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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA
ITALIANA del 10/04/2001 Serie
Generale n.84
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE
PUBBLICA
DECRETO
28 novembre 2000
Codice
di comportamento dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni
IL
MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Visto
l'art. 2 della legge 23
ottobre 1992, n. 421, recante delega
al
Governo
per la razionalizzazione e la
revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego;
Visto
l'art.
11,
comma
4,
della legge 15 marzo 1997, n.
59, il quale, nel piu' ampio quadro
della delega conferita al Governo
per la riforma
della
pubblica
amministrazione,
ha,
tra
l'altro, specificamente
conferito
al
Governo
la
delega
per
apportare modificazioni ed
integrazioni al decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29;
Visto
il
decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.
80, recante nuove disposizioni
in
materia
di
organizzazione e di rapporti
di lavoro nelle
amministrazioni pubbliche, di
giurisdizione nelle controversie di
lavoro
e
di giurisdizione
amministrativa, emanate in
attuazione dell'art. 11, comma 4,
della predetta legge n. 59 del 1997;
Visto,
in
particolare, l'art. 58-bis
del
decreto
legislativo 3 febbraio
1993,
n.
29,
come sostituito dall'art. 27
del predetto decreto legislativo n.
80 del 1998;
Visto
il
decreto
del
Ministro
della funzione pubblica 31
marzo 1994,
con
il quale e' stato adottato il
codice di comportamento dei
dipendenti
delle pubbliche
amministrazioni ai sensi dell'art.
58-bis del predetto decreto
legislativo n. 29 del 1993;
Ritenuta la necessita' di
provvedere all'aggiornamento del
predetto codice
di comportamento alla
luce delle modificazioni
intervenute all'art. 58-bis del
decreto legislativo n. 29 del 1993;
Sentite le confederazioni
sindacali rappresentative;
Decreta:
Art.
1.
Disposizioni di carattere generale
1.
I principi e
i
contenuti del presente codice
costituiscono specificazioni
esemplificative degli obblighi di
diligenza, lealta' e imparzialita',
che
qualificano
il
corretto
adempimento
della prestazione
lavorativa. I dipendenti
pubblici - escluso il personale
militare,
quello
della
polizia
di
Stato
ed
il Corpo di polizia
penitenziaria,
nonche'
i
componenti delle magistrature
e dell'Avvocatura dello Stato
-
si impegnano ad osservarli
all'atto dell'assunzione in
servizio.
2.
I contratti collettivi
provvedono, a norma del-l'art.
58-bis, comma
3,
del decreto legislativo
3 febbraio
1993,
n.
29,
al coordinamento
con
le
previsioni
in
materia
di
responsabilita' disciplinare.
Restano
ferme
le
disposizioni
riguardanti le altre forme di
responsabilita' dei pubblici
dipendenti.
3. Le disposizioni che
seguono trovano applicazione in
tutti i casi in
cui
non
siano
applicabili
norme
di
legge o di regolamento o
comunque
per
i
profili
non
diversamente
disciplinati da leggi o
regolamenti.
Nel
rispetto
dei
principi enunciati dall'art.
2, le previsioni
degli
articoli
3
e seguenti possono essere
integrate e specificate
dai
codici
adottati
dalle
singole amministrazioni ai
sensi
dell'art.
58-bis, comma 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29.
Art.
2.
Principi
1.
Il
dipendente conforma la sua condotta
al dovere costituzionale di
servire
esclusivamente
la
Nazione con disciplina ed
onore e di rispettare
i princi'pi di
buon andamento e
imparzialita'
dell'amministrazione.
Nell'espletamento dei propri
compiti,
il dipendente assicura il
rispetto della legge e persegue
esclusivamente l'interesse
pubblico;
ispira
le
proprie
decisioni
ed
i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che
gli e' affidato.
2. Il dipendente mantiene una
posizione di indipendenza, al fine
di evitare
di prendere decisioni o
svolgere attivita' inerenti alle sue
mansioni
in
situazioni,
anche
solo
apparenti,
di
conflitto
di interessi.
Egli
non
svolge
alcuna
attivita' che contrasti con
il corretto
adempimento
dei
compiti d'ufficio e si
impegna ad evitare situazioni
e comportamenti che
possano
nuocere
agli interessi o all'immagine
della pubblica amministrazione.
3.
Nel rispetto dell'orario
di
lavoro, il dipendente dedica
la giusta quantita' di tempo e di
energie allo svolgimento delle
proprie competenze,
si
impegna
ad
adempierle
nel
modo
piu' semplice ed efficiente
nell'interesse
dei cittadini e assume le
responsabilita' connesse ai propri
compiti.
4.
Il dipendente usa e
custodisce con cura i beni di cui
dispone per
ragioni di ufficio e non
utilizza a fini privati le
informazioni di cui dispone per
ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del
dipendente deve essere tale da
stabilire un rapporto
di fiducia e
collaborazione tra i
cittadini
e l'amministrazione.
Nei
rapporti
con
i cittadini, egli dimostra la
massima
disponibilita'
e
non
ne ostacola l'esercizio dei
diritti. Favorisce
l'accesso
degli
stessi
alle
informazioni a cui abbiano
titolo
e,
nei limiti in cui cio' non
sia vietato, fornisce tutte le
notizie
e
informazioni
necessarie
per
valutare
le
decisioni
dell'amministrazione e i
comportamenti dei dipendenti.
6.
Il dipendente limita
gli adempimenti a carico dei
cittadini e delle imprese a quelli
indispensabili e applica ogni
possibile misura di
semplificazione
dell'attivita'
amministrativa,
agevolando, comunque,
lo svolgimento, da
parte dei cittadini, delle
attivita' loro
consentite,
o
comunque non contrarie alle
norme giuridiche in vigore.
7.
Nello svolgimento dei propri
compiti, il dipendente rispetta la
distribuzione delle funzioni
tra
Stato
ed enti territoriali. Nei
limiti delle proprie competenze,
favorisce l'esercizio delle funzioni
e
dei
compiti da parte dell'autorita'
territorialmente competente e
funzionalmente piu' vicina ai
cittadini interessati.
Art.
3.
Regali e altre utilita'
1.
Il dipendente non
chiede,
per se' o per altri, ne'
accetta, neanche in occasione
di
festivita', regali o altre
utilita' salvo quelli
d'uso
di
modico
valore,
da
soggetti che abbiano tratto o
comunque
possano
trarre
benefici da decisioni o
attivita' inerenti all'ufficio.
2.
Il dipendente non
chiede,
per se' o per altri, ne'
accetta, regali o altre utilita' da un subordinato o da suoi parenti entro il
quarto
grado. Il dipendente non offre regali o altre utilita' ad un
sovraordinato
o
a suoi parenti entro il
quarto grado, o conviventi, salvo
quelli d'uso di modico valore.
Art.
4.
Partecipazione
ad associazioni e altre
organizzazioni
1.
Nel
rispetto
della
disciplina
vigente
del
diritto
di associazione, il dipendente
comunica
al dirigente dell'ufficio la
propria adesione ad associazioni ed
organizzazioni, anche a carattere
non
riservato,
i
cui
interessi
siano coinvolti dallo
svolgimento dell'attivita'
dell'ufficio, salvo che si
tratti di partiti politici o
sindacati.
2.
Il dipendente non
costringe
altri
dipendenti ad aderire ad
associazioni
ed
organizzazioni, ne' li induce a
farlo promettendo vantaggi di
carriera.
Art.
5.
Trasparenza negli interessi
finanziari
1.
Il
dipendente informa per iscritto il
dirigente dell'ufficio di tutti
i
rapporti di collaborazione in
qualunque modo retribuiti che egli
abbia avuto nell'ultimo quinquennio,
precisando:
a) se egli,
o
suoi parenti entro il quarto
grado o conviventi, abbiano ancora
rapporti finanziari con il soggetto
con cui ha avuto i predetti rapporti
di collaborazione;
b) se tali
rapporti siano intercorsi o
intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attivita' o decisioni inerenti
all'ufficio, limitatamente alle
pratiche a lui affidate.
2.
Il dirigente, prima
di
assumere
le
sue funzioni, comunica
all'amministrazione le
partecipazioni azionarie e gli altri
interessi finanziari
che
possano
porlo
in
conflitto
di
interessi
con la funzione pubblica che
svolge e dichiara se ha parenti
entro il quarto grado
o
affini
entro
il
secondo,
o
conviventi
che
esercitano attivita'
politiche,
professionali o economiche che
li pongano in contatti frequenti con
l'ufficio che egli dovra' dirigere o
che siano coinvolte
nelle decisioni o nelle
attivita' inerenti all'ufficio. Su
motivata
richiesta
del
dirigente
competente
in materia di affari generali
e personale, egli
fornisce
ulteriori informazioni sulla
propria situazione patrimoniale e
tributaria.
Art.
6.
Obbligo di astensione
1.
Il dipendente si
astiene
dal
partecipare
all'adozione di decisioni o
ad
attivita'
che possano coinvolgere
interessi propri ovvero:
di
suoi
parenti
entro
il
quarto
grado o conviventi; di
individui
od
organizzazioni
con cui egli stesso o il
coniuge abbia causa
pendente o grave inimicizia o
rapporti di credito o debito; di
individui
od
organizzazioni
di
cui
egli
sia
tutore,
curatore, procuratore
o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute,
comitati,
societa'
o
stabilimenti di cui egli sia
amministratore o gerente
o
dirigente. Il dipendente si
astiene in ogni altro caso in cui
esistano gravi ragioni di
convenienza. Sull'astensione decide
il dirigente dell'ufficio.
Art.
7.
Attivita'
collaterali
1.
Il
dipendente non
accetta
da
soggetti
diversi dall'amministrazione
retribuzioni
o
altre utilita' per
prestazioni alle quali e' tenuto per
lo svolgimento dei propri compiti
d'ufficio.
2.
Il dipendente non
accetta
incarichi
di
collaborazione con individui
od organizzazioni che
abbiano, o abbiano avuto nel biennio
precedente,
un interesse economico in
decisioni o attivita' inerenti
all'ufficio.
3.
Il dipendente non sollecita
ai propri superiori il conferimento
di incarichi remunerati.
Art.
8.
Imparzialita'
1.
Il dipendente, nell'adempimento
della prestazione lavorativa,
assicura
la
parita'
di
trattamento tra i cittadini
che vengono in contatto
con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non
rifiuta
ne' accorda ad
alcuno
prestazioni
che siano normalmente
accordate o rifiutate ad altri.
2.
Il dipendente si
attiene a corrette modalita'
di svolgimento dell'attivita'
amministrativa
di
sua
competenza,
respingendo
in particolare ogni
illegittima pressione, ancorche'
esercitata dai suoi superiori.
Art.
9.
Comportamento nella vita sociale
1.
Il dipendente non
sfrutta
la
posizione
che
ricopre nell'amministrazione
per ottenere utilita' che non
gli spettino. Nei rapporti privati,
in
particolare con pubblici
ufficiali nell'esercizio
delle
loro
funzioni, non menziona ne' fa
altrimenti intendere,
di propria iniziativa, tale
posizione, qualora cio' possa
nuocere all'immagine
dell'amministrazione.
Art.
10.
Comportamento
in servizio
1. Il dipendente, salvo
giustificato motivo, non ritarda ne'
affida ad
altri dipendenti il
compimento
di
attivita'
o l'adozione di decisioni di
propria spettanza.
2. Nel rispetto delle
previsioni contrattuali, il
dipendente limita le assenze dal
luogo di lavoro a quelle
strettamente necessarie.
3.
Il dipendente non
utilizza
a
fini privati materiale
o attrezzature di cui
dispone
per
ragioni
di
ufficio. Salvo casi
d'urgenza,
egli
non
utilizza le linee telefoniche
dell'ufficio per esigenze
personali.
Il dipendente che dispone di
mezzi di trasporto
dell'amministrazione
se ne serve per lo
svolgimento dei suoi compiti
d'ufficio e non
vi
trasporta
abitualmente
persone
estranee all'amministrazione.
4.
Il dipendente non accetta per
uso personale, ne' detiene o gode a
titolo
personale, utilita' spettanti
all'acquirente, in relazione
all'acquisto di beni o servizi per
ragioni di ufficio.
Art.
11.
Rapporti
con il pubblico
1.
Il dipendente in
diretto
rapporto
con
il
pubblico presta adeguata
attenzione
alle
domande
di
ciascuno
e
fornisce
le spiegazioni
che
gli
siano
richieste
in
ordine
al comportamento proprio
e
di altri dipendenti
dell'ufficio. Nella trattazione
delle pratiche egli rispetta
l'ordine cronologico e non rifiuta
prestazioni a cui sia tenuto
motivando genericamente con la
quantita' di lavoro da
svolgere o la mancanza di
tempo a disposizione. Egli rispetta
gli appuntamenti
con
i
cittadini
e
risponde
sollecitamente
ai loro reclami.
2.
Salvo
il
diritto
di
esprimere
valutazioni
e
diffondere informazioni
a
tutela
dei
diritti
sindacali
e dei cittadini, il
dipendente
si astiene da
dichiarazioni pubbliche che
vadano
a detrimento
dell'immagine
dell'amministrazione.
Il dipendente tiene informato
il
dirigente
dell'ufficio
dei
propri
rapporti con gli organi di
stampa.
3.
Il dipendente non
prende impegni ne' fa
promesse in ordine a decisioni
o azioni proprie
o altrui inerenti
all'ufficio, se cio' possa generare
o confermare sfiducia
nell'amministrazione o nella sua
indipendenza ed imparzialita'.
4.
Nella
redazione
dei
testi
scritti
e
in tutte le
altre comunicazioni
il
dipendente
adotta
un
linguaggio
chiaro
e comprensibile.
5.
Il dipendente che
svolge
la sua attivita' lavorativa
in una amministrazione
che
fornisce
servizi
al pubblico si preoccupa del
rispetto
degli
standard
di
qualita'
e
di quantita' fissati
dall'amministrazione
nelle
apposite
carte
dei
servizi.
Egli
si preoccupa
di
assicurare
la continuita' del servizio,
di consentire agli
utenti
la
scelta
tra
i diversi erogatori e di fornire loro informazioni
sulle
modalita'
di
prestazione
del
servizio
e sui livelli di qualita'.
Art.
12.
Contratti
1.
Nella stipulazione di
contratti per conto
dell'amministrazione, il dipendente
non ricorre a mediazione o ad altra
opera di terzi, ne' corrisponde o promette
ad
alcuno
utilita'
a
titolo
di intermediazione,
ne' per facilitare o aver
facilitato la conclusione o
l'esecuzione del contratto.
2.
Il dipendente non
conclude,
per conto
dell'amministrazione, contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento
o assicurazione
con
imprese
con le quali abbia stipulato
contratti a titolo
privato
nel
biennio
precedente. Nel caso
in
cui l'amministrazione
concluda contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento
o
assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso
contratti
a
titolo
privato
nel
biennio
precedente, si astiene
dal
partecipare
all'adozione
delle
decisioni
ed
alle attivita' relative
all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula
contratti a titolo privato con
imprese con cui abbia concluso, nel
biennio precedente, contratti di
appalto, fornitura,
servizio,
finanziamento ed assicurazione,
per
conto dell'amministrazione,
ne
informa
per
iscritto
il
dirigente dell'ufficio.
4.
Se nelle situazioni di cui ai commi
2 e 3 si trova il dirigente, questi
informa
per
iscritto
il dirigente competente in
materia di affari generali e
personale.
Art.
13.
Obblighi connessi alla valutazione
dei risultati
1.
Il dirigente ed il dipendente
forniscono all'ufficio interno di
controllo
tutte
le informazioni necessarie ad
una piena valutazione dei
risultati
conseguiti
dall'ufficio presso il
quale
prestano servizio.
L'informazione
e'
resa
con
particolare
riguardo
alle seguenti
finalita':
modalita'
di
svolgimento
dell'attivita' dell'ufficio;
qualita'
dei servizi prestati; parita'
di trattamento tra
le diverse categorie di
cittadini e utenti; agevole accesso
agli uffici,
specie
per gli utenti disabili;
semplificazione e celerita' delle
procedure; osservanza dei termini
prescritti per la conclusione delle
procedure;
sollecita
risposta
a
reclami,
istanze
e segnalazioni.
Art.
14.
Abrogazione
1. Il decreto del Ministro
della funzione pubblica 31 marzo
1994 e' abrogato.
Il presente decreto
sara' comunicato alla Corte
dei conti per la registrazione
e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma,
28 novembre 2000
Il Ministro: Bassanini
Registrato
alla Corte dei conti il 20 febbraio
2001
Ministeri
istituzionali, registro n. 2, foglio
n. 111
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