ll documento sottostante ha
solamente scopo di informazione e non può
quindi configurarsi come documento valido a fini legali o
pubblici.
Il Webmaster non si fa quindi carico di qualsiasi
inesattezza o errore riportato in questa trascrizione
elettronica del documento ufficiale, pubblicato sul
Supplemento ordinario della GAZZETTA UFFICIALE della
Repubblica Italiana, serie generale - n. 173 del 26
luglio 1997, pp. 98-101
26-7-1997
Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 173
DECRETO RETTORALE 5 maggio 1997.
Modificazioni allo statuto dell'Università relativamente
alla scuola di specializzazione in Neurochirurgia
IL RETTORE
- Veduto il Testo Unico delle Leggi
sull'Istruzione Superiore approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933n. 1592;
- Veduto il Regio Decreto Legge 20 giugno 1935 n. 1071, convertito nella Legge 2 gennaio 1936 n. 73;
- Veduto il regio decreto 30 Settembre 1938 n. 165 e successive modificazioni;
- Veduta la Legge 22 maggio 1978 n. 217;
- Veduta la Legge 21 febbraio 1980 n. 28;
- Veduto il D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162;
- Veduta la Legge 9 maggio 1989 n. 168;
- Veduta la Legge 19 novembre 1990 n. 341;
- Veduto il decreto Legislativo 8 agosto 1991 n. 257;
- Veduto il D.M. l1 maggio 1995;
- Veduto il D.P.R. 30 dicembre 1995 relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1994-96;
- Veduto il D.M. 3 luglio 1996;
- Vedute le proposte di modifica dello Statuto formulate dalle Autorità Accademiche dell'Università degli Studi di Pavia;
- Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del Testo Unico 31 agosto 1933 n. 1592;
- Veduto il parere favorevole del CUN in data 10 ottobre 1996;
- Veduto che lo Statuto di autonomia dell'Università degli Studi di Pavia, emanato con decreto rettorale del 12 settembre 1996,
pubblicato sul supplemento ordinario n. 158 della Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 1996, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;
- Considerato che nelle more dell'approvazione e di emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del Testo Unico più sopra citato e approvato con Regio Decreto 14.10.1926 n. 2130 e modificato con R.D. 13.10.1927 n. 2229 e successive modificazioni;
- Considerata la necessita di procedere ad una articolazione dello Statuto contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione
DECRETA
Lo Statuto dell'Università degli Studi di Pavia approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
ARTICOLO UNICO
Dopo l'art. 673 del vigente testo dello Statuto, al titolo XV e con scorrimento automatico degli articoli successivi, viene inserita la Scuola di Specializzazione in NEUROCHIRURGIA secondo il seguente articolato che sostituisce interamente quello rubricato sotto il titolo "scuola di specializzazione in neurochirurgia" del vigente statuto:
ART. - La Scuola di Specializzazione in neurochirurgia risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica.
ART. - La Scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della neurochirurgia.
ART.ART. 3 - La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Neurochirurgia.
ART. 4 - Il Corso ha la durata di 5 anni.
ART. 5 - Concorrono al
funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia I e II dell'Università di Pavia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del D.lgs 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori
scientifico-disciplinari di cui alla Tab. A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.
La sede della Scuola è: Dip. di Chirurgia - Via Aselli, 45 - PAVIA.
ART. 6 - Il numero massimo degli Specializzandi che possono essere ammessi è determinato in n. 2 all'anno.
ART. 7 - Il Consiglio della Scuola determina l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni.
Obiettivo: apprendere conoscenze specialistiche sul funzionamento della cellula nervosa, nonché quelle relative alla struttura anatomo-fisiologica ed alla rete di interrelazioni neuroumorali del sistema nervoso centrale e periferico.
Settori: E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, El3X Biologia applicata.
Obiettivo: apprendere le metodologie di medicina di laboratorio, di semeiotica strumentale delle malattie nervose d'interesse chirurgico ed apprendere principi fondamentali di neurofarmacologia.
Settori: F0B Patologia clinica, F06B Neuropatologia, F14X Malattie apparato visivo, F15A Otorinolaringoiatria, F11B Neurologia, F12B Neurochirurgia.
Obiettivo: apprendere e metodologie diagnostiche ed interventistiche neuroradiologiche
Settori: F11B Neurologia, F12B Neurochirurgia
Obiettivo: acquisire una completa preparazione operatoria in neurochirurgia
Settori: F08A Chirurgia generale, FI2B Neurochirurgia
Obiettivo: acquisire una preparazione in neurochirurgia funzionale e stereotassica, neurotraumatologia, chirurgia del sistema nervoso periferico e neurochirurgia infantile.
Settori: F12B Neurochirurgia, F14X Chirurgia maxillofacciale
F. Area di anestesia e rianimazione
Obiettivo: acquisire gli elementi essenziali di neuroanestesia e neurorianimazione e terapie del dolore.
Settore: Fl2X Anestesiologia
Lo specializzando, per essere ammesso a l'esame finale di diploma, deve:
Norme transitorie.
A partire dall'anno accademico in cui avrà
applicazione il presente Statuto,
si avrà annualmente l'attivazione progressiva della Scuola
secondo il nuovo ordinamento
e corrispondentemente, la disattivazione progressiva della Scuola
secondo il vecchio
ordinamento.
Pavia, li 5 maggio 1997
Il rettore: firmato SCHMID
97A4274
VALIDAZIONI DI QUESTA PAGINA