Affisso all’albo rettorale il 7.11.2001
(entrato in vigore il giorno 8 novembre 2001)

D.R.n. 10782/Pers.

IL RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

                  Vista     la legge 9.5.1989, n.168;
Visto     il DPR 9.5.1994, n.487 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto     lo Statuto dell’Università degli studi di Pavia approvato con DR 12.09.1996;
Vista     la legge 15.5.1997, n.127, e in particolare l’art.17, comma 109, in base al quale “nel rispetto dell’equilibrio finanziario del bilancio e dei principi di una corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche e strumentali, i procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro, sono regolati dalle università, per quanto riguarda il personale tecnico  - amministrativo, secondo i propri ordinamenti” ;
Vista     la legge 16.06.1998, n.191;
Visto     il D.M. 03.11.1999, n.509, del Murst (regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei);
Visto     il CCNL del comparto Università stipulato in data 09.08.2000;
Visto     il decreto leg.vo. 30 marzo 2001, n.165 (recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche);
Preso    atto dell’informazione data alla RSU ed alle Organizzazioni sindacali da parte della delegazione di parte pubblica;
Visto     il parere favorevole espresso il 23 ottobre 2001 dalla Commissione per il Personale e Pianta Organica al regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo dell’Università di Pavia;
Preso    atto che, con delibera del 31 ottobre 2001, il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adozione del Regolamento per l’accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo;

DECRETA

E' emanato il regolamento di Ateneo in materia di accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo presso l'Università degli Studi di Pavia, il cui testo è riportato in allegato e che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nell’albo rettorale.
I concorsi banditi anteriormente sono portati a compimento, con la normativa precedentemente in vigore.
Pavia, 5 novembre 2001
IL RETTORE
(Roberto Schmid)
f.to R:Schmid
AM/td

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA

CAPO I
MODALITA' DI ACCESSO E PRINCIPI GENERALI

Art.1
Ambito di applicazione e modalità di accesso

Il presente regolamento disciplina i procedimenti di selezione per l’accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo dell’Università degli Studi di Pavia.

Le assunzioni avvengono utilizzando una delle seguenti procedure:

·     per la categoria B attraverso selezione, mediante prova idoneativa, degli iscritti nelle liste di collocamento, ivi compresi i soggetti di cui agli articoli 3 e 18  della legge 12.3.1999, n. 68.
Per l’inquadramento iniziale nella posizione economica denominata B3, il titolo di studio di scuola dell’obbligo può essere integrato in relazione alla tipologia della stessa attività lavorativa, con diploma di qualifica professionale o attestati di qualificazione professionale rilasciati ai sensi della L.845/1978, n.14 o diploma di corso professionale specifico rilasciato da Enti pubblici o Aziende specializzate di settore.
Qualora nelle liste di collocamento non risultino iscritti in possesso della predetta qualificazione professionale il posto è coperto mediante procedura selettiva pubblica.

·       concorso pubblico per esami per l’accesso alla categoria C;

·       concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso alle categorie D ed EP;

L’Università garantisce l’applicazione delle riserve previste dalle disposizioni normative vigenti, con riguardo alle categorie individuate dalle stesse disposizioni.

Art.2
Principi generali

Le decisioni relative all’avvio delle procedure di reclutamento sono adottate sulla base del fabbisogno di personale e delle disponibilità finanziarie assegnate dal Consiglio di Amministrazione.

Le procedure di reclutamento si conformano ai seguenti principi e criteri generali:

·     adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità ed assicurino economicità e celerità di espletamento, accorpando, ove possibile, i concorsi relativi alla medesima categoria e conseguente area professionale e che abbiano identico contenuto;

·     adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti dalla posizione da ricoprire;

·     rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

·     utilizzo, ove necessario, di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

·     composizione delle Commissioni giudicatrici secondo criteri di trasparenza e imparzialità e di congruità conoscitiva e/o tecnica in relazione alle prove da sottoporre ai candidati;

·     contenuto dei profili professionali rispetto ai quali individuare le prove d’esame e i titoli di studio da inserire nei bandi di concorso,  tenendo conto di specifiche figure professionali connesse alle esigenze peculiari delle istituzioni universitarie;

·     Nell’ipotesi che un procedimento o bando concorsuale risultasse senza esito per carenza di candidati e/o vincitori, l’Amministrazione potrà attribuire gli stessi posti alla progressione verticale interna..

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI

Art.3
Requisiti di ammissione alle selezioni
ed ai concorsi pubblici

Possono partecipare alle selezioni ed ai concorsi pubblici coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

a)     cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;

b)     idoneità fisica all’impiego:

1)     l’accertamento dell’idoneità fisica dell’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale;

2)     il personale dipendente dell’Università degli Studi di Pavia è dispensato dalla visita medica;

c)     titoli e/o attestati di studio, rilasciati da scuole o istituti statali, parificati o legalmente riconosciuti, Università o Istituti Universitari, previsti per l’accesso alle rispettive categorie ed integrabili con eventuali requisiti professionali specifici in relazione alla tipologia dell’attività lavorativa:

CATEGORIA B

·     Titolo di studio di scuola dell’obbligo (diploma di istruzione secondaria di I° grado. Possiede il requisito della scuola dell’obbligo anche chi abbia conseguito la licenza elementare anteriormente al 1962).

Con riferimento alla posizione economica B3, e quindi, alla specificità delle mansioni specialistiche da svolgere, si richiede il diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica rilasciato ai sensi della Legge n.845/1978, art.14 oppure il diploma di corso professionale specifico rilasciato da Enti pubblici o Aziende specializzate di settore.

CATEGORIA C

·     Diploma di istruzione secondaria di II grado. In relazione alla tipologia dell’attività lavorativa, il bando può prevedere anche requisiti professionali specifici.

CATEGORIA D

·     Diploma di laurea conseguito secondo le modalità previste dalla normativa vigente prima dell’entrata un vigore del D.M. n.509/1999 o diploma di laurea o di laurea specialistica, ivi previsti. In relazione alla tipologia di attività lavorativa il bando può prevedere anche l’abilitazione professionale ovvero requisiti professionali specifici.

CATEGORIA EP

·     Diploma di laurea conseguito secondo le modalità previste dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore del D.M. n.509/1999 o diploma di laurea o di laurea specialistica anche a ciclo unico conseguito secondo le modalità previste dallo stesso D.M. e abilitazione professionale ovvero laurea o laurea specialistica e particolare qualificazione professionale acquisita anche mediante esperienza lavorativa specifica attinente la professionalità richiesta, prestata per almeno quattro anni presso enti pubblici o aziende private ovvero nell’ambito di attività professionali o imprenditoriali svolte in proprio.

d)     iscrizione all’albo professionale, ove richiesto per l’esercizio professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

2) Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.

3) I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 4
Bando di concorso

Il concorso pubblico è indetto con decreto del Direttore Amministrativo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4^ serie speciale – Concorsi ed Esami.

Il bando deve indicare i requisiti soggettivi generali e particolari per l’ammissione all’impiego, il termine e le modalità per la presentazione delle domande, il numero dei posti messi a concorso, le materie e il contenuto delle prove, la votazione minima richiesta per il loro superamento, i titoli valutabili ed i titoli che danno luogo a precedenza e preferenza a parità di merito, i termini e le modalità per la loro presentazione, l’avviso per la determinazione del calendario delle prove.

Al bando viene allegato uno schema esemplificativo della domanda di ammissione al concorso.

Nei concorsi per titoli ed esami il bando deve contenere le categorie di titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile.

Ai bandi sarà anche data pubblicità per via telematica.

Art. 5
Domande di ammissione ai concorsi

Per l’ammissione ai concorsi gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice nella quale devono indicare:

a)     la data, il luogo di nascita e la residenza;

b)     il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei Paesi dell’Unione Europea;

c)     il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d)     le eventuali condanne penali riportate;

e)     i titoli di studio posseduti;

f)      la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g)     i titoli posseduti, nel caso di concorso per titoli ed esami;

h)     i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i)      i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze.

Nella domanda di ammissione al concorso l’aspirante deve altresì indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla precedente lettera a) del comma 1.

Il candidato, qualora non sottoscriva la domanda dinanzi ad un dipendente del competente ufficio dell’Amministrazione Universitaria, è tenuto ad allegare alla stessa fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità.

Alla domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.

I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero auto-certificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Nell’autocertificazione il candidato dovrà specificare in modo analitico e preciso ogni elemento utile al fine della valutazione del titolo dichiarato in domanda.

I titoli scientifici, quali pubblicazioni e lavori originali attinenti al posto a concorso, devono essere allegati alla domanda. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

Art. 6
Esclusione dai concorsi

L’esclusione dal concorso è disposta dal Direttore Amministrativo con provvedimento motivato da notificarsi all’interessato entro 120 giorni dalla data di scadenza del bando.

Art. 7
Commissioni esaminatrici

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Direttore Amministrativo nomina le commissioni esaminatrici, su proposta del responsabile della struttura cui è assegnato il posto a concorso.

Le commissioni sono composte da esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra i professori ed i ricercatori universitari, dirigenti generali, dirigenti, il personale tecnico-amministrativo dell’Università ed estranei all'Amministrazione Universitaria. I componenti scelti tra il personale tecnico-amministrativo devono rivestire una qualifica almeno pari a quella del posto a concorso.

Ai sensi del decreto Leg.vo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non possono farne parte i componenti degli organi centrali dell’Università degli Studi di Pavia, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei posti di componente, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

Nel rispetto di tali principi le commissioni sono cosi’ composte:

per le selezioni di categoria B: da un dipendente appartenente alla categoria EP o D, in qualità di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto delle prove d’esame o nella selezione del personale. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente all'area amministrativa di categoria non inferiore alla C.

per le selezioni di categoria C: da un professore universitario o ricercatore confermato o dirigente o dipendente della categoria EP o D, in qualità di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto delle prove d’esame o nella selezione del personale. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente all'area amministrativa di categoria non inferiore alla C.

per le selezioni di categoria D: da un professore universitario o ricercatore confermato o dirigente generale o dirigente o dipendente appartenente alla categoria EP, in qualità di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto delle prove d’esame o nella selezione del personale. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente all'area amministrativa di categoria non inferiore alla C.

per le selezioni di categoria EP: da un professore universitario o da un dirigente generale o dirigente, in qualità di presidente, e da due esperti delle materie oggetto nelle prove d’esame o nella selezione del personale. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente appartenente all'area amministrativa di categoria non inferiore alla C.

Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie speciali.

Il presidente e i membri delle commissioni possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L’utilizzo del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata e, in ogni caso qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso. I componenti delle commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva durante l’espletamento dei lavori, conservano tale incarico.

Nel costituire le commissioni, possono essere nominati i supplenti del presidente e dei singoli componenti. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi.

Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione ovvero da un impiegato dell'amministrazione di categoria non inferiore alla D, e di cui fanno parte anche due impiegati di categoria non inferiore alla C e un segretario scelto tra gli impiegati della medesima categoria.

Gli impiegati nominati presidente e membri dei comitati di vigilanza sono scelti fra quelli in servizio nella sede di esame, a meno che, per giustificate esigenze di servizio, sia necessario destinare a tale funzione impiegati residenti in altra sede.

Art. 8
Preselezione

L’ammissione alle prove concorsuali può essere preceduta da forme di preselezione di tipo attitudinale, da svolgersi anche con l’ausilio di mezzi automatizzati, cui l’Amministrazione può ricorrere qualora il numero delle domande sia superiore a dieci volte rispetto ai posti messi a concorso, e comunque non inferiore a 100. La preselezione può essere affidata anche a società qualificate ed enti esterni specializzati in selezione del personale, fatti salvi i compiti spettanti alla Commissione giudicatrice.

Art. 9
Tipologia e contenuti delle prove d’esame

La tipologia e i contenuti delle prove d'esame risponderanno a criteri di coerenza e omogeneità rispetto alla categoria del posto messo a concorso, tenendo conto della necessità di prevedere, a seconda delle aree, conoscenze di base omogenee valide per tutti.

Le prove d’esame possono consistere in prove scritte, anche a contenuto teorico pratico, prove pratiche, prove pratiche attitudinali e prove orali, così articolate:

per le categorie C, D, ed EP: due prove scritte, oppure una scritta e una prova pratica con eventuale relazione scritta e una prova orale.

Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta/pratica una votazione di almeno 21/30 o equivalente. La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30 o equivalente.

per la categoria B, nel caso di procedura selettiva pubblica: due prove scritte o pratiche oppure una prova scritta e una pratica e una prova orale.

Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta / pratica una votazione di almeno 21/30 o equivalente.

La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30 o equivalente.

per la categoria B,   nel caso di selezione degli iscritti nelle liste di collocamento: due prove pratiche attitudinali.

Per le procedure selettive relative alle categorie C, D ed EP i bandi di concorso prevedono, ove necessario per le mansioni da svolgere, l’accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera. I livelli di conoscenza e le modalità del relativo accertamento saranno commisurati al livello del posto a concorso.

Le prove possono consistere in appositi test bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato oppure in quesiti a risposta sintetica.

Il tipo e il contenuto delle prove da inserire nei bandi di concorso sono determinati, su proposta del responsabile della struttura cui è assegnato il posto, in relazione alla categoria ed all’area funzionale, previa verifica della legittimità, congruità e omogeneità delle prove d'esame rispetto alla tipologia di concorso.

L’Amministrazione può prevedere che le prove siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione, fatti salvi i compiti spettanti alla Commissione giudicatrice.

Art. 10
Tipologia e valutazione dei titoli

Per la copertura dei posti di categoria D ed EP,  il bando di concorso pubblico per titoli ed esami prevederà anche le seguenti categorie di titoli da valutare:

a)   titoli di studio : titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso, valutabile limitatamente al voto conseguito, e comunque solo se superiore al punteggio minimo previsto per il conseguimento del titolo stesso, e altri titoli quali laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, masters universitari,  abilitazione all’esercizio delle professione;

b)   attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a seguito di frequenza di corsi di formazione professionale organizzati da pubbliche amministrazioni o enti privati;

c)   titoli scientifici quali pubblicazioni e lavori originali attinenti al posto a concorso;

d)   servizio prestato con rapporto di lavoro subordinato presso Università, soggetti pubblici o privati o nell’ambito di attività professionali o imprenditoriali svolte in proprio, attinente alle mansioni del posto messo a concorso;

e)   incarichi professionali e/o incarichi e servizi speciali nell’ambito dei rapporti di cui al precedente punto d);

f)    altri titoli quali attività didattiche, partecipazione a convegni o congressi, borse di studio presso enti pubblici o altri titoli che si riterrà opportuno inserire nel bando in relazione alle professionalità da reclutare;

g)   servizio prestato con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art.19 del C.C.N.L.

Ai titoli non può essere attribuito un punteggio superiore 10/30.  

La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione degli elaborati. Se gli esami consistono in prove pratiche, i titoli devono essere valutati prima dello svolgimento delle prove medesime.

L’esito di valutazione dei titoli deve essere comunicata ai candidati prima dello svolgimento della prova orale.

Art. 11
Comunicazione del calendario delle prove d’esame

Il diario delle prove d’esame sarà indicato nel bando di concorso ovvero sarà comunicato ai candidati con raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

L’amministrazione deve effettuare tale comunicazione, secondo una delle modalità sopra indicate, almeno quindici giorni prima dell’inizio delle prove scritte/pratiche e 20 giorni prima della prova orale.

Art.12
Adempimenti della commissione

Prima dell’inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento e lo rende pubblico, tenuto conto che le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte/pratiche.

I componenti, presa visione dell’elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

Le commissioni, prima dello svolgimento delle prove concorsuali e nell’ambito del programma d’esame previsto dal bando di concorso, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, ove previsti, delle prove scritte/pratiche e della prova orale. I criteri e le modalità di valutazione delle prove dovranno essere formalizzati nei relativi verbali al fine di motivare i punteggi da attribuire alle singole prove.

Nel caso di prove scritte o pratiche la commissione prepara tre tracce per ciascuna prova, fissandone anche la durata. Per le prove consistenti in quesiti a risposta multipla potrà essere predisposto un unico test.

Nel caso di prove pratiche, la commissione può, in presenza di adeguata motivazione, predisporre un’unica traccia per ciascuna prova, fissandone anche la durata. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione. Le tracce sono chiuse in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione.

All’ora stabilita per ciascuna prova scritta/pratica, il presidente della commissione esaminatrice fa procedere all’appello nominale dei candidati e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare tra loro. Quindi fa constatare l’integrità delle buste contenenti le tracce e fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere, qualora siano state predisposte tre tracce.

Nel caso di prove scritte o di prove pratiche con relazione scritta, al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di uguale colore : una grande e una piccola contenente un cartoncino bianco, sul quale apporre i dati anagrafici.

Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione nè altro contrassegno, che renda possibile l’identificazione, lo chiude nella busta grande, unitamente al cartoncino recante i dati anagrafici, previamente chiuso nella busta piccola e lo consegna al presidente o ad altro componente della commissione. Questi appone trasversalmente sulla busta, la propria firma e l’indicazione della data di consegna.

Durante lo svolgimento della prova scritta, sono obbligati a permanere nei locali degli esami almeno uno dei membri della Commissione ed il segretario: tale adempimento deve constare dai verbali  del concorso.

Art. 13
Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte/pratiche

La Commissione, ferme restando le proprie competenze per gli adempimenti inerenti allo svolgimento della prova, può avvalersi del personale messo a disposizione dall’Università tra i propri dipendenti. Durante lo svolgimento delle prove non è permesso ai concorrenti comunicare tra loro verbalmente o per iscritto. I lavori devono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro dell’ufficio o della struttura in cui si svolge il concorso e la firma di un membro della commissione.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed i dizionari. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque che abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema è escluso dal concorso. Nei casi in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

La commissione cura l’osservanza delle disposizioni stesse e ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. La mancata esclusione all’atto della prova non preclude che l’esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

Durante lo svolgimento della prova e fino alla consegna dell’elaborato, il candidato non può uscire dai locali degli esami che devono essere efficacemente vigilati

Art. 14
Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte/pratiche

Al termine di ogni giorno d’esame è assegnato alla busta contenente l’elaborato lo stesso numero da apporre sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.

Al termine della prova, tutte le buste contenenti l’elaborato vengono racchiuse in uno o più plichi che, sigillati, vengono siglati sui lembi di chiusura dai componenti presenti e dal segretario che ne cura la custodia.

Successivamente alla conclusione dell’ultima prova scritta e comunque non oltre le ventiquattro ore si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un’unica busta, dopo avere staccato la relativa linguetta numerata. Tale operazione è effettuata dalla commissione, nel giorno e ora in cui è data comunicazione orale ai candidati presenti nell’aula all’ultima prova d’esame, con l’avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle predette operazioni.

Al termine le buste vengono racchiuse in uno o più plichi che, sigillati, vengono siglati sui lembi di chiusura dai componenti della Commissione e dal Segretario che ne cura la custodia.

Qualora il bando preveda una prova scritta e una prova pratica accompagnata da una relazione scritta o da un documento scritto, suscettibile di essere corretto in anonimato, la commissione procede alla riunione degli elaborati, con le modalità sopra descritte.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano nel caso in cui il concorso preveda una sola prova scritta o pratica e nel caso in cui il concorso preveda una prova scritta e pratica ed a quest’ultima debba essere attribuita la valutazione al termine della stessa.

Nelle selezioni per titoli ed esami, al termine dell'espletamento delle prove scritte/pratiche e prima della valutazione delle stesse, la commissione attribuisce, in base ai criteri generali fissati nella seduta preliminare, i punteggi ai titoli dei soli candidati che hanno partecipato a tutte le predette prove.

Al momento di procedere alla lettura e valutazione della prova, il presidente appone su ciascuna busta grande, man mano che si procede all’apertura della stessa, un numero progressivo che viene ripetuto su ciascun foglio dell’elaborato e sulla busta piccola che vi è acclusa.

Tale numero è riprodotto su apposito elenco, destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati.

Al termine della lettura collegiale di ciascun elaborato, la commissione procede alla sua valutazione, attribuendo il punteggio.

Successivamente, al termine della valutazione di tutti gli elaborati, si procede dell’apertura delle buste piccole contenenti le generalità dei candidati.

Il numero segnato sulla busta piccola è riportato sul foglietto inserito nella stessa.

Dopo avere valutato gli elaborati anonimi, la commissione effettua il riconoscimento dei candidati.

Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione del voto riportato nelle prove scritte/pratiche e nei titoli, ove previsti. Tale comunicazione può essere data dalla commissione mediante affissione degli esiti delle prove nella sede d’esame o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata dall’ufficio competente.

Art.15
Adempimenti della commissione in fase di svolgimento della prova orale

La commissione, prima di procedere all’espletamento della prova orale, determina, in base ai criteri ed alle modalità di valutazione della prova medesima fissati nella seduta preliminare, le domande da porre ai candidati che sono chiuse in buste sigillate sui lembi di chiusura dai Commissari.

All’ora stabilita per la prova orale il Presidente fa procedere all’appello dei candidati ed all’accertamento della loro identità personale.

Un candidato sorteggia  la lettera alfabetica in base alla quale sarà determinato l'ordine in cui gli ammessi sosterranno la prova orale. Ciascuno di essi estrarrà la busta coi quesiti ai quali dovrà rispondere.

La prova orale deve svolgersi in un’aula aperta al pubblico. Al termine di ogni seduta, la commissione forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati e lo affigge nella sede degli esami.

Art. 16
Formazione della graduatoria e approvazione degli atti

Al termine della prova orale la Commissione formula la graduatoria di merito dei candidati secondo l’ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato che abbia conseguito in ogni prova la prevista valutazione di sufficienza, con l’osservanza, a parità di merito delle preferenze previste dall’articolo 5 del Dpr 487/94 e sue successive modificazioni.

Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte/pratiche e della votazione conseguita nella prova orale.

Nei concorsi pubblici per titoli ed esami a tale votazione è aggiunta quella riportata nella valutazione dei titoli.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, è approvata dal Direttore Amministrativo ed è pubblicata presso l'Albo Rettorale dell'Università dell’Ateneo. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.

La graduatoria rimane efficace per un periodo di 18 mesi dalla pubblicazione, fatti salvi periodi di validità di durata superiore prevista da disposizioni di legge, e ad essa può essere fatto ricorso per coprire ulteriori posti vacanti oltre a quelli messi a concorso.

Art. 17
Verbali relativi al concorso

Di ogni seduta della commissione il segretario redige processo verbale dal quale devono risultare descritte tutte le fasi del concorso.

La commissione deve procedere, alla presenza di tutti i componenti, alla determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli, all’esame degli stessi, alla predisposizione ed alla valutazione delle prove scritte, alla predisposizione ed effettuazione delle prove pratiche, all’espletamento delle prove orali, ed alla formulazione della graduatoria di merito dei candidati.

I punteggi relativi alle prove sono attribuiti con voti palesi; in caso di differenti valutazioni, il punteggio da attribuire è quello risultante dalla media aritmetica dei voti espressi da ciascun commissario.

Ciascun commissario, fermo restando l’obbligo della firma dei verbali del concorso, può far inserire nei medesimi, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarità dello svolgimento del concorso ed il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti della commissione. Eventuali osservazioni dei candidati, inerenti allo svolgimento della procedura concorsuale, devono essere formulate con esposto sottoscritto che deve essere allegato al verbale.

Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro sei mesi dalle prove scritte.

Qualora la commissione di esame si trovi nell’impossibilità di ultimare i suoi lavori entro tale termine, le ragioni del ritardo devono essere precisate in motivata relazione da allegare agli atti del concorso.

Al termine dei lavori, i verbali, unitamente a tutti gli atti del concorso sono rimessi alla Ripartizione del Personale non Docente per le conseguenti determinazioni.

Art. 18
Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nell’albo rettorale.

I concorsi banditi anteriormente sono portati a compimento.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento continuano a trovare applicazione le norme generali in materia di accesso agli impieghi pubblici, quelle relative allo svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, ed il CCNL del comparto del personale delle Università.

Con successivo regolamento saranno disciplinate le procedure selettive per la progressione verticale nel sistema di classificazione dei dipendenti in servizio presso l’Università degli Studi di Pavia. 

Pavia, 5.11.2001