dalla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA del 10/04/2001 Serie Generale n.84
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 28 novembre 2000  

Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

 IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

  Visto  l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al  Governo  per la razionalizzazione e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

  Visto  l'art.  11,  comma  4,  della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale, nel piu' ampio quadro della delega conferita al Governo per la riforma    della   pubblica   amministrazione,   ha,   tra   l'altro, specificamente   conferito   al   Governo  la  delega  per  apportare modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

  Visto  il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante nuove disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro nelle  amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di  lavoro  e  di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della predetta legge n. 59 del 1997;

  Visto,  in  particolare,  l'art.  58-bis  del  decreto  legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29,  come sostituito dall'art. 27 del predetto decreto legislativo n. 80 del 1998;

  Visto  il  decreto  del  Ministro  della funzione pubblica 31 marzo 1994,  con  il quale e' stato adottato il codice di comportamento dei dipendenti  delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 58-bis del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993;

  Ritenuta la necessita' di provvedere all'aggiornamento del predetto codice  di  comportamento  alla  luce delle modificazioni intervenute all'art. 58-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993;

  Sentite le confederazioni sindacali rappresentative;

Decreta:

Art. 1.
Disposizioni di carattere generale

  1.  I  principi  e  i  contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealta' e imparzialita',   che   qualificano   il  corretto  adempimento  della prestazione  lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale militare,  quello  della  polizia  di  Stato  ed  il Corpo di polizia penitenziaria,    nonche'   i   componenti   delle   magistrature   e dell'Avvocatura  dello  Stato  -  si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.

  2.  I  contratti  collettivi provvedono, a norma del-l'art. 58-bis, comma   3,  del  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  al coordinamento   con  le  previsioni  in  materia  di  responsabilita' disciplinare.  Restano  ferme  le  disposizioni  riguardanti le altre forme di responsabilita' dei pubblici dipendenti.

  3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in  cui  non  siano  applicabili  norme  di  legge o di regolamento o comunque  per  i  profili  non  diversamente  disciplinati da leggi o regolamenti.  Nel  rispetto  dei  principi enunciati dall'art. 2, le previsioni  degli  articoli  3  e seguenti possono essere integrate e specificate  dai  codici  adottati  dalle  singole amministrazioni ai sensi  dell'art.  58-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 2.
Principi

  1.  Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di  servire  esclusivamente  la  Nazione con disciplina ed onore e di rispettare   i   princi'pi   di   buon   andamento   e  imparzialita' dell'amministrazione.   Nell'espletamento   dei  propri  compiti,  il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse  pubblico;  ispira  le  proprie  decisioni  ed  i  propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli e' affidato.

  2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare  di prendere decisioni o svolgere attivita' inerenti alle sue mansioni  in  situazioni,  anche  solo  apparenti,  di  conflitto  di interessi.  Egli  non  svolge  alcuna  attivita' che contrasti con il corretto  adempimento  dei  compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni  e  comportamenti  che  possano  nuocere  agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.

  3.  Nel  rispetto  dell'orario  di  lavoro, il dipendente dedica la giusta quantita' di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze,  si  impegna  ad  adempierle  nel  modo  piu' semplice ed efficiente  nell'interesse  dei cittadini e assume le responsabilita' connesse ai propri compiti.

  4.  Il  dipendente  usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per  ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.

  5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto   di   fiducia   e   collaborazione   tra   i   cittadini  e l'amministrazione.  Nei  rapporti  con  i cittadini, egli dimostra la massima  disponibilita'  e  non  ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce  l'accesso  degli  stessi  alle  informazioni a cui abbiano titolo  e,  nei limiti in cui cio' non sia vietato, fornisce tutte le notizie   e   informazioni   necessarie  per  valutare  le  decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.

  6.  Il  dipendente  limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di   semplificazione   dell'attivita'   amministrativa,   agevolando, comunque,  lo  svolgimento,  da  parte dei cittadini, delle attivita' loro  consentite,  o  comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.

  7.  Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione  delle  funzioni  tra  Stato  ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e  dei  compiti da parte dell'autorita' territorialmente competente e funzionalmente piu' vicina ai cittadini interessati.

Art. 3.
Regali e altre utilita'

  1.  Il  dipendente  non  chiede,  per se' o per altri, ne' accetta, neanche  in  occasione  di  festivita', regali o altre utilita' salvo quelli  d'uso  di  modico  valore,  da  soggetti che abbiano tratto o comunque  possano  trarre  benefici da decisioni o attivita' inerenti all'ufficio.

  2.  Il  dipendente  non  chiede,  per se' o per altri, ne' accetta, regali  o altre utilita' da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto  grado.  Il dipendente non offre regali o altre utilita' ad un sovraordinato  o  a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.

Art. 4.
Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni

  1.   Nel   rispetto   della   disciplina  vigente  del  diritto  di associazione,  il  dipendente  comunica  al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non  riservato,  i  cui  interessi  siano coinvolti dallo svolgimento dell'attivita'  dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.

  2.  Il  dipendente  non  costringe  altri  dipendenti ad aderire ad associazioni  ed  organizzazioni,  ne'  li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.

Art. 5.
Trasparenza negli interessi finanziari

  1.  Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti  i  rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:

    a) se  egli,  o  suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

    b) se  tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che  abbiano interessi in attivita' o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

  2.  Il  dirigente,  prima  di  assumere  le  sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari  che  possano  porlo  in  conflitto  di  interessi  con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado  o  affini  entro  il  secondo,  o  conviventi  che  esercitano attivita'  politiche,  professionali  o  economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovra' dirigere o che siano coinvolte  nelle decisioni o nelle attivita' inerenti all'ufficio. Su motivata  richiesta  del  dirigente  competente  in materia di affari generali  e  personale,  egli  fornisce  ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.

Art. 6.
Obbligo di astensione

  1.  Il  dipendente  si  astiene  dal  partecipare  all'adozione  di decisioni  o  ad  attivita'  che possano coinvolgere interessi propri ovvero:  di  suoi  parenti  entro  il  quarto  grado o conviventi; di individui  od  organizzazioni  con cui egli stesso o il coniuge abbia causa  pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui  od  organizzazioni  di  cui  egli  sia  tutore,  curatore, procuratore  o  agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati,  societa'  o  stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente  o  dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui  esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.

Art. 7.
Attivita' collaterali

  1.    Il    dipendente    non    accetta    da   soggetti   diversi dall'amministrazione  retribuzioni  o  altre utilita' per prestazioni alle quali e' tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.

  2.  Il  dipendente  non  accetta  incarichi  di  collaborazione con individui  od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente,  un interesse economico in decisioni o attivita' inerenti all'ufficio.

  3.  Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.

Art. 8.
Imparzialita'

  1.  Il  dipendente,  nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura  la  parita'  di  trattamento tra i cittadini che vengono in contatto  con  l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta  ne'  accorda  ad  alcuno  prestazioni  che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.

  2.  Il  dipendente  si  attiene a corrette modalita' di svolgimento dell'attivita'  amministrativa  di  sua  competenza,  respingendo  in particolare ogni illegittima pressione, ancorche' esercitata dai suoi superiori.

Art. 9.
Comportamento nella vita sociale

  1.   Il   dipendente   non   sfrutta   la   posizione  che  ricopre nell'amministrazione  per ottenere utilita' che non gli spettino. Nei rapporti    privati,    in   particolare   con   pubblici   ufficiali nell'esercizio  delle  loro  funzioni, non menziona ne' fa altrimenti intendere,  di propria iniziativa, tale posizione, qualora cio' possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

Art. 10.
Comportamento in servizio

  1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda ne' affida ad  altri  dipendenti  il  compimento  di  attivita'  o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

  2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.

  3.   Il   dipendente  non  utilizza  a  fini  privati  materiale  o attrezzature  di  cui  dispone  per  ragioni  di  ufficio. Salvo casi d'urgenza,  egli  non  utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze  personali.  Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione  se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio   e   non   vi   trasporta  abitualmente  persone  estranee all'amministrazione.

  4.  Il dipendente non accetta per uso personale, ne' detiene o gode a  titolo  personale, utilita' spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.

Art. 11.
Rapporti con il pubblico

  1.  Il  dipendente  in  diretto  rapporto  con  il  pubblico presta adeguata   attenzione   alle   domande  di  ciascuno  e  fornisce  le spiegazioni  che  gli  siano  richieste  in  ordine  al comportamento proprio  e  di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a  cui  sia tenuto motivando genericamente con la quantita' di lavoro da  svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti  con  i  cittadini  e  risponde  sollecitamente  ai loro reclami.

  2.   Salvo   il  diritto  di  esprimere  valutazioni  e  diffondere informazioni  a  tutela  dei  diritti  sindacali  e dei cittadini, il dipendente  si  astiene  da  dichiarazioni  pubbliche  che  vadano  a detrimento  dell'immagine  dell'amministrazione.  Il dipendente tiene informato  il  dirigente  dell'ufficio  dei  propri  rapporti con gli organi di stampa.

  3.  Il  dipendente  non  prende impegni ne' fa promesse in ordine a decisioni  o  azioni  proprie  o altrui inerenti all'ufficio, se cio' possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialita'.

  4.   Nella  redazione  dei  testi  scritti  e  in  tutte  le  altre comunicazioni   il   dipendente   adotta   un   linguaggio  chiaro  e comprensibile.

  5.  Il  dipendente  che  svolge  la sua attivita' lavorativa in una amministrazione  che  fornisce  servizi  al pubblico si preoccupa del rispetto   degli   standard   di  qualita'  e  di  quantita'  fissati dall'amministrazione  nelle  apposite  carte  dei  servizi.  Egli  si preoccupa  di  assicurare  la continuita' del servizio, di consentire agli  utenti  la  scelta  tra  i  diversi erogatori e di fornire loro informazioni  sulle  modalita'  di  prestazione  del  servizio  e sui livelli di qualita'.

Art. 12.
Contratti

  1.  Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, ne' corrisponde   o   promette   ad   alcuno   utilita'   a   titolo   di intermediazione,  ne' per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.

  2.  Il  dipendente  non  conclude,  per conto dell'amministrazione, contratti   di   appalto,   fornitura,   servizio,   finanziamento  o assicurazione  con  imprese  con le quali abbia stipulato contratti a titolo   privato   nel   biennio   precedente.   Nel   caso   in  cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento  o  assicurazione,  con imprese con le quali egli abbia concluso  contratti  a  titolo  privato  nel  biennio  precedente, si astiene   dal   partecipare  all'adozione  delle  decisioni  ed  alle attivita' relative all'esecuzione del contratto.

  3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura,   servizio,  finanziamento  ed  assicurazione,  per  conto dell'amministrazione,   ne   informa   per   iscritto   il  dirigente dell'ufficio.

  4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi  informa  per  iscritto  il dirigente competente in materia di affari generali e personale.

Art. 13.
Obblighi connessi alla valutazione dei risultati

  1.  Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo  tutte  le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei  risultati  conseguiti  dall'ufficio  presso  il  quale  prestano servizio.  L'informazione  e'  resa  con  particolare  riguardo  alle seguenti   finalita':   modalita'   di   svolgimento   dell'attivita' dell'ufficio;  qualita'  dei servizi prestati; parita' di trattamento tra  le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici,  specie  per gli utenti disabili; semplificazione e celerita' delle procedure; osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle   procedure;   sollecita   risposta   a   reclami,   istanze  e segnalazioni.

Art. 14.
Abrogazione

  1. Il decreto del Ministro della funzione pubblica 31 marzo 1994 e' abrogato.   Il  presente  decreto  sara' comunicato alla Corte dei conti per la registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2000

                                               Il Ministro: Bassanini

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2001

Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 111