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D.R.n.
10782/Pers.
IL
RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI PAVIA
Vista
la legge 9.5.1989, n.168;
Visto
il DPR 9.5.1994, n.487 e
successive modificazioni e
integrazioni;
Visto
lo Statuto dell’Università
degli studi di Pavia approvato con
DR 12.09.1996;
Vista
la legge 15.5.1997, n.127, e
in particolare l’art.17, comma
109, in base al quale “nel
rispetto dell’equilibrio
finanziario del bilancio e dei
principi di una corretta ed
efficiente gestione delle risorse
economiche e strumentali, i
procedimenti di selezione per
l’accesso al lavoro e di
avviamento al lavoro, sono regolati
dalle università, per quanto
riguarda il personale tecnico
- amministrativo, secondo i
propri ordinamenti” ;
Vista
la legge 16.06.1998, n.191;
Visto
il D.M. 03.11.1999, n.509,
del Murst (regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica
degli Atenei);
Visto
il CCNL del comparto
Università stipulato in data
09.08.2000;
Visto
il decreto leg.vo. 30 marzo
2001, n.165 (recante le norme
generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche);
Preso
atto dell’informazione data
alla RSU ed alle Organizzazioni
sindacali da parte della delegazione
di parte pubblica;
Visto
il parere favorevole espresso
il 23 ottobre 2001 dalla Commissione
per il Personale e Pianta Organica
al regolamento in materia di accesso
ai ruoli del personale tecnico
amministrativo dell’Università di
Pavia;
Preso
atto che, con delibera del 31
ottobre 2001, il Consiglio di
Amministrazione ha approvato
l’adozione del Regolamento per
l’accesso ai ruoli del personale
tecnico amministrativo;
DECRETA
E'
emanato il regolamento di Ateneo
in materia di accesso ai
ruoli del personale tecnico
amministrativo presso l'Università
degli Studi di Pavia, il cui testo
è riportato in allegato e che
costituisce parte integrante del
presente decreto.
Il presente regolamento entra in
vigore dal giorno successivo alla
pubblicazione nell’albo rettorale.
I concorsi banditi anteriormente
sono portati a compimento, con la
normativa precedentemente in vigore.
Pavia, 5 novembre 2001
IL
RETTORE
(Roberto
Schmid)
f.to R:Schmid
AM/td
REGOLAMENTO
IN MATERIA DI ACCESSO AI RUOLI DEL
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
PAVIA
Art.1
Ambito di applicazione e modalità
di accesso
Il
presente regolamento disciplina i
procedimenti di selezione per
l’accesso ai ruoli del personale
tecnico amministrativo
dell’Università degli Studi di
Pavia.
Le
assunzioni avvengono utilizzando una
delle seguenti procedure:
·
per la categoria B attraverso
selezione, mediante prova idoneativa,
degli iscritti nelle liste di
collocamento, ivi compresi i
soggetti di cui agli articoli 3 e 18
della legge 12.3.1999, n. 68.
Per l’inquadramento iniziale nella
posizione economica denominata B3,
il titolo di studio di scuola
dell’obbligo può essere integrato
in relazione alla tipologia della
stessa attività lavorativa, con
diploma di qualifica professionale o
attestati di qualificazione
professionale rilasciati ai sensi
della L.845/1978, n.14 o diploma di
corso professionale specifico
rilasciato da Enti pubblici o
Aziende specializzate di settore.
Qualora nelle liste di collocamento
non risultino iscritti in possesso
della predetta qualificazione
professionale il posto è coperto
mediante procedura selettiva
pubblica.
·
concorso pubblico per esami
per l’accesso alla categoria C;
·
concorso pubblico per titoli
ed esami per l’accesso alle
categorie D ed EP;
L’Università
garantisce l’applicazione delle
riserve previste dalle disposizioni
normative vigenti, con riguardo alle
categorie individuate dalle stesse
disposizioni.
Art.2
Principi generali
Le
decisioni relative all’avvio delle
procedure di reclutamento sono
adottate sulla base del fabbisogno
di personale e delle disponibilità
finanziarie assegnate dal Consiglio
di Amministrazione.
Le
procedure di reclutamento si
conformano ai seguenti principi e
criteri generali:
·
adeguata pubblicità della
selezione e modalità di svolgimento
che garantiscano l’imparzialità
ed assicurino economicità e celerità
di espletamento, accorpando, ove
possibile, i concorsi relativi alla
medesima categoria e conseguente
area professionale e che abbiano
identico contenuto;
·
adozione di meccanismi
oggettivi e trasparenti idonei a
verificare il possesso dei requisiti
attitudinali e professionali
richiesti dalla posizione da
ricoprire;
·
rispetto delle pari
opportunità tra lavoratrici e
lavoratori;
·
utilizzo, ove necessario, di
sistemi automatizzati, diretti anche
a realizzare forme di preselezione;
·
composizione delle
Commissioni giudicatrici secondo
criteri di trasparenza e imparzialità
e di congruità conoscitiva e/o
tecnica in relazione alle prove da
sottoporre ai candidati;
·
contenuto dei profili
professionali rispetto ai quali
individuare le prove d’esame e i
titoli di studio da inserire nei
bandi di concorso,
tenendo conto di specifiche
figure professionali connesse alle
esigenze peculiari delle istituzioni
universitarie;
·
Nell’ipotesi che un
procedimento o bando concorsuale
risultasse senza esito per carenza
di candidati e/o vincitori,
l’Amministrazione potrà
attribuire gli stessi posti alla
progressione verticale interna..
CAPO
II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORSI
PUBBLICI
Art.3
Requisiti di ammissione alle
selezioni ed
ai concorsi pubblici
Possono
partecipare alle selezioni ed ai
concorsi pubblici coloro che
possiedono i seguenti requisiti
generali:
a)
cittadinanza italiana, salve
le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno
dei Paesi dell’Unione europea;
b)
idoneità fisica
all’impiego:
1)
l’accertamento
dell’idoneità fisica
dell’impiego, con l’osservanza
delle norme in tema di categorie
protette, è effettuato da una
struttura pubblica del Servizio
sanitario nazionale;
2)
il personale dipendente
dell’Università degli Studi di
Pavia è dispensato dalla visita
medica;
c)
titoli e/o attestati di
studio, rilasciati da scuole o
istituti statali, parificati o
legalmente riconosciuti, Università
o Istituti Universitari, previsti
per l’accesso alle rispettive
categorie ed integrabili con
eventuali requisiti professionali
specifici in relazione alla
tipologia dell’attività
lavorativa:
CATEGORIA
B
·
Titolo di studio di scuola
dell’obbligo (diploma di
istruzione secondaria di I° grado.
Possiede il requisito della scuola
dell’obbligo anche chi abbia
conseguito la licenza elementare
anteriormente al 1962).
Con
riferimento alla posizione economica
B3, e quindi, alla specificità
delle mansioni specialistiche da
svolgere, si richiede il diploma di
qualifica professionale o attestato
di qualifica rilasciato ai sensi
della Legge n.845/1978, art.14
oppure il diploma di corso
professionale specifico rilasciato
da Enti pubblici o Aziende
specializzate di settore.
CATEGORIA
C
·
Diploma di istruzione
secondaria di II grado. In relazione
alla tipologia dell’attività
lavorativa, il bando può prevedere
anche requisiti professionali
specifici.
CATEGORIA
D
·
Diploma di laurea conseguito
secondo le modalità previste dalla
normativa vigente prima
dell’entrata un vigore del D.M.
n.509/1999 o diploma di laurea o di
laurea specialistica, ivi previsti.
In relazione alla tipologia di
attività lavorativa il bando può
prevedere anche l’abilitazione
professionale ovvero requisiti
professionali specifici.
CATEGORIA
EP
·
Diploma di laurea conseguito
secondo le modalità previste dalla
normativa vigente prima
dell’entrata in vigore del D.M.
n.509/1999 o diploma di laurea o di
laurea specialistica anche a ciclo
unico conseguito secondo le modalità
previste dallo stesso D.M. e
abilitazione professionale ovvero
laurea o laurea specialistica e
particolare qualificazione
professionale acquisita anche
mediante esperienza lavorativa
specifica attinente la
professionalità richiesta, prestata
per almeno quattro anni presso enti
pubblici o aziende private ovvero
nell’ambito di attività
professionali o imprenditoriali
svolte in proprio.
d)
iscrizione all’albo
professionale, ove richiesto per
l’esercizio professionale.
L’iscrizione al corrispondente
albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea, ove prevista,
consente la partecipazione ai
concorsi, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in
servizio.
2)
Non possono accedere agli impieghi
coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e coloro
che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni ovvero
licenziati a decorrere dalla data di
entrata in vigore del primo
contratto collettivo.
3)
I requisiti di cui al presente
articolo devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine
stabilito nel bando di concorso per
la presentazione delle domande di
ammissione.
Art.
4
Bando di concorso
Il
concorso pubblico è indetto con
decreto del Direttore Amministrativo
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica – 4^ serie
speciale – Concorsi ed Esami.
Il
bando deve indicare i requisiti
soggettivi generali e particolari
per l’ammissione all’impiego, il
termine e le modalità per la
presentazione delle domande, il
numero dei posti messi a concorso,
le materie e il contenuto delle
prove, la votazione minima richiesta
per il loro superamento, i titoli
valutabili ed i titoli che danno
luogo a precedenza e preferenza a
parità di merito, i termini e le
modalità per la loro presentazione,
l’avviso per la determinazione del
calendario delle prove.
Al
bando viene allegato uno schema
esemplificativo della domanda di
ammissione al concorso.
Nei
concorsi per titoli ed esami il
bando deve contenere le categorie di
titoli valutabili ed il punteggio
massimo agli stessi attribuibile.
Ai
bandi sarà anche data pubblicità
per via telematica.
Per
l’ammissione ai concorsi gli
aspiranti devono presentare domanda
redatta in carta semplice nella
quale devono indicare:
a)
la data, il luogo di nascita
e la residenza;
b)
il possesso della
cittadinanza italiana o equivalente
o di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;
c)
il comune di iscrizione nelle
liste elettorali, ovvero i motivi
della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
d)
le eventuali condanne penali
riportate;
e)
i titoli di studio posseduti;
f)
la loro posizione nei
riguardi degli obblighi militari;
g)
i titoli posseduti, nel caso
di concorso per titoli ed esami;
h)
i servizi prestati come
impiegati presso pubbliche
amministrazioni e le eventuali cause
di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
i)
i titoli che danno diritto ad
usufruire di riserve, precedenze o
preferenze.
Nella
domanda di ammissione al concorso
l’aspirante deve altresì indicare
il domicilio presso il quale deve,
ad ogni effetto, essergli fatta ogni
necessaria comunicazione. In caso di
mancata indicazione vale, ad ogni
effetto, la residenza di cui alla
precedente lettera a) del comma 1.
Il
candidato, qualora non sottoscriva
la domanda dinanzi ad un dipendente
del competente ufficio
dell’Amministrazione
Universitaria, è tenuto ad allegare
alla stessa fotocopia di un
documento di identità personale in
corso di validità.
Alla
domanda di partecipazione al
concorso per titoli ed esami i
concorrenti devono allegare tutte le
certificazioni relative ai titoli
che ritengano opportuno presentare
agli effetti della valutazione di
merito, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale datato e
firmato.
I
titoli possono essere prodotti in
originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge ovvero
auto-certificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa
vigente.
Nell’autocertificazione
il candidato dovrà specificare in
modo analitico e preciso ogni
elemento utile al fine della
valutazione del titolo dichiarato in
domanda.
I
titoli scientifici, quali
pubblicazioni e lavori originali
attinenti al posto a concorso,
devono essere allegati alla domanda.
Le pubblicazioni devono essere edite
a stampa.
Alla
domanda deve essere unito, in carta
semplice, un elenco dei documenti e
dei titoli presentati.
Art.
6
Esclusione dai concorsi
L’esclusione
dal concorso è disposta dal
Direttore Amministrativo con
provvedimento motivato da
notificarsi all’interessato entro
120 giorni dalla data di scadenza
del bando.
Art.
7
Commissioni esaminatrici
Scaduto
il termine per la presentazione
delle domande, il Direttore
Amministrativo nomina le commissioni
esaminatrici, su proposta del
responsabile della struttura cui è
assegnato il posto a concorso.
Le
commissioni sono composte da esperti
nelle materie oggetto del concorso,
scelti tra i professori ed i
ricercatori universitari, dirigenti
generali, dirigenti, il personale
tecnico-amministrativo
dell’Università ed estranei
all'Amministrazione Universitaria. I
componenti scelti tra il personale
tecnico-amministrativo devono
rivestire una qualifica almeno pari
a quella del posto a concorso.
Ai
sensi del decreto Leg.vo n. 165/2001
e successive modificazioni ed
integrazioni, non possono farne
parte i componenti degli organi
centrali dell’Università degli
Studi di Pavia, coloro che ricoprono
cariche politiche o che siano
rappresentanti sindacali o designati
dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali. Almeno
un terzo dei posti di componente,
salva motivata impossibilità, è
riservato alle donne.
Nel
rispetto di tali principi le
commissioni sono cosi’ composte:
per
le selezioni di categoria B: da un
dipendente appartenente alla
categoria EP o D, in qualità di
presidente, e da due esperti nelle
materie oggetto delle prove
d’esame o nella selezione del
personale. Le funzioni di segretario
sono svolte da un impiegato
appartenente all'area amministrativa
di categoria non inferiore alla C.
per
le selezioni di categoria C: da un
professore universitario o
ricercatore confermato o dirigente o
dipendente della categoria EP o D,
in qualità di presidente, e da due
esperti nelle materie oggetto delle
prove d’esame o nella selezione
del personale. Le funzioni di
segretario sono svolte da un
impiegato appartenente all'area
amministrativa di categoria non
inferiore alla C.
per
le selezioni di categoria D: da un
professore universitario o
ricercatore confermato o dirigente
generale o dirigente o dipendente
appartenente alla categoria EP, in
qualità di presidente, e da due
esperti nelle materie oggetto delle
prove d’esame o nella selezione
del personale. Le funzioni di
segretario sono svolte da un
impiegato appartenente all'area
amministrativa di categoria non
inferiore alla C.
per
le selezioni di categoria EP: da un
professore universitario o da un
dirigente generale o dirigente, in
qualità di presidente, e da due
esperti delle materie oggetto nelle
prove d’esame o nella selezione
del personale. Le funzioni di
segretario sono svolte da un
dipendente appartenente all'area
amministrativa di categoria non
inferiore alla C.
Alle
commissioni possono essere aggregati
membri aggiunti per gli esami di
lingua straniera e per le materie
speciali.
Il
presidente e i membri delle
commissioni possono essere scelti
anche tra il personale in quiescenza
che abbia posseduto, durante il
servizio attivo, la qualifica
richiesta per i concorsi sopra
indicati. L’utilizzo del personale
in quiescenza non è consentita se
il rapporto di servizio sia stato
risolto per motivi disciplinari, per
ragioni di salute o per decadenza
dall’impiego comunque determinata
e, in ogni caso qualora la
decorrenza del collocamento a riposo
risalga ad oltre un triennio dalla
data di pubblicazione del bando di
concorso. I componenti delle
commissioni, il cui rapporto di
impiego si risolva durante
l’espletamento dei lavori,
conservano tale incarico.
Nel
costituire le commissioni, possono
essere nominati i supplenti del
presidente e dei singoli componenti.
I supplenti intervengono alle sedute
della commissione nelle ipotesi di
impedimento grave e documentato
degli effettivi.
Quando
le prove scritte abbiano luogo in più
sedi, si costituisce in ciascuna
sede un comitato di vigilanza,
presieduto da un membro della
commissione ovvero da un impiegato
dell'amministrazione di categoria
non inferiore alla D, e di cui fanno
parte anche due impiegati di
categoria non inferiore alla C e un
segretario scelto tra gli impiegati
della medesima categoria.
Gli
impiegati nominati presidente e
membri dei comitati di vigilanza
sono scelti fra quelli in servizio
nella sede di esame, a meno che, per
giustificate esigenze di servizio,
sia necessario destinare a tale
funzione impiegati residenti in
altra sede.
Art.
8
Preselezione
L’ammissione
alle prove concorsuali può essere
preceduta da forme di preselezione
di tipo attitudinale, da svolgersi
anche con l’ausilio di mezzi
automatizzati, cui
l’Amministrazione può ricorrere
qualora il numero delle domande sia
superiore a dieci volte rispetto ai
posti messi a concorso, e comunque
non inferiore a 100. La preselezione
può essere affidata anche a società
qualificate ed enti esterni
specializzati in selezione del
personale, fatti salvi i compiti
spettanti alla Commissione
giudicatrice.
La
tipologia e i contenuti delle prove
d'esame risponderanno a criteri di
coerenza e omogeneità rispetto alla
categoria del posto messo a
concorso, tenendo conto della
necessità di prevedere, a seconda
delle aree, conoscenze di base
omogenee valide per tutti.
Le
prove d’esame possono consistere
in prove scritte, anche a contenuto
teorico pratico, prove pratiche,
prove pratiche attitudinali e prove
orali, così articolate:
per
le categorie C, D, ed EP: due prove
scritte, oppure una scritta e una
prova pratica con eventuale
relazione scritta e una prova orale.
Conseguono
l’ammissione alla prova orale i
candidati che abbiano riportato in
ciascuna prova scritta/pratica una
votazione di almeno 21/30 o
equivalente. La prova orale si
intende superata con una votazione
di almeno 21/30 o equivalente.
per
la categoria B, nel caso di
procedura selettiva pubblica: due
prove scritte o pratiche oppure una
prova scritta e una pratica e una
prova orale.
Conseguono
l’ammissione alla prova orale i
candidati che abbiano riportato in
ciascuna prova scritta / pratica una
votazione di almeno 21/30 o
equivalente.
La
prova orale si intende superata con
una votazione di almeno 21/30 o
equivalente.
per
la categoria B,
nel caso di selezione degli
iscritti nelle liste di
collocamento: due prove pratiche
attitudinali.
Per
le procedure selettive relative alle
categorie C, D ed EP i bandi di
concorso prevedono, ove necessario
per le mansioni da svolgere,
l’accertamento della conoscenza
dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più
diffuse e di almeno una lingua
straniera. I livelli di conoscenza e
le modalità del relativo
accertamento saranno commisurati al
livello del posto a concorso.
Le
prove possono consistere in appositi
test bilanciati da risolvere in un
tempo predeterminato oppure in
quesiti a risposta sintetica.
Il
tipo e il contenuto delle prove da
inserire nei bandi di concorso sono
determinati, su proposta del
responsabile della struttura cui è
assegnato il posto, in relazione
alla categoria ed all’area
funzionale, previa verifica della
legittimità, congruità e omogeneità
delle prove d'esame rispetto alla
tipologia di concorso.
L’Amministrazione
può prevedere che le prove siano
predisposte anche sulla base di
programmi elaborati da esperti in
selezione, fatti salvi i compiti
spettanti alla Commissione
giudicatrice.
Art.
10
Tipologia
e valutazione dei titoli
Per
la copertura dei posti di categoria
D ed EP,
il bando di concorso pubblico
per titoli ed esami prevederà anche
le seguenti categorie di titoli da
valutare:
a)
titoli di studio : titolo di
studio richiesto per l’ammissione
al concorso, valutabile
limitatamente al voto conseguito, e
comunque solo se superiore al
punteggio minimo previsto per il
conseguimento del titolo stesso, e
altri titoli quali laurea
specialistica, diploma di
specializzazione, dottorato di
ricerca, masters universitari, abilitazione
all’esercizio delle professione;
b)
attestati di qualificazione
e/o specializzazione rilasciati a
seguito di frequenza di corsi di
formazione professionale organizzati
da pubbliche amministrazioni o enti
privati;
c)
titoli scientifici quali
pubblicazioni e lavori originali
attinenti al posto a concorso;
d)
servizio prestato con
rapporto di lavoro subordinato
presso Università, soggetti
pubblici o privati o nell’ambito
di attività professionali o
imprenditoriali svolte in proprio,
attinente alle mansioni del posto
messo a concorso;
e)
incarichi professionali e/o
incarichi e servizi speciali
nell’ambito dei rapporti di cui al
precedente punto d);
f)
altri titoli quali attività
didattiche, partecipazione a
convegni o congressi, borse di
studio presso enti pubblici o altri
titoli che si riterrà opportuno
inserire nel bando in relazione alle
professionalità da reclutare;
g)
servizio prestato con
contratto a tempo determinato ai
sensi dell’art.19 del C.C.N.L.
Ai
titoli non può essere attribuito un
punteggio superiore 10/30.
La
valutazione dei titoli, previa
individuazione dei criteri, è
effettuata dopo le prove scritte e
prima che si proceda alla correzione
degli elaborati. Se gli esami
consistono in prove pratiche, i
titoli devono essere valutati prima
dello svolgimento delle prove
medesime.
L’esito
di valutazione dei titoli deve
essere comunicata ai candidati prima
dello svolgimento della prova orale.
Il
diario delle prove d’esame sarà
indicato nel bando di concorso
ovvero sarà comunicato ai candidati
con raccomandata con ricevuta di
ritorno o mediante pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale.
L’amministrazione
deve effettuare tale comunicazione,
secondo una delle modalità sopra
indicate, almeno quindici giorni
prima dell’inizio delle prove
scritte/pratiche e 20 giorni prima
della prova orale.
Art.12
Adempimenti della commissione
Prima
dell’inizio delle prove
concorsuali la commissione,
considerato il numero dei
concorrenti, stabilisce il termine
del procedimento e lo rende
pubblico, tenuto conto che le
procedure concorsuali devono
concludersi entro sei mesi dalla
data di effettuazione delle prove
scritte/pratiche.
I
componenti, presa visione
dell’elenco dei partecipanti,
sottoscrivono la dichiarazione che
non sussistono situazioni di
incompatibilità tra essi ed i
concorrenti ai sensi degli articoli
51 e 52 del codice di procedura
civile.
Le
commissioni, prima dello svolgimento
delle prove concorsuali e
nell’ambito del programma
d’esame previsto dal bando di
concorso, stabiliscono i criteri e
le modalità di valutazione dei
titoli, ove previsti, delle prove
scritte/pratiche e della prova
orale. I criteri e le modalità di
valutazione delle prove dovranno
essere formalizzati nei relativi
verbali al fine di motivare i
punteggi da attribuire alle singole
prove.
Nel
caso di prove scritte o pratiche la
commissione prepara tre tracce per
ciascuna prova, fissandone anche la
durata. Per le prove consistenti in
quesiti a risposta multipla potrà
essere predisposto un unico test.
Nel
caso di prove pratiche, la
commissione può, in presenza di
adeguata motivazione, predisporre
un’unica traccia per ciascuna
prova, fissandone anche la durata.
Le tracce sono segrete e ne è
vietata la divulgazione. Le tracce
sono chiuse in pieghi suggellati e
firmati esteriormente sui lembi di
chiusura dai componenti della
commissione.
All’ora
stabilita per ciascuna prova
scritta/pratica, il presidente della
commissione esaminatrice fa
procedere all’appello nominale dei
candidati e, previo accertamento
della loro identità personale, li
fa collocare in modo che non possano
comunicare tra loro. Quindi fa
constatare l’integrità delle
buste contenenti le tracce e fa
sorteggiare da uno dei candidati il
tema da svolgere, qualora siano
state predisposte tre tracce.
Nel
caso di prove scritte o di prove
pratiche con relazione scritta, al
candidato sono consegnate in
ciascuno dei giorni di esame due
buste di uguale colore : una grande
e una piccola contenente un
cartoncino bianco, sul quale apporre
i dati anagrafici.
Il
candidato, dopo aver svolto il tema,
senza apporvi sottoscrizione nè
altro contrassegno, che renda
possibile l’identificazione, lo
chiude nella busta grande,
unitamente al cartoncino recante i
dati anagrafici, previamente chiuso
nella busta piccola e lo consegna al
presidente o ad altro componente
della commissione. Questi appone
trasversalmente sulla busta, la
propria firma e l’indicazione
della data di consegna.
Durante
lo svolgimento della prova scritta,
sono obbligati a permanere nei
locali degli esami almeno uno dei
membri della Commissione ed il
segretario: tale adempimento deve
constare dai verbali
del concorso.
Art.
13
Adempimenti dei concorrenti durante
lo svolgimento delle prove
scritte/pratiche
La
Commissione, ferme restando le
proprie competenze per gli
adempimenti inerenti allo
svolgimento della prova, può
avvalersi del personale messo a
disposizione dall’Università tra
i propri dipendenti. Durante lo
svolgimento delle prove non è
permesso ai concorrenti comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto.
I lavori devono essere scritti
esclusivamente, a pena di nullità,
su carta portante il timbro
dell’ufficio o della struttura in
cui si svolge il concorso e la firma
di un membro della commissione.
I
candidati non possono portare carta
da scrivere, appunti manoscritti,
libri o pubblicazioni di qualunque
specie. Possono consultare soltanto
i testi di legge non commentati ed i
dizionari. Il concorrente che
contravviene alle disposizioni dei
commi precedenti o comunque che
abbia copiato in tutto o in parte lo
svolgimento del tema è escluso dal
concorso. Nei casi in cui risulti
che uno o più candidati abbiano
copiato, l’esclusione è disposta
nei confronti di tutti i candidati
coinvolti.
La
commissione cura l’osservanza
delle disposizioni stesse e ha
facoltà di adottare i provvedimenti
necessari. La mancata esclusione
all’atto della prova non preclude
che l’esclusione sia disposta in
sede di valutazione delle prove
medesime.
Durante
lo svolgimento della prova e fino
alla consegna dell’elaborato, il
candidato non può uscire dai locali
degli esami che devono essere
efficacemente vigilati
Art.
14
Adempimenti dei concorrenti e della
commissione al termine delle prove
scritte/pratiche
Al
termine di ogni giorno d’esame è
assegnato alla busta contenente
l’elaborato lo stesso numero da
apporre sulla linguetta staccabile,
in modo da poter riunire,
esclusivamente attraverso la
numerazione, le buste appartenenti
allo stesso candidato.
Al
termine della prova, tutte le buste
contenenti l’elaborato vengono
racchiuse in uno o più plichi che,
sigillati, vengono siglati sui lembi
di chiusura dai componenti presenti
e dal segretario che ne cura la
custodia.
Successivamente
alla conclusione dell’ultima prova
scritta e comunque non oltre le
ventiquattro ore si procede alla
riunione delle buste aventi lo
stesso numero in un’unica busta,
dopo avere staccato la relativa
linguetta numerata. Tale operazione
è effettuata dalla commissione, nel
giorno e ora in cui è data
comunicazione orale ai candidati
presenti nell’aula all’ultima
prova d’esame, con
l’avvertimento che alcuni di essi,
in numero non superiore alle dieci
unità, potranno assistere alle
predette operazioni.
Al
termine le buste vengono racchiuse
in uno o più plichi che, sigillati,
vengono siglati sui lembi di
chiusura dai componenti della
Commissione e dal Segretario che ne
cura la custodia.
Qualora
il bando preveda una prova scritta e
una prova pratica accompagnata da
una relazione scritta o da un
documento scritto, suscettibile di
essere corretto in anonimato, la
commissione procede alla riunione
degli elaborati, con le modalità
sopra descritte.
Le
disposizioni di cui ai precedenti
commi non si applicano nel caso in
cui il concorso preveda una sola
prova scritta o pratica e nel caso
in cui il concorso preveda una prova
scritta e pratica ed a
quest’ultima debba essere
attribuita la valutazione al termine
della stessa.
Nelle
selezioni per titoli ed esami, al
termine dell'espletamento delle
prove scritte/pratiche e prima della
valutazione delle stesse, la
commissione attribuisce, in base ai
criteri generali fissati nella
seduta preliminare, i punteggi ai
titoli dei soli candidati che hanno
partecipato a tutte le predette
prove.
Al
momento di procedere alla lettura e
valutazione della prova, il
presidente appone su ciascuna busta
grande, man mano che si procede
all’apertura della stessa, un
numero progressivo che viene
ripetuto su ciascun foglio
dell’elaborato e sulla busta
piccola che vi è acclusa.
Tale
numero è riprodotto su apposito
elenco, destinato alla registrazione
del risultato delle votazioni sui
singoli elaborati.
Al
termine della lettura collegiale di
ciascun elaborato, la commissione
procede alla sua valutazione,
attribuendo il punteggio.
Successivamente,
al termine della valutazione di
tutti gli elaborati, si procede
dell’apertura delle buste piccole
contenenti le generalità dei
candidati.
Il
numero segnato sulla busta piccola
è riportato sul foglietto inserito
nella stessa.
Dopo
avere valutato gli elaborati
anonimi, la commissione effettua il
riconoscimento dei candidati.
Ai
candidati che conseguono
l’ammissione alla prova orale deve
essere data comunicazione del voto
riportato nelle prove
scritte/pratiche e nei titoli, ove
previsti. Tale comunicazione può
essere data dalla commissione
mediante affissione degli esiti
delle prove nella sede d’esame o
mediante raccomandata con ricevuta
di ritorno, inviata dall’ufficio
competente.
Art.15
Adempimenti della commissione in
fase di svolgimento della prova
orale
La
commissione, prima di procedere
all’espletamento della prova
orale, determina, in base ai criteri
ed alle modalità di valutazione
della prova medesima fissati nella
seduta preliminare, le domande da
porre ai candidati che sono chiuse
in buste sigillate sui lembi di
chiusura dai Commissari.
All’ora
stabilita per la prova orale il
Presidente fa procedere
all’appello dei candidati ed
all’accertamento della loro
identità personale.
Un
candidato sorteggia la lettera alfabetica in base alla quale sarà determinato
l'ordine in cui gli ammessi
sosterranno la prova orale. Ciascuno
di essi estrarrà la busta coi
quesiti ai quali dovrà rispondere.
La
prova orale deve svolgersi in
un’aula aperta al pubblico. Al
termine di ogni seduta, la
commissione forma l’elenco dei
candidati esaminati, con
l’indicazione dei voti da ciascuno
riportati e lo affigge nella sede
degli esami.
Art.
16
Formazione della graduatoria e
approvazione degli atti
Al
termine della prova orale la
Commissione formula la graduatoria
di merito dei candidati secondo
l’ordine decrescente dei punti
della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato che
abbia conseguito in ogni prova la
prevista valutazione di sufficienza,
con l’osservanza, a parità di
merito delle preferenze previste
dall’articolo 5 del Dpr 487/94 e
sue successive modificazioni.
Il
punteggio finale è dato dalla somma
della media dei voti riportati nelle
prove scritte/pratiche e della
votazione conseguita nella prova
orale.
Nei
concorsi pubblici per titoli ed
esami a tale votazione è aggiunta
quella riportata nella valutazione
dei titoli.
La
graduatoria di merito, unitamente a
quella dei vincitori, è approvata
dal Direttore Amministrativo ed è
pubblicata presso l'Albo Rettorale
dell'Università dell’Ateneo.
Dalla data di pubblicazione decorre
il termine per eventuali
impugnative.
La
graduatoria rimane efficace per un
periodo di 18 mesi dalla
pubblicazione, fatti salvi periodi
di validità di durata superiore
prevista da disposizioni di legge, e
ad essa può essere fatto ricorso
per coprire ulteriori posti vacanti
oltre a quelli messi a concorso.
Art.
17
Verbali relativi al concorso
Di
ogni seduta della commissione il
segretario redige processo verbale
dal quale devono risultare descritte
tutte le fasi del concorso.
La
commissione deve procedere, alla
presenza di tutti i componenti, alla
determinazione dei criteri generali
per la valutazione dei titoli,
all’esame degli stessi, alla
predisposizione ed alla valutazione
delle prove scritte, alla
predisposizione ed effettuazione
delle prove pratiche,
all’espletamento delle prove
orali, ed alla formulazione della
graduatoria di merito dei candidati.
I
punteggi relativi alle prove sono
attribuiti con voti palesi; in caso
di differenti valutazioni, il
punteggio da attribuire è quello
risultante dalla media aritmetica
dei voti espressi da ciascun
commissario.
Ciascun
commissario, fermo restando
l’obbligo della firma dei verbali
del concorso, può far inserire nei
medesimi, controfirmandole, tutte le
osservazioni in merito a presunte
irregolarità dello svolgimento del
concorso ed il proprio eventuale
dissenso circa le decisioni adottate
dagli altri componenti della
commissione. Eventuali osservazioni
dei candidati, inerenti allo
svolgimento della procedura
concorsuale, devono essere formulate
con esposto sottoscritto che deve
essere allegato al verbale.
Le
operazioni concorsuali devono essere
concluse entro sei mesi dalle prove
scritte.
Qualora
la commissione di esame si trovi
nell’impossibilità di ultimare i
suoi lavori entro tale termine, le
ragioni del ritardo devono essere
precisate in motivata relazione da
allegare agli atti del concorso.
Al
termine dei lavori, i verbali,
unitamente a tutti gli atti del
concorso sono rimessi alla
Ripartizione del Personale non
Docente per le conseguenti
determinazioni.
Il
presente regolamento entra in vigore
dal giorno successivo alla
pubblicazione nell’albo rettorale.
I
concorsi banditi anteriormente sono
portati a compimento.
Per
quanto non espressamente
disciplinato dal presente
regolamento continuano a trovare
applicazione le norme generali in
materia di accesso agli impieghi
pubblici, quelle relative allo
svolgimento dei concorsi e delle
altre forme di assunzione presso le
pubbliche amministrazioni, ed il
CCNL del comparto del personale
delle Università.
Con
successivo regolamento saranno
disciplinate le procedure selettive
per la progressione verticale nel sistema di classificazione dei
dipendenti in servizio presso
l’Università degli Studi di
Pavia.
Pavia,
5.11.2001
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