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“Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana” – Serie
Generale n.183 dell’08.08.2001
NORME
SUL COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Circolare
12 luglio 2001, n.2198/M1/1D/MZ
Alla Presidenza
del
Consiglio
dei
Ministri - Segretariato generale
A tutti i Ministeri
Al Consiglio di
Stato
- Ufficio delSegretario
generale
Alla
Corte
dei
conti
-
Ufficio del Segretario generale
All'Avvocatura
generale
dello Stato -
Ufficio del Segretario generale
Alle
Amministrazioni dello Stato
ad ordinamento
autonomo (tramite i Ministeri vigilanti)
Ai
Prefetti
Alle Regioni
All'U.P.I.
All'A.N.C.I.
All'U.N.C.E.M.
Alle Province
Ai Comuni (tramite le prefetture)
Alle Comunita'
montane
(tramite (U.N.C.E.M.)
Agli Enti pubblici
non
economici
(tramite i Ministeri vigilanti)
Alle Aziende del
servizio
sanitario nazionale (tramite le regioni)
Alle Universita'
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche (tramite
i provveditorati
di studi)
Alle Autorita' di
coordinamento e Vigilanza
All'Agenzia
autonoma
per
la gestione dell'Albo dei
segretari
comunali
e provinciali
Con
decreto
28 novembre
2000
di questo Dipartimento,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 84 del 10 aprile 2001, sono state
emanate
norme
riguardanti
il
"Codice di comportamento
dei dipendenti delle
pubbliche
amministrazioni".
Tale
provvedimento esplicita in
modo chiaro i punti essenziali cui
far
riferimento
ed attenersi nello
svolgimento delle funzioni e dei
compiti
assegnati
e
che
il
dipendente
pubblico
deve
assolvere
quotidianamente.
L'inosservanza
delle suddette regole non e'
disgiunta da eventuali
sanzioni nei confronti di
coloro che dovessero assumere
comportamenti
non
consoni
con
gli
"obblighi
di
diligenza, lealta' e
d'imparzialita',
che
qualificano il
corretto
svolgimento
della
prestazione lavorativa" e,
in proposito, il decreto ai
commi 2 e 3
dell'art. 1 fa espresso
rinvio a norme ad hoc.
Non
vi e' dubbio, infatti, che
una condotta che non si uniformi ai
principi
di
buon
andamento e di imparzialita'
dell'Amministrazione
costituisce la premessa ad
inadempienze e comportamenti
censurabili
sotto il profilo disciplinare
e, talvolta, anche penale.
Si tratta di doveri che la
Costituzione repubblicana ha
chiaramente
indicato all'art. 97 quale
binario, al di fuori del quale non
vi puo'
essere
una
amministrazione
pubblica
efficiente
ne' produttiva di
risultati.
L'art.
2
si sofferma sui principi cardine che debbono guidare la
condotta del pubblico
dipendente.
Vanno
sottolineate,
a
tal
proposito,
le regole consistenti nei
seguenti
punti:
rispettare
la
legge
e
perseguire esclusivamente
l'interesse pubblico; mantenere
una posizione di indipendenza nelle
decisioni in linea con gli interessi
pubblici da perseguire; dedicare
il
tempo
e
le
energie
necessarie
all'adempimento dei compiti
di ufficio,
assumendo
le
connesse
responsabilita'; utilizzare i
beni
strumentali a disposizione
soltanto in funzione delle attivita'
che si
devono
svolgere per l'ente pubblico;
instaurare con i cittadini un
rapporto
di
fiducia,
limitando
gli adempimenti a loro carico
ed a
carico
delle
imprese
a
cio'
che e' indispensabile,
semplificando
l'attivita' amministrativa; osservare il rispetto della ripartizione
delle competenze fra Stato ed
Enti territoriali.
In
estrema
sintesi,
si
avverte l'esigenza di portare
al massimo
dell'espressione il principio
della legalita' nello svolgimento
della
quotidiana attivita'
amministrativa, fornendo ai
cittadini utenti, in
forma
singola o associata, servizi che per
qualita' e quantita' siano
corrispondenti alla domanda.
Il
tutto
nel quadro di rapporti che
debbono
essere
caratterizzati
da disponibilita' e
correttezza, nel
rispetto dell'esercizio dei
diritti di ciascuno.
Particolare attenzione e'
dedicata dagli artt. 3 e
seguenti agli
aspetti
negativi
della
prestazione
lavorativa
riguardanti,
tra
l'altro,
il
divieto di accettare doni o
altre utilita', la mancanza
di
trasparenza
negli
interessi finanziari e nella
stipulazione dei
contratti, il divieto
di
partecipare
ad
attivita'
o
decisioni
amministrative in cui siano coinvolti interessi propri o di svolgere
attivita', rientranti nei compiti d'ufficio, dietro compenso o altra
utilita' da parte di soggetti
diversi dall'amministrazione.
Non
vanno
altresi'
sottovalutati i doveri
di
comportamento
all'esterno dell'ufficio
sia
per
quanto
concerne
l'utilizzo
strumentale della propria
posizione
amministrativa per conseguire
illeciti vantaggi, che per quanto
attiene i rapporti con il pubblico,
che
devono
essere
caratterizzati da correttezza e
completezza di
informazione, anche
nell'interesse
di
una
buona
immagine
dell'amministrazione.
Si
richiama infine la necessita'
di rendere operativo, in tutta la
portata
delle
sue
previsioni,
l'art.
13
del
decreto
che
pone
l'obbligo di fornire
all'Ufficio
di
controllo
interno
tutte le
informazioni necessarie per
una valutazione dei risultati
compiuti da
ciascun
settore
amministrativo,
con
particolare
riferimento alle
finalita' dell'attivita' amministrativa ivi indicate (svolgimento di
attivita', parita' di
trattamento
dei
cittadini
e degli utenti,
accesso
agli
uffici,
miglioramento di procedure e
osservanza dei
termini
soggetti
a
prescrizione, sollecita risposta
a reclami ed
istanze).
Nel
rinviare,
comunque,
ad
una
puntuale
lettura del testo del
provvedimento in esame,
si
invitano
codeste amministrazioni a verificare se siano
stati
emanati
provvedimenti
o messi in atto
comportamenti in contrasto
con
le
suddette
norme,
segnalando
all'Ispettorato della Funzione
pubblica
situazioni
meritevoli di
attenzione, anche a seguito
di esposti, comunicazioni o altre
forme
di proteste pervenute agli
atti d'ufficio.
Roma, 12 luglio 2001
Il Ministro: Frattini
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