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Pensione di inabilità
DECRETO 8/5/1997 n. 187;
LEGGE 8/8/1995 n. 335 - art. 2, comma 12;
CIRCOLARE IGOP n.57/98
(Vedi Circolare Rettorale prot. 6615 del 30/1/1998)
L'art. 2, comma 12 della Legge 8/8/1995 n. 335, prevede con effetto dall'1/1/1996, anche per i dipendenti Universitari, il diritto a conseguire il trattamento pensionistico nei casi in cui la cessazione dal servizio sia dovuta ad infermità non dipendente da causa di servizio, per la quale gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Requisiti
1) Anzianità contributiva di almeno 5 anni di cui almeno 3 nel quinquennio precedente alla
decorrenza della pensione di inabilità (senza arrotondamenti)
2) Risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio
3) Stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa
conseguente a infermità non dipendente da causa di servizio, riconosciuta da parte della
competente Commissione Medica Ospedaliera.
Condizione
Presentazione della domanda all'Amministrazione di appartenenza corredata da certificazione medica attestante lo stato di impossibilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa. La domanda può essere presentata:
1) dal dipendente in attività di servizio
2) dal dipendente cessato dal servizio per dispensa entro 2 anni dalla risoluzione del rapporto
di lavoro
Non è consentito agli eventuali superstiti dell'interessato presentare la domanda.
Dopo la presentazione della domanda vengono disposti gli accertamenti presso la Commissione Medica dell'Ospedale Militare territorialmente competente.
In caso di esito attestante l'inabilità l'Amministrazione provvede a risolvere il rapporto di lavoro del dipendente con conseguente attribuzione della pensione di inabilità (caso 1).
Nel caso in cui il dipendente sia già cessato dal servizio, l'Amministrazione provvede alla riliquidazione della pensione già attribuita, con decorrenza dal I giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (caso 2).
Nel caso di domanda presentata dall'interessato, successivamente deceduto in attività di servizio, e in presenza dei requisiti contributivi richiesti, il trattamento pensionistico di inabilità è reversibile nei confronti dei superstiti aventi diritto.
Calcolo
Il trattamento persionistico di inabilità sarà calcolato in misura pari a quello che sarebbe spettato all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo (65 anni di età), oppure dell'anzianità contributiva massima prevista (40 anni di servizio).
Compatibità / Incompatibilità
Il conferimento di un trattamento pensionistico di inabilità non è compatibile con :
- compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero,
- trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria contro la disoccupazione,
- iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali,
- iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli con ogni altro trattamento sostitutivo
od integrativo della retribuzione.
E' invece compatibile con la rendita INAIL riconosciuta per qualsiasi evento invalidante.
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