Ripartizione personale tecnico amministrativo
 
REGOLAMENTO PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 19, 6° COMMA DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO UNIVERSITA’.

ART. 1 - OGGETTO, TERMINE E FINANZIAMENTO
1. L’Università può effettuare, a seguito di apposite selezioni, assunzioni a tempo determinato di personale appartenente alle categorie C, D e EP dotato delle professionalità necessarie, per una durata non superiore a cinque anni, per lo svolgimento di attività nell’ambito di programmi di ricerca, per l’attivazione e gestione di infrastrutture tecniche complesse, o per la realizzazione di specifici progetti di miglioramento dei servizi offerti.
2. Le assunzioni devono essere effettuate in percentuale non superiore al 20% del personale in servizio a tempo indeterminato; in tale percentuale massima debbono essere comprese le assunzioni con contratto di lavoro interinale, nonché i contratti a tempo determinato attivati per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati dal M.U.R.S.T. e dagli Enti Pubblici di ricerca vigilati dal predetto Ministero.
3. La realizzazione del programma o la scadenza del contratto, o comunque, il compimento del termine, comportano, a tutti gli effetti, la risoluzione del rapporto di lavoro.
4. A detto personale compete il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. per il personale assunto a tempo indeterminato e la spesa, quantificata sulla base della categoria di riferimento, è a carico dei finanziamenti dei programmi, escludendosi il ricorso alla dotazione ordinaria.
5. Per il funzionamento di infrastrutture riconosciute dall’Università di interesse generale l’onere per il personale può essere assunto a carico di apposito capitolo del Bilancio Universitario.
6. I finanziamenti a carico dei quali è possibile imputare tali spese sono:
A) per i programmi di ricerca:
       a- fondi ministeriali (ex 40% del M.U.R.S.T.)
       b- fondo Ateneo Ricerca (F.A.R. - ex 60%)
       c- fondi C.N.R.
       d- fondi Regioni, Province, Comuni
       e- fondi Organismi Internazionali
       f- fondi Contratti di Ricerca Enti pubblici e/o privati
B) per attivazione e gestione di infrastrutture tecniche complesse e per la realizzazione di specifici progetti di miglioramento dei servizi offerti:
    a- fondi del Bilancio Universitario destinati al finanziamento dei
        Centri di servizi con eventuale integrazione a carico degli stessi
        e in relazione a programmi dei servizi di interesse generale per l’Ateneo.
    b- fondi di cui al punto A) e/o altri fondi a disposizione delle strutture in relazione ad attività  di interesse dipartimentale o di istituto.
 
ART. 2 - RICHIESTA ATTIVAZIONE SELEZIONE
Le richieste di attivazione delle selezioni per l’assunzione del personale di cui al presente regolamento devono essere deliberate dai Consigli delle strutture interessate e per l’Amministrazione sono presentate dal Direttore Amministrativo al Consiglio di Amministrazione. A riguardo occorrerà specificare:
 
a) il numero, la categoria e l’area del personale richiesto;
b) il programma di ricerca o attività a cui il vincitore della selezione dovrà essere assegnato ed, in sintesi, i compiti che dovrà svolgere;
c) il periodo di durata del contratto;
d) il tipo di finanziamento (e il relativo ammontare) a carico del quale saranno imputate le spese;
e) il titolo di studio e le professionalità che i candidati devono possedere, tenuto conto che per l’accesso alla categoria C è prescritto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, alla categoria D il diploma di laurea e alla categoria EP il diploma di laurea e l’abilitazione professionale ovvero laurea e particolare qualificazione professionale;
f) le tipologie dei titoli valutabili (titolo di studio, titoli scientifici, pubblicazioni, incarichi svolti) e le materie oggetto del colloquio di selezione
 
ART. 3 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
1. Per la selezione del personale da reclutare è nominata , con decreto del Direttore Amministrativo e su proposta del responsabile della struttura interessata, formulata dopo la scadenza del bando, una Commissione giudicatrice.
2. Ai sensi del Decreto Legislativo 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, non possono fare parte della Commissione i componenti degli organi centrali dell’Università degli Studi di Pavia, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
3. Per le strutture decentrate detta Commissione è composta da: un Professore di ruolo delle materie o di materie affini a quelle oggetto del colloquio o direttore di centro di servizi o responsabile di struttura dei servizi generali con funzioni di Presidente, e da due componenti scelti tra professori di ruolo e ricercatori con competenze specifiche o personale tecnico-amministrativo appartenente alla medesima area funzionale del dipendente da assumere, nonché alla stessa categoria o di categoria superiore.
4. Per l’Amministrazione Centrale la Commissione esaminatrice è composta: per le selezioni di categoria C da un professore universitario o ricercatore confermato o dirigente o dipendente della categoria EP o D, in qualità di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto delle prove d’esame.
Per le selezioni di categoria D: da un professore universitario o ricercatore confermato o dirigente generale o dirigente o dipendente appartenente alla categoria EP, in qualità di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto delle prove d’esame.
Per le selezioni di categoria EP: da un professore universitario o da un dirigente generale o dirigente, in qualità di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto delle prove d’esame.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente appartenente all’area amministrativa di categoria non inferiore alla C.
Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera.
 
ART. 4 - PUBBLICITA’
1. Della selezione è data pubblicità mediante affissione del bando del Direttore Amministrativo all’Albo Rettorale dell’Università di Pavia e all’Albo della struttura interessata e annuncio tramite la stampa locale.
 
ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. I candidati, in possesso dei requisiti previsti per l’ammissione al pubblico impiego, devono presentare domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera e indirizzata al Rettore dell’Università di Pavia. La domanda deve essere inoltrata all’Università, Via Strada Nuova, 65 - Pavia, o fatta pervenire alla stessa a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di affissione del bando di selezione all’Albo Rettorale.
2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
   a) titolo di studio con votazione finale
   b) titoli posseduti (titoli di studio, titoli scientifici, pubblicazioni, incarichi svolti attinenti la ricerca e/o l’attività che dovrà essere svolta).
In alternativa, il possesso dei predetti titoli può essere autocertificato dal candidato sotto la propria personale responsabilità, fermo restando che i titoli scientifici e le pubblicazioni vanno comunque prodotti unitamente alla domanda.
 
ART. 6 - SELEZIONE
1.La selezione è per titoli e per colloquio, che verte sulle materie indicate nell’avviso di selezione.
2. La Commissione deve fissare preventivamente i criteri di valutazione dei titoli (compreso il voto di laurea) e del colloquio, riservando ai titoli il 40% dei punti a disposizione. Il colloquio è superato da coloro che conseguono una votazione non inferiore a 42/60.
3. Al termine dei propri lavori la Commissione redige apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito. Sono ritenuti idonei per la stipula del contratto solo i candidati che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 50 centesimi.
 
ART. 7 - STIPULAZIONE, RINUNCIA, DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO
1. La determinazione dell’Università di costituire il rapporto di lavoro è notificata formalmente all’interessato che dovrà assumere servizio alla data fissata nel contratto.
Il contratto è stipulato dal Direttore Amministrativo e dal vincitore della selezione secondo l’ordine della graduatoria.
2. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio del vincitore della selezione, il contratto è stipulato con il candidato utilmente collocato in graduatoria e secondo l’ordine della stessa.
3. La durata del contratto di lavoro non può essere inferiore a sei mesi.
4. Il contratto può essere prorogato in relazione alla prosecuzione del programma di attività e all’esistenza del relativo finanziamento, ma in ogni caso non può essere rinnovato o prorogato per un perodo superiore ai cinque anni complessivi con la stessa persona.
L’eventuale proroga è subordinata all’accertamento che il periodo precedente sia stato prestato senza demerito.
5. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Trova applicazione l’art. 36, comma 8 del D.Lvo n. 29/93.
 
ART. 8 - PERIODO DI PROVA
1. Il dipendente è sottoposto ad un periodo di prova pari ad 1/6 della durata del contratto e che comunque non può essere superiore a 90 giorni.
2. Al termine del periodo di prova senza giudizio sfavorevole del Direttore o Responsabile della struttura la prova si intende superata.
3. In caso di giudizio sfavorevole il rapporto si risolve automaticamente senza obbligo di preavviso.
 
ART. 9 - TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO
Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. dei dipendenti del comparto Università per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine, con le seguenti precisazioni:
a)  le ferie, ivi comprese le 4 giornate di cui all’art. 28, comma 6 del C.C.N.L., maturano in proporzione alla durata del servizio prestato;
b)  in caso di assenza per malattia, si applicano le disposizioni degli artt. 34 e 36 del sopracitato C.C.N.L. in quanto compatibili
I periodi di trattamento intero o ridotto sono stabiliti in misura proporzionale secondo i criteri di cui al comma 8 dell’art. 34 del C.C.N.L. dei dipendenti del comparto Università, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi.
Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro.
Il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato dal sopra citato art. 34;
c) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivare esigenze fino ad un massimo di 10 giorni complessivi in ragione d’anno, proporzionalmente al servizio prestato, e permessi retribuiti, solo in caso di matrimonio, ai sensi dell’art. 30, comma 3, ovvero in caso di lutto, o grave infermità ai sensi dell’art. 30, comma 1, del C.C.N.L. dei dipendenti del comparto Università.
Il contratto individuale di lavoro deve specificare l’orario di lavoro, la data di inizio e termine del rapporto di lavoro, l’attività lavorativa, il trattamento economico e le cause di risoluzione del rapporto.
 
ART. 10 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO
1. Nell’ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto, il Direttore o il Responsabile della struttura, al fine di completare il programma di ricerca e/o di attività, può richiedere che venga stipulato un contratto per il periodo residuo con il candidato utilmente collocato in graduatoria, secondo l’ordine della stessa, a condizione che la durata residua non sia inferiore a mesi tre.
 
ART. 11 – NORMA TRANSITORIA
I contratti in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere rinnovati con la stessa persona per un periodo massimo di 5 anni comprensivo anche degli anni di contratto stipulato in base alla pregressa normativa. La relativa spesa, per le strutture di ricerca, continua ad essere a totale carico dei finanziamenti dei programmi di ricerca, che potranno essere utilizzati senza il limite del 50% precedentemente previsto.
 
ART. 12 - NORMA DI RINVIO
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio a quanto espressamente disposto dall’art. 19 e dalla disciplina generale, per quanto compatibile, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Università e alle norme in materia di pubblico impiego.