  del  decreto  che  pone l'obbligo  di  fornire  all'Ufficio  di  controllo  interno  tutte le informazioni necessarie per una valutazione dei risultati compiuti da ciascun  settore amministrativo,  con  particolare  riferimento alle  finalita'  dell'attivita' amministrativa ivi indicate (svolgimento di attivita',  parita'  di  trattamento  dei  cittadini  e degli utenti,  accesso  agli  uffici,  miglioramento  di  procedure e osservanza dei termini  soggetti  a  prescrizione,  sollecita  risposta a reclami ed istanze).
Nel  rinviare,  comunque,  ad  una  puntuale  lettura del testo del provvedimento   in  esame,  si  invitano  codeste  amministrazioni  a verificare  se  siano  stati  emanati  provvedimenti  o messi in atto comportamenti   in   contrasto  con  le  suddette  norme,  segnalando all'Ispettorato  della  Funzione  pubblica  situazioni  meritevoli di attenzione,  anche  a seguito di esposti, comunicazioni o altre forme di proteste pervenute agli atti d'ufficio.
Roma, 12 luglio 2001
Il Ministro: Frattini