Il D.Lgs. 81/08 non ha previsto alcuna specifica sanzione a carico dei
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Il motivo risiede nel
fatto che i
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, in considerazione dei compiti consultivi loro
assegnati, non hanno alcun potere decisionale in merito alle scelte in
materia di prevenzione infortuni effettuate dal datore di lavoro.
Quanto sopra non significa però che i Rappresentanti dei
Lavoratori per la
Sicurezza vadano senza dubbio esenti da responsabilità, indipendentemente
dalle modalità con cui svolgono il proprio compito; infatti, nel caso in
cui il Rappresentante dei
Lavoratori per la
Sicurezza abbia contribuito all’adozione di una misura protettiva
rivelatasi inadeguata, insufficiente o addirittura contraria alla legge, e
l’abbia pretesa ed imposta al datore di lavoro, inducendolo in errore,
potrà essere chiamato a rispondere dell’infortunio che ne sia derivato.