D.Lgs. 81/08 Regolamento SSLL home
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Il D.Lgs. 81/08 non ha previsto alcuna specifica sanzione a carico dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Il motivo risiede nel fatto che i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, in considerazione dei compiti consultivi loro assegnati, non hanno alcun potere decisionale in merito alle scelte in materia di prevenzione infortuni effettuate dal datore di lavoro.
Quanto sopra non significa però che i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza vadano senza dubbio esenti da responsabilità, indipendentemente dalle modalità con cui svolgono il proprio compito; infatti, nel caso in cui il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza abbia contribuito all’adozione di una misura protettiva rivelatasi inadeguata, insufficiente o addirittura contraria alla legge, e l’abbia pretesa ed imposta al datore di lavoro, inducendolo in errore, potrà essere chiamato a rispondere dell’infortunio che ne sia derivato.